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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3807/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. De Girolamo Flavio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Magurno Antonio, come da procura alle liti in atti;
INTERVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio la società quale titolare Controparte_3 Controparte_2
della impresa individuale affinché, previo accertamento della Controparte_4
responsabilità solidale degli stessi nella causazione dell'incendio che, in data 1.01.2014, aveva danneggiato l'immobile di proprietà di nonché l'immobile di proprietà degli eredi di Controparte_5
e l'immobile di proprietà di fossero condannati al pagamento della Controparte_6 Parte_1
somma di euro 154.200,00 corrisposta dalla a agli eredi di CP_1 Controparte_5 [...]
e a in forza della polizza con cui aveva assicurato CP_6 Parte_1 Controparte_5
l'immobile di sua proprietà per il rischio incendio. La esponeva che la c.t.u. disposta nel CP_1
corso del procedimento per a.t.p. promosso - anche - da in proprio nonché in qualità Controparte_5
di erede di nei confronti di Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , Arch. , CP_3 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
Ing. e al fine di verificare lo stato dei luoghi, l'accertamento delle CP_10 CP_11
cause dell'incendio del 01.01.2014, la quantificazione dei danni e, ove possibile, tentare la conciliazione tra le parti - giudizio al quale la aveva partecipato in quanto chiamata in causa CP_1
dall'Ing. - aveva accertato la responsabilità esclusiva del per il sinistro del CP_10 CP_2
01.01.2014 e la conseguente responsabilità della società La chiedeva, quindi, CP_3 CP_1
“Accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale della società Controparte_12
e del sig. quale titolare della ditta individuale NI IO – Costruzioni
[...] Controparte_2
edili, nella causazione dell'incendio dell'1.01.2014 e, conseguentemente, condannarsi i medesimi al pagamento in favore della conchiudente dell'importo di € 154.200,000, quale somma risarcita dalla in favore della signora degli eredi di e del signor CP_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
in seguito al predetto incendio, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse Pt_1
risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
In via subordinata: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorsuale e relative quote di corresponsabilità della società Controparte_12
e del sig. quale titolare della ditta individuale NI IO – Costruzioni Edili, Controparte_2
nella causazione dell'incendio dell'1.01.2014 e, conseguentemente, in relazione alle somme risarcite dalla esponente ai danneggiati dal predetto incendio, condannarsi i medesimi al regresso in favore
pagina 2 di 11 della dell'importo corrispondente alla loro quota di corresponsabilità, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
In ogni caso: Con il favore delle spese, anche di CTU e di CTP, diritti ed onorari di causa e di patrocinio oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
All'udienza del 03.11.2020, compariva la sola parte attrice e, dichiarata la contumacia della società
e di il Giudice assegnava i termini di cui all'art. Controparte_3 Controparte_2
183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed ammesse, con ordinanza del 12.01.20212, le prove orali articolate dalla ivi incluso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, CP_1
con comparsa depositata in data 28.02.2022 si costituivano in giudizio , quale Controparte_13
ultimo socio, amministratore e legale rappresentante della società Controparte_14
superstite al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 17.7.2020,
[...]
e i quali preliminarmente chiedevano di essere rimessi in termini per compiere le Controparte_12
attività previste in sede di costituzione ex artt. 166 e 167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Nel merito, evidenziavano che i soggetti nei cui diritti si era surrogata CP_1
avevano azionato i medesimi diritti risarcitori nei confronti della società e di CP_3 [...]
nel giudizio definito dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 237 del 05/03/2021, passata in CP_2
giudicato, che aveva respinto la domanda nei confronti di e dei soci illimitatamente CP_3 responsabili. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa:
1 - accertare e dichiarare l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società Controparte_14
con emissione di ogni conseguente provvedimento, compreso quello di rimessione di
[...]
quest'ultima – e per essa del signor - nei termini per compiere le attività Controparte_13
previste in sede di costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; 2 - anche per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il signor CP_12
ha il diritto di partecipare al presente giudizio e di compiere le attività previste in sede di
[...]
costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. in riferimento alla domanda di , con emissione di ogni conseguente provvedimento ivi Controparte_1
compreso quello di rimessione del signor nei termini per compiere le attività previste Controparte_12
in sede di costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.; 3 - accertare e dichiarare, anche per le causali di cui in narrativa, che la sentenza n. 237 del 05/03/2021 del Tribunale di Rimini e, in particolare, l'ivi contenuto accertamento di assenza di responsabilità della società e dei soci illimitatamente responsabili per la Controparte_14
pagina 3 di 11 causazione dell'incendio del 1.1.2014, è efficace, vincolante ed opponibile alla
[...]
