Inammissibile
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2025REG.PROV.COLL.
N. 08982/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8982 del 2022, proposto dal
Consorzio di Bonifica Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rinaldo Sartori e Dino Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rinaldo Sartori in Verona, piazza Renato Simoni, n. 1;
contro
Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., non costituita in giudizio;
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00377/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado Telecom Italia s.p.a. (di seguito anche “Telecom”), odierna appellata, ha riproposto un giudizio - originariamente instaurato davanti al Tribunale di Verona, il quale aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo - avente ad oggetto i provvedimenti di ingiunzione notificati, per conto del Consorzio di Bonifica Veronese odierno appellante (di seguito anche “Consorzio”), da Sorit S.p.A.
2. Le somme oggetto di tale ingiunzione sono richieste dal Consorzio quale corrispettivo/contributo dovuto per l’anno 2015 per l’attraversamento – a mezzo di cavi e attrezzature necessarie per il servizio di telecomunicazioni – di aree gestite dal Consorzio medesimo.
3. Il Tar ha accolto il ricorso accertando il carattere indebito delle pretese economiche del Consorzio.
3.1. In particolare, il Tar ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Consorzio, dal momento che la sentenza del Tribunale di Verona non è stata impugnata da alcuna delle parti ed è anzi stata “eseguita” con rituale riproposizione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione. Altresì, il Tar ha ritenuto di non promuovere un regolamento di giurisdizione d’ufficio in base ad esigenze di economia processuale e di uniformità delle decisioni giurisdizionali essendo pendenti presso il medesimo Tar contenziosi analoghi.
3.2. Altresì, il Tar ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività dell’azione dal momento che si è nell’ambito della giurisdizione esclusiva, il ricorrente chiede una pronuncia di accertamento negativa in ordine alla debenza del contributo e, pertanto, opera il termine di prescrizione decennale e non il termine di decadenza previsto per l’azione di annullamento.
3.3. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso facendo applicazione della disciplina di cui all’art. 93, comma 1, D.lgs. n. 259/2003, in base al quale “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge". Ad avviso del Tar, in base ad un’interpretazione teleologica, tale regola si applica anche ai Consorzi di bonifica, sebbene la versione ratione temporis vigente di tale disposizione non menziona espressamente i medesimi (che verranno poi inseriti nel testo normativo mercé una successiva novella).
3.4. Altresì, il primo giudice ha ritenuto non meritevoli di positivo apprezzamento le doglianze con cui Telecom lamentava il contrasto della anzidetta normativa con la Costituzione ed il diritto euro-unitario. Ad avviso del Tar, “la normativa specifica introdotta a protezione degli operatori TLC rinviene la propria ratio nell’interesse generale perseguito e non realizza alcuna discriminazione rispetto agli altri consociati e contribuenti (proprio per la specificità e il ruolo rivestito dalle imprese del settore). La scelta legislativa, così come diffusamente interpretata, non si rivela irragionevole a fronte di un servizio fondamentale e universale che deve essere assicurato con efficacia e continuità”.
4. Con il gravame proposto, il Consorzio chiede la riforma della sentenza e articola sette motivi di censura.
4.1. Con il primo mezzo (In via preliminare: la questione di giurisdizione. Erroneo dispiegamento dei poteri decisori sull’istanza di regolamento di giurisdizione, da proporre d’ufficio), l’appellante contesta la decisione del Tar di non sollevare il regolamento di giurisdizione d’ufficio ritenendo che il primo giudice abbia erroneamente assunto tale scelta sulla base di ragioni di “opportunità”. Ad avviso dell’appellante, in ordine alla presente controversia la giurisdizione spetterebbe al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ovvero al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
4.2. Con il secondo mezzo [In via preliminare subordinata. Tardività dell’opposizione. Errata disapplicazione, in sentenza, degli atti amministrativi (art. 5 l. n. 2248/1865, All. E). Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 133, lett. b, e 29 c.p.a.], l’appellante ripropone la propria eccezione di tardività della domanda di Telecom che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli atti di individuazione degli oneri e dei contributi concessori (piano di classifica, bilancio, piano di riparto) nonché i provvedimenti di concessione e i conseguenti atti adottati dall’Ente consortile al fine di regolare i rapporti reciproci (disciplinari).
4.3. Con il terzo motivo (Errata interpretazione, in sentenza, delle recenti modifiche normative. Riforma del D.Lgs. n. 259/2003 con il D. Lgs. n. 207/2021. Contraddittorietà. Violazione dei principi di separazione dei poteri. Sentenza additiva), l’appellante contesta la sentenza del Tar laddove ha ritenuto che l’art. 93, comma 2, D.lgs. n. 259/2003, nella versione applicabile ratione temporis , si applichi anche ai Consorzi di bonifica.
4.4. Con il quarto mezzo (Erronea applicazione dell’art. 93 del CCE. Infondatezza delle domande svolte da Telecom Italia S.p.A. alla luce della Carta costituzionale, delle norme vigenti e della normativa comunitaria. Insufficienza e totale carenza di motivazione della sentenza. Omissione di pronuncia), l’appellante sostiene che, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 93 cit., dovrebbe ammettersi la possibilità per il Consorzio di richiedere i contributi per cui è causa, posto che gli stessi sono previsti dal D.lgs. n. 112/1998 e dalla L.R. n. 11/2001 e traggono fondamento dell’art. 44 Cost. e, quindi, prevalgono su altre norme, anteriori o successive, anche in forza del principio di competenza in ambito legislativo.
4.5. Con il quinto motivo (Omissione e contraddittorietà della motivazione nella sentenza impugnata. L’ordinamento comunitario: la direttiva autorizzazioni 2002/20/CE. Corte di Giustizia 6.10.2020, proc. n. C-443/19. Questione interpretativa ex art. 246 TFUE. In subordine: disapplicazione di norme interne confliggenti), l’appellante censura la sentenza ritenendo che l’interpretazione dell’art. 93 cit. data dal giudice di primo grado non è imposta dal diritto comunitario. Al contrario, secondo l’appellante il diritto comunitario non vieta agli Stati o agli enti locali di imporre costi e diritti amministrativi agli operatori economici del settore, ma ne definisce anzi le condizioni applicative.
4.6. Con il sesto motivo (In via ulteriormente gradata. Legittimità dei contributi di concessione ex art. 93, c. 2, del Codice. Violazione di legge e omissione di pronuncia), l’appellante sostiene che, comunque, i contributi consortili sono legittimi a mente del comma 2, dell’art. 93 cit., ove si prevede l’obbligo per gli operatori di “tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione”.
4.7. Con il settimo e ultimo motivo (Questione di legittimità costituzionale. Incostituzionalità dell’art. 93 del CCE, ex artt. 44 e 3 Cost. Carenza della motivazione. Assiomaticità e genericità. Mancato bilanciamento dei principi confliggenti), l’appellante chiede che sia promosso un incidente di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 93 cit. laddove dovesse interpretarsi nel senso di esonerare gli operatori di telecomunicazioni dal pagamento degli oneri concessori; ad avviso dell’appellante, una tale norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 44 Cost.
4.8. L’appellante, inoltre, nelle conclusioni dell’atto di appello e, più diffusamente, con successiva memoria ex art. 73 c.p.a., ha chiesto che sia effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di domandare alla Corte “ se l’art. 13 della direttiva 2002/20/CE, in combinato disposto con altre previsioni della UE, osti all’applicazione di leggi (art. 10 del R.D. 13.02.1933, n. 215 dello Stato italiano e art. 38 della Legge Regione Veneto n. 12/2009) che prevedano la riscossione di un contributo per la concessione di beni pubblici da parte dei Consorzi di Bonifica, obiettivamente giustificato dal fine di ripagare i benefici recati alle installazioni di telecomunicazione dall’opera svolta dagli enti stessi ai fini di un impiego ottimale delle risorse e dei beni demaniali e/o se lo stesso osti all’applicazione di disposizioni degli Stati membri - l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003, e la previsione interpretativa di cui all’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 15.02.2016 n. 33 - che vietino, o siano interpretati nel senso di vietare, oneri che non siano stabiliti per legge (comma 1) e ogni altro onere finanziario, esclusi quelli previsti dal comma 2 dell’art. 93 ”.
5. Si è costituita in resistenza Telecom e, all’udienza del 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2. Il primo motivo, con cui l’appellante si duole della mancata proposizione del regolamento di giurisdizione d’ufficio da parte del Tar, è inammissibile.
Il Consorzio odierno appellante non ha impugnato la sentenza con cui il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e, anzi, ha riproposto la causa davanti al Tar. Pertanto, tale sentenza del g.o. è passata in giudicato e non è più contestabile dalle parti l’individuazione del giudice munito di giurisdizione, ai sensi dell’art. 59, comma 2, L. n. 69/2009.
È pur vero che il Tar adito in sede di riproposizione avrebbe potuto sollevare, entro la prima udienza, il regolamento di giurisdizione d’ufficio, ex art. 11, comma 3, c.p.a.
Tuttavia, la scelta del Tar di non ricorrere a tale rimedio officioso, e le motivazioni poste a fondamento di tale decisione, non possono essere sindacate dalla parte.
Tale contestazione è preclusa perché, di fatto, rimetterebbe in termini la parte che non ha impugnato la sentenza del g.o. e, anzi, ha preferito prestarvi acquiescenza riproponendo la causa davanti al Tar.
Altresì, proprio la circostanza che sia stato l’odierno appellante a riproporre la causa davanti al Tar esclude che il medesimo appellante abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione dal momento che manca una soccombenza del Consorzio in ordine a tale capo della sentenza.
Il primo motivo, pertanto, è inammissibile.
3. Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la tardività del ricorso di primo grado, è infondato.
La presente controversia ha ad oggetto diritti soggettivi in quanto l'azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo per oneri (ad es. di urbanizzazione, su cui cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV , 06/06/2016, n. 2394) rappresenta un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario e, quindi, avente a oggetto diritti soggettivi, proponibile nel termine prescrizionale nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 febbraio 2024, n. 1937, riguardante fattispecie analoga alla presente).
Del resto, anche laddove si volesse accedere alla tesi dell’appellante secondo cui la causa rientrerebbe astrattamente nella giurisdizione del Giudice delle acque, nel momento in cui si consolida il radicamento del giudizio presso il giudice amministrativo (cfr. supra punto 2 in diritto) quest’ultimo deve comunque applicare le regole proprie della tutela dei diritti soggettivi al fine di garantire l'effettività della tutela alla situazione giuridica azionata, pena una irragionevole disparità di trattamento a seconda del processo in cui la relativa tutela si incardina (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, n. 1937/2024 cit.).
Il secondo motivo, quindi, è infondato.
4. I restanti motivi (motivi dal n. 3 al n. 7), stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono anch’essi infondati.
4.1. L'art. 93 d.lgs. n. 259/2003, nella versione vigente ratione temporis , al comma 1 prevede che “ le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge ”. Il comma 2 del medesimo art. 93 cit. prevede altresì che " Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ".
Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33) il legislatore ha chiarito che " L'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto ".
La norma, pertanto, vieta alle pubbliche amministrazioni di imporre agli operatori del settore, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione, oneri diversi da quelli individuati dal legislatore statale, ed estranei all'elencazione contenuta nello stesso art. 93. Laddove, in particolare, si tratti di eseguire interventi di installazione e manutenzione delle reti di TLC, non è consentito alle amministrazioni di esigere prestazioni patrimoniali diverse e aggiuntive rispetto al pagamento della TOSAP o del COSAP, fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli enti interessati indenni dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte da lavori.
4.2. Come affermato dal primo giudice, la norma de qua , laddove fa riferimento alle pubbliche amministrazioni, deve ritenersi comprensiva anche dei Consorzi di bonifica. È pur vero che solo a seguito di successive novelle normative intervenute sul comma 1 dell’art. 93 (oggi trasfuso all’art. 54, D.lgs. n. 259/2003) si è espressamente previsto che il divieto di imporre oneri per gli operatori di telecomunicazioni, nei sensi anzidetti, vale anche per i Consorzi.
Tuttavia, il Tar ha correttamente evidenziato la portata ricognitiva di tali ultimi interventi normativi, in quanto già in precedenza la disposizione doveva interpretarsi nel senso che anche ai Consorzi fosse precluso imporre oneri ulteriori agli operatori di telecomunicazioni.
Tanto emerge, anzitutto, da un’interpretazione sistematica dei due commi dell’art. 93 cit.
Difatti, sebbene all’epoca il comma 1 prendeva espressamente in considerazione solo le “Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni”, non menzionando espressamente i Consorzi, il successivo comma 2, diretto a chiarire e circoscrivere la portata del comma 1, faceva riferimento alla “Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore”. Tali ultimi termini impiegati chiariscono che l’intenzione del legislatore era quella di prendere in considerazione in generale ogni soggetto pubblico.
Altresì, dette conclusioni sono corroborate da un’interpretazione teleologica della disposizione, avendo a mente la finalità della medesima di evitare che gli operatori del settore debbano corrispondere a soggetti pubblici, qualunque essi siano, oneri ulteriori rispetto alla COSAP e alla TOSAP. Ragionando diversamente, verrebbe frustrata l’esigenza perseguita dal legislatore di uniformare, su tutto il territorio nazionale, la tipologia e la misura degli oneri di fonte pubblicistica, comunque denominati, imposti a detti operatori.
4.3. L’art. 93 cit., inoltre, in quanto norma speciale relativa al settore delle telecomunicazioni, prevale sulle disposizioni normative in base alle quali gli oneri concessori per cui è causa trovano fondamento.
La norma, pertanto, esclude la possibilità per il Consorzio di richiedere gli oneri concessori per cui è causa.
A diverse conclusioni non può giungersi sulla base della circostanza per cui detti oneri trovano una base normativa: l’art. 93 cit., in quanto norma speciale, deve prevalere rispetto alle disposizioni di legge, richiamate dall’appellante, che forniscono fondamento normativo ai contributi dei consorzi di bonifica. Del resto, ogni prestazione imposta deve avere un fondamento legislativo (art. 23 Cost.) e, pertanto, l’art. 93 cit. perderebbe ogni significato laddove si dovesse ritenere che lo stesso non possa applicarsi agli oneri pubblicistici, comunque denominati, che trovano una copertura legislativa.
4.4. Deve ricordarsi, peraltro, che la competenza legislativa in materia spetta allo Stato, così come chiarito da Corte cost., 25 novembre 2020, n. 246, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che, in violazione della competenza legislativa statale nella materia "ordinamento della comunicazione", pretendeva di stabilire gli oneri che le imprese del settore dovevano corrispondere per l’occupazione di beni del demanio idrico diretta all'installazione e alla fornitura di reti e all'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
4.5. I dubbi di costituzionalità sollevati dall’appellante sono manifestamente infondati dal momento che la scelta di esentare gli operatori del settore delle comunicazioni da oneri pubblicistici, nei sensi sopra esposti, rientra nella discrezionalità propria del legislatore e risulta una scelta ragionevole e proporzionata agli obiettivi perseguiti di garantire parità di trattamento tra detti operatori ed agevolare la diffusione dei sistemi di telecomunicazione. Non risulta che tale scelta sacrifichi oltremodo l’obiettivo di bonifica delle terre richiamato dall’art. 44 Cost., anche considerato che dagli atti di causa non emerge con evidenza quali siano le attività svolte dal Consorzio di cui l’appellata Telecom beneficerebbe.
4.6. Altresì, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per effettuare il richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
L’appellante motiva ampiamente (soprattutto nella memoria del 18.11.2024, par. II.5) nel sostenere che il diritto comunitario consente agli Stati membri di riscuotere tributi per la concessione di beni pubblici da parte dei Consorzi di bonifica. Tale aspetto, tuttavia, non è rilevante ai fini della presente causa, dal momento che nel presente giudizio viene in rilievo non l’imposizione di tributi, bensì l’esenzione dal pagamento di taluni oneri per gli operatori di altri settori. Pertanto, il quesito che potrebbe astrattamente venire in rilevo è se una tale esenzione sia compatibile con il diritto comunitario.
L’appellante inserisce tale ultimo aspetto nell’ultima parte della proposta di quesito formulata (riportata supra, punto 4.8. in fatto) e, tuttavia, il medesimo appellante non spende argomentazioni al riguardo e si limita ad indicare, quale norma unionale con la quale si porrebbe in contrasto con l’art. 93 cit., l’art. 13 della Direttiva 2002/20/CE
Ad avviso del Collegio, l’art. 93 cit. non presenta problemi di compatibilità con il diritto unionale trattandosi di materia (oneri concessori per utilizzo di beni pubblici) di competenza della disciplina nazionale, nella quale non si rinvengo disposizioni contrastanti nell’ordinamento comunitario e per la quale il legislatore interno è intervenuto dettando regole non discriminatorie, di cui si giovano tutti gli operatori del settore delle telecomunicazioni e che non ledono il mercato unico e le relative libertà fondamentali.
L’art. 13 della Direttiva 2002/20/CE, richiamato dall’appellante, si limita a stabilire che “Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)”.
È evidente che disposizione non esclude la possibilità per gli Stati di esentare, nei sensi esposti, gli operatori economici dal pagamento di alcuni oneri concessori e, sul punto, non emergono ragionevolmente diverse possibili interpretazioni della norma europea. Di conseguenza, sulla scorta dalla giurisprudenza comunitaria che ha definito gli obblighi di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (cfr., da ultimo, Corte di giustizia, 6 ottobre 2021, nella causa C-561/19, Consorzio Italian Managment ), si è in presenza di un “atto chiaro” e non ricorrono i presupposti per disporre un rinvio ex art. 267 TFUE.
4.7. Alla luce di quanto esposto, i motivi dal n. 3 al n. 7 sono infondati.
5. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere all’appellata Telecom le spese del presente grado di giudizio quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’appellata Sorit non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO