Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili in grado di appello riunite, iscritte al n. 7214 e al n. 7528 dell'anno 2019, trattenute in decisione all'udienza del 14/11/2024, promosse da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), (C.F. , Pt_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._3 Parte_5
), (C.F. , C.F._4 Parte_6 C.F._5 [...]
(C.F. (C.F. Pt_7 C.F._6 Parte_8
e (C.F. C.F._7 Parte_9
tutti e tre in qualità di eredi di (C.F. C.F._8 Persona_1
), (C.F. ) C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_11 C.F._11
PIETRO MARSILI;
- Appellanti nella causa n. 7214/2019 -
e da
(C.F. ), Parte_12 P.IVA_2
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Controparte_1
, (C.F. ), C.F._12 CP_2 C.F._13 CP_3
(C.F. , (C.F. ,
[...] C.F._14 CP_4 C.F._15
(C.F. , (C.F. Controparte_5 C.F._16 Controparte_6
, (C.F. ), C.F._17 Controparte_7 C.F._18 CP_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._19 Parte_13
, (C.F. ), C.F._20 Parte_14 C.F._21 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_15 C.F._22 Parte_16
, (C.F. ), C.F._23 Parte_17 C.F._24 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_18 C.F._25 Parte_19
), (C.F. ), C.F._27 Parte_21 C.F._28
(C.F. , (C.F. Parte_22 C.F._29 Parte_23
), (C.F. , C.F._30 Parte_24 C.F._31 Pt_25
(C.F. (C.F.
[...] C.F._32 Parte_26
, (C.F. ), C.F._33 Parte_27 C.F._34
(C.F. , residente in [...] C.F._5 dell'Aeronautica n. 3; nonché quali soci della Parte_28
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._35 Parte_29
), rappresentati e difesi dall'avv. TIZIANA RONCHETTI;
C.F._36
- Appellanti nella causa n. 7258/2019 - contro già (C.F. Controparte_9 Controparte_10
), rappresentata e difesa dagli avv.ti TIZIANA CIOTOLA, CARLO P.IVA_3
D'AMATA e ALESSANDRO STERI;
- Appellata, appellante incidentale -
e contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_11 P.IVA_4
ALESSANDRO STERI;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTINA Controparte_12 P.IVA_5
RAMONDO e dall'avv. DIANA SCARPITTI;
- Appellati - nonché contro
(C.F. ); Controparte_13 P.IVA_6
- Appellato, contumace -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 439/2019 pubblicata il 16/04/2019, in punto di Usucapione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 439/2019 del 16/04/2019 il Tribunale di Tivoli ha respinto le
[... domande di usucapione proposte dalla e di Parte_1 Pt_1 dalla dalla Parte_12 Parte_1 [...]
e da loro soci;
ha condannato gli attori al restituire alla Parte_28
i terreni oggetto di causa come individuati nel corpo dell'atto Controparte_10 di citazione (pagine da 8 a 12); ha respinto la domanda di risarcimento proposta dalla e dichiarato inammissibile la domanda di rimozione;
ha posto le CP_10 spese di lite a carico degli attori.
In particolare, gli attori hanno citato in giudizio l , la Controparte_10 CP_11
e i Comuni di Tivoli e per ottenere l'accertamento
[...] Controparte_13 dell'acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale dei terreni appartenenti all'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali Riuniti di CP_10 originariamente loro assegnati con decreto prefettizio del 16 ottobre 1946. In via subordinata, hanno richiesto l'accertamento dell'insussistenza di debiti verso i convenuti per prescrizione o usucapione, ovvero il riconoscimento del diritto di superficie o usufrutto gratuito sui terreni. Essi hanno fondato le proprie pretese sul godimento ininterrotto dei terreni dal 1946 al 1990 in virtù di concessione prefettizia, sostenendo che, a seguito dell'estinzione dell'ente proprietario originario, gli enti successivamente legittimati avrebbero omesso la riscossione dei canoni e si sarebbero disinteressati della gestione. Gli attori hanno quindi dedotto l'interversione del possesso a partire dal 1990, quando i contratti di affitto non furono rinnovati.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale, ritenendola infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, i terreni oggetto della controversia, in quanto già appartenenti a enti ecclesiastici ospedalieri e successivamente trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali (ai sensi della legge 833/1978, del d.lgs.