, con emissione di ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità della presente domanda;
3.1 – solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto
Ill.mo Tribunale dovesse ritenere non opponibile alla la sentenza n. 237 Controparte_1
del 2021 del Tribunale di Rimini e, quindi, ritenesse che il presente giudizio sia diverso rispetto a quello rubricato al RGN 151/2016 del Tribunale di Rimini, autorizzare la chiamata, ex art. 106, 167 e
269 c.p.c., la chiamata nella presente causa dell'impresa individuale con sede in CP_11
Camerano (AN), Via Loretana, n. 125, C.F. con indirizzo PEC C.F._3
con emissione di ogni conseguente provvedimento, ivi Email_1
compreso lo spostamento dell'udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
4 - accertare e dichiarare, l'insussistenza e l'infondatezza dei presupposti dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di da ritenersi comunque Controparte_14
decaduta e prescritta, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
5 - nel merito, respingere le domande attrici nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto e prescritte nonché, almeno allo stato, non provate e ciò anche in ragione della responsabilità attribuibile ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata e/o all'impresa individuale CP_11
soggetto direttamente incaricato dai surrogati, e/o all'impresa se del caso in Controparte_2
concorso tra loro, autorizzando la notifica del presente atto a quest'ultimo convenuto contumace;
5.1 - in via subordinata, in denegata e non creduta ipotesi, salvo gravame, accertate e dichiarate le quote di corresponsabilità attribuibili ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, ai convenuti e all'impresa dichiarare tenuta e condannare la società CP_11 [...]
a risarcire i danni effettivamente subiti e provati dai pretesi danneggiati nei Controparte_14
cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, nei limiti della provata surrogazione contrattuale azionata e, comunque, in misura proporzionale all'accertata quota di responsabilità della società
[...]
medesima e sempre detratta la parte proporzionale alla quota di Controparte_14
corresponsabilità attribuita ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, all'impresa individuale e/o all'impresa 6 - con vittoria di spese e CP_11 Controparte_2 competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge”.
Assegnato a parte attrice termine per il deposito di brevi note di replica alle eccezioni svolte, in via preliminare, dalla parte convenuta e fissata l'udienza per le conseguenti determinazioni, il procuratore di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione nei confronti di Controparte_14
a spese legali compensate - chiedendo
[...] Controparte_15 Controparte_12
fissarsi udienza di pc nei soli confronti della ditta individuale o, in subordine, nuova Controparte_2
pagina 4 di 11 udienza per l'assunzione delle prove ammesse - e il difensore di , Controparte_14
e dichiarava di accettare la predetta rinuncia alla domanda e Controparte_13 Controparte_12
all'azione a spese legali compensate.
Il Giudice, con ordinanza del 07.03.2023, “rilevato che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e, quindi, esercizio di un potere sostanziale spettante, come tale, alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso, richiedendo, pertanto, in capo al difensore, un mandato “ad hoc”, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato “ad litem” (cfr. Cass. n. 28146/2013)”, invitava
Controparte_1 Controparte_14 Controparte_15
a formalizzare la rinuncia all'azione e la relativa accettazione secondo le suddette Controparte_12
modalità e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e dell'interrogatorio formale di , assegnando termine per la notifica a quest'ultimo ai sensi dell'art. 292 Controparte_2
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 14.04.2023, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_2
rappresentato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione a rendere l'interrogatorio formale, evidenziava di non essere lo stesso soggetto convenuto in giudizio, trattandosi di un caso di omonimia.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di “disporre la immediata estromissione dal processo del Sig. CP_2
dichiarando che non è il soggetto convenuto o debitore nel presente giudizio e che pertanto
[...]
nulla è dovuto dallo stesso a parte attrice o qualsiasi altra parte del giudizio, visto il difetto di legittimazione passiva”, con vittoria delle spese di lite.
Assunta la prova testimoniale ammessa, il Giudice disponeva c.t.u. e, rilevata l'avvenuta formalizzazione della rinuncia all'azione e della relativa accettazione secondo quanto indicato nell'ordinanza del 07.03.2023, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.03.2024, conferito l'incarico al nominato c.t.u., il Giudice, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarava la cessazione della materia del contendere tra
[...]
da un lato, e la società Controparte_1 Controparte_14 Controparte_13
e dall'altro, con compensazione integrale delle spese di lite tra le suddette
[...] Controparte_12
parti, e, con separata ordinanza, fissava l'udienza per l'esame della c.t.u.
All'udienza del 25.09.2024, in assenza di osservazioni sulla c.t.u., il Giudice fissava l'udienza di p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 28.10.2024, il Giudice, verificato il deposito tempestivo delle note scritte, assegnava alle parti termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (C.F. Controparte_2
), nato ad [...], il [...], residente in [...]
Pagnotta n. 107, costituitosi nel presente giudizio in data 14.04.2023, dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 03.05.2023.
Convenuto nel presente giudizio sin dal momento dell'introduzione della causa è, infatti,
[...]
(C.F. ), nato l'[...] a [...] residente in [...]CP_2 C.F._1
Maggiore (RSM), Strada Filiberzia n. 15 (indirizzo al quale sono stati notificati sia l'atto di citazione, sia l'intimazione a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 02.03.2022 e all'udienza del
28.06.2023).
La notifica della - sola - intimazione a rendere l'interrogatorio formale a (C.F. Controparte_2
), è frutto di un mero errore materiale che non giustifica la condanna alle spese C.F._2
della dallo stesso richiesta. L'errore ben avrebbe potuto essere evidenziato senza necessità CP_1
di una formale costituzione in giudizio, essendo peraltro del tutto superfluo il reiterato deposito di atti al solo scopo di evidenziare le medesime circostanze.
Vanno, quindi, integralmente compensate le spese di lite tra la e (C.F. CP_1 Controparte_2
), nato ad [...], il [...]. C.F._2
Ciò posto, procedendo all'esame, nel merito, della domanda attorea, va rilevato, in diritto, che, per effetto della surrogazione, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore di tali indennità. In forza della surroga, l'assicuratore acquista il diritto dell'assicurato a pretendere dal responsabile del danno l'indennità versata al danneggiato che, pertanto, non è più legittimato a richiedere al terzo responsabile il risarcimento delle voci di danno in essa comprese, in quanto la relativa legittimazione si è trasferita, nei limiti derivanti dalla surroga, all'assicuratore (Cass. Civ., n. 604/2003).
