Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1351/2017
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.sa Silvia Pirone, nella funzione di G.M., ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile n. 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione stradale, e vertente TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 e elettivamente domiciliati Parte_4 Parte_5 in Pompei alla via C. Alberto I trav. n. 12, presso lo studio dell'avvocato Carmine Grieco, che li rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTORI E
in persona dei legali rappresentanti p.t., PA elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via Silio Italico n.45, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Discolo che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA NONCHE'
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 e elettivamente domiciliati in Varese alla Piazza Controparte_6 Giovine Italia n.4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Toscano che li rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI NONCHE'
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata alla E_ via G. Tagliamonte n. 2, presso lo studio dell'avv. Pasquale Striano che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
elettivamente domiciliato in Pompei alla via Lepanto P_ n. 126, presso lo studio dell'avv. Pasquale Manfredi che lo rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CHIAMATO IN CAUSA
in persona del legale Controparte_9 rappresentante, elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. al corso Aldo Moro n.228, presso lo studio dell'avv. Achille Cipullo, che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA
in persona del legale rappresentante p.t., PA0 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla piazza unità D'Italia n.4, presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CHIAMATA IN CAUSA SOCIETA' INVESTITORI PA1 CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte all'udienza cartolare del 23.09.2024. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di convenivano in
[...] Parte_5 giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_2 CP_3
, e quali
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 eredi di e la per sentirli Persona_1 PA condannare, in solido tra loro, al risarcimento del danno biologico e morale iure hereditatis e iure proprio, danno patrimoniale e da lesione del legame parentale, il tutto oltre interessi e svalutazione, per effetto del sinistro stradale verificatosi il giorno 9 agosto 2014 sulla S.S. Amalfitana 163, a seguito del quale decedeva . Parte_5 In particolare, gli istanti premettevano che, mentre Parte_5
percorreva la suddetta strada alla guida della sua moto
[...] YAMAHA n. 125, con direzione da Piano di Sorrento verso Positano, veniva investito frontalmente dalla moto MV augusta brutale 800, condotta da che, provenendo dall'opposto senso di Persona_1 marcia e nell'eseguire una manovra di sorpasso ad un autobus che lo precedeva, invadeva la corsia di percorrenza del Parte_5
, il quale, in seguito all'impatto, decedeva dopo circa 2 ore
[...] dall'accaduto all'Ospedale Ruggi D'Aragona. Nell'incidente perdeva la vita anche . Persona_1 Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute le quali eccepivano la inammissibilità e la improponibilità della domanda e, nel merito, la infondatezza della pretesa attorea, concludendo per il suo rigetto. In particolare, PA
chiedeva ed otteneva di chiamare in causa e
[...] E_
rispettivamente conducente e proprietario del P_ motoveicolo Yamaha targato DN39698, anch'esso coinvolto nell'incidente per cui è processo, nonché la società P_2 compagnia assicuratrice di detto veicolo alla data dell'incidente. Si costituiva in giudizio il quale, E_ preliminarmente, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la P_3
proprietaria del veicolo PA4 Daimler Chrysler targato EF365NL, asseritamente corresponsabile del sinistro in questione, e la quale Controparte_9 compagnia assicuratrice dello stesso, nei confronti dei quali formulava domanda di condanna per i danni subiti. Nel merito, formulava domanda riconvenzionale al fine di sentire accertare la responsabilità esclusiva del conducente la moto brutale, P_5 con conseguente condanna dei convenuti in solido Parte_6 con la al risarcimento di tutti i danni PA6 subiti. Si costituiva altresì in giudizio il quale, in via P_ preliminare, chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto della propria chiamata in causa per violazione dei termini previsti dalla legge, nonché, nel merito, accertare la piena ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del conducente la moto MV augusta brutale e, per l'effetto, condannare i convenuti in Parte_6 solido con la al risarcimento dei danni al PA6 proprio motoveicolo. Inoltre, chiedeva, nell'ipotesi di accertamento di responsabilità, anche concorsuale, di nella E_ causazione del sinistro de quo, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti alla propria moto. Si costituiva in giudizio la compagnia la PA0 quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di chiamata in causa, nonché il rigetto nel merito di qualsiasi pretesa. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la la quale chiedeva dichiararsi la nullità Controparte_9 dell'atto di chiamata in causa per violazione degli artt. 163 n. 4 e 164 comma 4 c.p.c., nonché rigettare tutte le domande di addebito di responsabilità a carico della Società PA4
.
[...] Rimaneva contumace la . PA7 Dopo l'espletamento della prova testimoniale, di una ctu medica sulle persone degli attori e del terzo chiamato in causa E_ e di una ctu quantificativa dei danni al motoveicolo di proprietà di la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, P_ passava in decisione all'udienza cartolare del 23.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della
[...]
la quale, seppure regolarmente PA7 evocata in giudizio, non si è costituita. Sempre in via pregiudiziale, si evidenzia che all'udienza del 13.12.2021 il procuratore degli attori ha dichiarato di aver transatto la lite con la come da atto di transazione PA e quietanza depositato in data 15/02/2021. Su tale presupposto, ritiene questo giudice che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata dagli attori nei confronti dei convenuti, quali eredi di
, e della Persona_1 PA Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. 4884/96; 12614/95; Cass. 3265/95), potendo detta pronuncia essere adottata dal Giudice anche di ufficio quando il completo componimento della lite risulti da un fatto incontroverso, spettando al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. 11581/2005; 2265/08). Orbene, ritiene questo giudice che l'intervenuto pagamento da parte di delle somme incassate dagli attori, a titolo di P_ risarcimento, abbia di fatto prodotto il venir meno dell'interesse di questi ultimi ad ottenere un provvedimento sulla domanda spiegata nei confronti dei convenuti. Ciò detto, resta comunque da esaminare la domanda formulata dagli attori nei confronti dei terzi chiamati in causa e la P_
nonché nei confronti della P_2 [...] e della PA7 CP_9 Controparte_9 applicandosi in tal caso il principio dell'estensione automatica della domanda della parte attrice ai terzi chiamati che sono stati indicati dalla convenuta e dai terzi chiamati P_ [...]
e quali soggetti responsabili dei danni. CP_7 P_ Va allora osservato, in ordine alla sussistenza del fatto illecito generatore del dedotto danno e della responsabilità risarcitoria gravante sui convenuti, che le emergenze istruttorie hanno consentito di acquisire oggettivo riscontro dell'effettivo accadimento del sinistro, del coinvolgimento dei veicoli indicati in premessa e del decesso di e nonché delle Parte_5 Persona_1 gravi lesioni riportate da quale conseguenza del E_ sinistro di cui trattasi. In particolare, il rapporto redatto dai Carabinieri di Sorrento, intervenuti sul posto pochi minuti dopo l'incidente, i rilievi fotografici dei luoghi e dei veicoli coinvolti, la tipologia dei danni riportati dai veicoli, la c.t.u. cinematica ricostruttiva disposta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, nel corso del procedimento penale a carico dell'indagato
[...] , e le numerose testimonianze raccolte sia nell'ambito del CP_7 procedimento penale che nel corso dell'istruttoria del presente giudizio inducono la scrivente a ritenere che il sinistro in oggetto si sia verificato con le seguenti modalità: il conducente la moto MV Brutale 800, mentre percorreva la strada Statale 163 “Amalfitana” oltre il limite di velocità consentita, nel tentativo di sorpassare l'autobus turistico Daimechrysler 4249, che procedeva nella P_8 stessa direzione, invadeva la corsia di marcia opposta dalla quale sopraggiungevano il motociclo Yamaha YZF R125cc targato DN39698, condotto da ed il motociclo Yamaha YZF R125cc E_ targato DS45071, condotto da i quali, a loro Parte_5 volta, non rispettavano i limiti di velocità e la dovuta distanza di sicurezza, dal momento che è stato accertato che viaggiavano molto vicine, verosimilmente nel tentativo del di sorpassare il CP_7
, visto che la Yamaha rossa ha colpito per primo la Parte_5
ed era molto vicina alla linea di mezzeria. Seguiva l'impatto P_9 tra la moto condotta dal e quella guidata dal nel CP_7 Per_1 quale rimaneva inevitabilmente coinvolta anche la moto del
. A seguito dello scontro decedevano e Parte_5 Persona_1
