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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1985/2018 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.12.2024,
tra
(p.iva ), nonché il sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati difesi dall'avv.to Francesca C.F._1
Romana D'Auria, elett.te dom.ti come in atti, RICORRENTI
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Mario Farina, elett.te dom.ta come in atti, RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Preliminarmente, alla luce della documentazione depositata in atti e delle sentenze prodotte, passate in cosa giudicata, và dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, nelle more della presente causa è intervenuta la sentenza n. 491/2019 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, nel provvedere sul giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza / ingiunzione n. 620/2014 del
[...]
ne disponeva l'integrale Controparte_2 annullamento.
La decisione di primo grado è stata confermata in appello con sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 909/2020.
A seguito dell'annullamento dell'ordinanza / ingiunzione n. 620/2014 del
[...]
è stato effettuato lo sgravio dell'atto Controparte_2 presupposto alla cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio, effettuato dall'Ente impositore con provvedimento prot. n. 9245599 del 16.10.2020
e relativo provvedimento di discarico n. 45/2020.
Resta da chiarire altresì se ricorrono gli estremi per la condanna alle spese della resistente . Controparte_1
Premesso che alcune delle sollevate eccezioni da parte dei ricorrenti sono infondate quale la nullità e/o inesistenza della notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento impugnata dal momento che “La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite
PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale. In forza di tale assunto, ribadito da una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. n.
28852/2023), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l'appello del contribuente. Nel caso specifico, quest'ultimo sosteneva che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, rendesse inesistente la notificazione. Spiegano, invece, i giudici toscani che
l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal
Pagina 2 fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973.” (cfr. sent.
23/01/2024 n. 113/2).
Ed ancora, in merito alla sollevata eccezione di illegittimità della iscrizione a ruolo và sottolineato che l risponde unicamente Controparte_1 quanto al suo operato restando quest'ultima estranea alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'Ente impositore che risulta essere titolare del credito.
È infatti da ritenere che l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provvedimento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa.
Ragione per cui ogni eventuale inosservanza di provvedimenti o la mancata emissione di atti inerenti il credito, ovvero l'omissione di atti opportuni o necessari nella fase di formazione della pretesa, nonché gli eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa iscritta a ruolo, e da ultimo la stessa tempistica di formazione del ruolo che costituisce il presupposto del rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 25 del dpr 602/73, deve restare ascritta unicamente all'ente impositore.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento delle sollevate eccezioni ed la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pagina 3 dalla e del sig. nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_3 nel procedimento n. 1985/18 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 1985/2018 di R.G. riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 19.12.2024,
tra
(p.iva ), nonché il sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ), entrambi rappresentati difesi dall'avv.to Francesca C.F._1
Romana D'Auria, elett.te dom.ti come in atti, RICORRENTI
contro
(p.iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Mario Farina, elett.te dom.ta come in atti, RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa Pagina 1 esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Preliminarmente, alla luce della documentazione depositata in atti e delle sentenze prodotte, passate in cosa giudicata, và dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, nelle more della presente causa è intervenuta la sentenza n. 491/2019 con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, nel provvedere sul giudizio avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza / ingiunzione n. 620/2014 del
[...]
ne disponeva l'integrale Controparte_2 annullamento.
La decisione di primo grado è stata confermata in appello con sentenza della
Corte di Appello di Salerno n. 909/2020.
A seguito dell'annullamento dell'ordinanza / ingiunzione n. 620/2014 del
[...]
è stato effettuato lo sgravio dell'atto Controparte_2 presupposto alla cartella di pagamento impugnata con il presente giudizio, effettuato dall'Ente impositore con provvedimento prot. n. 9245599 del 16.10.2020
e relativo provvedimento di discarico n. 45/2020.
Resta da chiarire altresì se ricorrono gli estremi per la condanna alle spese della resistente . Controparte_1
Premesso che alcune delle sollevate eccezioni da parte dei ricorrenti sono infondate quale la nullità e/o inesistenza della notificazione a mezzo pec della cartella di pagamento impugnata dal momento che “La copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite
PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale. In forza di tale assunto, ribadito da una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Cass. n.
28852/2023), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha respinto l'appello del contribuente. Nel caso specifico, quest'ultimo sosteneva che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, rendesse inesistente la notificazione. Spiegano, invece, i giudici toscani che
l'esistenza dell'atto non dipende dall'apposizione di una sottoscrizione, ma dal
Pagina 2 fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973.” (cfr. sent.
23/01/2024 n. 113/2).
Ed ancora, in merito alla sollevata eccezione di illegittimità della iscrizione a ruolo và sottolineato che l risponde unicamente Controparte_1 quanto al suo operato restando quest'ultima estranea alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'Ente impositore che risulta essere titolare del credito.
È infatti da ritenere che l'ente impositore, quale soggetto richiedente la pretesa, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provvedimento dell'esazione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell'opposizione, laddove questa sia vertente sul merito della pretesa.
Ragione per cui ogni eventuale inosservanza di provvedimenti o la mancata emissione di atti inerenti il credito, ovvero l'omissione di atti opportuni o necessari nella fase di formazione della pretesa, nonché gli eventuali errori nell'individuazione del soggetto passivo della pretesa iscritta a ruolo, e da ultimo la stessa tempistica di formazione del ruolo che costituisce il presupposto del rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 25 del dpr 602/73, deve restare ascritta unicamente all'ente impositore.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento delle sollevate eccezioni ed la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Pagina 3 dalla e del sig. nei confronti della Parte_1 Parte_2 CP_3 nel procedimento n. 1985/18 di R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessata materia del contendere.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 24/04/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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