Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1774 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1774/2024 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], residente in [...]C.F._1
La Spezia (SP), Via Paverano n. 85, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Crisci (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Crisci
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 6
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni come modificate e depositate in cartaceo all'udienza in data 11/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 13/09/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nate le figlie (il 07/12/2017) e Per_1 Per_2
(il 24/09/2022). I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati;
- la casa coniugale verrà affidata alla SI.ra e vi abiterà con le figlie minori, mentre il Parte_1
SI. , sposterà altrove la sua residenza;
Controparte_1
- su detto immobile, attualmente intestato ad entrambi grava un mutuo con la banca Credit Agricol, su cui pende una rata mensile di € 591,77. Tale mutuo, verrà pagato al 50% da entrambe le parti fino ad estinzione con una somma di € 255,42 cadauno;
inoltre, sulla stessa pende CP_2 un'assicurazione con rata mensile di € 55,42 che verrà pagata a metà dai ricorrenti;
pende anche un'altra assicurazione personale, che verrà pagata esclusivamente dalla SI.ra per una Parte_1 somma di € 28,90 mensili;
- i coniugi hanno, altresì, un prestito personale con la Agos S.p.A., sottoscritto per l'acquisto di mobili e lavori e si impegnano a pagare lo stesso, versando ciascuno la metà della quota pari ad €
179,42 cadauno, fino ad estinzione;
inoltre, pende sugli stessi, altro prestito sempre con la stessa società Agos, per l'acquisto di un'autovettura attualmente di proprietà della SI.ra , per cui Parte_1 la stessa dovrà versare una cifra di € 235,00, fino al 28.01.25, che diverrà poi di € 380,00, fino ad estinzione;
- Nel caso in cui il SI. , per eSIenze personali, dovesse voler vendere la sua parte di CP_1
appartamento, si dichiara, in primis, disponibile a venderlo alla SI,ra . Ove mai, ella non Parte_1
dovesse essere interessata, il , può proporre la vendita;
inoltre, le spese straordinarie e CP_1
l'assicurazione annuale della casa saranno al 50% tra i ricorrenti, mentre quelle relative alla manutenzione caldaia e ordinarie, es. condominio e manutenzione ordinaria, saranno a carico della stessa, a patto che il SI. ne venga tenuto informato;
CP_1
pag. 2 di 6 - Se eventualmente la SI.ra volesse effettuare lavori di ristrutturazione o manutenzione Parte_1 dell'appartamento, il SI. , ne rilascia sin d'ora il consenso, a patto e condizione che tutto si CP_1
svolga a norma di legge;
- La parte della cantina situa in La Spezia alla Via Giannelli n. 58, oggi di proprietà di entrambi, sarà ceduta dalla SI.ra al SI. ; Parte_1 CP_1
- I coniugi per il futuro saranno entrambi liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio mediante racc. a/r o messaggio WhatsApp;
- le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori ma dimoreranno presso la casa della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse ed in particolare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00; a weekend alternati con pernottamento a partire dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
tali orari e giorni, sono suscettibili di modifica tenendo conto sia degli impegni lavorativi o personali dei coniugi sia degli impegni delle minori;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza ed in particolare dal 23 al 26 dicembre con un coniuge e dal 30 dicembre al 02 gennaio;
per le pasquali seguono l'alternanza tra
Pasqua e Pasquetta;
anche in questo caso, i coniugi possono disporre diversamente a seconda dei reciproci impegni o eSIenze;
- le vacanze estive saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi, con l'obbligo di comunicare le date entro il 30 giugno;
in ogni caso, le minori soggiorneranno per 15 giorni con ciascun genitore, che potranno essere continui o a settimana;
- La SI.ra rinuncia al mantenimento per se stessa, essendo economicamente Parte_1
indipendente;
- Per quel che riguarda il mantenimento per le figlie minori, il SI. dovrà versare una quota CP_1 di € 400,00 mensili, cioè 200,00 per ciascuna figlia;
- L'assegno unico universale sarà riscosso al 100% dalla SI.ra , per entrambe le figlie Parte_1
minori;
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % secondo quanto già stabilito dal protocollo del Tribunale di La Spezia;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
