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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4658 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Preti n. 22, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donata Tortorici (C.F. Controparte_1
in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Cosenza, Via Montesanto, 22
Opponente
Nei confronti di con sede in Roma, (C.F. Controparte_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI-001733657 emessa dall' in data CP_2
1.10.2024 con la quale veniva intimato all'odierna opponente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società e a quest'ultima quale obbligato in Controparte_1 solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato
(euro 1.152,00) a titolo di sanzione amministrativa oltre spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017).
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico verbale di accertamento, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 nonché il vizio del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Resisteva all'opposizione l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 tardività e assumendone diffusamente l'infondatezza nel merito ed instando per l'inammissibilità ovvero per il rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità della presente opposizione in quanto tardivamente proposta senza il rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011.
In seno al ricorso, invero, parte ricorrente afferma (senza offrirne prova) che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione è stata ricevuta in data 27/10/2024 ma la documentazione prodotta dall' a CP_2 sostegno dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 6 comma 6 d.lgs. n. 150/11 smentisce l'assunto attoreo. Invero, l' ha dedotto e comprovato – a mezzo dell'allegato avviso di ricevimento – che CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta con ricorso iscritto a ruolo il 27 novembre 2024 è stata notificata in data 21 ottobre 2024.
A tale rilievo consegue che il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione, posto che il termine di 30 giorni ex art. 6 comma 6 cit. scadeva il 20.11.2024 mentre il ricorso risulta depositato soltanto il 27.11.2024.
A tanto consegue, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del cit. d.lgs., declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Spese liquidate in dispositivo in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4658 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Preti n. 22, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donata Tortorici (C.F. Controparte_1
in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito C.F._2 in Cosenza, Via Montesanto, 22
Opponente
Nei confronti di con sede in Roma, (C.F. Controparte_2
), Via Ciro il Grande n. 21, in persona del rapp.te legale p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 congiuntamente disgiuntamente dagli Avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar in Roma del 23/01/2023, n. 37590 di repertorio e, con gli stessi Persona_1 procuratori, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/a, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI-001733657 emessa dall' in data CP_2
1.10.2024 con la quale veniva intimato all'odierna opponente, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società e a quest'ultima quale obbligato in Controparte_1 solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato
(euro 1.152,00) a titolo di sanzione amministrativa oltre spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 1 novembre
1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2017).
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico verbale di accertamento, la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 nonché il vizio del provvedimento impugnato per carenza di motivazione;
concludeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per l'annullamento dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Resisteva all'opposizione l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per CP_2 tardività e assumendone diffusamente l'infondatezza nel merito ed instando per l'inammissibilità ovvero per il rigetto.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità della presente opposizione in quanto tardivamente proposta senza il rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del d.lgs. n. 150/2011.
In seno al ricorso, invero, parte ricorrente afferma (senza offrirne prova) che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione è stata ricevuta in data 27/10/2024 ma la documentazione prodotta dall' a CP_2 sostegno dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 6 comma 6 d.lgs. n. 150/11 smentisce l'assunto attoreo. Invero, l' ha dedotto e comprovato – a mezzo dell'allegato avviso di ricevimento – che CP_2
l'ordinanza ingiunzione opposta con ricorso iscritto a ruolo il 27 novembre 2024 è stata notificata in data 21 ottobre 2024.
A tale rilievo consegue che il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione, posto che il termine di 30 giorni ex art. 6 comma 6 cit. scadeva il 20.11.2024 mentre il ricorso risulta depositato soltanto il 27.11.2024.
A tanto consegue, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del cit. d.lgs., declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Spese liquidate in dispositivo in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Fedora Cavalcanti, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.312,00 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Cosenza, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti