Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.929/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Terza sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.929/23 R.G., promossa da
, difeso da Avv. Cervini ATTORE Parte_1 contro
, in persona dell'Amministratore p.t., difeso da Avv. Cerini CONVENUTO Controparte_1
E
, in persona del l.r. p.t., difesa da Avv. Quarzo Controparte_2
TERZA CHIAMATA Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale che precede, Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa,
[...]
ha convenuto in giudizio il , in persona dell'Amministratore p.t. (di Parte_2 Controparte_1 seguito ) chiedendone, dichiarata la responsabilità dello stesso ex art. 2051 c.c. o, in CP_1 subordine, ex art. 2043 c.c., la condanna al risarcimento dei danni subiti e determinati dalla caduta, avvenuta il 14.12.2019 alle ore 8,30 circa, a causa della presenza sul vialetto del cortile condominiale di
“una lastra di ghiaccio che ricopriva parte del camminamento”. Riferiva l'attore di non conoscere i luoghi del sinistro (in quanto ivi recatosi per la prima volta per l'esame di lavorazioni da effettuare nell'appartamento di un condomino) e dell'assenza di sale sul terreno o di indicazioni di presenza di pericolo;
e comunque di essere stato soccorso da due persone presenti sul posto e di essere stato accompagnato da un proprio conoscente presente all'evento al Pronto soccorso (ove gli venivano riscontrati traumi plurimi distorsivi al rachide cervicale, dorsale e lombare, che non gli permettevano di svolgere la propria attività lavorativa per CP_ tre mesi e il medico considerava stabilizzata la malattia solo in data 17.03.2020).
pagina 1 di 5
Trattata la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art.183, co.VI, c.p.c., ammessa e svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante nonché c.t.u. sulla persona dell'attore, falliti i tentativi di conciliazione bonaria della lite e ritenuta la vertenza matura per la decisione, la causa era rinviata all'udienza del 21.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.. Ritiene il giudice che le domande dell'attore siano infondate, e, pertanto, vadano reiette. Il come Pt_1 risulta dall'esposizione dei fatti narrati negli atti di causa, lamenta, in concreto, la presenza di una grave insidia –non visibile e non evitabile- nel vialetto del cortile del , che conduce alla palazzina, CP_1 dovuta alla presenza di ghiaccio, sicché aveva perso il controllo ed era rovinato a terra. Il convenuto e la terza chiamata hanno contestato le avverse domande e la ricostruzione dei fatti e hanno impostato la propria difesa sul difetto di prova della presenza dell'insidia e della visibilità e prevedibilità della stessa. All'esito del processo la domanda attorea deve essere disattesa, poiché non fondata nell'an debeatur, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore valutazione sul quantum e sugli altri profili oggetto di giudizio, causalmente subordinati. Non risultano, infatti, sussistenti i requisiti per sussumere il caso concreto nella fattispecie codicistica invocata, quella di responsabilità ex art.2051 c.c. (o, in subordine, ex art.2043 c.c.). La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia, invero, che:
- "la responsabilità ex art.2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (v. Cass. 15761/2016);
- il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, e, ove sia assolto dal danneggiato tale onere, al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, cioè quel fatto dotato dei requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, perciò stesso idoneo a produrre autonomamente l'evento di danno e nel cui ambito vanno ricompresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato (cfr. Cass. S.U. 20943/2022);
- trattasi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte Cass.12027/2017), essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo;
del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa: il custode negligente, infatti, non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 5031/1998). La responsabilità in questione si incentra, infatti, sulla relazione qualificata tra la res e il custode, che è considerato tale se ed in quanto eserciti un potere effettivo sulla cosa, così da controllarla, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, con conseguente potere-dovere di intervento su di essa (cfr. Cass. 22839/2017) e con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. pagina 2 di 5 Affinché possa parlarsi di insidia, tale da integrare un pericolo occulto e implicare responsabilità custodiale, sono necessari due elementi, costituiti, quanto al profilo oggettivo, dalla non visibilità del pericolo, e, quanto al profilo soggettivo, dalla sua non prevedibilità, da valutarsi secondo le regole ordinarie in tema di diligenza: "in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato" (così ex plurimis Cass.11526/2017). Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Seppur il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fondi sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.) che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr. Cass. 9315/2019, Cass 17873/2020, Cass. 34886/2021). Tornando all'esame della fattispecie concreta in esame, dalla ricostruzione attorea custode responsabile risulta essere il convenuto, poiché il tratto di vialetto del denunciato evento rientra in modo CP_1 incontestato tra le parti comuni del , su cui grava la responsabilità in qualità di custode ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c.. Difetta, tuttavia, nella ricostruzione attorea anzitutto una valida prova del fatto storico. Il ventaglio probatorio su cui si fonda la domanda è costituito, a livello documentale, da alcuni rilievi fotografici del luogo dell'evento (v. doc. 19 e ss. del fascicolo attoreo) e dal prospetto delle temperature rilevate nel giorno del sinistro (v. doc.18 del fascicolo attoreo), mentre tutti gli altri documenti esulano dal fatto storico;
a livello di prova costituenda, dalla testimonianza ammessa, con i testimoni addotti dall'attore, in relazione alla maggior parte dei capitoli di prova. Ebbene, le fotografie prodotte (peraltro contestate dalle altre parti) nulla provano in ordine al fatto storico e, in particolare, al nesso causale tra lo stato del vialetto e la caduta dell'attore: ed infatti, non individuano chiaramente non solo il punto del cortile quale preciso luogo del sinistro, ma anche le CP_4 dimensioni della lastra di ghiaccio e il momento degli scatti. Anche in sede testimoniale il teste unico teste che abbia riferito sulla dinamica dell'evento, Tes_1 rappresenta espressamente (v. pag.1 del verbale dell'udienza del 27.03.24) di non essere stato presente alla caduta dell'attore, in quanto rimasto nell'auto parcheggiata oltre il cancello condominiale, e, dunque, di aver visto cadere l'attore da lontano (almeno 20 metri, distanza contestata dalle controparti in considerazione dell'allocazione del parcheggio esterno al condominio), ma di essere intervenuto quando era già caduto.
pagina 3 di 5 Osserva, in ogni caso, il Tribunale che, anche, se ove fosse stato provato – prova che è mancata - il fatto storico, e con esso l'incidenza, in rapporto eziologico, tra il cattivo stato manutentivo del viale condominiale e la caduta dell'attore, nondimeno la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento. Ed invero, seppur il danno subito, per come accertato dalla documentazione in atti, possa apparire compatibile con la caduta descritta dall'attore, risulta – in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza (cd. “più probabile che non”) - imputabile ad una mancanza di cautela dell'attore anziché all'esistenza di un'effettiva insidia rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.. Dalla narrazione resa negli atti di parte attrice e dall'assunzione delle prove richieste dalla medesima parte
– con valore contra se - si evince, difatti, che il avrebbe potuto (e dovuto) porre in essere quei Pt_1 comportamenti di prudenza media usualmente pretendibili. Nell'atto di citazione è lo stesso attore a riferire che il sinistro è accaduto in prima mattina (alle ore 8,30 circa) di un giorno di dicembre (il 14.12.2019) e, “camminando sul vialetto che conduce alla palazzina, completamente in ombra, scivolava rovinosamente al suolo a causa di una lastra di ghiaccio che ricopriva parte del camminamento” (v. p.1). Le dichiarazioni testimoniali del teste (v. verbale dell'udienza del 27.03.2024), che hanno Tes_1 confermato le circostanze indicate dall'attore nella memoria n.2 di cui all'art. 183 c.p.c., riferiscono in particolare, che “dopo esser entrato dal cancello del predetto condominio, per accedere all'appartamento il sig. ha dovuto percorrere un vialetto privo di illuminazione artificiale e in ombra,” e ”il Parte_1 suolo del viale, dove si era verificata la caduta,era coperto a tratti da una patina di ghiaccio”, precisando che “c'era una parte coperta senza ghiaccio, ed il signor ha percorso circa 4/5 passi sulla parte Pt_1 scoperta e ghiacciata ed è caduto. Ritengo abbia percorso in tutto 20 metri circa”. Osserva il Tribunale come la condizione e lo stato dei luoghi del vialetto avrebbero dovuto indurre l'attore a particolare prudenza e ad approntare l'adeguata cautela del caso, avendo egli percorso, come dallo stesso dichiarato, in prima mattina (alle ore 8,30 circa) di un giorno di dicembre (14.12.2019), una zona in ombra e in parte ghiacciata. Il ghiaccio, invero, non copriva l'intero vialetto e comunque egli aveva già percorso alcuni passi sulla parte ghiacciata, così da permettergli di adeguare la propria condotta al caso concreto, tenendo in doveroso conto anche le temperature rigide registrate in quel periodo, seppur il tempo fosse sereno, e le precipitazioni nevose intervenute il giorno precedente (v. doc. 18 di parte attrice, doc.5 di parte convenuta e docc.
3-4 della terza chiamata). Deve, pertanto, escludersi la sussistenza del rapporto di causalità (fondamentale ai fini dell'addebitabilità del fatto alla responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.) sulla base di una valutazione fattuale che si fonda su diversi elementi, soggettivi e oggettivi, concludenti nel senso dell'assenza della messa in atto da parte dell'attore delle opportune cautele parametrate alla situazione contingente: la caduta, pertanto, ove realmente avvenuta in nesso causale con lo scivolamento su area ghiacciata, è da addebitare ad un comportamento poco cauto dell'attore e non ad intrinseca pericolosità della res. Si osservi in proposito come parte attrice non abbia dimostrato (come sopra precisato) il carattere di obiettiva intrinseca pericolosità della res, prova necessaria laddove essa sia statica e inerte, priva quindi di un dinamismo interno. La carenza di requisiti per concludere per la fondatezza della domanda svolta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che pure li condivide, oltre a richiedere un maggiore onere probatorio per il danneggiato e la prova dell'elemento soggettivo. Alla luce di tutte le suesposte ragioni tutte le pretese di parte attrice devono essere rigettate. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. pagina 4 di 5 Le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., seguono la soccombenza principale e si liquidano sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, computato sul valore della domanda, attesa la semplicità delle questioni in fatto e in diritto trattate. Parte attrice deve, poi, essere condannata al pagamento delle spese di lite della terza chiamata in quanto soccombente in relazione alle domande svolte nei loro confronti: “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (così Cass. 31889/2019).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- rigetta tutte le domande avanzate,
- condanna l'attore a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.540,00 cadauno, oltre oneri di legge e di c.t.u.. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Così deciso in Busto Arsizio il 21.05.2025.
Il Giudice
A. D'Elia
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