Con la surroga, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi,
l'assicuratore subentra nella stessa posizione del surrogato (sia sotto il profilo sostanziale, che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), per cui non può vantare diritti maggiori di quelli che pagina 6 di 11 competano in concreto al suo dante causa a titolo risarcitorio in relazione alla posizione di quest'ultimo al momento della decisione della causa sul diritto di rivalsa. L'assicuratore è, pertanto, vincolato da eventuali giudicati che abbiano riguardato il diritto risarcitorio del surrogato e ciò in maniera diretta ex art. 111 c.p.c. e non riflessa, attesa, appunto, la veste del primo di successore a titolo particolare, abbia esso partecipato o meno al relativo processo (cfr. Cass. n. 4755/1996).
Tanto premesso, occorre rilevare come, nel caso di specie, la abbia chiesto di condannare CP_1
- previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella causazione Controparte_2
dell'incendio dell'1.01.2014 - al pagamento in favore della stessa sia della somma risarcita in favore dell'assicurata sia della somma risarcita in favore di e degli eredi di Controparte_5 Parte_1
in seguito al predetto incendio. Controparte_6
Ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione, occorre distinguere la posizione di da Controparte_5
quella degli altri soggetti che sono stati indennizzati dall'odierna attrice, pur se, sul punto, non vi è alcuna allegazione in atti. ha ricevuto da la somma di euro 129.200,00 a titolo di indennizzo per i Controparte_5 CP_16
danni causati all'immobile di sua proprietà, assicurato con per il rischio incendio con la CP_1 polizza “Abito” n. 301612 (cfr. doc. 2 “Polizza Abito n. 301612” e doc. 4 atto di quietanza).
In riferimento al diritto risarcitorio del surrogato - - viene in rilievo la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Rimini n. 237/2021 - pubblicata in data 08.03.2021 e passata in giudicato - che ha definito il giudizio promosso - anche - da in proprio, nei confronti di Controparte_5 Controparte_7
, , al fine di ottenere il
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_9
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio della propria abitazione.
Il Tribunale - acquisita la c.t.u. disposta nel procedimento per a.t.p. svoltosi con la partecipazione di tutte le parti poi evocate in giudizio dalla - ha ritenuto “che la causa dell'incendio oggetto di CP_5 giudizio vada individuata, sotto il profilo della causalità materiale, “nell'eccessivo surriscaldamento di un travetto in legno, provocato dall'eccessiva vicinanza con assenza di interposizioni di materiale isolante, del condotto fumario di smaltimento dei prodotti della combustione di termocamino in legna installato al piano terreno dell'abitazione” (vedi relazione di consulenza tecnica resa in ATP, prodotta sub doc. 36 allegato alla citazione, pag. 19). Nel corpo della relazione il CTU ha argomentato con precisione e sufficiente grado di dettaglio, affermando che “l'incendio si è verificato infatti per eccessivo surriscaldamento dello stesso [travetto], dovuto ad una distanza troppo ridotta tra il travetto
(o arcareccio) e il camino, distanza stimabile sia dalle foto, sia dalla ricostruzione, al massimo a pochi centimetri (stimati 2 o 3 cm, sicuramente meno di 5 cm) senza interposizioni di alcun materiale , mentre il condotto fumario avrebbe richiesto almeno 500 mm ovvero 50 cm di distacco, ed anche con
pagina 7 di 11 l'interposizione di un materiale coibente del tipo non combustibile, si sarebbe dovuta in ogni caso aumentare la distanza tra i due elementi” (pag. 9 della relazione)”.
Il Tribunale, ritenuta provata la realizzazione, ad opera della ditta sia dell'immobile, Controparte_2
sia della canna fumaria e condivisa la conclusione della c.t.u. secondo cui l'allaccio del termocamino è stato eseguito successivamente alla sua posa necessariamente ad opera di chi ha realizzato la canna fumaria a termocamino già posato, ha affermato l'esclusiva responsabilità della ditta Controparte_2
per l'incendio che, il 01.01.2014, si è sviluppato nell'immobile di proprietà di Controparte_5
Il Tribunale, inoltre, ha quantificato i danni patrimoniali negli importi determinati dal c.t.u., richiamando l'allegato n. 3 alla relazione in cui il pregiudizio è stimato in complessivi euro 192.314,00, di cui euro 155.185,00 riferibili all'immobile di proprietà di (civico 65). Controparte_5
Ne deriva che, accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità extracontrattuale di
[...]
per il danno patrimoniale subito da quantificato in misura superiore a CP_2 Controparte_5
quella dell'indennità alla stessa corrisposta dall'odierna attrice, va affermata l'esistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'assicurato è stato ammesso ad usufruire dell'indennizzo, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga (vedasi Cass., S.U., n. 8620/2015).
Nel caso di specie, ha effettuato tale comunicazione con raccomandata a/r del 24.02.2017, CP_1
inviata al e da questi ricevuta il 14.03.2017, con la quale l'odierna attrice ha dato atto di aver CP_2
corrisposto la somma complessiva di euro 154.200,00 a titolo di indennizzo e ha manifestato l'intenzione di recuperare quanto pagato dall'odierno convenuto, ritenuto responsabile dei danni.
Pertanto, deve essere condannato a rifondere a la somma di euro Controparte_2 CP_1
129.200,00.
