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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 343, avente per oggetto appello avverso l'ordinanza in data 06/07/2023 del Tribunale di Trani in composizione monocratica, TRA (già , Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 elettivamente domiciliati in Corato (BA) alla via San Vito n. 37 presso lo studio dell'avv. Rosanna Tedone (fax 080/8723510; indirizzo di p.e.c. rosanna. rdineavvocatitrani.it), da cui sono rappresentati e difesi in Email_1 virtù di mandato rilasciato ex art. 83 comma 3° c.p.c. su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello del quale costituisce parte integrante ,
– appellanti – E
elettivamente domiciliato in Trani al c.so Manzoni n. 60 presso Parte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Sardella (fax 0883/508718; indirizzo di p.e.c.
, da cui è rappresentato e difeso in Email_2 virtù di mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3837/2020 R.G. Trib. Trani Tribunale di Trani,
– appellato – All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. L'O RD IN ANZ A IM PUGN AT A. Con ordinanza in data 06/07/2023, comunicata dalla Cancelleria in data 07/07/2023, il Tribunale di Trani in composizione monocratica, pronunciando nel procedimento n. 3837/2020 R.G. Trib. Trani instaurato da nei Parte_2 confronti di in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e così provvedeva: 1) rigettava Parte_1 le richieste istruttorie proposte dai convenuti e d ava atto della rinuncia dell'attore alle richieste istruttorie dallo stesso proposte;
2) applicato l'art. 186 quater c.p.c., ingiungeva ai convenuti di pagare all'attore, ai sensi dell'art. 2304 c.c., l'importo di €. 471.228,37 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora (03/06/2020), dichiarando l'ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva;
3) rinviava per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ai fini della pronuncia sulla domanda riconvenzionale nonché, ove richiesto, sulle domande proposte dall'attore, e sul regolamento complessivo delle spese processuali , all'udienza del giorno 22/12/2023.
Proc. n. 343/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- pagina 2 di 4 -
I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.1. (già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_1 con atto di citazione notificato in data 0 5/03/2024, proponevano appello avverso la predetta ordinanza, chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'ordinanza impugnata;
2) in via principale, ritenere l'impugnata ordinanza inammissibile e/o contra legem e/o errata e/o ingiusta e/o infondata e per l'effetto, in riforma della stessa, ove non ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Trani in favore del Collegio Arbitrale previsto nei patti sociali: a) rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni proposte dall'appellato in primo grado perché assolutamente infondate;
b) in accoglimento di tutte le oss ervazioni e/o contestazioni formulate dalla difesa di loro appellanti alla consulenza tecnica del dott. Lo e alla Pt_3 relativa perizia integrativa, ritenere errate e/o incongrue le valutazioni operate dal c.t.u. e, conseguentemente, rideterminare il valore della quota sociale di alla data 01/10/2019 tenuto conto della situazione patrimoniale Parte_2 redatta dal c.t.p. dott. c) in accoglimento delle domande spiegate in CP_1 via riconvenzionale in primo grado, condannare al pagamento, Parte_2 in favore di essa società appellante, di una somma complessivamente determinata nella misura massima di €. 52.000,00, somma a detrarsi dalla quota sociale;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, gli appellanti chiedevano accogliersi tutte le istanze già presentate in primo grado e non accolte , in particolare ammettersi i mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6° nn. 2) e 3) c.p.c. depositate, rispettivamente, in data 15/06/2021 e in data 02/07/2021. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/07/2024, si costituiva nel giudizio di appello , deducendo l'infondatezza Parte_2 dell'impugnazione e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere: a) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
b) rigettare l'appello e confermare l'ordinanza impugnata;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite. I.B.
3. Dopo alcuni rinvii disposti ex art. 348 c.p.c. (il primo rinvio) e su richieste congiunte delle parti motivate dalla pendenza di trattative finalizzate al bonario componimento della controversia (i successivi rinvii), con provvedimento in data 07/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, in presenza. I.B.
4. All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.». L'art. 181 comma 1° c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, applicabile ratione temporis nel caso in esame) prevede che «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà
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comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
- che, con provvedimento in data 07/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, rinvi ò la causa all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- che il predetto provvedimento, in data 07/10/2025, fu ritualmente comunicato alle parti costituite;
- che, all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, nessuna delle parti si è presentata. II.C. A quanto sopra esposto consegue che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio1). II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4 .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 343/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
con atto di citazione notificato in data 05/03/2024, nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza in data 06/07/2023 del Parte_2
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Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1° bis del medesimo articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 04/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. AR MITOLA
CP_ Proc. n. 343/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 343, avente per oggetto appello avverso l'ordinanza in data 06/07/2023 del Tribunale di Trani in composizione monocratica, TRA (già , Parte_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 elettivamente domiciliati in Corato (BA) alla via San Vito n. 37 presso lo studio dell'avv. Rosanna Tedone (fax 080/8723510; indirizzo di p.e.c. rosanna. rdineavvocatitrani.it), da cui sono rappresentati e difesi in Email_1 virtù di mandato rilasciato ex art. 83 comma 3° c.p.c. su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in appello del quale costituisce parte integrante ,
– appellanti – E
elettivamente domiciliato in Trani al c.so Manzoni n. 60 presso Parte_2 lo studio dell'avv. Giuseppe Sardella (fax 0883/508718; indirizzo di p.e.c.
, da cui è rappresentato e difeso in Email_2 virtù di mandato allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio n. 3837/2020 R.G. Trib. Trani Tribunale di Trani,
– appellato – All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. L'O RD IN ANZ A IM PUGN AT A. Con ordinanza in data 06/07/2023, comunicata dalla Cancelleria in data 07/07/2023, il Tribunale di Trani in composizione monocratica, pronunciando nel procedimento n. 3837/2020 R.G. Trib. Trani instaurato da nei Parte_2 confronti di in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e così provvedeva: 1) rigettava Parte_1 le richieste istruttorie proposte dai convenuti e d ava atto della rinuncia dell'attore alle richieste istruttorie dallo stesso proposte;
2) applicato l'art. 186 quater c.p.c., ingiungeva ai convenuti di pagare all'attore, ai sensi dell'art. 2304 c.c., l'importo di €. 471.228,37 oltre interessi legali a far data dalla costituzione in mora (03/06/2020), dichiarando l'ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva;
3) rinviava per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., ai fini della pronuncia sulla domanda riconvenzionale nonché, ove richiesto, sulle domande proposte dall'attore, e sul regolamento complessivo delle spese processuali , all'udienza del giorno 22/12/2023.
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I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.1. (già Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Parte_1 con atto di citazione notificato in data 0 5/03/2024, proponevano appello avverso la predetta ordinanza, chiedendo alla Corte di appello di Bari di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via cautelare, sospendere l'esecutività dell'ordinanza impugnata;
2) in via principale, ritenere l'impugnata ordinanza inammissibile e/o contra legem e/o errata e/o ingiusta e/o infondata e per l'effetto, in riforma della stessa, ove non ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Trani in favore del Collegio Arbitrale previsto nei patti sociali: a) rigettare tutte le domande, eccezioni, deduzioni proposte dall'appellato in primo grado perché assolutamente infondate;
b) in accoglimento di tutte le oss ervazioni e/o contestazioni formulate dalla difesa di loro appellanti alla consulenza tecnica del dott. Lo e alla Pt_3 relativa perizia integrativa, ritenere errate e/o incongrue le valutazioni operate dal c.t.u. e, conseguentemente, rideterminare il valore della quota sociale di alla data 01/10/2019 tenuto conto della situazione patrimoniale Parte_2 redatta dal c.t.p. dott. c) in accoglimento delle domande spiegate in CP_1 via riconvenzionale in primo grado, condannare al pagamento, Parte_2 in favore di essa società appellante, di una somma complessivamente determinata nella misura massima di €. 52.000,00, somma a detrarsi dalla quota sociale;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, gli appellanti chiedevano accogliersi tutte le istanze già presentate in primo grado e non accolte , in particolare ammettersi i mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 183 comma 6° nn. 2) e 3) c.p.c. depositate, rispettivamente, in data 15/06/2021 e in data 02/07/2021. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/07/2024, si costituiva nel giudizio di appello , deducendo l'infondatezza Parte_2 dell'impugnazione e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere: a) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata;
b) rigettare l'appello e confermare l'ordinanza impugnata;
3) condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite. I.B.
3. Dopo alcuni rinvii disposti ex art. 348 c.p.c. (il primo rinvio) e su richieste congiunte delle parti motivate dalla pendenza di trattative finalizzate al bonario componimento della controversia (i successivi rinvii), con provvedimento in data 07/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. rinviava la causa all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, in presenza. I.B.
4. All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 la Corte, preso atto della mancata comparizione delle parti, si riservava . II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. L'art. 309 c.p.c. dispone che «Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.». L'art. 181 comma 1° c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, applicabile ratione temporis nel caso in esame) prevede che «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà
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comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.». II.B. Ciò premesso in punto di diritto, la Corte osserva, in punto di fatto:
- che, con provvedimento in data 07/10/2025 (pronunciato all'esito di udienza collegiale in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la Corte, rilevato che nessuna delle parti aveva depositato note scritte, rinvi ò la causa all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, in presenza, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;
- che il predetto provvedimento, in data 07/10/2025, fu ritualmente comunicato alle parti costituite;
- che, all'udienza collegiale del giorno 28/10/2025, nessuna delle parti si è presentata. II.C. A quanto sopra esposto consegue che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo (pronuncia da assumersi nelle forme della sentenza, in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un Giudice collegiale ed ha natura decisoria, poiché idoneo a definire il giudizio1). II.D. Non v'è da provvedere sulle spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 310 comma 4° c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate. II.E. Nel caso in esame non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (tale comma, inserito dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012, recita: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»), atteso che tale disposizione si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità2 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione3 e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica4 .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 343/2024 R.G.A.C.C., sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
con atto di citazione notificato in data 05/03/2024, nei Parte_1 confronti di avverso l'ordinanza in data 06/07/2023 del Parte_2
Proc. n. 343/2024 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Tribunale di Trani in composizione monocratica, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dichiara che le spese del processo stanno a carico delle parti che le hanno anticipate;
3) dichiara la non sussistenza dei presupposti dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1° bis del medesimo articolo. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 04/11/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. AR MITOLA
CP_ Proc. n. 343/2024 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 così Cass., n. 31635/2021. In senso conforme Cass., ord. n. 26914/2020; Cass., n. 3128/2008. 2 v. Cass., ord. n. 19560/2015, che ha chiarito che “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 25485/2018. 3 v. Cass., ord. n. 19562/2015. 4 arg. ex Cass., ord. n. 23175/2015 nonché, più di recente, Cass., ord. n. 19071/2018 e Cass., ord. n. 34025/2023 (tutte dichiarative dell'estinzione del giudizio di legittimità per sopravvenute dichiarazioni di rinuncia al ricorso per cassazione).