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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4507 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1981,
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
GG (VI) il 07/12/1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianmarco Tiso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
1 con conseguente autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco Pt_1
rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO GG (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. La casa familiare sita a MO GG (VI) via A. De Gasperi n. 26 già di proprietà del sig. , rimarrà allo stesso e la sig.ra Parte_2 Parte_1
potrà permanervi per accordo delle parti sino al 30 giugno 2025, termine entro il quale dovrà reperire una nuova abitazione da destinare a propria residenza. Il sig. aiuterà a titolo gratuito la sig.ra nelle operazioni di Parte_2 Parte_1
trasloco. La sig.ra potrà portare con sé, oltre ai propri effetti personali, Parte_1
gli arredi ed il mobilio attualmente presenti nella casa familiare (ad eccezione del mobilio della cucina, del salotto, della camera matrimoniale e del bagno) di cui non sia già provvista l'abitazione ove andrà ad abitare e risiedere;
detto mobilio verrà ceduto dal sig. alla sig.ra a titolo di liberalità Parte_2 Parte_1 nell'interesse della IA minore.
4. L'autovettura modello Range Rover Evoque tg EV069MH immatricolata nell'anno
2014 e lo scooter 125 cc marca Yamaha modello XMax rimarrà di proprietà del sig.
il quale si onererà delle spese di mantenimento ed utilizzo;
Parte_2
l'autovettura marca Kia modello Picanto tg EW658JY immatricolata nel 2014 rimarrà alla sig.ra la quale si onererà delle spese di mantenimento ed utilizzo. Parte_1
5. La IA minore sarà affidata ad entrambi i coniugi secondo la Persona_1 regola dell'affido condiviso, con collocazione della stessa come segue, salvo deroghe da concordare tra i genitori per iscritto (anche via e-mail o sms):
- I settimana: dal lunedì mattina alla domenica sera dopo cena con la madre;
- II settimana;
da domenica sera dopo cena a domenica sera dopo cena con il padre;
- III settimana come la I settimana;
- IV settimana come la seconda settimana
2 La regolazione dell'accordo sul presente punto è espressamente condizionata a che le parti mantengano la rispettiva residenza e dimora entro il raggio di 20 km l'una dall'altra. Eventuali spostamenti oltre tale raggio comporteranno la necessità di rivederlo, alla luce della nuova situazione venutasi a creare, nell'esclusivo interesse della IA minore ed in ossequio al principio della bigenitorialità.
6.La minore trascorrerà durante le vacanze estive, con ciascun genitore 15 giorni Per_1
(di cui sette giorni consecutivi) nei periodi che dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore (di cui almeno tre giorni consecutivi) e 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, nei periodi che dovranno essere concordati entro il 30 novembre di ogni anno. Al fine di salvaguardare il diritto della minore Per_1
a trascorrere le festività in via alternata con entrambi i genitori, a chi trascorrerà il
Natale con la IA, spetterà il Lunedì dell'Angelo e viceversa a chi è spettato il 24 dicembre spetterà il giorno di Pasqua, con alternanza di anno in anno: si inizierà dal presente anno in cui alla madre spetterà il giorno di Natale e al padre il 24 dicembre.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
7. La residenza di rimarrà presso l'abitazione del padre. Per_1
8.Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario (presso le coordinate bancarie che verranno indicate) anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat FOI a partire dal secondo anno.
9. Le spese straordinarie relative alle due figlie, come definite e regolate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso Tribunale, a carico di entrambi i genitori al 50%.
10. Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento la somma una tantum di € 80.000,00; e ciò entro il 28/02/2025.
11. I coniugi si prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
12. I coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei
3 redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MO GG (VI) in data
16/04/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IA minore con collocazione Persona_1
paritaria presso entrambi i genitori e conseguente diritto di visita della madre e del padre;
la regolazione dell'accordo sul presente punto è espressamente condizionata a che le parti mantengano la rispettiva residenza e dimora entro il raggio di 20 km l'una dall'altra. Eventuali spostamenti oltre tale raggio comporteranno la necessità di rivederlo, alla luce della nuova situazione venutasi a creare, nell'esclusivo interesse della IA minore ed in ossequio al principio della bigenitorialità; la residenza di rimarrà presso l'abitazione del padre. Per_1
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IA a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IA minore come definite e regolate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso
Tribunale, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla IA, come definite e regolate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso Tribunale;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_2
contributo di mantenimento la somma una tantum di 80.000 euro;
e ciò entro il
28/2/2025;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco consenso per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
5 , uniti in matrimonio in CH GI (VI) Parte_2
in data 16/04/2005 con atto trascritto al n. 4, Parte I, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CH GI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4507 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/1981,
e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
GG (VI) il 07/12/1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianmarco Tiso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
1 con conseguente autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco Pt_1
rispetto;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO GG (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
3. La casa familiare sita a MO GG (VI) via A. De Gasperi n. 26 già di proprietà del sig. , rimarrà allo stesso e la sig.ra Parte_2 Parte_1
potrà permanervi per accordo delle parti sino al 30 giugno 2025, termine entro il quale dovrà reperire una nuova abitazione da destinare a propria residenza. Il sig. aiuterà a titolo gratuito la sig.ra nelle operazioni di Parte_2 Parte_1
trasloco. La sig.ra potrà portare con sé, oltre ai propri effetti personali, Parte_1
gli arredi ed il mobilio attualmente presenti nella casa familiare (ad eccezione del mobilio della cucina, del salotto, della camera matrimoniale e del bagno) di cui non sia già provvista l'abitazione ove andrà ad abitare e risiedere;
detto mobilio verrà ceduto dal sig. alla sig.ra a titolo di liberalità Parte_2 Parte_1 nell'interesse della IA minore.