Quanto, invece, all'importo complessivo di euro 25.000,00 corrisposto da a CP_1 Parte_1
e agli eredi di per i danni subiti in conseguenza dell'incendio propagatosi Controparte_6
dall'immobile di proprietà di tale dazione può giustificarsi unicamente qualora, in Controparte_5
forza della polizza da quest'ultima sottoscritta, la sia obbligata a tenerla indenne di quanto è CP_1
tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, nei confronti dei terzi.
In effetti, nelle condizioni generali di assicurazione, alla sezione “Responsabilità civile”, si legge: “La società risarcisce, qualora siano indicati in polizza il massimale ed il premio corrispondente alla forma prescelta, i danni derivanti dai rischi descritti alle forme “A” o “B”. “A” - Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente e i suoi familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare,
pagina 8 di 11 quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà
e/o conduzione del fabbricato compreso il giardino, gli impianti e le attrezzature esistenti nello stesso quali: (…) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato/contraente e ai familiari conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di (…) incendio, esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone;
(…). “B” -
Responsabilità civile della famiglia L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato/contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali (…) sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale e saltuaria, nonché la proprietà gli animali da sella e di altri animali domestici (…)”.
Dall'esame della polizza sottoscritta da risulta che la garanzia ha ad oggetto la Controparte_5
“responsabilità civile della famiglia”, mentre non è espressamente indicata la copertura per la
“responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato”.
A ciò non si fa alcun riferimento negli atti di parte attrice in cui non si precisa neppure il titolo che fonderebbe la responsabilità civile della contraente - - nei confronti dei terzi - Controparte_5 [...]
e gli eredi di - che sono stati indennizzati da Pt_1 Controparte_6 CP_1
L'unico titolo di responsabilità ipotizzabile pare quello derivante dai danni cagionati dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma l'attrice non vi fa nessun riferimento e, inoltre, come già rilevato, non è stato precisato il contenuto della garanzia per la responsabilità civile assunta dalla
CP_1
Quest'ultima, inoltre, non chiarisce neanche in quale diritto dell'assicurato abbia inteso surrogarsi, presumibilmente nel diritto di regresso - per l'intero - eventualmente spettante, nei rapporti interni, a nei confronti del soggetto ritenuto esclusivo responsabile dell'incendio del Controparte_5
01.01.2014 sul presupposto della responsabilità concorrente del e della nei CP_2 CP_5
confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2055 c.c. Si ribadisce, infatti, che la corresponsione dell'indennizzo ai terzi presuppone un'affermazione di responsabilità nei confronti degli stessi della mentre CP_5
la non allega nulla al riguardo, evidenziando unicamente la responsabilità del CP_1 CP_2
Le carenze assertive dell'odierna attrice che non ha fornito alcuna allegazione utile ai fini della disamina della domanda con cui la stessa ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_2
somma versata a e agli eredi di non possono che condurre al suo Parte_1 Controparte_6
rigetto.
pagina 9 di 11 In conclusione, va condannato a rifondere a il solo importo di euro Controparte_2 CP_1
129.200,00.
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è, come detto, un fenomeno di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima del fatto illecito, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito.
Ne consegue che la somma di euro 129.200,00 deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento dell'esborso e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n.
1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite - che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate - sono compensate tra le parti per 1/3, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della parte soccombente
[...]
CP_2
Le spese della c.t.u. disposta al fine di quantificare il danno che, all'esito del giudizio, non è stato liquidato in favore di sono poste definitivamente a carico di quest'ultima. CP_1
Non possono essere riconosciute a le spese di c.t.p. dalla stessa richieste, non essendo stata CP_1
depositata documentazione comprovante l'ammontare delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3807/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di (C.F. ), nato ad Controparte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), il 15/05/1965;
- compensa integralmente le spese di lite tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), nato ad [...], il [...]; C.F._2
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna (C.F. ), nato il [...] a [...], al Controparte_2 C.F._1
pagamento in favore di della somma di euro 129.200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 10 di 11 - condanna (C.F. ), nato il [...] a [...], a Controparte_2 C.F._1
rifondere a 2/3 delle spese di lite - che si liquidano, per l'intero, in euro Controparte_1
945,79 per spese ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge -, compensando tra le parti il restante 1/3;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
30.12.2024 - definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3807/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. De Girolamo Flavio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio Controparte_2 C.F._2
dall'avv. Magurno Antonio, come da procura alle liti in atti;
INTERVENUTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio la società quale titolare Controparte_3 Controparte_2
della impresa individuale affinché, previo accertamento della Controparte_4
responsabilità solidale degli stessi nella causazione dell'incendio che, in data 1.01.2014, aveva danneggiato l'immobile di proprietà di nonché l'immobile di proprietà degli eredi di Controparte_5
e l'immobile di proprietà di fossero condannati al pagamento della Controparte_6 Parte_1
somma di euro 154.200,00 corrisposta dalla a agli eredi di CP_1 Controparte_5 [...]
e a in forza della polizza con cui aveva assicurato CP_6 Parte_1 Controparte_5
l'immobile di sua proprietà per il rischio incendio. La esponeva che la c.t.u. disposta nel CP_1
corso del procedimento per a.t.p. promosso - anche - da in proprio nonché in qualità Controparte_5
di erede di nei confronti di Controparte_6 Controparte_7 [...]
, , , , Arch. , CP_3 Controparte_2 Controparte_8 Controparte_9 Persona_1
Ing. e al fine di verificare lo stato dei luoghi, l'accertamento delle CP_10 CP_11
cause dell'incendio del 01.01.2014, la quantificazione dei danni e, ove possibile, tentare la conciliazione tra le parti - giudizio al quale la aveva partecipato in quanto chiamata in causa CP_1
dall'Ing. - aveva accertato la responsabilità esclusiva del per il sinistro del CP_10 CP_2
01.01.2014 e la conseguente responsabilità della società La chiedeva, quindi, CP_3 CP_1
“Accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale della società Controparte_12
e del sig. quale titolare della ditta individuale NI IO – Costruzioni
[...] Controparte_2
edili, nella causazione dell'incendio dell'1.01.2014 e, conseguentemente, condannarsi i medesimi al pagamento in favore della conchiudente dell'importo di € 154.200,000, quale somma risarcita dalla in favore della signora degli eredi di e del signor CP_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
in seguito al predetto incendio, o di quell'altra somma, maggiore o minore, che dovesse Pt_1
risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
In via subordinata: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorsuale e relative quote di corresponsabilità della società Controparte_12
e del sig. quale titolare della ditta individuale NI IO – Costruzioni Edili, Controparte_2
nella causazione dell'incendio dell'1.01.2014 e, conseguentemente, in relazione alle somme risarcite dalla esponente ai danneggiati dal predetto incendio, condannarsi i medesimi al regresso in favore
pagina 2 di 11 della dell'importo corrispondente alla loro quota di corresponsabilità, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
In ogni caso: Con il favore delle spese, anche di CTU e di CTP, diritti ed onorari di causa e di patrocinio oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
All'udienza del 03.11.2020, compariva la sola parte attrice e, dichiarata la contumacia della società
e di il Giudice assegnava i termini di cui all'art. Controparte_3 Controparte_2
183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed ammesse, con ordinanza del 12.01.20212, le prove orali articolate dalla ivi incluso l'interrogatorio formale dei convenuti contumaci, CP_1
con comparsa depositata in data 28.02.2022 si costituivano in giudizio , quale Controparte_13
ultimo socio, amministratore e legale rappresentante della società Controparte_14
superstite al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 17.7.2020,
[...]
e i quali preliminarmente chiedevano di essere rimessi in termini per compiere le Controparte_12
attività previste in sede di costituzione ex artt. 166 e 167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Nel merito, evidenziavano che i soggetti nei cui diritti si era surrogata CP_1
avevano azionato i medesimi diritti risarcitori nei confronti della società e di CP_3 [...]
nel giudizio definito dal Tribunale di Rimini con sentenza n. 237 del 05/03/2021, passata in CP_2
giudicato, che aveva respinto la domanda nei confronti di e dei soci illimitatamente CP_3 responsabili. Rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa:
1 - accertare e dichiarare l'inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della società Controparte_14
con emissione di ogni conseguente provvedimento, compreso quello di rimessione di
[...]
quest'ultima – e per essa del signor - nei termini per compiere le attività Controparte_13
previste in sede di costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c.; 2 - anche per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il signor CP_12
ha il diritto di partecipare al presente giudizio e di compiere le attività previste in sede di
[...]
costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. in riferimento alla domanda di , con emissione di ogni conseguente provvedimento ivi Controparte_1
compreso quello di rimessione del signor nei termini per compiere le attività previste Controparte_12
in sede di costituzione ex art. 166-167 c.p.c. ed in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.; 3 - accertare e dichiarare, anche per le causali di cui in narrativa, che la sentenza n. 237 del 05/03/2021 del Tribunale di Rimini e, in particolare, l'ivi contenuto accertamento di assenza di responsabilità della società e dei soci illimitatamente responsabili per la Controparte_14
pagina 3 di 11 causazione dell'incendio del 1.1.2014, è efficace, vincolante ed opponibile alla
[...]
, con emissione di ogni conseguente provvedimento, ivi compresa la dichiarazione di Controparte_1
inammissibilità della presente domanda;
3.1 – solo nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto
Ill.mo Tribunale dovesse ritenere non opponibile alla la sentenza n. 237 Controparte_1
del 2021 del Tribunale di Rimini e, quindi, ritenesse che il presente giudizio sia diverso rispetto a quello rubricato al RGN 151/2016 del Tribunale di Rimini, autorizzare la chiamata, ex art. 106, 167 e
269 c.p.c., la chiamata nella presente causa dell'impresa individuale con sede in CP_11
Camerano (AN), Via Loretana, n. 125, C.F. con indirizzo PEC C.F._3
con emissione di ogni conseguente provvedimento, ivi Email_1
compreso lo spostamento dell'udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
4 - accertare e dichiarare, l'insussistenza e l'infondatezza dei presupposti dell'azione ex art. 1669 c.c. nei confronti di da ritenersi comunque Controparte_14
decaduta e prescritta, con emissione di ogni conseguente provvedimento;
5 - nel merito, respingere le domande attrici nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto e prescritte nonché, almeno allo stato, non provate e ciò anche in ragione della responsabilità attribuibile ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata e/o all'impresa individuale CP_11
soggetto direttamente incaricato dai surrogati, e/o all'impresa se del caso in Controparte_2
concorso tra loro, autorizzando la notifica del presente atto a quest'ultimo convenuto contumace;
5.1 - in via subordinata, in denegata e non creduta ipotesi, salvo gravame, accertate e dichiarate le quote di corresponsabilità attribuibili ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, ai convenuti e all'impresa dichiarare tenuta e condannare la società CP_11 [...]
a risarcire i danni effettivamente subiti e provati dai pretesi danneggiati nei Controparte_14
cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, nei limiti della provata surrogazione contrattuale azionata e, comunque, in misura proporzionale all'accertata quota di responsabilità della società
[...]
medesima e sempre detratta la parte proporzionale alla quota di Controparte_14
corresponsabilità attribuita ai pretesi danneggiati nei cui diritti l'odierna attrice si è surrogata, all'impresa individuale e/o all'impresa 6 - con vittoria di spese e CP_11 Controparte_2 competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge”.
Assegnato a parte attrice termine per il deposito di brevi note di replica alle eccezioni svolte, in via preliminare, dalla parte convenuta e fissata l'udienza per le conseguenti determinazioni, il procuratore di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda e all'azione nei confronti di Controparte_14
a spese legali compensate - chiedendo
[...] Controparte_15 Controparte_12
fissarsi udienza di pc nei soli confronti della ditta individuale o, in subordine, nuova Controparte_2
pagina 4 di 11 udienza per l'assunzione delle prove ammesse - e il difensore di , Controparte_14
e dichiarava di accettare la predetta rinuncia alla domanda e Controparte_13 Controparte_12
all'azione a spese legali compensate.
Il Giudice, con ordinanza del 07.03.2023, “rilevato che la rinuncia all'azione costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e, quindi, esercizio di un potere sostanziale spettante, come tale, alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso, richiedendo, pertanto, in capo al difensore, un mandato “ad hoc”, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato “ad litem” (cfr. Cass. n. 28146/2013)”, invitava
Controparte_1 Controparte_14 Controparte_15
a formalizzare la rinuncia all'azione e la relativa accettazione secondo le suddette Controparte_12
modalità e fissava l'udienza per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e dell'interrogatorio formale di , assegnando termine per la notifica a quest'ultimo ai sensi dell'art. 292 Controparte_2
c.p.c.
Con comparsa depositata in data 14.04.2023, si costituiva in giudizio il quale, Controparte_2
rappresentato di aver ricevuto la notifica dell'intimazione a rendere l'interrogatorio formale, evidenziava di non essere lo stesso soggetto convenuto in giudizio, trattandosi di un caso di omonimia.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di “disporre la immediata estromissione dal processo del Sig. CP_2
dichiarando che non è il soggetto convenuto o debitore nel presente giudizio e che pertanto
[...]
nulla è dovuto dallo stesso a parte attrice o qualsiasi altra parte del giudizio, visto il difetto di legittimazione passiva”, con vittoria delle spese di lite.
Assunta la prova testimoniale ammessa, il Giudice disponeva c.t.u. e, rilevata l'avvenuta formalizzazione della rinuncia all'azione e della relativa accettazione secondo quanto indicato nell'ordinanza del 07.03.2023, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 14.03.2024, conferito l'incarico al nominato c.t.u., il Giudice, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarava la cessazione della materia del contendere tra
[...]
da un lato, e la società Controparte_1 Controparte_14 Controparte_13
e dall'altro, con compensazione integrale delle spese di lite tra le suddette
[...] Controparte_12
parti, e, con separata ordinanza, fissava l'udienza per l'esame della c.t.u.
All'udienza del 25.09.2024, in assenza di osservazioni sulla c.t.u., il Giudice fissava l'udienza di p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 5 di 11 Con ordinanza del 28.10.2024, il Giudice, verificato il deposito tempestivo delle note scritte, assegnava alle parti termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (C.F. Controparte_2
), nato ad [...], il [...], residente in [...]
Pagnotta n. 107, costituitosi nel presente giudizio in data 14.04.2023, dopo aver ricevuto la notifica dell'intimazione a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 03.05.2023.
Convenuto nel presente giudizio sin dal momento dell'introduzione della causa è, infatti,
[...]
(C.F. ), nato l'[...] a [...] residente in [...]CP_2 C.F._1
Maggiore (RSM), Strada Filiberzia n. 15 (indirizzo al quale sono stati notificati sia l'atto di citazione, sia l'intimazione a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 02.03.2022 e all'udienza del
28.06.2023).
La notifica della - sola - intimazione a rendere l'interrogatorio formale a (C.F. Controparte_2
), è frutto di un mero errore materiale che non giustifica la condanna alle spese C.F._2
della dallo stesso richiesta. L'errore ben avrebbe potuto essere evidenziato senza necessità CP_1
di una formale costituzione in giudizio, essendo peraltro del tutto superfluo il reiterato deposito di atti al solo scopo di evidenziare le medesime circostanze.
Vanno, quindi, integralmente compensate le spese di lite tra la e (C.F. CP_1 Controparte_2
), nato ad [...], il [...]. C.F._2
Ciò posto, procedendo all'esame, nel merito, della domanda attorea, va rilevato, in diritto, che, per effetto della surrogazione, l'originario rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento del danno si scinde in due diversi rapporti che hanno sorte propria e rimangono reciprocamente indifferenti: l'uno, avente la stessa natura del rapporto originario, riguarda il dovere del terzo responsabile di corrispondere il risarcimento del danno all'assicurato o al beneficiario, nella misura eccedente le indennità a costoro già corrisposte dall'assicuratore, l'altro riguarda il dovere del terzo responsabile di rivalere l'assicuratore di tali indennità. In forza della surroga, l'assicuratore acquista il diritto dell'assicurato a pretendere dal responsabile del danno l'indennità versata al danneggiato che, pertanto, non è più legittimato a richiedere al terzo responsabile il risarcimento delle voci di danno in essa comprese, in quanto la relativa legittimazione si è trasferita, nei limiti derivanti dalla surroga, all'assicuratore (Cass. Civ., n. 604/2003).
Con la surroga, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi,
l'assicuratore subentra nella stessa posizione del surrogato (sia sotto il profilo sostanziale, che processuale: cfr. Cass. civ. 1508/2001), per cui non può vantare diritti maggiori di quelli che pagina 6 di 11 competano in concreto al suo dante causa a titolo risarcitorio in relazione alla posizione di quest'ultimo al momento della decisione della causa sul diritto di rivalsa. L'assicuratore è, pertanto, vincolato da eventuali giudicati che abbiano riguardato il diritto risarcitorio del surrogato e ciò in maniera diretta ex art. 111 c.p.c. e non riflessa, attesa, appunto, la veste del primo di successore a titolo particolare, abbia esso partecipato o meno al relativo processo (cfr. Cass. n. 4755/1996).
Tanto premesso, occorre rilevare come, nel caso di specie, la abbia chiesto di condannare CP_1
- previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo nella causazione Controparte_2
dell'incendio dell'1.01.2014 - al pagamento in favore della stessa sia della somma risarcita in favore dell'assicurata sia della somma risarcita in favore di e degli eredi di Controparte_5 Parte_1
in seguito al predetto incendio. Controparte_6
Ai fini dell'esercizio del diritto di surrogazione, occorre distinguere la posizione di da Controparte_5
quella degli altri soggetti che sono stati indennizzati dall'odierna attrice, pur se, sul punto, non vi è alcuna allegazione in atti. ha ricevuto da la somma di euro 129.200,00 a titolo di indennizzo per i Controparte_5 CP_16
danni causati all'immobile di sua proprietà, assicurato con per il rischio incendio con la CP_1 polizza “Abito” n. 301612 (cfr. doc. 2 “Polizza Abito n. 301612” e doc. 4 atto di quietanza).
In riferimento al diritto risarcitorio del surrogato - - viene in rilievo la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Rimini n. 237/2021 - pubblicata in data 08.03.2021 e passata in giudicato - che ha definito il giudizio promosso - anche - da in proprio, nei confronti di Controparte_5 Controparte_7
, , al fine di ottenere il
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_9
risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incendio della propria abitazione.
Il Tribunale - acquisita la c.t.u. disposta nel procedimento per a.t.p. svoltosi con la partecipazione di tutte le parti poi evocate in giudizio dalla - ha ritenuto “che la causa dell'incendio oggetto di CP_5 giudizio vada individuata, sotto il profilo della causalità materiale, “nell'eccessivo surriscaldamento di un travetto in legno, provocato dall'eccessiva vicinanza con assenza di interposizioni di materiale isolante, del condotto fumario di smaltimento dei prodotti della combustione di termocamino in legna installato al piano terreno dell'abitazione” (vedi relazione di consulenza tecnica resa in ATP, prodotta sub doc. 36 allegato alla citazione, pag. 19). Nel corpo della relazione il CTU ha argomentato con precisione e sufficiente grado di dettaglio, affermando che “l'incendio si è verificato infatti per eccessivo surriscaldamento dello stesso [travetto], dovuto ad una distanza troppo ridotta tra il travetto
(o arcareccio) e il camino, distanza stimabile sia dalle foto, sia dalla ricostruzione, al massimo a pochi centimetri (stimati 2 o 3 cm, sicuramente meno di 5 cm) senza interposizioni di alcun materiale , mentre il condotto fumario avrebbe richiesto almeno 500 mm ovvero 50 cm di distacco, ed anche con
pagina 7 di 11 l'interposizione di un materiale coibente del tipo non combustibile, si sarebbe dovuta in ogni caso aumentare la distanza tra i due elementi” (pag. 9 della relazione)”.
Il Tribunale, ritenuta provata la realizzazione, ad opera della ditta sia dell'immobile, Controparte_2
sia della canna fumaria e condivisa la conclusione della c.t.u. secondo cui l'allaccio del termocamino è stato eseguito successivamente alla sua posa necessariamente ad opera di chi ha realizzato la canna fumaria a termocamino già posato, ha affermato l'esclusiva responsabilità della ditta Controparte_2
per l'incendio che, il 01.01.2014, si è sviluppato nell'immobile di proprietà di Controparte_5
Il Tribunale, inoltre, ha quantificato i danni patrimoniali negli importi determinati dal c.t.u., richiamando l'allegato n. 3 alla relazione in cui il pregiudizio è stimato in complessivi euro 192.314,00, di cui euro 155.185,00 riferibili all'immobile di proprietà di (civico 65). Controparte_5
Ne deriva che, accertata con sentenza passata in giudicato la responsabilità extracontrattuale di
[...]
per il danno patrimoniale subito da quantificato in misura superiore a CP_2 Controparte_5
quella dell'indennità alla stessa corrisposta dall'odierna attrice, va affermata l'esistenza delle condizioni per l'esercizio del diritto di surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'assicurato è stato ammesso ad usufruire dell'indennizzo, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga (vedasi Cass., S.U., n. 8620/2015).
Nel caso di specie, ha effettuato tale comunicazione con raccomandata a/r del 24.02.2017, CP_1
inviata al e da questi ricevuta il 14.03.2017, con la quale l'odierna attrice ha dato atto di aver CP_2
corrisposto la somma complessiva di euro 154.200,00 a titolo di indennizzo e ha manifestato l'intenzione di recuperare quanto pagato dall'odierno convenuto, ritenuto responsabile dei danni.
Pertanto, deve essere condannato a rifondere a la somma di euro Controparte_2 CP_1
129.200,00.
Quanto, invece, all'importo complessivo di euro 25.000,00 corrisposto da a CP_1 Parte_1
e agli eredi di per i danni subiti in conseguenza dell'incendio propagatosi Controparte_6
dall'immobile di proprietà di tale dazione può giustificarsi unicamente qualora, in Controparte_5
forza della polizza da quest'ultima sottoscritta, la sia obbligata a tenerla indenne di quanto è CP_1
tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, nei confronti dei terzi.
In effetti, nelle condizioni generali di assicurazione, alla sezione “Responsabilità civile”, si legge: “La società risarcisce, qualora siano indicati in polizza il massimale ed il premio corrispondente alla forma prescelta, i danni derivanti dai rischi descritti alle forme “A” o “B”. “A” - Responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente e i suoi familiari conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare,
pagina 8 di 11 quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà
e/o conduzione del fabbricato compreso il giardino, gli impianti e le attrezzature esistenti nello stesso quali: (…) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato/contraente e ai familiari conviventi per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di (…) incendio, esplosione di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone;
(…). “B” -
Responsabilità civile della famiglia L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'assicurato/contraente e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali (…) sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale e saltuaria, nonché la proprietà gli animali da sella e di altri animali domestici (…)”.
Dall'esame della polizza sottoscritta da risulta che la garanzia ha ad oggetto la Controparte_5
“responsabilità civile della famiglia”, mentre non è espressamente indicata la copertura per la
“responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato”.
A ciò non si fa alcun riferimento negli atti di parte attrice in cui non si precisa neppure il titolo che fonderebbe la responsabilità civile della contraente - - nei confronti dei terzi - Controparte_5 [...]
e gli eredi di - che sono stati indennizzati da Pt_1 Controparte_6 CP_1
L'unico titolo di responsabilità ipotizzabile pare quello derivante dai danni cagionati dalle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ma l'attrice non vi fa nessun riferimento e, inoltre, come già rilevato, non è stato precisato il contenuto della garanzia per la responsabilità civile assunta dalla
CP_1
Quest'ultima, inoltre, non chiarisce neanche in quale diritto dell'assicurato abbia inteso surrogarsi, presumibilmente nel diritto di regresso - per l'intero - eventualmente spettante, nei rapporti interni, a nei confronti del soggetto ritenuto esclusivo responsabile dell'incendio del Controparte_5
01.01.2014 sul presupposto della responsabilità concorrente del e della nei CP_2 CP_5
confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2055 c.c. Si ribadisce, infatti, che la corresponsione dell'indennizzo ai terzi presuppone un'affermazione di responsabilità nei confronti degli stessi della mentre CP_5
la non allega nulla al riguardo, evidenziando unicamente la responsabilità del CP_1 CP_2
Le carenze assertive dell'odierna attrice che non ha fornito alcuna allegazione utile ai fini della disamina della domanda con cui la stessa ha chiesto la condanna del al pagamento della CP_2
somma versata a e agli eredi di non possono che condurre al suo Parte_1 Controparte_6
rigetto.
pagina 9 di 11 In conclusione, va condannato a rifondere a il solo importo di euro Controparte_2 CP_1
129.200,00.
Poiché la surrogazione dell'assicuratore sociale è, come detto, un fenomeno di successione nel diritto di credito vantato dalla vittima del fatto illecito, ne consegue che anche il credito surrogatorio dell'assicuratore sociale ha natura di obbligazione di valore (cfr., in tal senso, Cass. civ. 5594/2015), avendo la medesima natura dell'originario credito.
Ne consegue che la somma di euro 129.200,00 deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento dell'esborso e sulle somme annualmente rivalutate devono poi computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n.
1712/1995). Infine, sull'importo così liquidato spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite - che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate - sono compensate tra le parti per 1/3, mentre i restanti 2/3 sono posti a carico della parte soccombente
[...]
CP_2
Le spese della c.t.u. disposta al fine di quantificare il danno che, all'esito del giudizio, non è stato liquidato in favore di sono poste definitivamente a carico di quest'ultima. CP_1
Non possono essere riconosciute a le spese di c.t.p. dalla stessa richieste, non essendo stata CP_1
depositata documentazione comprovante l'ammontare delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3807/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di (C.F. ), nato ad Controparte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), il 15/05/1965;
- compensa integralmente le spese di lite tra e (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), nato ad [...], il [...]; C.F._2
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_1
condanna (C.F. ), nato il [...] a [...], al Controparte_2 C.F._1
pagamento in favore di della somma di euro 129.200,00, oltre Controparte_1
rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 10 di 11 - condanna (C.F. ), nato il [...] a [...], a Controparte_2 C.F._1
rifondere a 2/3 delle spese di lite - che si liquidano, per l'intero, in euro Controparte_1
945,79 per spese ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge -, compensando tra le parti il restante 1/3;
- pone le spese della c.t.u. espletata nel presente giudizio - liquidate con separato decreto del
30.12.2024 - definitivamente a carico di Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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