pag. 3 di 6 All'udienza del 11/03/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da condizioni come modificate e depositate in cartaceo all'udienza del 11/03/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse delle minori, poiché garantiscono alle stesse un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per le figlie.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in La Spezia in data 16/07/2016 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 2016, al n. 18, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- i coniugi vivranno separati;
pag. 4 di 6 - la casa coniugale verrà affidata alla SI.ra e vi abiterà con le figlie minori, mentre il Parte_1
SI. , sposterà altrove la sua residenza;
Controparte_1
- su detto immobile, attualmente intestato ad entrambi grava un mutuo con la banca Credit Agricol, su cui pende una rata mensile di € 591,77. Tale mutuo, verrà pagato al 50% da entrambe le parti fino ad estinzione con una somma di € 255,42 cadauno;
inoltre, sulla stessa pende CP_2 un'assicurazione con rata mensile di € 55,42 che verrà pagata a metà dai ricorrenti;
pende anche un'altra assicurazione personale, che verrà pagata esclusivamente dalla SI.ra per una Parte_1 somma di € 28,90 mensili;
- i coniugi hanno, altresì, un prestito personale con la Agos S.p.A., sottoscritto per l'acquisto di mobili e lavori e si impegnano a pagare lo stesso, versando ciascuno la metà della quota pari ad €
179,42 cadauno, fino ad estinzione;
inoltre, pende sugli stessi, altro prestito sempre con la stessa società Agos, per l'acquisto di un'autovettura attualmente di proprietà della SI.ra , per cui Parte_1 la stessa dovrà versare una cifra di € 235,00, fino al 28.01.25, che diverrà poi di € 380,00, fino ad estinzione;
- Nel caso in cui il SI. , per eSIenze personali, dovesse voler vendere la sua parte di CP_1
appartamento, si dichiara, in primis, disponibile a venderlo alla SI,ra . Ove mai, ella non Parte_1
dovesse essere interessata, il , può proporre la vendita;
inoltre, le spese straordinarie e CP_1
l'assicurazione annuale della casa saranno al 50% tra i ricorrenti, mentre quelle relative alla manutenzione caldaia e ordinarie, es. condominio e manutenzione ordinaria, saranno a carico della stessa, a patto che il SI. ne venga tenuto informato;
CP_1
- Se eventualmente la SI.ra volesse effettuare lavori di ristrutturazione o manutenzione Parte_1 dell'appartamento, il SI. , ne rilascia sin d'ora il consenso, a patto e condizione che tutto si CP_1
svolga a norma di legge;
- La parte della cantina situa in La Spezia alla Via Giannelli n. 58, oggi di proprietà di entrambi, sarà ceduta dalla SI.ra al SI. ; Parte_1 CP_1
- I coniugi per il futuro saranno entrambi liberi di stabilire la residenza ove meglio credono, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio mediante racc. a/r o messaggio WhatsApp;
- le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori ma dimoreranno presso la casa della madre, con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse ed in particolare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00; a weekend alternati con pernottamento a partire dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
tali orari e giorni,
pag. 5 di 6 sono suscettibili di modifica tenendo conto sia degli impegni lavorativi o personali dei coniugi sia degli impegni delle minori;
- le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza ed in particolare dal 23 al 26 dicembre con un coniuge e dal 30 dicembre al 02 gennaio;
per le pasquali seguono l'alternanza tra
Pasqua e Pasquetta;
anche in questo caso, i coniugi possono disporre diversamente a seconda dei reciproci impegni o eSIenze;
- le vacanze estive saranno concordate secondo le eSIenze di entrambi i coniugi, con l'obbligo di comunicare le date entro il 30 giugno;
in ogni caso, le minori soggiorneranno per 15 giorni con ciascun genitore, che potranno essere continui o a settimana;
- La SI.ra rinuncia al mantenimento per se stessa, essendo economicamente Parte_1
indipendente;
- Per quel che riguarda il mantenimento per le figlie minori, il SI. dovrà versare una quota CP_1 di € 400,00 mensili, cioè 200,00 per ciascuna figlia;
- L'assegno unico universale sarà riscosso al 100% dalla SI.ra , per entrambe le figlie Parte_1
minori;
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % secondo quanto già stabilito dal protocollo del Tribunale di La Spezia;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di ConSIlio del 27/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 6 di 6