502/1992 e della legge regionale 18/1994), hanno mantenuto natura indisponibile fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, risultando pertanto inusucapibili;
il possesso utile ai fini dell'usucapione avrebbe potuto decorrere solo dal 2014, non raggiungendo quindi il termine ventennale richiesto.
In secondo luogo, non è stata dimostrata una valida interversio possessionis ai sensi dell'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale né l'edificazione di manufatti sul terreno detenuto (cfr. Cass. n. 27584/2013), né la mera mancata riscossione dei canoni da parte degli enti proprietari.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda riconvenzionale di restituzione dei terreni Cont proposta dalla essendo pacifica la sua qualità di proprietaria e non sussistendo alcun titolo legittimante la detenzione da parte degli attori, stante la scadenza sia dei contratti di affitto che del decreto prefettizio di assegnazione.
È stata invece rigettata la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno, mentre è stata dichiarata inammissibile la domanda ex art. 936 c.c. di rimozione dei manufatti per genericità della stessa.
2. La e i suoi soci indicati in epigrafe Parte_1 hanno impugnato la sentenza chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, e segnatamente: «in via principale, accertare e dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 Cod. Civ. e per i motivi di cui in narrativa, l'acquisto a titolo originario per usucapione in favore delle odierne Parti Attrici, ciascuna per i propri diritti e congiuntamente per l'intero, del diritto di proprietà dei terreni dell'ex Pio Istituto Santo Spirito e Ospedali riuniti di oggetto di CP_10 originario affidamento/assegnazione alle medesime, con Decreto prefettizio del 16 ottobre 1946, n. 11290/779; … in via subordinata … accertare e dichiarare che non sono dovuti i canoni d'affitto in favore della Parte concedente/affidante, sia per intervenuta prescrizione sia per essere stato acquisito per usucapione dalle odierne
Parti Attrici, quantomeno, un diritto di usufrutto gratuito sui terreni, di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». Il giudizio di appello ha assunto il n. 7214/2019 R.G.
3. Con separato atto di citazione iscritto al n. 7528/2019 R.G. la medesima sentenza è stata impugnata anche dalla Parte_1 Parte_12 dai suoi soci indicati in epigrafe e da alcuni soci della
[...] [...]
i quali hanno chiesto sia dichiarata in loro favore Parte_28
l'acquisizione dei terreni a titolo originario per usucapione con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla Parte_30
4. La , succeduta alla , ha chiesto il rigetto degli
[...] Parte_31 Controparte_10 appelli e ha a sua volta proposto appello incidentale chiedendo la condanna degli appellanti al risarcimento dei danni da illegittima occupazione.
La e il hanno chiesto il rigetto degli appelli. CP_11 Controparte_12
Il è rimasto contumace. Controparte_13
5. Riunite le impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla condanna al rilascio dei terreni occupati, il 14/11/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
6. L'appello proposto dalla e dai suoi soci è inammissibile. Parte_32
6.1. Come si è osservato in premessa, la sentenza di primo grado ha respinto le domande di usucapione sotto un duplice profilo. Da un lato, ha ritenuto che fino all'emanazione della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i terreni hanno avuto natura indisponibile, e pertanto erano inalienabili e inusucapibili. In secondo luogo, ha osservato che secondo la prospettazione degli stessi attori i terreni erano stati assegnati alle cooperative in concessione dall'allora proprietario Pio Istituto Santo
Spirito e Ospedali Riuniti con atto prefettizio del 16 ottobre 1946, cui aveva fatto seguito la stipula di contratti di affitto dei terreni, poi scaduti e non rinnovati, e che di conseguenza non poteva esservi stata usucapione in assenza di una interversione del possesso effettuata nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., non potendosi qualificare come tale l'eventuale edificazione di manufatti sul terreno detenuto né la mancata riscossione dei canoni di affitto da parte degli enti proprietari.
6.2. Nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno indicato, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., di impugnare la sentenza di primo grado «in quanto ritiene i beni oggetto di domanda facenti parte fino al 2014 del patrimonio indisponibile delle parti appellate e dunque non usucapibili», e nell'illustrazione dei motivi hanno argomentato in maniera approfondita circa la natura disponibile dei terreni oggetto di causa in quanto mai destinati a finalità di pubblico interesse. Essi hanno inoltre insistito nella richiesta di ammissione delle prove già dedotte in primo grado e non ammesse, e in particolare sulla consulenza tecnica d'ufficio «che determini con assoluta certezza sia la natura, l'evoluzione e la storia dei terreni de quibus sia l'entità dei singoli lotti interessati dall'usucapione, per ciascuna porzione facente capo agli odierni appellanti», rappresentando che ciò sarebbe necessario «proprio a seguito dell'avvenuta ripartizione interna dei vari lotti tra i singoli soci e, dunque della sopravvenuta esigenza di individuare compiutamente le dette unità immobiliari».
