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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1614/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CATERINA GALATI RANDO
- attrice-
CONTRO
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
*
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 affinché venisse condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
in conseguenza del sinistro verificatosi a , in data 19 giugno 2015, alle ore 12:30 circa, in via CP_1
Nazionale, all'altezza del numero civico 32.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
i) il giorno 19.06.2015, intorno alle ore 12:30 circa, in via Nazionale all'altezza del civico 32, mentre stava percorrendo a piedi la via, ha inciampato in un profondo tombino allocato lungo la sede stradale e adiacente al gradino del marciapiedi, che era poco visibile, in quanto ricoperto di sterpaglie, foglie e terriccio, rovinando a terra;
ii) dopo un iter clinico costituito dall'intervento chirurgico “di riduzione cruenta ed osteosintesi con placca e viti per frattura bimalleolare scomposta della caviglia destra” e da un periodo di riabilitazione, l'attrice ha riportato postumi invalidanti temporanei e permanenti.
Per questi motivi
, l'attrice ha dedotto di avere subito, in conseguenza del sinistro, un danno non patrimoniale complessivamente quantificato in € 24.094,42.
Il non si è costituito nel giudizio ed è stato quindi dichiarato contumace. Controparte_1
Di talché, concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita tramite l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità scaturente dai danni cagionati da cose in custodia.
L'azione di responsabilità di cui alla citata norma presuppone la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Detto rapporto postula l'effettivo potere sulla cosa, ossia la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, che può estrinsecarsi tanto sul mero controllo, quanto sulla modifica della situazione di pericolo o sull'esclusione di qualsiasi soggetto terzo dall'ingerenza sulla cosa medesima.
Giova osservare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, pur necessitando, per la sua configurabilità, del rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo nel senso che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. ordinanza n. 27970/2019).
2 In punto di onere della prova, il suddetto articolo, quindi, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode, non esonera il danneggiato dal dovere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. sentenza n. 7125/2013).
Com'è noto, il tema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, quale ente su cui grava l'obbligo di custodia, è stato al centro di un di un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Invero, la giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi a carico del gestore pubblico, aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Tuttavia, detto orientamento ha subito un'evoluzione ed un definitivo superamento a far data dalla sentenza n. 156/1999 della Corte Costituzionale, che ha generalizzato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, escludendola solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Ebbene, secondo un ormai pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni da cose in custodia opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tal riguardo è stato infatti osservato che il suddetto articolo non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riguardo ai beni demaniali, dovendosi piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generalizzato degli stessi da parte degli utenti assurgono al rango di indici da tenere in considerazione insieme ad altri criteri parimenti significativi (quali ad esempio, le caratteristiche e l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno del perimetro del centro urbano), al fine di verificare se sia o meno possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Ciò premesso, per giurisprudenza consolidata, la custodia deve ritenersi senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale sita all'interno del centro abitato, in quanto la localizzazione del bene
3 è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (Cass. sentenza n. CP_1
9546/2010).
L'inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051
c.c., sul piano processuale comporta che, una volta provato da parte del danneggiato l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra la res e il danno subito, la Pubblica Amministrazione per esimersi da responsabilità deve dimostrare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito o che il comportamento del danneggiato ha determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
Con riferimento al caso di specie, va altresì precisato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (cfr. Cass sentenza n. 25837//2017, Cass sentenza n. 27724/2018, Cass sentenza n. 9997/2020) ed ancora in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada (cfr. Cass sentenza n. 11526/2017).
Va ancora rammentato che, sul tema dell'incidenza causale della condotta tenuta dal danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, comma primo, c.c., la Corte di Cassazione ha precisato che, sulla base del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
4 (Cass. ordinanza n. 2480/2018). E ancora “quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. sentenza n. 6034/2018).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non risulti provato il nesso causale tra la cosa in custodia al convenuto ed il sinistro subito dall'attrice, per i motivi CP_1
di seguito esposti.
Invero, l'attrice ha ricondotto la causa del sinistro a un'alterazione del manto stradale dovuto alla presenza di un tombino posto lungo la sede stradale e adiacente al gradino del marciapiede asseritamente non visibile per la presenza di sterpaglie, foglie e terriccio che lo ricoprivano.
Senonché, dalla ricostruzione fornita dall'attrice, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione fotografica in atti emerge quanto segue:
- il sinistro si è verificato nel mese di giugno, in pieno giorno, mentre l'attrice percorreva a piedi la via
Nazionale;
- la via Nazionale, all'altezza del civico 32, è una strada con carreggiata delimitata da marciapiede destinato al passaggio dei pedoni (cfr. doc n. 1 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.);
- il tombino, sul quale l'attrice è inciampata, è ubicato lungo la sede stradale ed è adiacente al gradino del marciapiede, ma non si trova sul marciapiede;
- le dichiarazioni rese dalla teste hanno confermato che la caduta di parte attrice è Testimone_1
avvenuta in corrispondenza del tombino posizionato sulla strada e ricoperto di foglie e sterpaglie.
Ciò posto, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 190 del Codice della Strada, i pedoni devono circolare sui marciapiedi predisposti per loro e per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali.
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che l'incauta ed imprevedibile condotta dell'attrice, la quale non ha tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che, in violazione delle predette norme di comportamento e per sua volontaria scelta, ha scelto di camminare sulla carreggiata di via Nazionale piuttosto che sul marciapiede, integri gli estremi del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Inoltre, le concrete condizioni temporali ed ambientali (pieno giorno, forte luminosità) consentivano alla danneggiata di percepire facilmente la situazione di pericolo costituita dalla presenza di foglie e terriccio di per sé idonei a provocare una caduta, escludendosi quindi che di per sè la presenza del sottostante tombino possa configurare un'insidia.
5
Per questi motivi
la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. va rigettata.
Le spese per l'accertamento tecnico preventivo vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.
Va inoltre dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite del convenuto va dichiarata Controparte_1
l'irripetibilità delle spese di lite, non essendosi costituito nel presente giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) pone le spese della CTU a carico dell'attrice;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per il convenuto non costituito. CP_1
Enna, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CATERINA GALATI RANDO
- attrice-
CONTRO
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
-convenuto-
*
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 affinché venisse condannato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
in conseguenza del sinistro verificatosi a , in data 19 giugno 2015, alle ore 12:30 circa, in via CP_1
Nazionale, all'altezza del numero civico 32.
In particolare, l'attrice ha dedotto che:
i) il giorno 19.06.2015, intorno alle ore 12:30 circa, in via Nazionale all'altezza del civico 32, mentre stava percorrendo a piedi la via, ha inciampato in un profondo tombino allocato lungo la sede stradale e adiacente al gradino del marciapiedi, che era poco visibile, in quanto ricoperto di sterpaglie, foglie e terriccio, rovinando a terra;
ii) dopo un iter clinico costituito dall'intervento chirurgico “di riduzione cruenta ed osteosintesi con placca e viti per frattura bimalleolare scomposta della caviglia destra” e da un periodo di riabilitazione, l'attrice ha riportato postumi invalidanti temporanei e permanenti.
Per questi motivi
, l'attrice ha dedotto di avere subito, in conseguenza del sinistro, un danno non patrimoniale complessivamente quantificato in € 24.094,42.
Il non si è costituito nel giudizio ed è stato quindi dichiarato contumace. Controparte_1
Di talché, concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita tramite l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità scaturente dai danni cagionati da cose in custodia.
L'azione di responsabilità di cui alla citata norma presuppone la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Detto rapporto postula l'effettivo potere sulla cosa, ossia la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa, che può estrinsecarsi tanto sul mero controllo, quanto sulla modifica della situazione di pericolo o sull'esclusione di qualsiasi soggetto terzo dall'ingerenza sulla cosa medesima.
Giova osservare che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività
o del comportamento del custode, pur necessitando, per la sua configurabilità, del rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo nel senso che il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (Cass. ordinanza n. 27970/2019).
2 In punto di onere della prova, il suddetto articolo, quindi, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode, non esonera il danneggiato dal dovere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità
e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. sentenza n. 7125/2013).
Com'è noto, il tema dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, quale ente su cui grava l'obbligo di custodia, è stato al centro di un di un ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Invero, la giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi a carico del gestore pubblico, aveva stabilito la non applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Tuttavia, detto orientamento ha subito un'evoluzione ed un definitivo superamento a far data dalla sentenza n. 156/1999 della Corte Costituzionale, che ha generalizzato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. alla Pubblica Amministrazione, escludendola solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Ebbene, secondo un ormai pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all'art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni da cose in custodia opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
A tal riguardo è stato infatti osservato che il suddetto articolo non può essere interpretato nel senso di una sua generale ed incondizionata inapplicabilità alla pubblica amministrazione con riguardo ai beni demaniali, dovendosi piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generalizzato degli stessi da parte degli utenti assurgono al rango di indici da tenere in considerazione insieme ad altri criteri parimenti significativi (quali ad esempio, le caratteristiche e l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno del perimetro del centro urbano), al fine di verificare se sia o meno possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.
Ciò premesso, per giurisprudenza consolidata, la custodia deve ritenersi senz'altro configurabile in relazione ad una strada comunale sita all'interno del centro abitato, in quanto la localizzazione del bene
3 è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del (Cass. sentenza n. CP_1
9546/2010).
L'inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051
c.c., sul piano processuale comporta che, una volta provato da parte del danneggiato l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra la res e il danno subito, la Pubblica Amministrazione per esimersi da responsabilità deve dimostrare che l'evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito o che il comportamento del danneggiato ha determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
Con riferimento al caso di specie, va altresì precisato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ove sia colposa e imprevedibile (cfr. Cass sentenza n. 25837//2017, Cass sentenza n. 27724/2018, Cass sentenza n. 9997/2020) ed ancora in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada (cfr. Cass sentenza n. 11526/2017).
Va ancora rammentato che, sul tema dell'incidenza causale della condotta tenuta dal danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, comma primo, c.c., la Corte di Cassazione ha precisato che, sulla base del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
4 (Cass. ordinanza n. 2480/2018). E ancora “quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione” (Cass. sentenza n. 6034/2018).
Orbene, sulla scorta dei principi esposti, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non risulti provato il nesso causale tra la cosa in custodia al convenuto ed il sinistro subito dall'attrice, per i motivi CP_1
di seguito esposti.
Invero, l'attrice ha ricondotto la causa del sinistro a un'alterazione del manto stradale dovuto alla presenza di un tombino posto lungo la sede stradale e adiacente al gradino del marciapiede asseritamente non visibile per la presenza di sterpaglie, foglie e terriccio che lo ricoprivano.
Senonché, dalla ricostruzione fornita dall'attrice, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla documentazione fotografica in atti emerge quanto segue:
- il sinistro si è verificato nel mese di giugno, in pieno giorno, mentre l'attrice percorreva a piedi la via
Nazionale;
- la via Nazionale, all'altezza del civico 32, è una strada con carreggiata delimitata da marciapiede destinato al passaggio dei pedoni (cfr. doc n. 1 memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.);
- il tombino, sul quale l'attrice è inciampata, è ubicato lungo la sede stradale ed è adiacente al gradino del marciapiede, ma non si trova sul marciapiede;
- le dichiarazioni rese dalla teste hanno confermato che la caduta di parte attrice è Testimone_1
avvenuta in corrispondenza del tombino posizionato sulla strada e ricoperto di foglie e sterpaglie.
Ciò posto, giova rammentare che, secondo quanto previsto dall'art. 190 del Codice della Strada, i pedoni devono circolare sui marciapiedi predisposti per loro e per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali.
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che l'incauta ed imprevedibile condotta dell'attrice, la quale non ha tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che, in violazione delle predette norme di comportamento e per sua volontaria scelta, ha scelto di camminare sulla carreggiata di via Nazionale piuttosto che sul marciapiede, integri gli estremi del caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Inoltre, le concrete condizioni temporali ed ambientali (pieno giorno, forte luminosità) consentivano alla danneggiata di percepire facilmente la situazione di pericolo costituita dalla presenza di foglie e terriccio di per sé idonei a provocare una caduta, escludendosi quindi che di per sè la presenza del sottostante tombino possa configurare un'insidia.
5
Per questi motivi
la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2051 c.c. va rigettata.
Le spese per l'accertamento tecnico preventivo vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.
Va inoltre dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite del convenuto va dichiarata Controparte_1
l'irripetibilità delle spese di lite, non essendosi costituito nel presente giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) pone le spese della CTU a carico dell'attrice;
4) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite per il convenuto non costituito. CP_1
Enna, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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