Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11143 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Novara Enza;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Lo Coco Giovanna;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3/3/2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contrat- Parte_1 to matrimonio a Palermo il 2/04/1976 con unione coniu- Controparte_1 gale dalla quale sono nati due figli, ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito della sentenza n.
3818/2019 emessa da questo Tribunale il 7/08/2019 con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 50,00 a titolo di assegno divorzile in suo fa- vore.
2. costituitosi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
20/02/2024, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del ma-
e ha chiesto il rigetto della domanda volta ad ottenere un assegno Pt_2 divorzile avanzata dalla controparte.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza del
26/03/2024, il Giudice delegato, con ordinanza del 20/04/2024 adottava, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi:
“autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
2) revoca, in via temporanea e urgente, l'obbligo, stabilito con la sentenza di separazione, a carico di , di corrispondere un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 800,00 mensili in favore della moglie;”
La causa, istruita mediante interrogatorio formale della ricorrente espleta- to all'udienza del 17.9.2024, alla successiva udienza del 3.3.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - è stata posta in deci- sione.
4. Sulla domanda di divorzio
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi- ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 6.2.2018. Da tale data in
- 2 - poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza n. 3818/2019 pronunciata questo Tribunale il 7/08/2019, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. Provvedimenti di carattere economico
Per quanto attiene alla domanda spiegata dalla ricorrente diretta ad otte- nere il riconoscimento di un assegno divorzile, non pare superfluo rammen- tare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il ricono- scimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa
(Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno.
Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procu- rarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art.5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il riconoscimento o man- tenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autonomamente e dignitosa- mente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell'an e del quantum dello stesso- al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce
- 3 - all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle de- cisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, ri- guardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indica- ti nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
- 4 - Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accer- tare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimo- niali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div. come dianzi rilevati.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, si os-
- 5 - serva che la ricorrente all'udienza di comparizione del 26/03/2024 ha di- chiarato di vivere con l'anziana madre che l'aiuta economicamente, di non percepire alcuna misura di sostegno e di vivere grazie alla pensione della madre. Ha soggiunto di soffrire di artrosi e di non poter svolgere attività lavo- rativa (si veda verbale di udienza citato).
Il resistente, dal canto suo, ha dichiarato di aver istaurato una nuova re- lazione con una donna che non svolge alcuna attività lavorativa, dalla quale
è nato un figlio, , di sei anni, che, affetto da difficoltà del linguaggio e Per_1 di natura psicomotoria, necessita di sedute di logopedia e di riabilitazione
(cfr. verbale di udienza del 26/03/2024 e all. n. 6 alla comparsa di costitu- zione “Spese sostenute per la logopedia e la terapia riabilitativa del figlio mi- nore”).
Ha esposto di essere titolare di una piccola officina di carrozzeria, dalla quale riesce a ricavare pochi introiti, tanto che ha percepito sino al mese di dicembre 2023 la provvidenza del cd. “reddito di cittadinanza” nella misura di circa 400,00 euro mensili, grazie ai quali è riuscito a pagare il canone di locazione dell'immobile in cui vive, pari a 200,00 euro mensili (cfr. verbale di udienza e all. n. 3 alla comparsa di costituzione “Contratto di locazione ad uso abitativo”).
Ha dedotto, inoltre, nei propri scritti difensivi di dover far fronte anche al canone di affitto per i locali in cui svolge attività lavorativa pari ad euro
250,00 mensili, oltre ai diversi costi di gestione (All. n. 4 alla comparsa di costituzione “Contratto di locazione magazzino”).
Dalle dichiarazioni dei redditi offerte in comunicazione risulta che per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 non ha prodotto alcun reddito imponibile
(cfr. alleg. n. 8 alla comparsa di costituzione e doc. depositate con le note del
17.5.2024).
Orbene, mette conto evidenziare che non ha adempiuto Parte_1 all'onere probatorio sulla medesima gravante onde dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato assegno divorzile, atteso che ha omesso di depositare qualsivoglia documentazione reddituale onde
- 6 - comprovare la sua attuale situazione economico-patrimoniale e, del resto, non ha neppure prodotto alcuna certificazione medica afferente le patologie che, a suo dire, le impedirebbero di svolgere attività lavorativa, senza che, peraltro, possano assumere rilievo le dichiarazioni rese dalla parte in occa- sione dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 17.09.2024 allorquando ha negato di lavorare e di percepire qualsivoglia sussidio statale (si veda verb. d'ud.).
Pertanto, al lume delle superiori considerazioni, tenuto conto dell'obbligo gravante sul convenuto di provvedere al mantenimento del figlio nato dalla relazione sentimentale con la nuova compagna, nonché del fatto che la ricor- rente vive unitamente all'anziana madre in un immobile di sua proprietà e, dunque, non sostiene alcun onere abitativo contrariamente alla controparte che ha, invece, documentato di corrispondere il canone di locazione per l'immobile dove vive con il suo nucleo familiare, poiché non è emersa la sus- sistenza di un significativo e attuale divario economico- reddituale tra le par- ti, il previo accertamento del quale è indispensabile ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo- compensativo (Cass. n. 28936/2022), la domanda proposta da Parte_1
diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, non può essere
[...] accolta, atteso che non ricorrono i presupposti di cui al richiamato art. 5 del- la legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossi- bilità di procurarseli per ragioni oggettive).
6. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'oggetto e del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e di- fesa disattesa, definitivamente pronunciando, udito il Pubblico Ministero, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
- 7 - contratto in Palermo il 2/04/1976, da , nata a [...]- Parte_1 mo l'8/02/1958, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 146, parte II serie A dell'anno 1976;
2. rigetta la domanda avanzata da diretta ad ottenere in Parte_1 suo favore un assegno divorzile da parte di;
Controparte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
- 8 -