Alcuna censura è stata tuttavia proposta (contrariamente a quanto dedotto in comparsa conclusionale) avverso la parte della sentenza con cui il primo giudice ha affermato che gli attori avrebbero dovuto dimostrare l'esistenza di un'interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c. ma tale prova non è stata fornita.
Nell'atto di appello quella ora ricordata non è stata indicata tra le parti del provvedimento appellate, né è stata svolta alcuna specifica critica avverso le valutazioni del primo giudice sul punto.
Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 342 c.p.c., nel testo vigente al momento della proposizione dell'impugnazione quale risultante dalle modifiche introdotte con d.l. n. 83 del 2012, prevede che l'atto di appello debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle «parti del provvedimento che si intende appellare» e delle «modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», (art. 342, primo comma, n. 1), nonché «delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Secondo la costante giurisprudenza di legittimità
«l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez.
Un. 27199 del 16/11/2017).
Ma nulla di tutto ciò si rinviene nell'atto di appello con riguardo alla questione relativa all'interversione del possesso.
6.3. Per altrettanto costante giurisprudenza «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse» (Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13880, Rv. 658309 - 01).
Il gravame è quindi inammissibile, in quanto investe unicamente una delle due autonome ragioni della decisione su cui si fonda la sentenza.
6.4. Non si esime comunque la Corte dall'osservare che la inusucapibilità dei terreni oggetto di causa è stata più volte affermata da questa Corte (v. al riguardo, ad esempio, le sentenze n. 5680/2023, 5929/2023, 4250/2024, in Banca dati di merito www.bdp.giustizia.it) e ancora di recente confermata dalla Suprema Corte, che proprio con riguardo a terreni appartenuti all'ente ospedaliero Pio Istituto Santo
Spirito ed Ospedali Riuniti e pervenuti alla ribadito che dal quadro Parte_33 normativo ricordato dal primo giudice «discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n.264/1974, convertito in Legge
n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero (Cass. n. 30720 del 2018; Cass. 21573/2020; Cass. 29560/2023)»
(così Cass. Sez. 2, 23/12/2024 n. 34123).
7. La i suoi soci indicati in epigrafe nonché Parte_12 Parte_28
e , soci della hanno impugnato la Parte_29 Parte_28 sentenza di primo grado censurando entrambe le ragioni della decisione.
7.1. Con il primo motivo gli appellanti contestano il rigetto della domanda di usucapione da parte del giudice di primo grado nella parte in cui questo ha ritenuto i beni indisponibili in quanto destinati ex lege a finalità di pubblico interesse. Essi sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato la normativa, non considerando che i beni in questione non risultano oggetto di specifici vincoli di destinazione per servizi pubblici e che, al contrario, sono stati nella loro piena disponibilità per oltre settant'anni.
7.2. Con il secondo motivo deducono omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla natura del possesso uti dominus e sulla intervenuta usucapione, evidenziando che il possesso è stato da loro esercitato in modo pacifico, non violento e ininterrotto per oltre vent'anni, come richiesto dall'art. 1158 c.c., senza contestazioni da parte dell'amministrazione pubblica. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la possibilità di interversione del possesso ai sensi dell'art. 1141 c.c., nonostante le opere di bonifica, infrastrutturazione e l'utilizzo esclusivo dei terreni da parte degli appellanti. In particolare, sotto questo profilo sostengono che, anche ammesso che l'originario possesso fosse stato concesso in uso o affitto, si sarebbe successivamente trasformato in possesso a titolo di proprietà; l'interversione sarebbe avvenuta mediante l'utilizzo esclusivo dei terreni per attività agricole e residenziali, senza riconoscere alcun diritto agli enti pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali (quali bonifiche, recinzioni, costruzioni), la stipula di contratti per i servizi idrici, elettrici e di somministrazione del gas metano, il pagamento delle tasse e delle tariffe imposte dall'ente locale, la mancanza di opposizione da parte delle amministrazioni pubbliche, protrattasi per decenni.
L'interversione del possesso, del resto, può derivare da atti concludenti, senza necessità di una manifestazione espressa;
la legge non impone un atto formale di interversione, ma solo un comportamento inequivocabile e pubblico.
