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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 07/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Parenti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. e P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.12.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.12.2023, ha citato in giudizio l' affinché fosse accertato e dichiarato che lo Parte_1 CP_1
stesso era affetto da un complesso di affezioni morbose determinante una condizione di parziale invalidità al fine di fruire delle provvidenze economiche di legge con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa, ovvero da altra successiva acclaranda. Precisava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito di una relazione che contestava nella parte in cui il nominato CTU, dott. stabiliva che: “Il quadro psichiatrico, nel Persona_1
suo complesso, può quindi di per sé essere stimato produttivo di uno stato di invalidità valutabile in misura prossima al 50% (cinquanta), comunque non oltre […] Criterio clinico e doverosa adesione alla criteriologia valutativa di cui al DM 5.2.21992 in tema di menomazioni coesistenti, consente di valutare intorno al 14-15% (quattordici-quindici) il complesso delle patologie extrapsichiche […] Con ciò si indica in misura prossima al 65% (sessantacinque) il quantum di in1validità civile, con decorrenza dalla visita psichiatrica del 18.7.2023 (quando cioè fu introdotto lo stabilizzatore dell'umore)”, ossia riteneva che la percentuale complessiva di invalidità civile parziale da cui era affetto il ricorrente fosse da stabilirsi nel 65%. Assegnato, quindi, il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal CTU, rappresentava di aver fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso, cui aveva fatto seguito il deposito del presente ricorso.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di contestazioni nuove e diverse rispetto alle osservazioni del CTP di parte ricorrente in sede di procedimento per ATP;
nel merito, sosteneva che l'elaboravo peritale redatto dal CTU dott. era esaustivo, congruamente e Persona_1
persuasivamente motivato, laddove aveva preso in esame tutti gli aspetti patogeni che affliggevano il ricorrente, attribuendo a ciascuno giusta e ponderata rilevanza, collocazione medico – legale ed influenza nel concorso e concomitanza di concause eziologicamente correlate al manifestarsi della invalidità lamentata.
1.2) Con ordinanza del 08.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.03.2024, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. Per_2
il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 28.03.2024 (trattata ai
[...] sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) e depositava relazione definitiva in data 08.07.2024.
Con ordinanza del 20.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2024, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del 06.03.2025, la
2/4 quale veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e dove la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
2) La presente controversia verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a percepire le provvidenze economiche correlate al complesso di affezioni morbose da cui è affetto, determinante, secondo la tesi da questi sostenuta, un grado di invalidità civile stimabile in misura pari quantomeno al
75% in considerazione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente d'ufficio nominato in corso di causa, dott. ha Persona_2 ritenuto che: “Il ricorrente è affetto da un complesso morboso determinante una condizione di parziale invalidità, che gli permette di fruire delle provvidenze economiche di legge. Nello specifico le complessive infermità del Sig. determinano una permanente riduzione della capacità Pt_1 lavorativa pari al 75% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 18/1971”. Ha anche precisato che: “La decorrenza di tale beneficio deve essere posta dalla visita psichiatrica dell'aprile del 2024 ove veniva documentato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente. In altri termini, l'accertata condizione di invalidità deve essere concessa dal 19.04.2024”.
Ha, infine, dato che la proposta formulata in via transattiva era stata accolta dai CTPP.
Considerato che il CTU ha effettuato un esame del caso scrupoloso ed approfondito, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, tanto che sono state accolte e non contestate dai CTPP di entrambe le parti, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Vi è, pertanto, da accertare e dichiarare che è affetto da un complesso morboso Parte_1
determinante una condizione di parziale invalidità pari al 75%, con conseguente diritto ad accedere alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche previste dalla Legge n. 118/1971, con decorrenza dalla data del 19.04.2024.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è affetto da un complesso morboso determinante una Parte_1
condizione di parziale invalidità pari al 75%, con conseguente diritto ad accedere alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche previste dalla L. n. 118/1971, con decorrenza dal 19.04.2024;
2. condanna l' a corrispondere a le spese da questi sostenute per il presente CP_1 Parte_1 giudizio, che, in considerazione della natura e del valore della controversia, si liquidano in € 2.500,00,
3/4 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv.
Ettore Parenti, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Piacenza, 07.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 765/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Parenti, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. e P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente P.IVA_2 giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 29.12.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 29.12.2023, ha citato in giudizio l' affinché fosse accertato e dichiarato che lo Parte_1 CP_1
stesso era affetto da un complesso di affezioni morbose determinante una condizione di parziale invalidità al fine di fruire delle provvidenze economiche di legge con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa, ovvero da altra successiva acclaranda. Precisava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito di una relazione che contestava nella parte in cui il nominato CTU, dott. stabiliva che: “Il quadro psichiatrico, nel Persona_1
suo complesso, può quindi di per sé essere stimato produttivo di uno stato di invalidità valutabile in misura prossima al 50% (cinquanta), comunque non oltre […] Criterio clinico e doverosa adesione alla criteriologia valutativa di cui al DM 5.2.21992 in tema di menomazioni coesistenti, consente di valutare intorno al 14-15% (quattordici-quindici) il complesso delle patologie extrapsichiche […] Con ciò si indica in misura prossima al 65% (sessantacinque) il quantum di in1validità civile, con decorrenza dalla visita psichiatrica del 18.7.2023 (quando cioè fu introdotto lo stabilizzatore dell'umore)”, ossia riteneva che la percentuale complessiva di invalidità civile parziale da cui era affetto il ricorrente fosse da stabilirsi nel 65%. Assegnato, quindi, il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal CTU, rappresentava di aver fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso, cui aveva fatto seguito il deposito del presente ricorso.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale eccepiva, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di contestazioni nuove e diverse rispetto alle osservazioni del CTP di parte ricorrente in sede di procedimento per ATP;
nel merito, sosteneva che l'elaboravo peritale redatto dal CTU dott. era esaustivo, congruamente e Persona_1
persuasivamente motivato, laddove aveva preso in esame tutti gli aspetti patogeni che affliggevano il ricorrente, attribuendo a ciascuno giusta e ponderata rilevanza, collocazione medico – legale ed influenza nel concorso e concomitanza di concause eziologicamente correlate al manifestarsi della invalidità lamentata.
1.2) Con ordinanza del 08.03.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
07.03.2024, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. Per_2
il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 28.03.2024 (trattata ai
[...] sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) e depositava relazione definitiva in data 08.07.2024.
Con ordinanza del 20.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2024, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del 06.03.2025, la
2/4 quale veniva trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e dove la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
2) La presente controversia verte sul diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto a percepire le provvidenze economiche correlate al complesso di affezioni morbose da cui è affetto, determinante, secondo la tesi da questi sostenuta, un grado di invalidità civile stimabile in misura pari quantomeno al
75% in considerazione dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente d'ufficio nominato in corso di causa, dott. ha Persona_2 ritenuto che: “Il ricorrente è affetto da un complesso morboso determinante una condizione di parziale invalidità, che gli permette di fruire delle provvidenze economiche di legge. Nello specifico le complessive infermità del Sig. determinano una permanente riduzione della capacità Pt_1 lavorativa pari al 75% con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge 18/1971”. Ha anche precisato che: “La decorrenza di tale beneficio deve essere posta dalla visita psichiatrica dell'aprile del 2024 ove veniva documentato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente. In altri termini, l'accertata condizione di invalidità deve essere concessa dal 19.04.2024”.
Ha, infine, dato che la proposta formulata in via transattiva era stata accolta dai CTPP.
Considerato che il CTU ha effettuato un esame del caso scrupoloso ed approfondito, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, tanto che sono state accolte e non contestate dai CTPP di entrambe le parti, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni.
Vi è, pertanto, da accertare e dichiarare che è affetto da un complesso morboso Parte_1
determinante una condizione di parziale invalidità pari al 75%, con conseguente diritto ad accedere alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche previste dalla Legge n. 118/1971, con decorrenza dalla data del 19.04.2024.
3) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Per gli stessi motivi, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che è affetto da un complesso morboso determinante una Parte_1
condizione di parziale invalidità pari al 75%, con conseguente diritto ad accedere alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche previste dalla L. n. 118/1971, con decorrenza dal 19.04.2024;
2. condanna l' a corrispondere a le spese da questi sostenute per il presente CP_1 Parte_1 giudizio, che, in considerazione della natura e del valore della controversia, si liquidano in € 2.500,00,
3/4 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv.
Ettore Parenti, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte resistente.
Piacenza, 07.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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