4. L'autovettura modello Range Rover Evoque tg EV069MH immatricolata nell'anno
2014 e lo scooter 125 cc marca Yamaha modello XMax rimarrà di proprietà del sig.
il quale si onererà delle spese di mantenimento ed utilizzo;
Parte_2
l'autovettura marca Kia modello Picanto tg EW658JY immatricolata nel 2014 rimarrà alla sig.ra la quale si onererà delle spese di mantenimento ed utilizzo. Parte_1
5. La IA minore sarà affidata ad entrambi i coniugi secondo la Persona_1 regola dell'affido condiviso, con collocazione della stessa come segue, salvo deroghe da concordare tra i genitori per iscritto (anche via e-mail o sms):
- I settimana: dal lunedì mattina alla domenica sera dopo cena con la madre;
- II settimana;
da domenica sera dopo cena a domenica sera dopo cena con il padre;
- III settimana come la I settimana;
- IV settimana come la seconda settimana
2 La regolazione dell'accordo sul presente punto è espressamente condizionata a che le parti mantengano la rispettiva residenza e dimora entro il raggio di 20 km l'una dall'altra. Eventuali spostamenti oltre tale raggio comporteranno la necessità di rivederlo, alla luce della nuova situazione venutasi a creare, nell'esclusivo interesse della IA minore ed in ossequio al principio della bigenitorialità.
6.La minore trascorrerà durante le vacanze estive, con ciascun genitore 15 giorni Per_1
(di cui sette giorni consecutivi) nei periodi che dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie la IA trascorrerà Per_1
una settimana con ciascun genitore (di cui almeno tre giorni consecutivi) e 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, nei periodi che dovranno essere concordati entro il 30 novembre di ogni anno. Al fine di salvaguardare il diritto della minore Per_1
a trascorrere le festività in via alternata con entrambi i genitori, a chi trascorrerà il
Natale con la IA, spetterà il Lunedì dell'Angelo e viceversa a chi è spettato il 24 dicembre spetterà il giorno di Pasqua, con alternanza di anno in anno: si inizierà dal presente anno in cui alla madre spetterà il giorno di Natale e al padre il 24 dicembre.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore verrà seguito il criterio dell'alternanza annuale.
7. La residenza di rimarrà presso l'abitazione del padre. Per_1
8.Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario (presso le coordinate bancarie che verranno indicate) anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat FOI a partire dal secondo anno.
9. Le spese straordinarie relative alle due figlie, come definite e regolate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso Tribunale, a carico di entrambi i genitori al 50%.
10. Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento la somma una tantum di € 80.000,00; e ciò entro il 28/02/2025.
11. I coniugi si prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
12. I coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei
3 redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MO GG (VI) in data
16/04/2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IA minore con collocazione Persona_1
paritaria presso entrambi i genitori e conseguente diritto di visita della madre e del padre;
la regolazione dell'accordo sul presente punto è espressamente condizionata a che le parti mantengano la rispettiva residenza e dimora entro il raggio di 20 km l'una dall'altra. Eventuali spostamenti oltre tale raggio comporteranno la necessità di rivederlo, alla luce della nuova situazione venutasi a creare, nell'esclusivo interesse della IA minore ed in ossequio al principio della bigenitorialità; la residenza di rimarrà presso l'abitazione del padre. Per_1
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IA a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla IA minore come definite e regolate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso
Tribunale, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la Per_2
somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla IA, come definite e regolate dal protocollo del Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso Tribunale;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Parte_2
contributo di mantenimento la somma una tantum di 80.000 euro;
e ciò entro il
28/2/2025;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco consenso per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
5 , uniti in matrimonio in CH GI (VI) Parte_2
in data 16/04/2005 con atto trascritto al n. 4, Parte I, Anno 2005, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CH GI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice Estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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