. Parte_5 Sul punto, va precisato che il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione, ritenuta esaustiva e coerente, abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2014, n. 22384). Ciò chiarito, va quindi osservato, ai fini dell'accertamento della responsabilità in sede civile, che, in tema di sinistro stradale, la prova liberatoria della presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c. può essere data in via diretta, dimostrando di avere tenuto un comportamento perfettamente conforme alle regole del codice della strada e comunque esente da ogni ipotizzabile addebito di colpa, oppure in via indiretta, dimostrando che il comportamento del danneggiato è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente, avuto particolare riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza (in tal senso, Cass. sent. n. 3696/2918 del 15.02.2018). Dunque, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. Nella specie, dalle risultanze di causa emerge un concorso di colpa tra tutti i conducenti dei motoveicoli coinvolti, dovendosi ritenere dimostrato che gli stessi, anche se con un apporto causale minore da parte dei conducenti le moto Yamaha, abbiano contribuito al verificarsi dell'incidente mortale per cui è processo. Dagli atti di causa, come sopra rilevato, è infatti emerso che il , Per_1 viaggiando ad una velocità superiore ai limiti consentiti e violando il divieto di non oltrepassare la linea continua di mezzeria, invadeva la corsia di marcia opposta, in prossimità di una curva cieca e senza visuale, dalla quale sopraggiungevano le due moto Yamaha ad elevata velocità, tra cui quella guidata dal che CP_7 sopravanzava, probabilmente nel tentativo di superare il Parte_5 avvicinandosi maggiormente al centro della strada. Non è emersa invece alcuna responsabilità a carico del conducente l'autobus Daimechrysler Smile 4249, il quale viaggiava nella propria corsia di marcia, rispettando il limite di velocità consentito. Né rileva la diversa tesi sostenuta, ma non sufficientemente provata, dalle parti secondo cui il minibus avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, così creando un'interferenza alla direzione di marcia delle moto. Ed invero, tenuto conto che, come emerge dagli atti di causa, la larghezza del bus, con gli specchietti aperti, è di 3,40 cm, e dunque pari alla larghezza del tratto di strada ove è avvenuto l'incidente, nella fase di sorpasso il conducente la moto Brutale avrebbe comunque invaso la corsia opposta, condotta questa che ha scatenato l'incidente mortale. In definitiva, tenuto conto delle concrete modalità del sinistro, la responsabilità dell'incidente per cui è causa va dunque ascritta alla condotta di guida, sicuramente più grave, del conducente il motociclo MV augusta brutale, nella misura del 60%, a quella del conducente il motoveicolo Yamaha YZF R125cc tg. DN39698, nella misura del 30%, ed a quella del conducente la Yamaha YZF R125cc tg. DS45071, nella misura del 10%. Passando quindi alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dagli attori, si evidenzia, in primo luogo, che gli istanti invocano il ristoro sia del danno non patrimoniale iure hereditatis sia del danno non patrimoniale e patrimoniale iure proprio. Appare pertanto utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci. Quanto al danno iure hereditatis, è ormai consolidato il principio della S.C. secondo cui, in caso di lesione dell'integrità fisica con esito letale, un danno biologico risarcibile (danno biologico terminale) in capo al danneggiato, trasmissibile agli eredi, è configurabile solo se la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, si da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso, non già quando la morte sia sopraggiunta immediatamente o comunque a breve distanza dall'evento - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - giacché essa non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma lesione di un bene giuridico diverso, e cioè del bene della vita (confr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2014, n. 15491 Cass. civ. 17 gennaio 2008, n. 870; Cass. civ. 28 agosto 2007, n. 18163; Corte cost. n. 372 del 1994). E' stato poi chiarito che è risarcibile e può essere fatto valere iure hereditatis il danno cosiddetto catastrofale (danno morale terminale) - e cioè la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e nell'avvertire consapevolmente l'approssimarsi della morte
- allorché essa sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l'angosciosa consapevolezza della fine imminente (cfr. Cass. n. 16272 del 8/6/2023), mentre va esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/06/2014, n. 13537. Cass. civ. 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ. 24 marzo 2011, n. 6754). E' stata invece esclusa la possibilità del risarcimento di un danno tanatologico, perché questo fa parte del patrimonio del lesionato solo fino a quando la vittima è in vita e, dunque, con la morte cessa l'esistenza di un soggetto di diritto (Cass. S.U. n. 15350/15). Ora, nel caso di specie è deceduto sulla Parte_5 elisuperficie dell'ospedale di Salerno, dopo circa due ore dall'incidente, per come accertato dal medico legale nella relazione necroscopica disposta dalla Procura che colloca l'ora della morte alle 19.30, ed è stato dimostrato nel corso dell'istruttoria testimoniale che il medesimo è rimasto cosciente e lucido prima del decesso. Dunque, nel caso di specie deve ritenersi configurabile un danno morale in capo al de cuius e conseguentemente trasmissibile agli odierni attori. Né può essere accolta invece la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio, non avendo gli istanti specificamente allegato né tantomeno provato alcuna lesione dell'integrità psico- fisica subita. A tale riguardo, infatti, nel corso delle operazioni peritali condotte dal ctu, dr. la difesa degli Persona_2 attori ha affermato “l'inopportunità dei propri rappresentati a sottoporsi a visita medico-legale” (v. nota del CTU del 20.02.24 in atti). Merita invece sicuramente accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale subito in proprio dagli istanti (rispettivamente genitori, fratello e sorella della persona deceduta): secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di liquidazione equitativa del danno, la perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (cfr. Cass. 7/10/2024, n. 26185, in motivazione;
nello stesso senso, cfr. Cass. 21/3/2022, n. 9010; Cass. 11/11/2019, n. 28989; Cass. 14/10/2019, n. 25774; Cass. 15/2/2018, n. 3767). Nella fattispecie concreta, essendo pacifico che la vittima fosse figlio e fratello degli attori, e mancando ogni contestazione circa il rapporto affettivo fra i predetti, dello stesso deve senz'altro presumersi l'esistenza. Quanto alla liquidazione del danno da perdita parentale, deve considerarsi congrua l'applicazione del criterio dei punti, secondo quanto indicato nelle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, depositate in data 4/6/2024. In particolare, tale criterio risulta conforme a quanto di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Conseguentemente, sulla scorta delle richiamate tabelle milanesi, dovendo comunque presumersi che l'interruzione immediata del rapporto con un figlio di età giovanissima (18 anni) determini comunque uno stravolgimento della vita di un genitore e tenuto conto, per le anzidette ragioni, della configurazione di un danno morale in capo al de cuius, che induce ad applicare il massimo punteggio con riferimento all'intensità della relazionale dei congiunti con la vittima, la liquidazione va determinata secondo quanto esposto infra, tenuto conto dell'accertata corresponsabilità di E_ nella causazione dell'incidente nella misura del 30%.
(padre): Parte_1 età del congiunto: punti 18 età della vittima: punti 26 convivenza tra congiunto e vittima: punti 16 numero di familiari nel nucleo primario: punti 9 qualità/intensità della relazione (valore massimo): punti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO: € 116.157,00 (30% di € 387.189,00).
(madre): Parte_2 età del congiunto: punti 20 età della vittima: punti 26 convivenza tra congiunto e vittima: punti 16 numero di familiari nel nucleo primario: punti 9 qualità/intensità della relazione (valore massimo): punti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO: € 117.300,00 (30% di € 391.000,00).
(sorella): Parte_3 età del congiunto: punti 16 età della vittima: punti 20 convivenza tra congiunto e vittima: punti 20 numero di familiari nel nucleo primario: punti 9 qualità/intensità della relazione (valore massimo): punti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO: € 48.393,00 (30% di € 161.310,00).
(sorella): Parte_4 età del congiunto: punti 18 età della vittima: punti 20 convivenza tra congiunto e vittima: punti 20 numero di familiari nel nucleo primario: punti 9 qualità/intensità della relazione (valore massimo): punti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO: € 49.412,00 (30% di € 164.706,00). Agli attori va poi riconosciuto anche il danno patrimoniale subito in seguito al sinistro per cui è causa per le spese funerarie, per l'acquisto del diritto sulla cappella gentilizia e per la distruzione del motociclo Yamaha, come documentato dalle fatture e dal bonifico bancario in atti, e da ritenersi congruo nell'importo di € 60.000,00. Ne consegue che, a titolo di danno patrimoniale, va riconosciuta agli attori la somma di € 18.000,00 (30% di € 60.000,00), di cui € 15.300,00 in favore di e € 2.700,00 in favore Parte_1 di . Parte_2 In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda formulata dagli attori nei confronti del terzo chiamato questi va P_ condannato, in solido con la compagnia in PA0 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di 131.457,00 euro; in favore Parte_1 di della somma di 120.000,00 euro; in favore di Parte_2 della somma di 48.393,00 euro; in favore di Parte_3
della somma di 49.412,00 euro. Parte_4 Le somme in questione, espresse in moneta attuale, devono essere devalutate alla data dell'incidente (ossia il 9.8.2014) e sull'importo che ne deriva devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo i noti principi espressi da Cass. S.U. 1712/1995. Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo. Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato in causa nei confronti dei convenuti E_
, in solido con la in primo Parte_6 PA6 luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa per asserita violazione degli artt. 269 e 163 bis c.p.c. Ed invero, la nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto e, soltanto se questo ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 164, 3° co., c.p.c., a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (Cass. 7.3.2002, n. 3335; v. anche Cass. 2.7.2004, n. 12129). Ora, considerato che all'udienza del 17.06.2017, questo Giudice, in sanatoria dell'eccepita nullità, ha rinviato, nel rispetto dei termini a comparire, all'udienza successiva del 18.01.2018 per la chiamata dei terzi e la suddetta E_ P_ eccezione appare palesemente infondata. Nel merito, la domanda risarcitoria formulata da nei Controparte_20 confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e in solido con la CP_5 Controparte_6 PA
, è fondata e va accolta, seppure nei limiti dell'accertata
[...] corresponsabilità del medesimo nella produzione del sinistro nella misura del 30%, alla luce della relazione di CTU medica in atti che ha confermato che, in conseguenza dell'incidente, il ha CP_7 riportato una “frattura della rotula sinistra;
frattura della caviglia destra del malleolo mediale;
orchiectomia destra in soggetto in età fertile;
frattura dei processi spinosi di C6, C7 e D1; frattura scomposta dell'arco anteriore della prima costola di sinistra e danno estetico lieve” (cfr. pag. 8 della relazione CTU in atti). I postumi riscontrati dal CTU sono ricollegabili al sinistro in questione, dal momento che non è stata diagnosticata alcuna patologia pregressa in grado di determinarli. Per quanto attiene alla liquidazione del “quantum debeatur”, trattandosi di lesioni macro-permanenti, facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2024, - che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 99,00 ed un massimo di euro 149,00 -, al danneggiato spetta in relazione al danno non patrimoniale subito, l'importo pari ad euro 120.991,00. Infatti, il danno non patrimoniale subito da con E_ riferimento alla sua diretta incidenza sugli aspetti anatomo - funzionali, per il punto di invalidità del 22% con riferimento all'età (21 anni al momento del sinistro), tenuto conto del danno biologico permanente o alla salute del 22%, è pari a € 110.641,00; per 50 giorni di ITT sono dovuti € 5.750,00; per ITP al 50% per 50 giorni sono dovuti € 2.875,00; per ITP al 25% per 60 giorni sono dovuti € 1.725,00, ponendo a base di calcolo l'importo giornaliero di euro 99,00 da ritenersi congruo nel caso di specie, per un totale complessivo di importo pari ad euro 120.991,00. Al danneggiato spetta anche il danno patrimoniale correlato alle spese mediche sostenute, come documentate in atti e ritenute congrue dal CTU, pari all'importo complessivo di € 3.000,00. Inoltre, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, del grado di sofferenza patito e dei risvolti anche di natura psicologica subiti dal , come provato sia documentalmente sia per via CP_7 testimoniale, si ritiene di dover procedere alla massima personalizzazione del danno (37% del danno biologico). In conclusione, attesa la corresponsabilità del E_ nella causazione dell'evento lesivo nella misura del 30%, tenuto conto altresì che alcuna domanda è stata formulata nei confronti degli attori e considerato che la ha già corrisposto al P_
, a titolo di acconto, l'importo di euro 50.000,00, i CP_7 convenuti e la in Controparte_21 Controparte_22 persona del l.r.p.t., vanno condannati in solido al pagamento, in favore di della restante somma di euro 42.193,60 E_ (60% di € 153.656,00 – 50.000,00), oltre interessi legali e compensativi come sopra computati. Va infine esaminata la domanda riconvenzionale proposta da P_
nei confronti dei convenuti e
[...] Controparte_21 P_ ovvero, quella subordinata, in caso di concorrente responsabilità nell'occorso incidente, anche nei confronti del per il CP_7 risarcimento dei danni riportati al proprio motoveicolo, quale custode della moto Yamaha datagli in prestito. Su tale ultimo profilo della domanda, giova osservare che l'unica deroga al principio della responsabilità solidale del proprietario del veicolo è data dalla dimostrazione che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. In particolare, “il proprietario di un veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate”. (Cass. civ. n. 22449/2017). Ora, nella specie, alcuna prova è stata fornita a tale riguardo, per cui la suddetta domanda può essere accolta soltanto nei confronti dei convenuti principali. In ordine al quantum, la CTU disposta per la quantificazione dei danni riportati al motoveicolo Yamaha YZF R125, targato DN39698, previo accertamento della congruità dei danni riportati al veicolo con le dinamiche dell'incidente in oggetto, ha quantificato tali danni in euro 2.400,00. Ne consegue la condanna dei convenuti e Controparte_21 P_ in solido, al pagamento in favore di della somma di € P_ 1.440,00 (60% di € 2.400,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Vanno infine rigettate le domande formulate dagli attori e dal terzo chiamato in causa nei confronti della Società E_ e della PA7 Controparte_23
, non essendo stata fornita idonea e sufficiente prova della
[...] responsabilità a carico del conducente l'autobus Daimechrysler Smile 4249 nell'occorso incidente. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, l'intervenuta transazione tra gli attori ed i convenuti comporta l'integrale compensazione delle stesse in ordine alla domanda formulata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 e nei confronti degli eredi Parte_4 Parte_5 di e della Persona_1 PA Parimenti, con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dai terzi chiamati in causa e nei E_ P_ confronti dei convenuti principali, ed alla domanda estesa dagli attori nei confronti dei suddetti chiamati in causa, l'accertato concorso di colpa di tutti e tre i conducenti dei motoveicoli, seppure con un diverso grado di imputazione nella causazione dell'incidente, unitamente all'avvenuto versamento da parte di di un importo, superiore alla metà di quello P_ riconosciuto in giudizio al ed alla particolare delicatezza CP_7 e drammaticità della vicenda umana sottesa alla presente controversia fa ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante all'esito della pronuncia del Giudice delle leggi del 19/4/2018, n. 77, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali. In ordine alla domanda formulata da P_ E_ e dagli attori, per automatica estensione, nei confronti delle terze chiamate, e PA7 [...]
la contumacia della prima, unitamente alla Controparte_23 necessità della chiamata della seconda, ugualmente giustificano la compensazione delle spese, in quanto “il contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011; Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata dagli attori nei confronti dei convenuti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 e;
PA
2. accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite, nella misura del 30% a carico del conducente il motoveicolo Yamaha YZF R125, targato DN39698, e per l'effetto, in accoglimento della domanda formulata dagli attori nei confronti del terzo chiamato questi va condannato, in solido con la compagnia P_ [...]
in persona del legale rappresentante pro PA0 tempore, al pagamento in favore di della somma Parte_1 di 131.457,00 euro;
in favore di della somma di Parte_2 120.000,00 euro;
in favore di della somma di Parte_3
48.393,00 euro;
in favore di della somma di Parte_4
49.412,00 euro, oltre interessi come computati in parte motiva;
3. accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite, nella misura del 60%, a carico del conducente il motoveicolo MV Brutale 800 e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, condanna i convenuti e la Controparte_21 [...]
in persona del l.r.p.t., in solido, al Controparte_22 pagamento, in favore di della restante somma di E_ euro 42.193,60, oltre interessi legali e compensativi come computati in parte motiva;
4. accoglie parzialmente la domanda formulata da e, P_ per l'effetto, condanna i convenuti e , in Controparte_21 P_ solido, al pagamento in suo favore della somma di € 1.440,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
5. rigetta la domanda formulata da nei confronti di P_ ; E_
6. rigetta le domande formulate dagli attori e dal terzo chiamato in causa nei confronti della Società E_ [...]
Controparte_24 Controparte_23
7. compensa interamente tra le parti le spese di lite, in ragione di quanto argomentato in parte motiva. Torre Annunziata, 25 febbraio 2025. Il Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone)