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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2902 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di procura in atti, dall'avv. Gioacchino De Luca e dall'avv. Elisabetta M. Montagna, e domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano Corso di Porta Vittoria n. 8 Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Diotallevi e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Sabotino n. 17 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2078/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. premesso di essere caratterizzata da un oggetto sociale ampio e Parte_1 comprendente non soltanto prestazioni odontoiatriche, e di aver inviato alla una diffida di contestazione della legittimità del contributo Controparte_1 dovuto ex art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, dedotta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata norma, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In Via pregiudiziale: A. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L.11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 siano soggette al contributo previdenziale 0.5% con irragionevole esclusione degli odontoiatri in forma individuale ed in forma associata, delle società polispecialistiche nonché della categoria dei medici che svolgono la professione in forma individuale, associata e societaria 8 come nel caso delle società tra cardiologi), che irragionevolmente non sono chiamati al versamento pur beneficiando degli introiti derivanti dallo 0,5% (in quanto facenti parte del Fondo Quota B, ove confluirebbero le entrate derivanti dal contributo in argomento con contestuale sperequazione contributiva) determinando, in questo modo, un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente paritetiche, senza che possa ritenersi sussistente una ragionevole giustificazione, ostacolando, altresì, la libera iniziativa economica, a danno delle società de quibus, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017. B. CP_1
L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53 Cost. nella parte in cui prevede che il contributo previdenziale dello 0,5% debba essere calcolato sull'intero fatturato annuo delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi CP_1 dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017; C. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53 Cost nella parte in cui non prevede eventualmente su quale parte di fatturato debba essere
2 applicato il contributo previdenziale dello 0,5% delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017; In Via CP_1 principale, A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare a) l'assenza da parte della odierna ricorrente di entrambi i requisiti in ordine all'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nonché alla iscrizione ad , come esposto in narrativa;
b) la carenza di CP_1 legittimazione da parte di a richiedere il contributo espressamente previsto CP_1 dall'art. 1, comma 442, L 205/2017, in quanto la ricorrente non è iscritta all'Albo Medici Chirurghi e degli Odontoiatri né ad;
e per l'effetto dichiarare che nulla CP_1
è dovuto da parte della ricorrente ad ai sensi di cui all'1, comma 442, L CP_1
205/2017. In Via subordinata A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la ricorrente non è iscritta ad alcun Fondo previsto dal sistema previdenziale in quanto quest'ultima non ha recepito la CP_1 disposizione di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 442, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata con DM del lavoro, di concerto con il MEF, e per l'effetto dichiarare che non sia legittimata a chiedere alla odierna ricorrente il CP_1 contributo dello 0.5% come espressamente previsto dall'art. 1, comma 442, L 205/2017. In Via di ulteriore subordine A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la somma su cui calcolare il contributo dello 0.5% previsto dall'art. 1, comma 442 L 205/2017 sia circoscritto al fatturato delle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, previo abbattimento dei costi. In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei punti di cui sopra, voglia codesto Tribunale ritenere che le sanzioni da calcolare sulle somme ritenute dovute siano quelle espressamente previste dall'art. 116 lett. a), comma 8, della L. 388/2000. Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente giudizio”.
1.1. Disposta la riunione della causa ad altre aventi il medesimo oggetto, nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “Respinge i Controparte_1 ricorsi riuniti;
spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha condiviso integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti pronunce del Tribunale di Roma su questioni analoghe, affermando, in sintesi, che: a) quanto alla questione relativa alla legittimazione dell' a richiedere il contributo in contestazione, il fatto che l'art. 1, comma CP_1
442 legge n. 205/2017 obblighi le società indicate nella disposizione a versare il
3 contributo al fondo B del Fondo di Previdenza Generale dell' rende di per sé CP_1 evidente, ed al rango della normativa primaria, che tale ente è il soggetto creditore del contributo, e quindi legittimato a richiederne il pagamento, secondo i principi generali;
b) quanto alle ulteriori questioni di merito: - il principio per cui per dover contribuire ad un fondo di previdenza occorre essere ad esso iscritti ed esserne beneficiari non esiste, e, se esistesse, sarebbe derogato dalla disposizione censurata, che non richiede né consente ad una società commerciale di iscriversi all' , ma CP_1 impone solo di contribuirvi, peraltro in un modo diverso da come contribuiscono i singoli liberi professionisti, che pagano un contributo fisso, uno sul reddito, ed uno sul volume di affari, ma con un contributo sul fatturato;
- nessuna modifica statutaria e regolamentare era necessaria per legittimare l' , non CP_1
“attivamente” ma “operativamente”, ad esigere il versamento del contributo se non quella di introdurre la nuova entrata e di adottare le regole per l'accertamento ed il pagamento del dovuto, laddove il primo adempimento risulta attuato già nel 2019, prima della presentazione del ricorso, ed il secondo pure, posto che è stato documentato che il CDA dell'ente, il 21/6/2019, ha deliberato che le società dovessero, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, dichiarare il proprio fatturato, determinare il contributo e versarlo;
- le censure di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 1 co. 153 cit. appaiono manifestamente infondate.
1.3. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto: I) infondata la domanda sub 1) (“previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionali sollevate, dichiararsi che nulla era da loro dovuto per il titolo in questione”), poiché le società non contestano di essere società odontoiatriche ai sensi della legge né che in esse sono prestate prestazioni odontoiatriche, né di aver prodotto fatturato da tali prestazioni, il che basta a fondare l'obbligo nell' “an”; II) inammissibile la domanda sub 2) (“in subordine, dichiararsi che esse non erano iscritte all'Albo né all'Ente né c'erano delibere attuative e che per tal motivo CP_1 non aveva legittimazione a chiedere il contributo”), nella parte in cui si chiede di accertare che le società ricorrenti non sono iscritte all'Albo dei medici né all' , CP_1 perché la giurisdizione ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive e non meri fatti ed i fatti in questione sono irrilevanti, in quanto da essi non consegue affatto che l' non abbia legittimazione a chiedere la contribuzione oggetto di causa, CP_1 in nessuno dei sensi prospettati;
III) infondata la domanda di cui al punto 3) (“in ulteriore subordine, dichiararsi che il contributo era dovuto solo sul fatturato delle prestazioni abbattuto dei costi”), poiché la legge 205 non prevede che il fatturato vada abbattuto dei costi di gestione, né se ne vede la necessità costituzionale, visto che l'aliquota è già abbassata allo 0,5% rispetto al 2% previsto dalla legge n. 243, ed è una aliquota molto bassa, che sconta la ragionevole presunzione che una società capace di stare sul mercato sia capace di affrontare un onere così modesto, così come molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita;
IV) inammissibile la domanda sub 4) (“in ogni caso, giudicare dovute solo le sanzioni per omissione”), poiché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con
4 determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: a) l'erronea ed illogica motivazione della sentenza con riferimento sia alla carenza di legittimazione da parte di a richiedere il contributo, sia alla assenza di una CP_1 iscrizione ad da parte delle società appellanti;
CP_1
b) l'erronea ed omessa motivazione in ordine ai profili di incostituzionalità dell'art. 1, comma 442, legge 205/2017 in relazione agli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost. nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017 siano soggette al contributo previdenziale 0,5 %, nonché l'erroneità della sentenza laddove ritiene che le società commerciali sottraggano contribuzione al professionista che opera nell'interesse delle società stesse;
c) l'erroneità, omessa e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato e non al reddito, nonché contraddittorietà della sentenza con riferimento alla destinazione delle somme derivanti dal contributo 0,5%, l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato senza previo abbattimento dei costi, nonché l'erroneità della motivazione con riferimento alla sanzione di cui all'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata da da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_4
Dr. Avant s.r.l., e OO
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_6
società che in origine avevano proposto le medesime domande Controparte_7 dell'odierna appellante e nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di primo grado oggetto di gravame.
3.1. Ancora in via preliminare, la società appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe implicitamente ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'originaria ricorrente, non avendo riprodotto quella parte della sentenza richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. (ossia la pronuncia del Tribunale di Roma n. 518/2021) in cui si metteva in discussione la sussistenza dell'interesse ad agire, ed avendo statuito il rigetto delle proposte domande e non diversamente la inammissibilità delle stesse.
3.1.1. Su tale questione osserva la Corte che: i) la non ha mai Controparte_1 sollevato nel giudizio di primo grado una questione di difetto di interesse ad agire in capo alle originarie ricorrenti, ragion per cui il primo giudice a rigore non aveva alcuna necessità di pronunciarsi espressamente in merito a tale questione: vero è che il giudicato è anche implicito e che la valutazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire si atteggia come pregiudiziale rispetto al merito, ragion per cui una pronuncia nel merito sottende la previa verifica di sussistenza dell'interesse; ii) tuttavia, la gravata sentenza, in primo luogo, richiama la sentenza
5 n. 518/2021 ex art. 118 disp. att. c.p.c. in ogni sua parte, e, quindi, anche nella parte in cui ha motivato in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire (“Si richiama in particolare la sentenza 518/21, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta” pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); iii) d'altro canto, dalla lettura della sentenza n. 518/2021 prodotta in atti, si evince che il Tribunale di Roma in quella sede ha ritenuto in realtà sussistente l'interesse ad agire delle società ricorrenti in ordine alla domanda di accertamento negativo dell'obbligo di versare il contributo di cui all'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, sia in ragione della asserita incostituzionalità della norma, sia per ragioni attinenti la legittimazione attiva della diversamente, ha ritenuto insussistente CP_1
l'interesse ad agire unicamente con riguardo alle doglianze relative alle modalità di determinazione del contributo dovuto, e, pertanto, si è pronunciato nel merito sia della questione attinente la legittimazione della a richiedere il Controparte_1 contributo, sia della legittimità costituzionale della norma impositiva (pagg. 4, 5 e 6 della richiamata sentenza); iv) parimenti, la sentenza impugnata nel presente giudizio, in motivazione, dopo aver affrontato le questioni della legittimazione della e della legittimità costituzionale della norma, ha argomentato CP_1 espressamente circa la non sussistenza di interesse ad agire relativamente alla domanda avente ad oggetto le sanzioni (“Il motivo sub d) è agitato senza interesse, prima di apparire manifestamente irrilevante … Il capo di domanda sub 4) appare inammissibile, perché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione …” pagg. 6 e 8).
3.1.2. Quanto sostenuto dalla società appellante non può, dunque, ritenersi corretto ed aderente ad una esatta lettura della gravata pronuncia, la quale, nei termini sopra illustrati, è devoluta alla cognizione del giudice di appello.
3.2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito in merito alla legittimazione in capo alla CP_1
a richiedere il contributo ed all'assenza di iscrizione alla
[...] CP_1 medesima della società appellante.
4.1. Sostiene, in sintesi, il gravame: i) con il ricorso era stato precisato che parte avversa chiedeva il versamento del contributo nonostante non fosse legittimata a farlo, e ciò in quanto l'odierna appellante, quali società commerciale: - non svolge solamente attività odontoiatrica diretta come descritto dall'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, avendo un oggetto sociale estremamente ampio, che include anche altre attività affini o addirittura diverse da quella odontoiatrica;
- conseguentemente non è iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- conseguentemente non è iscritta neppure ad;
ii) la , dopo CP_1 Controparte_1
l'entrata in vigore della legge 205/2017, prima di richiedere il versamento del contributo, così come avvenuto nel caso di specie, avrebbe dovuto necessariamente modificare il proprio sistema interno al fine di adeguarlo alla norma de qua, per potervi dare attuazione;
iii) ha omesso, in particolare, di modificare l'art. 5, CP_1 comma 1, dello Statuto, secondo cui “l'iscrizione e la contribuzione alla CP_1
6 sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri” e l'art. 3, comma 1, del Regolamento, secondo cui “Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, …, è pari alle percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” e quindi non al fatturato;
iv) le sole modifiche apportate, rispettivamente agli artt. 2 e 7, non sono sufficienti a legittimare parte avversa a richiedere il versamento di detto contributo a società come la odierna appellante, totalmente avulsa dall'intero sistema;
CP_1
v) è errato affermare che le società odontoiatriche, senza necessità di essere iscritte, sono chiamate alla contribuzione non dissimilmente da come i datori di lavoro subordinato, pur non essendo iscritti al FPLD e non beneficiando delle relative prestazioni, sono tenuti al versamento di contributi a favore dei propri dipendenti, poiché i datori di lavoro versano i contributi ai propri dipendenti, mentre il contributo in parola viene versato in un Fondo.
4.2. Va precisato, in primo luogo, che la , diversamente rispetto a Controparte_1 quanto affermato dall'appellante, non ha mai chiesto il versamento del contributo: nondimeno, come si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 518/2021 (integralmente richiamata dalla gravata sentenza), sussiste l'interesse ad agire con riguardo alla legittimazione della a richiedere il contributo poiché “se CP_1 così fosse [cioè se nulla fosse dovuto per carenza di legittimazione a chiedere il contributo] esse nemmeno dovrebbero dichiarare il fatturato e comunque autoliquidarsi il contributo, prima ancora di pagarlo, e posto che in tali termini v'è controversia in atto tra le parti relativa ad un obbligo attuale ancorchè di portata attualmente indeterminata”.
4.3. Ciò posto, il giudice di prime cure ha, in sostanza, affermato che la legittimazione della a chiedere il pagamento del contributo oggetto di causa Controparte_1 deriva direttamente dalla legge: il gravame non si confronta adeguatamente con tale argomentazione, poiché si limita a rilevare che le modifiche statutarie indicate dalla sentenza, ossia l'introduzione della nuova entrata e l'adozione delle regole per l'accertamento e il pagamento del dovuto, non sarebbero sufficienti.
4.4. Tuttavia, non può non rilevarsi che le indicate modifiche statutarie sono state evidenziate dal giudice di prime cure non come modifiche necessarie ai fini della pregiudiziale legittimazione “attiva” di , bensì ai fini della concreta CP_1 operatività del meccanismo previsto dalla norma: in altri termini, il Tribunale, pur ribadendo il diritto in astratto della a richiedere il contributo, in quanto CP_1 diritto derivante direttamente da una previsione normativa di rango primario, ha individuato quei passaggi modificativi degli artt. 2 e 7 del Regolamento come necessari per poter pretendere in concreto il pagamento del contributo.
4.5. Questa è la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che il gravame non critica o comunque critica in modo inefficace: d'altro canto, alle riportate modifiche alle due modifiche si aggiunge, come evidenziato dalla memoria difensiva di
, la circolare prot. n. 29752 del 16/03/2018, prodotta in atti, con Controparte_1 cui il Direttore dell'Area Previdenza ed Assistenza della ha individuato CP_1 le istruzioni applicative (comunicate anche agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ai fini del versamento del contributo del 0,5%.
4.6. Si consideri, inoltre, che sulla specifica questione il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto con riferimento a casi del tutto sovrapponibili
7 dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 2819/2022, sentenza n. 3839/2023, sentenza n. 3199/24) e secondo cui: “Le domande … riportate nell'atto di appello, finalizzate all'accertamento dell'assenza “da parte dell'odierna appellante di entrambi i requisiti in ordine all'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nonché alla iscrizione ad ” e CP_1 all'accertamento della carenza di legittimazione da parte di a richiedere il CP_1 contributo in esame, contrastano con il chiaro ed inequivoco tenore letterale della norma nell'individuazione dei soggetti obbligati al contributo (cioè appunto “le operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124”, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo ed all ”. CP_1
4.7. Il primo motivo di appello, dunque, assorbita ogni ulteriore questione, è da ritenere infondato.
5. Il secondo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017 nella parte in cui prevede che soltanto le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'art. 1 legge n. 124/2017 siano soggette al contributo previdenziale 0,5%.
5.1. Sostiene, in sintesi, la società appellante: i) il giudice di prime cure mette a confronto gli odontoiatri che operano per una associazione professionale e gli odontoiatri che operano per le società odontoiatriche, tuttavia il Tribunale era stato investito di una diversa questione, ossia la disparità di trattamento tra le società sanitarie identiche sotto tutti i profili, giuridici e fiscali: - quelle che svolgono solo attività odontoiatriche;
- quelle che svolgono solo attività mediche;
- quelle che svolgono attività odontoiatriche e mediche;
ii) la disparità di trattamento sussiste perché la norma esonera dalla imposizione le società mediche e le società polispecialistiche;
iii) il giudice di prime cure ritiene che le società odontoiatriche sottraggano contribuzione ai professionisti che operano nell'interesse di queste ultime, ma non si comprende perché tale affermazione dovrebbe valere solo per le predette società e non anche per le società mediche: in ogni caso, non sarebbe veritiera l'affermazione secondo cui la norma in argomento rimedierebbe ad un vulnus del sistema, che avvantaggerebbe le società de quibus a danno dei professionisti che operano per le società medesime, i quali sarebbero defraudati della contribuzione sulle singole prestazioni, poiché la norma non prevede l'imputazione del contributo al singolo professionista, che non riceverebbe alcun ritorno, anzi dovrebbe condividere le risorse con i medici.
5.2. Invero, con riguardo alle società polispecialistiche, il gravame ancora una volta non si confronta con le specifiche argomentazioni del giudice di prime cure, il quale ha affermato: “L'assunto secondo il quale le società polispecialistiche sarebbero esentate appare arbitrario. La disposizione censurata fa riferimento alle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, co. 153, della legge n. 124/2017, e tale articolo ha riguardo generico alle “società operanti nel settore odontoiatrico” (e non “solo” nel settore odontoiatrico), e peraltro il comma 154 impone anche alle società polispecialistiche di dotarsi di un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. È quindi possibile comunque interpretare la disposizione in tal senso, come al giudicante appare necessario. Ed infatti la circolare del 16 marzo non CP_1
8 lo esclude. Per sollevare una questione di legittimità costituzionale occorre che la disposizione tacciata di legittimità costituzionale non sia interpretabile in modo conforme a Costituzione”.
5.3. Dunque, il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcun profilo di disparità di trattamento rispetto alle società c.d. miste in quanto anche queste ultime sarebbero gravate dall'obbligo di versare il contributo 0,5% in virtù di una corretta interpretazione delle norme, che il ricorso in appello non critica in alcun modo.
5.4. Quanto alle società di soli medici ed alle ulteriori argomentazioni di cui al motivo in disamina, il giudice di prime cure ha affermato testualmente quanto segue: “Le società ricorrenti agitano pure questioni afferenti la destinazione del contributo, dolendosi del fatto che la legge non preveda che esso vada “imputato” al singolo professionista. Anche questa questione appare manifestamente irrilevante. Quello che solo rileva ai fini della legittimità costituzionale della disposizione in rapporto alla pretesa delle società ricorrenti di essere escluse “a priori” dalla sua applicazione, è che la legge destini il contributo che le società sono chiamate a pagare al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni essi utilizzano traendone ragione di profitto, ciò che soddisfa alla “ratio” del principio di solidarietà sociale. Che poi le risorse siano destinate specificamente ad “arricchire” “uti singuli” la posizione contributiva dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate dalle società in questione in ragione del loro apporto …, o al sostegno generale del “Fondo B”, sembra circostanza irrilevante ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo e delle questioni di legittimità costituzionale agitabili come rilevanti in questa sede;
tanto più che su tale destinazione l non risulta avere assunto alcuna specifica CP_1 determinazione”.
5.5. Trattasi, anche in tal caso, di motivazione con cui l'appello non si confronta se non in modo generico, senza cioè criticare compiutamente il passaggio secondo cui ciò che avalla la conformità della norma alla Costituzione è la destinazione del contributo 0,5% al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate con profitto dalle società. Condivisibile, sul punto, è quanto sostenuto da nella propria memoria, laddove afferma che “la Controparte_1 ratio legis dell'articolo 1, comma 442 della legge n. 205 del 2017 consiste nell'esercizio da parte del legislatore, cui è riservato, del bilanciamento da operarsi tra la modalità di svolgimento dell'attività commerciale (libera in conformità all'articolo 41, comma
1 Cost.) e il precetto che detta attività non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, in coordinamento con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione)” e che “Poiché nel vigente sistema pensionistico non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra la contribuzione e la prestazione lavorativa, vigendo il principio generale solidaristico di cui all'articolo
2 Cost. (che è coordinato e specificato in molti altri articoli della Costituzione, e, per ciò che qui concerne negli articoli 38 e 41) l'opzione legislativa deve soddisfare esclusivamente il principio di ragionevolezza”.
5.6. In definitiva, a seguito dell'introduzione dell'abilitazione all'erogazione delle prestazioni odontoiatriche da parte delle società commerciali, che ha comportato una diminuzione dei versamenti dei singoli professionisti al Fondo di Previdenza, la legge n. 205/2017 appare certamente ragionevole poiché volta ad evitare conseguenze negative sulla posizione contributiva dei professionisti medesimi. E ciò in quanto tra il paziente ed il libero professionista odontoiatra si interpone una
9 società, che rende direttamente la prestazione, ancorché materialmente effettuata da un odontoiatra, con conseguente penalizzazione contributiva della prestazione odontoiatrica alla luce della riduzione del suo valore monetario in ragione del valore del profitto della società e conseguente riduzione dell'apporto di contribuzione al fondo di previdenza generale.
5.7. D'altro canto, appare corretta e condivisibile anche l'ulteriore argomentazione della secondo cui, invero, non può esservi discriminazione rispetto alle CP_1 società specialistiche costituite da medici, poiché queste ultime, diversamente rispetto alle società odontoiatriche, non possono esercitare direttamente la professione medica, che è strettamente riservata ai soli medici iscritti all'Albo, eventualmente associati in una STP (cfr. art. 10 legge n. 183/2011 e D.M. n. 34/2013).
5.8. Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato e non al reddito, la contraddittorietà della pronuncia stessa con riferimento alla destinazione delle somme derivanti dal contributo 0,5%, l'erroneità dell'affermazione secondo cui il contributo si applica al fatturato senza previo abbattimento dei costi.
6.1. Sostiene, in primo luogo, parte appellante che: i) la questione posta con il ricorso di primo grado riguardava l'esatta interpretazione della norma dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, e, in particolare, il significato da attribuire al concetto
“contributo pari allo 0.5 per cento del fatturato annuo alla gestione Quota B”; ii) il punto non è se con la circolare del 2018 l' abbia riconosciuto la base su cui CP_1 applicare il contributo, bensì è che, di fronte ad una evidente incertezza normativa, quest'ultima non può che essere risolta se non mediante l'intervento del giudice, essendo la circolare sempre modificabile, tanto è vero che per l'anno di esercizio 2021 è stato inoltrato alla società un avviso di pagamento dove si precisa che per fatturato, o volume d'affari, si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e che nel fatturato va considerato anche il trattamento di igiene dentale;
iii) a detta lacuna avrebbe dovuto porre rimedio proprio il Tribunale, il cui intervento era stato invocato, accertando e dichiarando la base imponibile su cui applicare il contributo, oppure sollevando, come sollecitato da questa difesa, la questione di illegittimità costituzionale solamente nella parte in cui irragionevolmente si estende la base imponibile.
6.1.1. Sul punto in disamina il Tribunale ha testualmente affermato: “Il motivo sub d) è agitato senza interesse, prima di apparire manifestamente irrilevante. È infatti documentato che l , sin dalla circolare del 16 marzo 2018, ha stabilito che il CP_1 fatturato imponibile è solo quello “attinente alle prestazioni odontoiatriche”. La legge 124, contrariamente a quanto fece la legge 243, non lo specifica, ma questo non implica che la lacuna non possa essere colmata dalla normativa secondaria adottata dall'Ente, in quanto conforme allo spirito della regola ed in conformità con la Costituzione. Si deve infatti tener presente che l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 509/94 riconosce agli enti privatizzati autonomia gestionale nel rispetto delle regole imposte dalla legge per la natura pubblica dell'attività svolta;
autonomia che si esplica mediante lo statuto, i regolamenti (art. 3, co. 2, lett. a) e le delibere previste dagli ordinamenti (lett. b). Ne segue che allo stato le società ricorrenti non hanno motivo di
10 ritenere che l esiga che il contributo sia commisurato all'intero fatturato. CP_1
Anche qui, la legge 205 non specifica, ma non esclude che il fatturato rilevante sia quello prodotto dalle prestazioni odontoiatriche, e tale limitazione appare traibile in via esegetica dalla “ratio” della legge e dalle stesse problematicità costituzionali che le società ricorrenti rappresentano in rapporto all'esegesi alternativa, rendendo la questione manifestamente infondata. Peraltro, se così non fosse, non per questo l'art. 1, co. 442 sarebbe tacciabile di illegittimità costituzionale nel suo complesso, ma solo nella parte in cui estende irragionevolmente la base imponibile. E tale questione non risulta rilevante nel presente procedimento, visto che, non essendo stata ancora avanzata dall una rivendicazione contributiva quantificata (in ipotesi, CP_1 sull'intero fatturato), la domanda di accertamento sul punto ha ad oggetto, allo stato, una questione interpretativa della legge puramente teorica ed astratta, in quanto avulsa da una lite attuale sul “quantum””.
6.1.2. Appare evidente che, nella prospettiva della gravata sentenza, la questione sollevata dalla società originaria ricorrente è innanzitutto una questione di interesse ad agire, nel senso che, al momento della proposizione del ricorso, non era stata ancora avanzata dalla alcuna rivendicazione avente ad Controparte_1 oggetto il contributo di cui si discute, tantomeno quantificata sull'intero fatturato: inoltre, ed in ogni caso, con la circolare del 2018 l' aveva specificato che per CP_1 fatturato doveva intendersi soltanto quello attinente le prestazioni odontoiatriche.
6.1.3. Diversamente, il gravame non si confronta con la motivazione specifica del primo giudice in punto di difetto di interesse ad agire, anzi propone una questione del tutto nuova ed inammissibile in questo giudizio, attinente il contenuto di un avviso di pagamento del 2022. 6.1.4. Con riguardo alla domanda di “accertare e dichiarare che la somma su cui calcolare il contributo dello 0.5% previsto dall'art. 1, comma 442 L 205/2017 sia circoscritto al fatturato delle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, previo abbattimento dei costi”, si richiamano le sentenze della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro indicate al superiore paragrafo 4.6, che hanno condivisibilmente affermato che “Non sussiste alcuna res controversa in relazione alla domanda sub G delle conclusioni riproposte nel ricorso in appello, essendo incontestato che la somma su cui calcolare il contributo dello 0,5% sia costituita dal fatturato relativo alle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, avendo lo stesso dedotto (e confermato nella memoria difensiva nel CP_1 grado) che “il fatturato sulla cui base l pretende il contributo dello 0,5% (in CP_1 quel diverso procedimento del 2%) non è l'intero fatturato della società ma solo la parte di fatturato prodotta dalle prestazioni odontoiatriche, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dagli odontoiatri”” 6.1.5. Difatti, anche nel presente giudizio la , nella propria Controparte_1 memoria difensiva, ha ribadito che “il fatturato annuo che costituisce il montante per il calcolo del contributo dello 0,5% è nient'altro che la somma della remunerazione per tutte le prestazioni odontoiatriche effettuate nel medesimo arco temporale dagli odontoiatri di cui si avvale la società commerciale. In nessun modo, dunque ai fini del calcolo della contribuzione viene considerata la quota di fatturato prodotta da soggetti diversi dagli odontoiatri”.
6.2. Sostiene ancora la società appellante che: i) la sentenza impugnata è illogica, perché da un lato ritiene che le società odontoiatriche siano costituite al solo scopo
11 di sottrarre contribuzione al collaboratore professionista, dall'altro rimarca come il contributo de quo sia destinato al sostegno generale del Fondo B, pur riconoscendo che la soluzione più appropriata sarebbe propria quella di destinare dette somme alla posizione contributiva dei singoli professionisti, per poi, in via definitiva, precisare come non avrebbe ancora assunto alcuna specifica CP_1 determinazione;
ii) avrebbe potuto colmare detta indeterminatezza CP_1 ricorrendo all'adozione di normativa secondaria, e cioè, mediante lo statuto, i regolamenti e le delibere come previsto dagli artt. 2 e 3, comma 2, lett a) d.lgs. 509/1994, ma non certamente, come nel caso di specie, tramite una circolare che oltre ad essere una mera direttiva interna, è priva di efficacia erga omnes;
iii) in ogni caso, ha già richiesto il pagamento di dette somme, e le risorse certamente CP_1 non sono destinate alla posizione contributiva dei collaboratori della odierna società appellante.
6.2.1. Orbene, fermo restando che le richieste sopravvenute in corso di causa non possono essere esaminate in questa sede e non assumono alcuna rilevanza, ancora una volta l'appello non si confronta con le motivazioni della sentenza di prime cure, anzi attribuisce ad esse un significato fuorviante.
6.2.2. Il Tribunale ha, difatti, affermato sul punto quanto di seguito si riporta: “Le società ricorrenti agitano pure questioni afferenti la destinazione del contributo, dolendosi del fatto che la legge non preveda che esso vada “imputato” al singolo professionista. Anche questa questione appare manifestamente irrilevante. Quello che solo rileva ai fini della legittimità costituzionale della disposizione in rapporto alla pretesa delle società ricorrenti di essere escluse “a priori” dalla sua applicazione, è che la legge destini il contributo che le società sono chiamate a pagare al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni essi utilizzano traendone ragione di profitto, ciò che soddisfa alla “ratio” del principio di solidarietà sociale. Che poi le risorse siano destinate specificamente ad “arricchire” “uti singuli” la posizione contributiva dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate dalle società in questione in ragione del loro apporto (cosa che al giudicante parrebbe più appropriata anche per identità di “ratio” con la legge 243), o al sostegno generale del
“Fondo B”, sembra circostanza irrilevante ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo e delle questioni di legittimità costituzionale agitabili come rilevanti in questa sede;
tanto più che su tale destinazione l non risulta avere assunto CP_1 alcuna specifica determinazione”.
6.2.3. Dunque, il giudice di prime cure ha valorizzato la destinazione del contributo 0,5% al fondo di previdenza degli odontoiatri, ritenuta dirimente ai fini della piena realizzazione del principio di solidarietà sociale: come sostiene in modo condivisibile la “Ancora una volta l'odierna appellante confonde la ratio CP_1 legis dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017, ben identificato – al contrario – dalla sentenza impugnata”.
6.3. amenta altresì l'erroneità della motivazione del primo giudice con Parte_1 riguardo alla determinazione della base applicativa, e sostiene, in sintesi, che: i) è errato ritenere che i contributi si possano applicare al fatturato senza prima depuralo dai costi, questione affrontata dal ricorso non solo sotto un profilo costituzionale, ma anche nel merito, essendo stata proposta in via subordinata domanda di accertamento finalizzata alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, avendo la società appellante ricevuto l'avviso di pagamento;
12 ii) ritenere una base di calcolo, senza una previsione di abbattimento, semplicemente perché l'aliquota dello 0,5% è più bassa rispetto a quella del 2% condurrebbe a conseguenze travolgenti rispetto al nostro sistema previdenziale che, sebbene di tipo solidaristico, ha sempre assunto quale riferimento per la quantificazione dell'obbligo contributivo il reddito del soggetto assicurato, la retribuzione per il lavoro dipendente, il reddito professionale o d'impresa nella previdenza del lavoro autonomo: in altri termini, volendo assumere come parametro contributivo il fatturato societario, vorrebbe significare sottoporre a detta contribuzione anche i costi di produzione che la società deve sostenere per fare in modo che le prestazioni odontoiatriche vengano svolte;
iii) una applicazione costituzionalmente corretta della norma dovrà necessariamente prevedere, quindi, una enucleazione della quota riferibile alle sole prestazioni odontoiatriche ex art. 2 legge n. 409/1985, rispetto al complessivo fatturato realizzato dalle società in parola, depurato dei costi sostenuti, in quanto diversamente contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli articoli 38 e 53 Cost. l'imposizione di una contribuzione gravante non già sul reddito prodotto dall'attività del professionista bensì sul fatturato della società; iv) erronea è altresì la motivazione laddove viene precisato che molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita, poiché se è vero che vi sono soggetti come i liberi professionisti che, nonostante dichiarino perdite, sono chiamati al versamento contributivo, questi ultimi, pur facendo dei sacrifici, sanno che quella contribuzione viene versata a titolo personale;
la odierna appellante, diversamente, a fronte di perdite, è ben consapevole che non beneficerà mai del versamento contributivo;
allo stesso modo, è consapevole che a beneficiarne non saranno i propri collaboratori, essendo, dette risorse, interamente indirizzate al Fondo B.
6.3.1. Sul punto specifico il primo giudice ha, invero, affermato che “Il capo di domanda sub 3) appare infondato. La legge 205 non prevede che il fatturato vada abbattuto dei costi di gestione, né se ne vede la necessità costituzionale, visto che l'aliquota è già abbassata allo 0,5% rispetto al 2% previsto dalla legge n. 243, ed è una aliquota molto bassa, che sconta la ragionevole presunzione che una società capace di stare sul mercato sia capace di affrontare un onere così modesto, così come molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita”.
6.3.2. Ritiene la Corte che, anche su tale questione, le argomentazioni del gravame non siano tali da sovvertire la decisione del Tribunale.
6.3.3. In primo luogo, si osserva che la questione rileva al più nell'ottica della conformità dell'art. 1, comma 442, cit. al dettato costituzionale, non essendo dimostrato che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, la società appellante avesse già ricevuto un avviso e/o una richiesta di pagamento del contributo in argomento da parte della . Controparte_1
6.3.4. In ogni caso, come evidenzia la parte appellata, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. circolare del 16/03/2018) si evince che la ha ben CP_1 precisato che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, le società odontoiatriche devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo attinente le prestazioni odontoiatriche rese dagli odontoiatri senza far cenno ad alcun abbattimento, che, diversamente, attiene alla disciplina specifica del contributo di
13 cui all'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 - che devono versare le società mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell' - mentre il contributo oggetto di causa attiene al Fondo di Previdenza CP_1
Generale Quota B, ossia una realtà contributiva del tutto diversa, e si affianca al contributo previdenziale soggettivo commisurato al reddito professionale annualmente prodotto dal singolo professionista (cfr. circolare del 16/03/2018 in atti).
6.3.5. Concorda, pertanto, la Corte con la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la conformità ai principi costituzionali anche della previsione del mancato abbattimento dei costi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo.
6.4. In ultima analisi, la società appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza anche con riguardo al regime delle sanzioni, rilevando, in particolare, che: i) stante la situazione di incertezza, il Tribunale avrebbe potuto fornire un chiarimento con riguardo al regime delle sanzioni;
ii) la Suprema Corte, con riferimento al contributo del 2%, era pervenuta alla conclusione della corretta e puntuale applicazione dell'art. 116, lett. a) della legge n. 388/2000, avendo ritenuto di dover escludere l'evasione contributiva per l'assenza del fine fraudolento, ovvero di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti;
iii) non si potrebbe parlare di evasione contributiva neanche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, unico strumento a cui si poteva ricorrere per contestare la corrente imposizione contributiva atteso che, sotto un profilo meramente amministrativo, l'art. 33 del Regolamento non contiene alcuna previsione né del contributo in CP_1 argomento né tantomeno della sua relativa contestazione.
6.4.1. Sul punto specifico il giudice di prime cure ha ritenuto la proposta domanda inammissibile, “perché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione. L'insegnamento di legittimità in materia è nel senso che l'omessa denuncia integra presunzione di occultamento e quindi evasione, a meno che il contribuente non dimostri diversamente (Cass. 10427/2018, 5281/2017, 17199/2015). E non basta certo porre in dubbio la legittimità costituzionale della legge che istituisce un contributo, se tale dubbio è infondato, per giustificare non solo il mancato pagamento, ma l'inadempimento dell'obbligo di dichiarare che ne costituisce il doveroso prodromo. Le società ricorrenti non solo e non tanto non hanno finora pagato alcunché, ma risultano fin qui aver disatteso l'obbligo di denunciare il fatturato, senza che ciò sia neppure giustificato da possibili incertezze sulla consistenza del fatturato imponibile, posto che l'Ente ha chiarito da tempo la sua posizione sul punto, sicchè le società avrebbero intanto dovuto dichiarare il fatturato come richiesto, o almeno dichiararlo con l'abbattimento dei costi da esse invocato, salvo poi contestare una concreta richiesta di pagamento che ne fosse seguita …”. La sentenza del Tribunale di Roma n. 518/2021, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., prosegue evidenziando il comportamento omissivo delle società ricorrenti e lo definisce “allo stato improntato all'intenzione di impedire o comunque ostacolare in
14 fatto l'accertamento della base imponibile quale che sia, e quindi del dovuto, per il mero fatto che lo contestano, comportamento che ad avviso del giudicante li avvia all'applicazione delle sanzioni per evasione secondo i summenzionati princìpi”.
6.4.2. Ritiene la Corte di condividere, in quanto corrette da un punto di vista logico e giuridico, le argomentazioni delle pronunce già sopra richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “Quanto alle domande formulate in via ulteriormente gradata di accertamento del regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie, difetta un interesse ad agire, attuale e concreto non avendo presentato l alcuna effettiva CP_1 richiesta di pagamento, tantomeno di sanzioni, non risultando neppure individuato il regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie. Invero, la lettera di risposta alla diffida inviata dall non contiene alcuna pretesa contributiva, limitandosi ad CP_1 illustrare la disciplina normativa ed il generico termine di legge per la comunicazione del fatturato imponibile (relativo alle sole prestazioni odontoiatriche) e per il pagamento del contributo, fissato al “30 settembre di ogni anno”. Neppure viene individuato il regime sanzionatorio applicabile in caso di ritardo od omissione, richiamando genericamente la risposta in esame il regime di cui all'art. 116, commi 8 e ss. della legge 388/2000, senza nulla specificare sull'applicabilità della lett. a) o b) della suddetta norma. Nessun accertamento risulta essere stato effettuato dall CP_1 sull'esistenza di un imponibile contributivo e sulla conseguente irregolarità della società odierna appellante. L'invio di generici chiarimenti a riscontro di una diffida della società non è idoneo a fondare la sussistenza di un interesse ad agire attuale e concreto al momento del deposito dell'originario ricorso introduttivo, né può ritenersi che tale interesse possa insorgere in corso di causa in relazione alle concrete vicende processuali. Appaiono dunque pienamente condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure secondo cui, in carenza di alcuna “concreta richiesta di pagamento da parte dell ”, non è ravvisabile alcun interesse ad agire”. CP_1
6.4.3. D'altro canto, il gravame non offre alcun valido argomento tale da consentire di superare l'argomento della “carenza di un interesse concreto ed attuale” di cui alla sentenza di primo grado, anzi invoca una inammissibile pronuncia volta a chiarire
“lo stato di incertezza” ed il regime applicabile delle sanzioni.
6.5. Infondato, pertanto, è anche il terzo motivo di impugnazione.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per
15 il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
16
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2902 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, anche disgiuntamente e in virtù di procura in atti, dall'avv. Gioacchino De Luca e dall'avv. Elisabetta M. Montagna, e domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano Corso di Porta Vittoria n. 8 Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Diotallevi e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Sabotino n. 17 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2078/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 1. premesso di essere caratterizzata da un oggetto sociale ampio e Parte_1 comprendente non soltanto prestazioni odontoiatriche, e di aver inviato alla una diffida di contestazione della legittimità del contributo Controparte_1 dovuto ex art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, dedotta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della indicata norma, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “In Via pregiudiziale: A. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L.11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 siano soggette al contributo previdenziale 0.5% con irragionevole esclusione degli odontoiatri in forma individuale ed in forma associata, delle società polispecialistiche nonché della categoria dei medici che svolgono la professione in forma individuale, associata e societaria 8 come nel caso delle società tra cardiologi), che irragionevolmente non sono chiamati al versamento pur beneficiando degli introiti derivanti dallo 0,5% (in quanto facenti parte del Fondo Quota B, ove confluirebbero le entrate derivanti dal contributo in argomento con contestuale sperequazione contributiva) determinando, in questo modo, un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente paritetiche, senza che possa ritenersi sussistente una ragionevole giustificazione, ostacolando, altresì, la libera iniziativa economica, a danno delle società de quibus, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017. B. CP_1
L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53 Cost. nella parte in cui prevede che il contributo previdenziale dello 0,5% debba essere calcolato sull'intero fatturato annuo delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi CP_1 dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017; C. L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L. 11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 3, 38 e 53 Cost nella parte in cui non prevede eventualmente su quale parte di fatturato debba essere
2 applicato il contributo previdenziale dello 0,5% delle società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, senza l'indicazione della relativa quota di abbattimento per il costo dei materiali, Voglia disporre, con ordinanza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente ad ai sensi dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017; In Via CP_1 principale, A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare a) l'assenza da parte della odierna ricorrente di entrambi i requisiti in ordine all'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nonché alla iscrizione ad , come esposto in narrativa;
b) la carenza di CP_1 legittimazione da parte di a richiedere il contributo espressamente previsto CP_1 dall'art. 1, comma 442, L 205/2017, in quanto la ricorrente non è iscritta all'Albo Medici Chirurghi e degli Odontoiatri né ad;
e per l'effetto dichiarare che nulla CP_1
è dovuto da parte della ricorrente ad ai sensi di cui all'1, comma 442, L CP_1
205/2017. In Via subordinata A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la ricorrente non è iscritta ad alcun Fondo previsto dal sistema previdenziale in quanto quest'ultima non ha recepito la CP_1 disposizione di cui alla legge 205/2017, art. 1, comma 442, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata con DM del lavoro, di concerto con il MEF, e per l'effetto dichiarare che non sia legittimata a chiedere alla odierna ricorrente il CP_1 contributo dello 0.5% come espressamente previsto dall'art. 1, comma 442, L 205/2017. In Via di ulteriore subordine A. Nella denegata ipotesi in cui le sollevate questioni di dubbia costituzionalità di cui ai punti A, B e C riferibili all'art. 1, comma 442, L 205/2017 siano dichiarate irrilevanti e manifestamente infondate, voglia codesto Tribunale: - accertare e dichiarare che la somma su cui calcolare il contributo dello 0.5% previsto dall'art. 1, comma 442 L 205/2017 sia circoscritto al fatturato delle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, previo abbattimento dei costi. In ogni caso, per le ragioni esposte in narrativa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei punti di cui sopra, voglia codesto Tribunale ritenere che le sanzioni da calcolare sulle somme ritenute dovute siano quelle espressamente previste dall'art. 116 lett. a), comma 8, della L. 388/2000. Nelle spese: Con vittoria di spese, diritti ed onorari nel presente giudizio”.
1.1. Disposta la riunione della causa ad altre aventi il medesimo oggetto, nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: “Respinge i Controparte_1 ricorsi riuniti;
spese compensate”.
1.2. Il primo giudice ha condiviso integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti pronunce del Tribunale di Roma su questioni analoghe, affermando, in sintesi, che: a) quanto alla questione relativa alla legittimazione dell' a richiedere il contributo in contestazione, il fatto che l'art. 1, comma CP_1
442 legge n. 205/2017 obblighi le società indicate nella disposizione a versare il
3 contributo al fondo B del Fondo di Previdenza Generale dell' rende di per sé CP_1 evidente, ed al rango della normativa primaria, che tale ente è il soggetto creditore del contributo, e quindi legittimato a richiederne il pagamento, secondo i principi generali;
b) quanto alle ulteriori questioni di merito: - il principio per cui per dover contribuire ad un fondo di previdenza occorre essere ad esso iscritti ed esserne beneficiari non esiste, e, se esistesse, sarebbe derogato dalla disposizione censurata, che non richiede né consente ad una società commerciale di iscriversi all' , ma CP_1 impone solo di contribuirvi, peraltro in un modo diverso da come contribuiscono i singoli liberi professionisti, che pagano un contributo fisso, uno sul reddito, ed uno sul volume di affari, ma con un contributo sul fatturato;
- nessuna modifica statutaria e regolamentare era necessaria per legittimare l' , non CP_1
“attivamente” ma “operativamente”, ad esigere il versamento del contributo se non quella di introdurre la nuova entrata e di adottare le regole per l'accertamento ed il pagamento del dovuto, laddove il primo adempimento risulta attuato già nel 2019, prima della presentazione del ricorso, ed il secondo pure, posto che è stato documentato che il CDA dell'ente, il 21/6/2019, ha deliberato che le società dovessero, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, dichiarare il proprio fatturato, determinare il contributo e versarlo;
- le censure di legittimità costituzionale sollevate sull'art. 1 co. 153 cit. appaiono manifestamente infondate.
1.3. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto: I) infondata la domanda sub 1) (“previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità costituzionali sollevate, dichiararsi che nulla era da loro dovuto per il titolo in questione”), poiché le società non contestano di essere società odontoiatriche ai sensi della legge né che in esse sono prestate prestazioni odontoiatriche, né di aver prodotto fatturato da tali prestazioni, il che basta a fondare l'obbligo nell' “an”; II) inammissibile la domanda sub 2) (“in subordine, dichiararsi che esse non erano iscritte all'Albo né all'Ente né c'erano delibere attuative e che per tal motivo CP_1 non aveva legittimazione a chiedere il contributo”), nella parte in cui si chiede di accertare che le società ricorrenti non sono iscritte all'Albo dei medici né all' , CP_1 perché la giurisdizione ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive e non meri fatti ed i fatti in questione sono irrilevanti, in quanto da essi non consegue affatto che l' non abbia legittimazione a chiedere la contribuzione oggetto di causa, CP_1 in nessuno dei sensi prospettati;
III) infondata la domanda di cui al punto 3) (“in ulteriore subordine, dichiararsi che il contributo era dovuto solo sul fatturato delle prestazioni abbattuto dei costi”), poiché la legge 205 non prevede che il fatturato vada abbattuto dei costi di gestione, né se ne vede la necessità costituzionale, visto che l'aliquota è già abbassata allo 0,5% rispetto al 2% previsto dalla legge n. 243, ed è una aliquota molto bassa, che sconta la ragionevole presunzione che una società capace di stare sul mercato sia capace di affrontare un onere così modesto, così come molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita;
IV) inammissibile la domanda sub 4) (“in ogni caso, giudicare dovute solo le sanzioni per omissione”), poiché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con
4 determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando: a) l'erronea ed illogica motivazione della sentenza con riferimento sia alla carenza di legittimazione da parte di a richiedere il contributo, sia alla assenza di una CP_1 iscrizione ad da parte delle società appellanti;
CP_1
b) l'erronea ed omessa motivazione in ordine ai profili di incostituzionalità dell'art. 1, comma 442, legge 205/2017 in relazione agli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost. nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017 siano soggette al contributo previdenziale 0,5 %, nonché l'erroneità della sentenza laddove ritiene che le società commerciali sottraggano contribuzione al professionista che opera nell'interesse delle società stesse;
c) l'erroneità, omessa e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato e non al reddito, nonché contraddittorietà della sentenza con riferimento alla destinazione delle somme derivanti dal contributo 0,5%, l'erroneità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato senza previo abbattimento dei costi, nonché l'erroneità della motivazione con riferimento alla sanzione di cui all'art. 116, comma 8, legge n. 388/2000.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata da da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_4
Dr. Avant s.r.l., e OO
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_6
società che in origine avevano proposto le medesime domande Controparte_7 dell'odierna appellante e nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di primo grado oggetto di gravame.
3.1. Ancora in via preliminare, la società appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe implicitamente ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'originaria ricorrente, non avendo riprodotto quella parte della sentenza richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c. (ossia la pronuncia del Tribunale di Roma n. 518/2021) in cui si metteva in discussione la sussistenza dell'interesse ad agire, ed avendo statuito il rigetto delle proposte domande e non diversamente la inammissibilità delle stesse.
3.1.1. Su tale questione osserva la Corte che: i) la non ha mai Controparte_1 sollevato nel giudizio di primo grado una questione di difetto di interesse ad agire in capo alle originarie ricorrenti, ragion per cui il primo giudice a rigore non aveva alcuna necessità di pronunciarsi espressamente in merito a tale questione: vero è che il giudicato è anche implicito e che la valutazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire si atteggia come pregiudiziale rispetto al merito, ragion per cui una pronuncia nel merito sottende la previa verifica di sussistenza dell'interesse; ii) tuttavia, la gravata sentenza, in primo luogo, richiama la sentenza
5 n. 518/2021 ex art. 118 disp. att. c.p.c. in ogni sua parte, e, quindi, anche nella parte in cui ha motivato in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire (“Si richiama in particolare la sentenza 518/21, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta” pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); iii) d'altro canto, dalla lettura della sentenza n. 518/2021 prodotta in atti, si evince che il Tribunale di Roma in quella sede ha ritenuto in realtà sussistente l'interesse ad agire delle società ricorrenti in ordine alla domanda di accertamento negativo dell'obbligo di versare il contributo di cui all'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, sia in ragione della asserita incostituzionalità della norma, sia per ragioni attinenti la legittimazione attiva della diversamente, ha ritenuto insussistente CP_1
l'interesse ad agire unicamente con riguardo alle doglianze relative alle modalità di determinazione del contributo dovuto, e, pertanto, si è pronunciato nel merito sia della questione attinente la legittimazione della a richiedere il Controparte_1 contributo, sia della legittimità costituzionale della norma impositiva (pagg. 4, 5 e 6 della richiamata sentenza); iv) parimenti, la sentenza impugnata nel presente giudizio, in motivazione, dopo aver affrontato le questioni della legittimazione della e della legittimità costituzionale della norma, ha argomentato CP_1 espressamente circa la non sussistenza di interesse ad agire relativamente alla domanda avente ad oggetto le sanzioni (“Il motivo sub d) è agitato senza interesse, prima di apparire manifestamente irrilevante … Il capo di domanda sub 4) appare inammissibile, perché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione …” pagg. 6 e 8).
3.1.2. Quanto sostenuto dalla società appellante non può, dunque, ritenersi corretto ed aderente ad una esatta lettura della gravata pronuncia, la quale, nei termini sopra illustrati, è devoluta alla cognizione del giudice di appello.
3.2. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito in merito alla legittimazione in capo alla CP_1
a richiedere il contributo ed all'assenza di iscrizione alla
[...] CP_1 medesima della società appellante.
4.1. Sostiene, in sintesi, il gravame: i) con il ricorso era stato precisato che parte avversa chiedeva il versamento del contributo nonostante non fosse legittimata a farlo, e ciò in quanto l'odierna appellante, quali società commerciale: - non svolge solamente attività odontoiatrica diretta come descritto dall'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, avendo un oggetto sociale estremamente ampio, che include anche altre attività affini o addirittura diverse da quella odontoiatrica;
- conseguentemente non è iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- conseguentemente non è iscritta neppure ad;
ii) la , dopo CP_1 Controparte_1
l'entrata in vigore della legge 205/2017, prima di richiedere il versamento del contributo, così come avvenuto nel caso di specie, avrebbe dovuto necessariamente modificare il proprio sistema interno al fine di adeguarlo alla norma de qua, per potervi dare attuazione;
iii) ha omesso, in particolare, di modificare l'art. 5, CP_1 comma 1, dello Statuto, secondo cui “l'iscrizione e la contribuzione alla CP_1
6 sono obbligatorie per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri” e l'art. 3, comma 1, del Regolamento, secondo cui “Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, …, è pari alle percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche” e quindi non al fatturato;
iv) le sole modifiche apportate, rispettivamente agli artt. 2 e 7, non sono sufficienti a legittimare parte avversa a richiedere il versamento di detto contributo a società come la odierna appellante, totalmente avulsa dall'intero sistema;
CP_1
v) è errato affermare che le società odontoiatriche, senza necessità di essere iscritte, sono chiamate alla contribuzione non dissimilmente da come i datori di lavoro subordinato, pur non essendo iscritti al FPLD e non beneficiando delle relative prestazioni, sono tenuti al versamento di contributi a favore dei propri dipendenti, poiché i datori di lavoro versano i contributi ai propri dipendenti, mentre il contributo in parola viene versato in un Fondo.
4.2. Va precisato, in primo luogo, che la , diversamente rispetto a Controparte_1 quanto affermato dall'appellante, non ha mai chiesto il versamento del contributo: nondimeno, come si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 518/2021 (integralmente richiamata dalla gravata sentenza), sussiste l'interesse ad agire con riguardo alla legittimazione della a richiedere il contributo poiché “se CP_1 così fosse [cioè se nulla fosse dovuto per carenza di legittimazione a chiedere il contributo] esse nemmeno dovrebbero dichiarare il fatturato e comunque autoliquidarsi il contributo, prima ancora di pagarlo, e posto che in tali termini v'è controversia in atto tra le parti relativa ad un obbligo attuale ancorchè di portata attualmente indeterminata”.
4.3. Ciò posto, il giudice di prime cure ha, in sostanza, affermato che la legittimazione della a chiedere il pagamento del contributo oggetto di causa Controparte_1 deriva direttamente dalla legge: il gravame non si confronta adeguatamente con tale argomentazione, poiché si limita a rilevare che le modifiche statutarie indicate dalla sentenza, ossia l'introduzione della nuova entrata e l'adozione delle regole per l'accertamento e il pagamento del dovuto, non sarebbero sufficienti.
4.4. Tuttavia, non può non rilevarsi che le indicate modifiche statutarie sono state evidenziate dal giudice di prime cure non come modifiche necessarie ai fini della pregiudiziale legittimazione “attiva” di , bensì ai fini della concreta CP_1 operatività del meccanismo previsto dalla norma: in altri termini, il Tribunale, pur ribadendo il diritto in astratto della a richiedere il contributo, in quanto CP_1 diritto derivante direttamente da una previsione normativa di rango primario, ha individuato quei passaggi modificativi degli artt. 2 e 7 del Regolamento come necessari per poter pretendere in concreto il pagamento del contributo.
4.5. Questa è la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che il gravame non critica o comunque critica in modo inefficace: d'altro canto, alle riportate modifiche alle due modifiche si aggiunge, come evidenziato dalla memoria difensiva di
, la circolare prot. n. 29752 del 16/03/2018, prodotta in atti, con Controparte_1 cui il Direttore dell'Area Previdenza ed Assistenza della ha individuato CP_1 le istruzioni applicative (comunicate anche agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ai fini del versamento del contributo del 0,5%.
4.6. Si consideri, inoltre, che sulla specifica questione il Collegio non ha ragioni per discostarsi dall'indirizzo già assunto con riferimento a casi del tutto sovrapponibili
7 dalla Corte di Appello di Roma Sez. Lavoro, con motivazioni del tutto condivisibili che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenza n. 2819/2022, sentenza n. 3839/2023, sentenza n. 3199/24) e secondo cui: “Le domande … riportate nell'atto di appello, finalizzate all'accertamento dell'assenza “da parte dell'odierna appellante di entrambi i requisiti in ordine all'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nonché alla iscrizione ad ” e CP_1 all'accertamento della carenza di legittimazione da parte di a richiedere il CP_1 contributo in esame, contrastano con il chiaro ed inequivoco tenore letterale della norma nell'individuazione dei soggetti obbligati al contributo (cioè appunto “le operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124”, indipendentemente dall'iscrizione all'Albo ed all ”. CP_1
4.7. Il primo motivo di appello, dunque, assorbita ogni ulteriore questione, è da ritenere infondato.
5. Il secondo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017 nella parte in cui prevede che soltanto le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'art. 1 legge n. 124/2017 siano soggette al contributo previdenziale 0,5%.
5.1. Sostiene, in sintesi, la società appellante: i) il giudice di prime cure mette a confronto gli odontoiatri che operano per una associazione professionale e gli odontoiatri che operano per le società odontoiatriche, tuttavia il Tribunale era stato investito di una diversa questione, ossia la disparità di trattamento tra le società sanitarie identiche sotto tutti i profili, giuridici e fiscali: - quelle che svolgono solo attività odontoiatriche;
- quelle che svolgono solo attività mediche;
- quelle che svolgono attività odontoiatriche e mediche;
ii) la disparità di trattamento sussiste perché la norma esonera dalla imposizione le società mediche e le società polispecialistiche;
iii) il giudice di prime cure ritiene che le società odontoiatriche sottraggano contribuzione ai professionisti che operano nell'interesse di queste ultime, ma non si comprende perché tale affermazione dovrebbe valere solo per le predette società e non anche per le società mediche: in ogni caso, non sarebbe veritiera l'affermazione secondo cui la norma in argomento rimedierebbe ad un vulnus del sistema, che avvantaggerebbe le società de quibus a danno dei professionisti che operano per le società medesime, i quali sarebbero defraudati della contribuzione sulle singole prestazioni, poiché la norma non prevede l'imputazione del contributo al singolo professionista, che non riceverebbe alcun ritorno, anzi dovrebbe condividere le risorse con i medici.
5.2. Invero, con riguardo alle società polispecialistiche, il gravame ancora una volta non si confronta con le specifiche argomentazioni del giudice di prime cure, il quale ha affermato: “L'assunto secondo il quale le società polispecialistiche sarebbero esentate appare arbitrario. La disposizione censurata fa riferimento alle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all'art. 1, co. 153, della legge n. 124/2017, e tale articolo ha riguardo generico alle “società operanti nel settore odontoiatrico” (e non “solo” nel settore odontoiatrico), e peraltro il comma 154 impone anche alle società polispecialistiche di dotarsi di un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. È quindi possibile comunque interpretare la disposizione in tal senso, come al giudicante appare necessario. Ed infatti la circolare del 16 marzo non CP_1
8 lo esclude. Per sollevare una questione di legittimità costituzionale occorre che la disposizione tacciata di legittimità costituzionale non sia interpretabile in modo conforme a Costituzione”.
5.3. Dunque, il Tribunale ha ritenuto non sussistente alcun profilo di disparità di trattamento rispetto alle società c.d. miste in quanto anche queste ultime sarebbero gravate dall'obbligo di versare il contributo 0,5% in virtù di una corretta interpretazione delle norme, che il ricorso in appello non critica in alcun modo.
5.4. Quanto alle società di soli medici ed alle ulteriori argomentazioni di cui al motivo in disamina, il giudice di prime cure ha affermato testualmente quanto segue: “Le società ricorrenti agitano pure questioni afferenti la destinazione del contributo, dolendosi del fatto che la legge non preveda che esso vada “imputato” al singolo professionista. Anche questa questione appare manifestamente irrilevante. Quello che solo rileva ai fini della legittimità costituzionale della disposizione in rapporto alla pretesa delle società ricorrenti di essere escluse “a priori” dalla sua applicazione, è che la legge destini il contributo che le società sono chiamate a pagare al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni essi utilizzano traendone ragione di profitto, ciò che soddisfa alla “ratio” del principio di solidarietà sociale. Che poi le risorse siano destinate specificamente ad “arricchire” “uti singuli” la posizione contributiva dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate dalle società in questione in ragione del loro apporto …, o al sostegno generale del “Fondo B”, sembra circostanza irrilevante ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo e delle questioni di legittimità costituzionale agitabili come rilevanti in questa sede;
tanto più che su tale destinazione l non risulta avere assunto alcuna specifica CP_1 determinazione”.
5.5. Trattasi, anche in tal caso, di motivazione con cui l'appello non si confronta se non in modo generico, senza cioè criticare compiutamente il passaggio secondo cui ciò che avalla la conformità della norma alla Costituzione è la destinazione del contributo 0,5% al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate con profitto dalle società. Condivisibile, sul punto, è quanto sostenuto da nella propria memoria, laddove afferma che “la Controparte_1 ratio legis dell'articolo 1, comma 442 della legge n. 205 del 2017 consiste nell'esercizio da parte del legislatore, cui è riservato, del bilanciamento da operarsi tra la modalità di svolgimento dell'attività commerciale (libera in conformità all'articolo 41, comma
1 Cost.) e il precetto che detta attività non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, in coordinamento con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione)” e che “Poiché nel vigente sistema pensionistico non è richiesta una rigorosa corrispondenza tra la contribuzione e la prestazione lavorativa, vigendo il principio generale solidaristico di cui all'articolo
2 Cost. (che è coordinato e specificato in molti altri articoli della Costituzione, e, per ciò che qui concerne negli articoli 38 e 41) l'opzione legislativa deve soddisfare esclusivamente il principio di ragionevolezza”.
5.6. In definitiva, a seguito dell'introduzione dell'abilitazione all'erogazione delle prestazioni odontoiatriche da parte delle società commerciali, che ha comportato una diminuzione dei versamenti dei singoli professionisti al Fondo di Previdenza, la legge n. 205/2017 appare certamente ragionevole poiché volta ad evitare conseguenze negative sulla posizione contributiva dei professionisti medesimi. E ciò in quanto tra il paziente ed il libero professionista odontoiatra si interpone una
9 società, che rende direttamente la prestazione, ancorché materialmente effettuata da un odontoiatra, con conseguente penalizzazione contributiva della prestazione odontoiatrica alla luce della riduzione del suo valore monetario in ragione del valore del profitto della società e conseguente riduzione dell'apporto di contribuzione al fondo di previdenza generale.
5.7. D'altro canto, appare corretta e condivisibile anche l'ulteriore argomentazione della secondo cui, invero, non può esservi discriminazione rispetto alle CP_1 società specialistiche costituite da medici, poiché queste ultime, diversamente rispetto alle società odontoiatriche, non possono esercitare direttamente la professione medica, che è strettamente riservata ai soli medici iscritti all'Albo, eventualmente associati in una STP (cfr. art. 10 legge n. 183/2011 e D.M. n. 34/2013).
5.8. Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, ritenersi infondato.
6. Con il terzo motivo di gravame la società appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contributo si applichi al fatturato e non al reddito, la contraddittorietà della pronuncia stessa con riferimento alla destinazione delle somme derivanti dal contributo 0,5%, l'erroneità dell'affermazione secondo cui il contributo si applica al fatturato senza previo abbattimento dei costi.
6.1. Sostiene, in primo luogo, parte appellante che: i) la questione posta con il ricorso di primo grado riguardava l'esatta interpretazione della norma dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, e, in particolare, il significato da attribuire al concetto
“contributo pari allo 0.5 per cento del fatturato annuo alla gestione Quota B”; ii) il punto non è se con la circolare del 2018 l' abbia riconosciuto la base su cui CP_1 applicare il contributo, bensì è che, di fronte ad una evidente incertezza normativa, quest'ultima non può che essere risolta se non mediante l'intervento del giudice, essendo la circolare sempre modificabile, tanto è vero che per l'anno di esercizio 2021 è stato inoltrato alla società un avviso di pagamento dove si precisa che per fatturato, o volume d'affari, si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e che nel fatturato va considerato anche il trattamento di igiene dentale;
iii) a detta lacuna avrebbe dovuto porre rimedio proprio il Tribunale, il cui intervento era stato invocato, accertando e dichiarando la base imponibile su cui applicare il contributo, oppure sollevando, come sollecitato da questa difesa, la questione di illegittimità costituzionale solamente nella parte in cui irragionevolmente si estende la base imponibile.
6.1.1. Sul punto in disamina il Tribunale ha testualmente affermato: “Il motivo sub d) è agitato senza interesse, prima di apparire manifestamente irrilevante. È infatti documentato che l , sin dalla circolare del 16 marzo 2018, ha stabilito che il CP_1 fatturato imponibile è solo quello “attinente alle prestazioni odontoiatriche”. La legge 124, contrariamente a quanto fece la legge 243, non lo specifica, ma questo non implica che la lacuna non possa essere colmata dalla normativa secondaria adottata dall'Ente, in quanto conforme allo spirito della regola ed in conformità con la Costituzione. Si deve infatti tener presente che l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 509/94 riconosce agli enti privatizzati autonomia gestionale nel rispetto delle regole imposte dalla legge per la natura pubblica dell'attività svolta;
autonomia che si esplica mediante lo statuto, i regolamenti (art. 3, co. 2, lett. a) e le delibere previste dagli ordinamenti (lett. b). Ne segue che allo stato le società ricorrenti non hanno motivo di
10 ritenere che l esiga che il contributo sia commisurato all'intero fatturato. CP_1
Anche qui, la legge 205 non specifica, ma non esclude che il fatturato rilevante sia quello prodotto dalle prestazioni odontoiatriche, e tale limitazione appare traibile in via esegetica dalla “ratio” della legge e dalle stesse problematicità costituzionali che le società ricorrenti rappresentano in rapporto all'esegesi alternativa, rendendo la questione manifestamente infondata. Peraltro, se così non fosse, non per questo l'art. 1, co. 442 sarebbe tacciabile di illegittimità costituzionale nel suo complesso, ma solo nella parte in cui estende irragionevolmente la base imponibile. E tale questione non risulta rilevante nel presente procedimento, visto che, non essendo stata ancora avanzata dall una rivendicazione contributiva quantificata (in ipotesi, CP_1 sull'intero fatturato), la domanda di accertamento sul punto ha ad oggetto, allo stato, una questione interpretativa della legge puramente teorica ed astratta, in quanto avulsa da una lite attuale sul “quantum””.
6.1.2. Appare evidente che, nella prospettiva della gravata sentenza, la questione sollevata dalla società originaria ricorrente è innanzitutto una questione di interesse ad agire, nel senso che, al momento della proposizione del ricorso, non era stata ancora avanzata dalla alcuna rivendicazione avente ad Controparte_1 oggetto il contributo di cui si discute, tantomeno quantificata sull'intero fatturato: inoltre, ed in ogni caso, con la circolare del 2018 l' aveva specificato che per CP_1 fatturato doveva intendersi soltanto quello attinente le prestazioni odontoiatriche.
6.1.3. Diversamente, il gravame non si confronta con la motivazione specifica del primo giudice in punto di difetto di interesse ad agire, anzi propone una questione del tutto nuova ed inammissibile in questo giudizio, attinente il contenuto di un avviso di pagamento del 2022. 6.1.4. Con riguardo alla domanda di “accertare e dichiarare che la somma su cui calcolare il contributo dello 0.5% previsto dall'art. 1, comma 442 L 205/2017 sia circoscritto al fatturato delle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, previo abbattimento dei costi”, si richiamano le sentenze della Corte di appello di Roma Sez. Lavoro indicate al superiore paragrafo 4.6, che hanno condivisibilmente affermato che “Non sussiste alcuna res controversa in relazione alla domanda sub G delle conclusioni riproposte nel ricorso in appello, essendo incontestato che la somma su cui calcolare il contributo dello 0,5% sia costituita dal fatturato relativo alle sole prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 della legge n. 409/1985, avendo lo stesso dedotto (e confermato nella memoria difensiva nel CP_1 grado) che “il fatturato sulla cui base l pretende il contributo dello 0,5% (in CP_1 quel diverso procedimento del 2%) non è l'intero fatturato della società ma solo la parte di fatturato prodotta dalle prestazioni odontoiatriche, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dagli odontoiatri”” 6.1.5. Difatti, anche nel presente giudizio la , nella propria Controparte_1 memoria difensiva, ha ribadito che “il fatturato annuo che costituisce il montante per il calcolo del contributo dello 0,5% è nient'altro che la somma della remunerazione per tutte le prestazioni odontoiatriche effettuate nel medesimo arco temporale dagli odontoiatri di cui si avvale la società commerciale. In nessun modo, dunque ai fini del calcolo della contribuzione viene considerata la quota di fatturato prodotta da soggetti diversi dagli odontoiatri”.
6.2. Sostiene ancora la società appellante che: i) la sentenza impugnata è illogica, perché da un lato ritiene che le società odontoiatriche siano costituite al solo scopo
11 di sottrarre contribuzione al collaboratore professionista, dall'altro rimarca come il contributo de quo sia destinato al sostegno generale del Fondo B, pur riconoscendo che la soluzione più appropriata sarebbe propria quella di destinare dette somme alla posizione contributiva dei singoli professionisti, per poi, in via definitiva, precisare come non avrebbe ancora assunto alcuna specifica CP_1 determinazione;
ii) avrebbe potuto colmare detta indeterminatezza CP_1 ricorrendo all'adozione di normativa secondaria, e cioè, mediante lo statuto, i regolamenti e le delibere come previsto dagli artt. 2 e 3, comma 2, lett a) d.lgs. 509/1994, ma non certamente, come nel caso di specie, tramite una circolare che oltre ad essere una mera direttiva interna, è priva di efficacia erga omnes;
iii) in ogni caso, ha già richiesto il pagamento di dette somme, e le risorse certamente CP_1 non sono destinate alla posizione contributiva dei collaboratori della odierna società appellante.
6.2.1. Orbene, fermo restando che le richieste sopravvenute in corso di causa non possono essere esaminate in questa sede e non assumono alcuna rilevanza, ancora una volta l'appello non si confronta con le motivazioni della sentenza di prime cure, anzi attribuisce ad esse un significato fuorviante.
6.2.2. Il Tribunale ha, difatti, affermato sul punto quanto di seguito si riporta: “Le società ricorrenti agitano pure questioni afferenti la destinazione del contributo, dolendosi del fatto che la legge non preveda che esso vada “imputato” al singolo professionista. Anche questa questione appare manifestamente irrilevante. Quello che solo rileva ai fini della legittimità costituzionale della disposizione in rapporto alla pretesa delle società ricorrenti di essere escluse “a priori” dalla sua applicazione, è che la legge destini il contributo che le società sono chiamate a pagare al fondo di previdenza dei liberi professionisti le cui prestazioni essi utilizzano traendone ragione di profitto, ciò che soddisfa alla “ratio” del principio di solidarietà sociale. Che poi le risorse siano destinate specificamente ad “arricchire” “uti singuli” la posizione contributiva dei liberi professionisti le cui prestazioni sono utilizzate dalle società in questione in ragione del loro apporto (cosa che al giudicante parrebbe più appropriata anche per identità di “ratio” con la legge 243), o al sostegno generale del
“Fondo B”, sembra circostanza irrilevante ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo e delle questioni di legittimità costituzionale agitabili come rilevanti in questa sede;
tanto più che su tale destinazione l non risulta avere assunto CP_1 alcuna specifica determinazione”.
6.2.3. Dunque, il giudice di prime cure ha valorizzato la destinazione del contributo 0,5% al fondo di previdenza degli odontoiatri, ritenuta dirimente ai fini della piena realizzazione del principio di solidarietà sociale: come sostiene in modo condivisibile la “Ancora una volta l'odierna appellante confonde la ratio CP_1 legis dell'art. 1, comma 442, L. 205/2017, ben identificato – al contrario – dalla sentenza impugnata”.
6.3. amenta altresì l'erroneità della motivazione del primo giudice con Parte_1 riguardo alla determinazione della base applicativa, e sostiene, in sintesi, che: i) è errato ritenere che i contributi si possano applicare al fatturato senza prima depuralo dai costi, questione affrontata dal ricorso non solo sotto un profilo costituzionale, ma anche nel merito, essendo stata proposta in via subordinata domanda di accertamento finalizzata alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017, avendo la società appellante ricevuto l'avviso di pagamento;
12 ii) ritenere una base di calcolo, senza una previsione di abbattimento, semplicemente perché l'aliquota dello 0,5% è più bassa rispetto a quella del 2% condurrebbe a conseguenze travolgenti rispetto al nostro sistema previdenziale che, sebbene di tipo solidaristico, ha sempre assunto quale riferimento per la quantificazione dell'obbligo contributivo il reddito del soggetto assicurato, la retribuzione per il lavoro dipendente, il reddito professionale o d'impresa nella previdenza del lavoro autonomo: in altri termini, volendo assumere come parametro contributivo il fatturato societario, vorrebbe significare sottoporre a detta contribuzione anche i costi di produzione che la società deve sostenere per fare in modo che le prestazioni odontoiatriche vengano svolte;
iii) una applicazione costituzionalmente corretta della norma dovrà necessariamente prevedere, quindi, una enucleazione della quota riferibile alle sole prestazioni odontoiatriche ex art. 2 legge n. 409/1985, rispetto al complessivo fatturato realizzato dalle società in parola, depurato dei costi sostenuti, in quanto diversamente contrasterebbe con i principi costituzionali di cui agli articoli 38 e 53 Cost. l'imposizione di una contribuzione gravante non già sul reddito prodotto dall'attività del professionista bensì sul fatturato della società; iv) erronea è altresì la motivazione laddove viene precisato che molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita, poiché se è vero che vi sono soggetti come i liberi professionisti che, nonostante dichiarino perdite, sono chiamati al versamento contributivo, questi ultimi, pur facendo dei sacrifici, sanno che quella contribuzione viene versata a titolo personale;
la odierna appellante, diversamente, a fronte di perdite, è ben consapevole che non beneficerà mai del versamento contributivo;
allo stesso modo, è consapevole che a beneficiarne non saranno i propri collaboratori, essendo, dette risorse, interamente indirizzate al Fondo B.
6.3.1. Sul punto specifico il primo giudice ha, invero, affermato che “Il capo di domanda sub 3) appare infondato. La legge 205 non prevede che il fatturato vada abbattuto dei costi di gestione, né se ne vede la necessità costituzionale, visto che l'aliquota è già abbassata allo 0,5% rispetto al 2% previsto dalla legge n. 243, ed è una aliquota molto bassa, che sconta la ragionevole presunzione che una società capace di stare sul mercato sia capace di affrontare un onere così modesto, così come molti soggetti passivi dell'ordinamento previdenziale sono tenuti al pagamento di un contributo fisso anche se operano in perdita”.
6.3.2. Ritiene la Corte che, anche su tale questione, le argomentazioni del gravame non siano tali da sovvertire la decisione del Tribunale.
6.3.3. In primo luogo, si osserva che la questione rileva al più nell'ottica della conformità dell'art. 1, comma 442, cit. al dettato costituzionale, non essendo dimostrato che, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, la società appellante avesse già ricevuto un avviso e/o una richiesta di pagamento del contributo in argomento da parte della . Controparte_1
6.3.4. In ogni caso, come evidenzia la parte appellata, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. circolare del 16/03/2018) si evince che la ha ben CP_1 precisato che, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, le società odontoiatriche devono versare un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo attinente le prestazioni odontoiatriche rese dagli odontoiatri senza far cenno ad alcun abbattimento, che, diversamente, attiene alla disciplina specifica del contributo di
13 cui all'art. 1, comma 39, legge n. 243/2004 - che devono versare le società mediche ed odontoiatriche operanti in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell' - mentre il contributo oggetto di causa attiene al Fondo di Previdenza CP_1
Generale Quota B, ossia una realtà contributiva del tutto diversa, e si affianca al contributo previdenziale soggettivo commisurato al reddito professionale annualmente prodotto dal singolo professionista (cfr. circolare del 16/03/2018 in atti).
6.3.5. Concorda, pertanto, la Corte con la valutazione operata dal giudice di prime cure circa la conformità ai principi costituzionali anche della previsione del mancato abbattimento dei costi ai fini della determinazione della base imponibile del contributo.
6.4. In ultima analisi, la società appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza anche con riguardo al regime delle sanzioni, rilevando, in particolare, che: i) stante la situazione di incertezza, il Tribunale avrebbe potuto fornire un chiarimento con riguardo al regime delle sanzioni;
ii) la Suprema Corte, con riferimento al contributo del 2%, era pervenuta alla conclusione della corretta e puntuale applicazione dell'art. 116, lett. a) della legge n. 388/2000, avendo ritenuto di dover escludere l'evasione contributiva per l'assenza del fine fraudolento, ovvero di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento dei contributi o dei premi dovuti;
iii) non si potrebbe parlare di evasione contributiva neanche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, unico strumento a cui si poteva ricorrere per contestare la corrente imposizione contributiva atteso che, sotto un profilo meramente amministrativo, l'art. 33 del Regolamento non contiene alcuna previsione né del contributo in CP_1 argomento né tantomeno della sua relativa contestazione.
6.4.1. Sul punto specifico il giudice di prime cure ha ritenuto la proposta domanda inammissibile, “perché prima che l'Ente previdenziale contesti un concreto inadempimento contributivo intimando il pagamento di contributi determinati con determinati accessori, non esiste un interesse concreto ed attuale, ed appare impossibile anche teoricamente, prestabilire a quale regime di sanzioni civili dovrà essere accompagnata la futura intimazione. L'insegnamento di legittimità in materia è nel senso che l'omessa denuncia integra presunzione di occultamento e quindi evasione, a meno che il contribuente non dimostri diversamente (Cass. 10427/2018, 5281/2017, 17199/2015). E non basta certo porre in dubbio la legittimità costituzionale della legge che istituisce un contributo, se tale dubbio è infondato, per giustificare non solo il mancato pagamento, ma l'inadempimento dell'obbligo di dichiarare che ne costituisce il doveroso prodromo. Le società ricorrenti non solo e non tanto non hanno finora pagato alcunché, ma risultano fin qui aver disatteso l'obbligo di denunciare il fatturato, senza che ciò sia neppure giustificato da possibili incertezze sulla consistenza del fatturato imponibile, posto che l'Ente ha chiarito da tempo la sua posizione sul punto, sicchè le società avrebbero intanto dovuto dichiarare il fatturato come richiesto, o almeno dichiararlo con l'abbattimento dei costi da esse invocato, salvo poi contestare una concreta richiesta di pagamento che ne fosse seguita …”. La sentenza del Tribunale di Roma n. 518/2021, richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., prosegue evidenziando il comportamento omissivo delle società ricorrenti e lo definisce “allo stato improntato all'intenzione di impedire o comunque ostacolare in
14 fatto l'accertamento della base imponibile quale che sia, e quindi del dovuto, per il mero fatto che lo contestano, comportamento che ad avviso del giudicante li avvia all'applicazione delle sanzioni per evasione secondo i summenzionati princìpi”.
6.4.2. Ritiene la Corte di condividere, in quanto corrette da un punto di vista logico e giuridico, le argomentazioni delle pronunce già sopra richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “Quanto alle domande formulate in via ulteriormente gradata di accertamento del regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie, difetta un interesse ad agire, attuale e concreto non avendo presentato l alcuna effettiva CP_1 richiesta di pagamento, tantomeno di sanzioni, non risultando neppure individuato il regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie. Invero, la lettera di risposta alla diffida inviata dall non contiene alcuna pretesa contributiva, limitandosi ad CP_1 illustrare la disciplina normativa ed il generico termine di legge per la comunicazione del fatturato imponibile (relativo alle sole prestazioni odontoiatriche) e per il pagamento del contributo, fissato al “30 settembre di ogni anno”. Neppure viene individuato il regime sanzionatorio applicabile in caso di ritardo od omissione, richiamando genericamente la risposta in esame il regime di cui all'art. 116, commi 8 e ss. della legge 388/2000, senza nulla specificare sull'applicabilità della lett. a) o b) della suddetta norma. Nessun accertamento risulta essere stato effettuato dall CP_1 sull'esistenza di un imponibile contributivo e sulla conseguente irregolarità della società odierna appellante. L'invio di generici chiarimenti a riscontro di una diffida della società non è idoneo a fondare la sussistenza di un interesse ad agire attuale e concreto al momento del deposito dell'originario ricorso introduttivo, né può ritenersi che tale interesse possa insorgere in corso di causa in relazione alle concrete vicende processuali. Appaiono dunque pienamente condivisibili le argomentazioni del giudice di prime cure secondo cui, in carenza di alcuna “concreta richiesta di pagamento da parte dell ”, non è ravvisabile alcun interesse ad agire”. CP_1
6.4.3. D'altro canto, il gravame non offre alcun valido argomento tale da consentire di superare l'argomento della “carenza di un interesse concreto ed attuale” di cui alla sentenza di primo grado, anzi invoca una inammissibile pronuncia volta a chiarire
“lo stato di incertezza” ed il regime applicabile delle sanzioni.
6.5. Infondato, pertanto, è anche il terzo motivo di impugnazione.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per
15 il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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