TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 646/2024 V.G., vertente
TRA
n. in Federazione Russa il 3.9.1962, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Barbara Rosati C.F._1
E
n. a Mondragone il 20.4.1959, CF Controparte_1
, difeso dall'Avv. Antonella Marchetti C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
13.12.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che i coniugi all'udienza del 20.3.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 13.12.2024, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separatamente impegnandosi a mantenere un contegno di reciproco rispetto pagina 1 di 3 Il trasferirà altrove la propria residenza allorquando rinverrà altra CP_1 abitazione, mentre la resterà nella casa coniugale sita in Pt_1
Lanciano, Via Cesare De Titta n. 15;
Il provvederà al pagamento dell'affitto e delle bollette della casa CP_1 coniugale per intero e in via esclusiva per sei mesi dalla emananda pronuncia di separazione: qualora la signora abbia problemi economici derivanti dal peggioramento delle sue condizioni di salute, il CP_1 continuerà a pagare l'affitto e le utenze della casa coniugale per intero e in via esclusiva per gli ulteriori 4 mesi successivi;
A partire dal settimo mese rispetto all'emananda sentenza di separazione, egli verserò un mantenimento alla signora pari ad euro 150,00 mensili, importo rovalutabile secondo gli indici ISTAT che sarà versato anche dopo la pronuncia della sentenza di divorzio tramite bonifico bancario;
La , di contro, rinuncia alla quota del TFR maturato dal Pt_1 CP_1
Il si impegna ad accompagnare la moglie a tutte le visite mediche CP_1 di cui ella ha e avrà bisogno.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Maria Imbaro (Anno 2011 n. 1 – Parte I Ufficio 1). Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 14.4.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 21.3.2025 pagina 2 di 3
Il Presidente Massimo Canosa
pagina 3 di 3