7.3. Con il terzo motivo gli appellanti denunciano la mancata ammissione delle prove testimoniali e delle altre richieste istruttorie presentate in primo grado, deducendo che il giudice avrebbe dovuto escutere i testimoni per ricostruire l'effettiva destinazione storica e attuale dei terreni e disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertarne l'estensione e la ripartizione. La mancata ammissione di tali prove avrebbe condizionato in modo determinante l'esito del giudizio.
8. Anche il secondo appello deve essere respinto.
8.1. Come si è accennato, la Corte di cassazione ha recentemente ribadito la non usucapibilità dei terreni ubicati nei comuni di Tivoli e di già Controparte_13 appartenuti, come quelli oggetto di causa, all'ente ospedaliero Pio Istituto Santo
Spirito ed Ospedali Riuniti. Con ordinanza del 23/12/2024, n. 34123 (che nel confermare la sentenza sul punto resa da questa Corte di appello ha condannato i ricorrenti ai sensi dell'art. 96, secondo e terzo comma c.p.c.) si è infatti osservato che «L'art. 7 del d.l. 264 del 1974 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria"), convertito dalla l. 386 del 1974, prevedeva per quanto interessa che: "Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi salve le deroghe consentite con autorizzazione della regione. La predetta autorizzazione è di competenza della giunta regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio regionale o di altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o da leggi della regione. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli". Con l'art. 66 della l. 833/78 è stato previsto che "Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: ... b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri ... È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico sanitaria. Le Regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. ... Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi". Con D.Lgs. n.502/1992 sono state soppresse le Cont Part ed istituite le nuove dotate di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale ed è stato previsto (art. 5, come modificato dal D.Lgs. 517/93) che i beni di cui all'art. 65 erano trasferiti con provvedimento regionale al patrimonio di CP_1 queste ultime. Il trasferimento, per quanto concerne la regione , è avvenuto con la Legge regionale n.18/1994 (art. 23 e 24, quest'ultimo abrogato dalla l. reg.
14/2008, art. 1, comma 11). In particolare, l'art. 23 della l. 18 del 1994
(Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere), ha previsto che "1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo
24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. 2. 1 suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in: a) beni destinati alla erogazione di servizi igienicosanitari;
b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico - monumentali.
3. I beni di cui alla lettera a) sono trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24". La legge regionale del CP_1
n.14 del 2008 ha previsto (art. 1, comma 6) che immobili - come quelli di cui trattasi - di cui agli artt. 23 e 24 della l. reg. 18/1994 "che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti". Questa Corte ha precisato - nella ordinanza n. 30720/2018 … - che "l'art. 7 del D.L. n. 264/1974, poi convertito in Legge n.
386/1974, ha introdotto - proprio in vista della progettata istituzione del Servizio
Sanitario Nazionale con correlata liquidazione dei preesistenti enti ospedalieri - il divieto di alienazione e di costituzione di diritti reali minori sui beni già compresi nel patrimonio degli enti predetti, "fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria" e con espressa previsione che "gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli". Da ciò consegue che i beni degli enti ospedalieri, oggi disciolti, sono stati totalmente sottratti al commercio, e quindi inseriti nel patrimonio indisponibile, per espressa previsione di legge dello Stato. Solo a seguito dell'entrata in vigore della
Legge n. 833 del 1978 è stata prevista una procedura finalizzata alla rimozione del Cont vincolo di destinazione anzidetto, su proposta dall'assemblea generale della previa autorizzazione del Presidente della Regione e con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale cui detti beni erano stati in concreto trasferiti;
con l'ulteriore vincolo, in ogni caso, che la somma derivante dall'alienazione o trasformazione dei beni svincolati fosse reinvestita per finalità attinenti al Servizio
Sanitario Nazionale (cfr. artt.39 e 40 Legge n. 833/1978)". La Corte ha anche sottolineato come dal richiamato quadro normativo "discende che i beni compresi nel patrimonio dei disciolti enti ospedalieri non sono suscettibili di possesso ad usucapionem, dalla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 264/1974, convertito in Legge n.386/1974, a prescindere dalla loro effettiva destinazione al pubblico servizio ospedaliero" (Cass. n. 30720 del 2018; Cass. 21573/2020; Cass.
29560/2023)».
Nel caso in esame non è stato peraltro allegato che la procedura di rimozione del vincolo di destinazione sia mai stata neppure iniziata. Correttamente, quindi, il primo giudice ha ritenuto che tale vincolo sia venuto meno solo con la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, che all'art. 2, comma 92, ha direttamente autorizzato l' «ad alienare i “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” … CP_10 ricadenti nei Comuni di Tivoli e ON-Montecelio».
Il primo motivo di appello deve quindi essere respinto.
8.2. Per giurisprudenza costante, «Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa» (Cass. Sez. 3,
26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 – 01).
Gli altri motivi di gravame devono quindi essere dichiarati inammissibili.
8.3. Osserva comunque la Corte, per completezza, che è circostanza allegata dagli stessi attori in primo grado che il rapporto di fatto con i fondi è iniziato in forza di un titolo di concessione e dunque quale detenzione;
che l'interversione del possesso consiste in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio;
che sono di per sé privi di tale carattere comportamenti quali la realizzazione di recinzioni, la stipula di contratti di utenza, il mancato pagamento dei canoni e il rifiuto di rilasciare il bene alla scadenza del contratto, in quanto compatibili con il godimento del fondo nomine alieno;
che, anche ammettendo che la realizzazione di una costruzione costituisca comportamento da cui desumere l'interversione del possesso
(circostanza negata dal primo giudice con valutazione non specificamente impugnata), non è stato specificamente e ritualmente allegato nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. chi degli attori abbia edificato il lotto, cosa vi abbia realizzato e quando ciò sia avvenuto, e dunque non è possibile ritenere maturato il ventennio necessario per usucapire la proprietà del terreno.
Part
9. La ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la sua domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima occupazione dei terreni. In particolare, evidenzia come il giudice abbia omesso di valutare correttamente gli effetti dell'occupazione abusiva sul patrimonio dell' stessa: l'occupazione CP_10 dei terreni, priva di un valido titolo (dal momento che il rapporto contrattuale originario si era definitivamente estinto), ha arrecato un danno economico ingente e lesivo degli interessi pubblici. Di conseguenza, essa ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento di un'indennità di occupazione calcolata sulla base dei Part criteri stabiliti dalla delibera RMG n. 1311 del 24 dicembre 2012, rettificata dalla delibera n. 0309 del 21 marzo 2013, con decorrenza dal momento dell'acquisto dei beni da parte dell'Azienda convenuta e fino al rilascio degli stessi,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa, prendendo come parametro l'estensione dei fondi occupati da ciascun appellante. 10. Anche l'appello incidentale è infondato.
10.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv.
666193 - 04).
Occorre quindi distinguere il piano delle allegazioni da quello probatorio: l'attore deve in primo luogo allegare quale concreta possibilità di godimento del bene abbia perduto;
solo una volta che l'attore abbia soddisfatto tale onere, sorge il correlato onere del convenuto di sollevare specifiche contestazioni e viene in considerazione la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, che ben può essere data anche per presunzioni o tramite il ricorso al fatto notorio.
Part 10.2. Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado la si è limitata a dedurre che «attesa la illegittimità della occupazione sine titulo dei terreni su cui vi è controversia, è buon diritto della convenuta percepire le indennità di CP_10 occupazione dagli attuali occupanti, con decorrenza dal momento dell'acquisto del bene e sino alla effettiva restituzione dell'immobile».
Essa ha quindi omesso di allegare quale sia stato lo specifico danno-conseguenza risarcibile e, in particolare, quale sia stata la concreta possibilità di esercizio del diritto che le è stata preclusa per effetto della perdurante occupazione dei singoli lotti da parte degli appellanti principali (ad es., utilizzarlo in proprio;
cederlo in locazione a terzi;
cederlo in comodato;
alienarlo), sostanzialmente affidandosi ad una ipotesi di danno derivante di per sé dal solo fatto dell'occupazione. Carenza di allegazione che non può essere sanata in grado di appello, in considerazione della perentorietà dei termini previsti dall'art. 183 per la definitiva precisazione della domanda nei suoi elementi costitutivi e del divieto di nova in appello.
La decisione assunta dal primo giudice deve pertanto essere confermata.
11. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore indeterminato e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non svolta in questo grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inoltre, la Corte deve dare atto che gli appellanti principali e l'appellante incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta gli appelli principali e l'appello incidentale;
2) condanna gli appellanti principali, in solido, al rimborso in favore di ciascuno degli appellati delle spese del presente grado, che liquida in 10.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che gli appellanti e l'appellante incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 18/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano