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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 448/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Rizziconi
(RC), Via S. Nicola n. 143, presso lo studio dell'avv. Mirella Naso, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta in virtù di mandato in atti
–appellante in riassunzione-
E
(C.F. , in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_1 avendone le qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in
Locri, via Roma n. 100/A
-appellato in riassunzione- Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p,c. a seguito di cassazione con ordinanza n. 4528/2019 della sentenza n. 449/2016 della Corte d'Appello di Reggio
Calabria.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
23.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni:
“precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ., e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
24.05.2024, l'appellato così precisava le conclusioni “voglia l'On. Le Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di indebito sì come ex adverso proposta nel primo grado di giudizio e, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 4528/2019, ridurre gli importi liquidati a titolo d'indebito al solo importo (differenziale) di euro 6.423,55. Con vittoria di spese e compensi di causa, ovvero con l'integrale compensazione degli stessi”.”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale che qui occupa può essere ricostruita nei suoi snodi fondamentali sulla base di quanto si procede di seguito a riportare.
L' (già in adempimento Parte_1 Controparte_2 della sentenza di condanna n. 60/1995 del Tribunale di Locri – successivamente confermata con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
136/2002 - provvedeva spontaneamente al pagamento, in favore di CP_1
, del minore importo €. 66.711,92 rispetto a quello precettato,
[...] rideterminando la misura degli interessi e delle spese legali intimate.
Conseguentemente, il , al fine di ottenere l'assegnazione del CP_1 credito come quantificato con l'atto di precetto, provvedeva ad instaurare procedura esecutiva presso terzi a seguito della quale, nella pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, il G.E., con ordinanza del 3.05.2005, assegnava al creditore procedente la somma complessiva di €. 74.922,08
pag. 2/13 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), nonostante il precedente pagamento spontaneo effettuato dalla Società.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. l'
[...]
ma tale procedimento non veniva coltivato nel merito, stante il Parte_2 rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Con sentenza n. 44/2007 - emessa a conclusione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e passata in giudicato) - il Tribunale di Catanzaro determinava, definitivamente, il credito del nella misura CP_1 complessiva di €. 66.711,92 (pari a quella pagata spontaneamente dall'
[...]
). Parte_2
Sul presupposto dell'indebito doppio pagamento eseguito in favore del
, l' con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., CP_1 Parte_1 proponeva, dinanzi al Tribunale di Locri, azione di ripetizione di indebito per l'importo di €. 66.711,92, che si concludeva, con ordinanza di condanna del 6.08.2015 del “alla restituzione dell'importo di €. Controparte_1
66.711,92, indebitamente percepito in 20.02.2004, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso sino al soddisfo”.
Tale decisione veniva impugnata dal convenuto dinanzi a questa Corte
d'Appello che, con sentenza n. 449/2016, in parziale accoglimento del gravame dichiarava “non dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma di €. 66.711,92 … fissando alla data della domanda e sino al soddisfo la decorrenza degli interessi legali dovuti sulla somma anzidetta” – confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso quest'ultima, proponeva ricorso per Cassazione CP_1
che, con tre distinti motivi, eccepiva:
[...]
a)la violazione degli artt. 2033 e 1194 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto “il giudizio di merito avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, era stato impostato d e deciso dai Giudici di prime e seconde cure, CP_2 in relazione al "primo" pagamento di €. 66.711,92, spontaneamente eseguito dalla debitrice mediante la consegna di due assegni circolari, e non al secondo pagamento relativo alla somma di €. 74.922,08 versata dal terzo pignorato in dipendenza della ordinanza di assegnazione del GE.” sicché, considerato che il pagamento eseguito spontaneamente era “dovuto”, in base al credito accertato nella sentenza di merito del Tribunale di Locri n. 60/1995, lo stesso non poteva ritenersi indebito e non poteva, perciò, legittimare la pronuncia di condanna alla restituzione. In altri termini, a dire del ricorrente, oggetto della ripetizione potevano essere, eventualmente, solo le somme versate successivamente a seguito della ordinanza di assegnazione;
pag. 3/13 b) la violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2033 c.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte d'Appello illegittimamente ricondotto alla sentenza n. 44/2007 del Tribunale di Catanzaro, pronunciata nel giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 2, effetti giuridici volti a privare la originaria "causa debendi" giustificativa del "primo" pagamento spontaneamente eseguito dall' sebbene la sentenza si fosse limitata a CP_2 quantificare l'esatto importo di interessi e rivalutazione monetaria, non potendo, perciò, tale decisione, legittimare l'azione di integrale ripetizione di una somma che era dovuta in base al titolo giudiziale;
c) la violazione degli artt. artt. 487 e 617 c.p.c. stante l'inammissibilità di una azione a cognizione ordinaria per emendare errori dell'ordinanza del G.E., così contestando la possibilità, in ogni caso, di ripetere le somme che erano state versate dal terzo pignorato in ottemperanza alla ordinanza di assegnazione del G.E,. atteso che, tale provvedimento, era da ritenere ormai intangibile, non essendo stata coltivata, da l'opposizione ex art. 617 CP_2
c.p.c. (unico rimedio esperibile).
Con ordinanza n. 4528/2019, la Corte di cassazione rigettava il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza in relazione al secondo motivo d'impugnazione e rinviando all'odierna Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, al fine di determinare l'importo restituendo. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, riassumeva, quindi il giudizio chiedendo, a questa Corte “di accertare e dichiarare l'importo che l'avv. CP_1
– alla luce del principio di diritto contenuto nell'ordinanza di rinvio - è
[...] obbligato a restituire a per l'effetto, condannare l'Avv Parte_1 CP_1
a versare ad l'importo come sopra determinato,
[...] Parte_1 maggiorato degli interessi e della rivalutazione dalla data del pagamento indebito. Con vittoria di onorari, competenze e spese dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Si costituiva, ritualmente, contestando l'avversa Controparte_1 domanda e chiedendo, a questa Corte “di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di indebito sì come ex adverso proposta nel primo grado di giudizio e, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla S. Corte di Cass. con l'ordinanza n. 4528/2019, ridurre gli importi liquidati a titolo d'indebito al solo importo (differenziale) di euro 6.423,55. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori, di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso quello di legittimità”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter pag. 4/13 c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia impugnata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c. (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo, in quanto mira a una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza in sostituzione di quella cassata) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord. 30.10.2024, n. 28021; Cass. ord. 5.8.2022, n. 24372; Cass. ord.
31.5.2021, n. 15143).
Sempre in via generale, vanno richiamati i principi secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio – che è un processo chiuso, tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata – sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 3.1.2019, n. 10;
Cass. 4.4.2013, n. 8225; Cass. 6.3.2012, n. 3459).
È stato, altresì, affermato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice, pertanto, non è consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pag. 5/13 sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cass. 7.3.2011, n. 5381).
In altri termini, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni, come detto, verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015, n. 20981; v. anche Cass. S.U. 3.11.2019, n.
29466 in motiv.).
Fatte queste necessarie premesse, nella specie, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4528/2019, nel rigettare il primo ed il terzo motivo di gravame, ha, in primo luogo richiamato i principi basilari in materia di ripetizione di indebito così sintetizzandoli “… fatti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, dei quali è onerata della prova la parte che esperisce
l'azione ex art. 2033 c.c., sono unicamente: a) l'eseguito pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa determinata); b) l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) della causa solvendi” evidenziando, con riferimento alla fattispecie de quo che “… oggetto del giudizio introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c da
era la domanda di ripetizione dell'importo di Euro 66.711,92 in quanto CP_2
"doppiamente pagato", sul presupposto che, indipendentemente dalla individuazione della prestazione ritenuta idonea ad estinguere la obbligazione avente titolo nel giudicato di condanna, non poteva poi darsi alcun altra giustificazione - fondata sull'"eadem causa obligandi" della reiterazione del pagamento della medesima somma: sicché la indagine relativa all'accertamento del diritto alla restituzione vantato da CP_2 non può ritenersi circoscritta - come sembra ipotizzare il ricorrente, nel motivo di ricorso per cassazione in esame - esclusivamente al carattere "indebito" del primo pagamento spontaneamente eseguito dalla società debitrice, ma comprende anche il secondo pagamento (seguito alla ordinanza di assegnazione del Giudice della esecuzione)” e così concludendo sul punto “… la questione di quale fosse il pagamento ripetibile individuato nella domanda di ripetizione dell (quello "spontaneamente eseguito" CP_2 ovvero quello "coattivamente disposto" a seguito di "assegnazione della somma" dichiarata dovuta dal "debitor debitoris"), risulta priva di rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto alla ripetizione dell'indebito, atteso che, essendo unica la
"causa debendi" cristallizzata nel diritto di credito accertato con efficacia di giudicato nella sentenza del Tribunale di Locri, ogni ulteriore e distinto pagamento diretto a
pag. 6/13 soddisfare quel medesimo credito già estinto, non trova più alcuna giustificazione causale, sicché, fermi i fatti storici allegati dalle parti ed immutato il "petitum" (relativo alla ripetizione della somma di Euro 66.711,92), la domanda ex art. 2033 c.c., in quanto fondata sul fatto costituivo della duplicazione del medesimo pagamento, non esclude - come sopra evidenziato- la verifica dei presupposti dell'indebito con riferimento anche alla somma -per l'identico importo-nuovamente corrisposta "per il medesimo titolo" in seguito alla ordinanza di assegnazione del GE la quale, se legittima il trasferimento coattivo a favore del creditore pignorante della somma pari all'intero ammontare del credito anche per accessori (importo calcolato in eccesso nell'atto di precetto e di pignoramento presso terzi) in essa cristallizzato, non può ritenersi, tuttavia, immune dalla efficacia dell'accertamento della "inesistenza" del diritto ad agire "in executivis" per il diverso (maggiore) importo del credito oggetto del pignoramento presso terzi, contenuto nella sentenza n. 44/2007 passata in giudicato del Giudice della opposizione ex art. 615 c.p.c.” Deve, perciò, in punto di diritto, ribadirsi il concetto,– secondo il disposto della Corte di legittimità – che, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di ripetizione di cui si discute era del tutto irrilevante stabilire se la stessa trovasse fondamento "sul pagamento spontaneo della somma eseguito da nel 2004 ovvero su quello disposto coattivamente a seguito dell'assegnazione delle CP_2 somme” in quanto, “indipendentemente dalla individuazione della prestazione ritenuta idonea ad estinguere la obbligazione”, l'azione era giustificata dall''"eadem causa obligandi” ovvero dall'unicità della fonte dell'obbligazione.
Ed invero, come rilevato dalla Suprema Corte “il "pagamento spontaneo" eseguito dal debitore trova la propria "causa solvendi" nella sentenza di condanna CP_2 del Tribunale di Locri n. 60/1995 e deve considerarsi esatto adempimento della relativa obbligazione pecuniaria, avuto riguardo all'accertamento del quantum compiuto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio ex art. 615 c.p.c., chiamata ad interpretare il dictum del giudicato di condanna, chiarendo i criteri che dovevano essere applicati per la liquidazione degli interessi e la rivalutazione monetaria. Tale "causa solvendi" non è stata intaccata in alcun modo dallo svolgimento della procedura esecutiva, né dalla emissione dell'ordine di assegnazione del GE che, anzi, è stato adottato proprio sul presupposto della perdurante "esistenza" del diritto di credito accertato nella sentenza di condanna n. 60/1995 azionata come titolo esecutivo”.
Sulla scorta dei richiamati principi, la Corte di legittimità riteneva manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso – diretti a censurare la gravata sentenza sull'asserito presupposto della irripetibilità del "primo" pagamento e dell'assoluta intangibilità della ordinanza di assegnazione emessa dal
Giudice della esecuzione con conseguente irripetibilità del "secondo" pagamento – accogliendo “parzialmente” il secondo motivo di ricorso nella parte in cui pag. 7/13 venivano censurate “le conseguenze che dal giudicato sulla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, vorrebbe trarre la Corte di merito sulla ripetibilità della intera somma di €. 66.711,92”.
Sul punto, lamentava il ricorrente che la sentenza n. 44/2007 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, aveva inciso sul diritto all'azione esecutiva limitatamente alla sola eccedenza di importo per interessi e rivalutazione, ritenuta dal Giudice inesattamente calcolata dal creditore nell'atto di precetto sicché “non avendo investito il "dictum" di tale sentenza anche la sorte capitale, quest'ultimo importo - anch'esso ricompreso nella ordinanza di assegnazione del G.E. - non potrebbe comunque essere richiesto in ripetizione d . CP_2
In accoglimento del suddetto motivo, chiariva la Suprema Corte che, con la gravata sentenza, la Corte territoriale aveva inteso attribuire alla sentenza del
Tribunale di Catanzaro “un inesistente accertamento del doppio -indebito- pagamento, questione rimasta, invece, del tutto estranea al "thema decidendum" sottoposto a quel Giudice” in quanto la pretesa restitutoria dell' trovava CP_2 fondamento, non nel giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro o sull'inesistenza totale del titolo esecutivo azionato, bensì solo ed esclusivamente “sul doppio pagamento” posto a fondamento dell'azione instaurata ex art. 702 bis c.p.c. “allegazione ex sé insufficiente a fondare una azione di ripetizione di somma assegnata dal GE giusta il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di irrevocabilità del provvedimento di assegnazione, in assenza di un accertamento giudiziale inteso a rimuovere la efficacia o la validità del titolo esecutivo azionato. Ed infatti il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione ex art.
615 c.p.c., comma 2, avendo accertato la non debenza degli interessi e rivalutazione
(secondo l'ammontare indicato nel precetto), risulta inidoneo a porsi a fondamento dell'azione di ripetizione "anche" dell'importo relativo alla sorte capitale assegnato dal GE”.
Sulla scorta di tali presupposti, il Supremo Consesso ha chiesto, a questa
Corte, di “rideterminare l'importo restituendo” attenendosi al seguente principio di diritto “la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto
l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a pag. 8/13 vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal Giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del GE, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata.
In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento ".
Pacifico, quindi, che la pronuncia di questa Corte deve essere resa nell'ambito di quanto stabilito dalla Corte di legittimità, con riferimento al motivo da essa espressamente esaminato, al fine di “rideterminare l'importo restituendo”, secondo i dettami imposti dal richiamato principio di diritto.
Orbene, occorre, preliminarmente, chiarire il rapporto tra l'azione di ripetizione di indebito e la stabilità degli atti compiuti all'interno della procedura di esecuzione forzata considerato che, com'è notorio,
l'ordinamento prevede specifici strumenti di tutela per le parti coinvolte nel processo esecutivo, ovvero le opposizioni, che devono essere utilizzati entro termini perentori per contestare la legittimità degli atti o l'esistenza stessa del diritto del creditore.
Sicché, quando tali rimedi non vengono attivati e gli atti esecutivi diventino definitivi si crea una situazione di stabilità che l'ordinamento tende a proteggere. L'idea di fondo è evitare che decisioni prese in un contesto procedurale specifico possano essere rimesse in discussione all'infinito in sedi diverse.
Ovvia conseguenza è che tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive hanno carattere definitivo e precludono l'esperibilità di azioni successive volte a contestare la validità degli atti o degli effetti della procedura, come precisato dalla Suprema Corte anche con pronunce successive alla presente “il soggetto espropriato non può proporre, dopo la chiusura del procedimento esecutivo, un'azione di ripetizione di indebito nei confronti del pag. 9/13 creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata basata sull'illegittimità sostanziale dell'esecuzione forzata” (Cass. 28/08/2024, n.
23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass.
28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che tale illegittimità sia stata fatta valere mediante opposizione durante il processo esecutivo e accolta successivamente alla chiusura dello stesso” (C.C. ordinanza n. 23283/2024, Cass.
24/10/2018, n. 26927).
Ed ancora “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato,
è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20994).
In altri termini, caratteristica comune di tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti in quanto la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti.
Da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass.
23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n.
5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo,
pag. 10/13 ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n.
26927).
A tali principi consolidati si è attenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza di cui si discute, nel presente procedimento laddove ha osservato “la sentenza n.
44/2007: a) ha dato atto che aveva messo a disposizione due assegni per il CP_2 complessivo importo di Euro 66.711,92; b) ha qualificato il ricorso proposto da CP_2 come opposizione alla esecuzione ex art. 615co2 c.p.c., in quanto diretto a contestare
"l'ammontare della somma ingiunta in precetto"; c) ha accertato la correttezza della liquidazione del "quantum" operata da essendo conforme il calcolo degli interessi CP_2
e della rivalutazione del credito di valore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; d) ha quindi dichiarato l'esatto ammontare del credito per il quale spettava al l'azione esecutiva, pari ad Euro 66.711,92 come risultante dal titolo CP_1 giudiziale di condanna (sentenza Tribunale di Locri n. 60/1995), comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione. Oggetto del giudizio di opposizione non era, pertanto,
l'accertamento della illegittimità dell'importo complessivo del credito fondato sul titolo esecutivo ed indicato nel precetto in Euro 73.135,47 ed invece la legittimità dell'importo complessivo liquidato da in Euro 66.711,92 e portato dai due assegni circolari. La CP_2 questione controversa era limitata invece soltanto agli accessori dovuti sull'importo capitale del credito azionato esecutivamente. Il Tribunale non ha, infatti, emesso alcuna statuizione -in quanto ritenuta estranea all'oggetto del giudizio di opposizione- tanto in relazione all'accertamento del diritto di agire in executivis per il credito come determinato nell'importo capitale -non contestato da quanto in ordine all'effetto CP_2 estintivo del predetto credito in conseguenza dei pagamenti spontanei eseguiti medio tempore. La efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale non può quindi ritenersi estesa -come erroneamente considerato dalla Corte territoriale-all'accertamento della duplicazione del pagamento relativo al medesimo credito azionato "in executivis", accertamento non ricompreso nell'oggetto del giudizio di opposizione limitato soltanto alla verifica della esattezza del "quantum per accessori" intimato nel precetto, risultando definito detto giudizio con il riconoscimento del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente per l'importo complessivo di Euro 66.711,92 così ridotto per la voce accessori (interessi e rivalutazione) rispetto a quello di Euro 73.135,47 indicato nel precetto”.
Ed invero, il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha accertato, in maniera definitiva “ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo” limitatamente al maggiore importo, liquidato dal Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di assegnazione, per interessi e rivalutazione monetaria “rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante
pag. 11/13 pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento ".
Pacifica la definitività dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione, tuttavia, nella specie, la domanda proposta dall'
[...]
era diretta, esclusivamente, ad ottenere – non la ripetizione Parte_2 delle somme oggetto della procedura esecutiva – bensì la restituzione dell'importo di €. 66.711,92, versato spontaneamente al in CP_1 adempimento della sentenza di condanna n. 60/1995 del Tribunale di Locri
“ne segue che la pretesa restitutoria dell'intero importo capitale, formulata da CP_2 non può trovare fondamento nel giudicato del Tribunale di Catanzaro, o in un asserito accertamento giudiziale della "totale" inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dal
, ma viene giustificata invece dalla ricorrente ex art. 702 bis c.p.c. CP_1 esclusivamente in base al doppio pagamento del medesimo credito…”.
Con l'ovvia conseguenza che risultata provata, nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c., l'esecuzione della prestazione e la mancanza di una legittima causa solvendi, la domanda di ripetizione proposta dall' Parte_1 deve essere accolta e “l'importo restituendo” deve essere determinato
[...] nella misura di €. 66.711,92.
Sul detto importo non è dovuta la rivalutazione monetaria essendosi formato, sul punto, il giudicato interno, in mancanza di impugnativa da parte dell' , della sentenza n. 449/2016 di questa Corte nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto “non dovuta la rivalutazione monetaria” sulla somma oggetto di restituzione e fissato la decorrenza degli interessi legali “dalla data della domanda al soddisfo”. Con riferimento al regime delle spese di lite, la Corte, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Suprema Corte, è tenuta a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità oltre che sulle spese dei giudizi di merito pregressi e del presente grado “pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo... Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. 2733/2018); “la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in pag. 12/13 base all'esito finale della lite” (Cass. 11/11/2024 n. 29056 e n. 26071/2025), secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n.
33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Quindi, in base all'esito globale del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, va condannato al complessivo Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano (per la fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) - ai minimi della tariffa ai sensi dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 1 del citato D.M. - come da dispositivo in conformità ai criteri di cui alle vigenti tabelle, scaglione compreso da €. 52.001,00 a €. 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disposto dalla
Corte di cassazione con ordinanza n. 449/2016, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di ripetizione proposta dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per
[...]
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante in riassunzione, dell'importo di €. 66.711,92 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo;
2. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, delle spese di lite, che liquida per il primo grado in complessivi €. 7.052,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
per il secondo grado in complessivi €. 7.160,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
per il giudizio di legittimità in complessivi €. 3.828,00, oltre spese generali forfettarie al
15%, CAP e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio in complessivi €. 7.160,00, oltre contributo unificato, spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. ssa Patrizia Morabito)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 448/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.06.2024, vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Rizziconi
(RC), Via S. Nicola n. 143, presso lo studio dell'avv. Mirella Naso, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta in virtù di mandato in atti
–appellante in riassunzione-
E
(C.F. , in proprio Controparte_1 CodiceFiscale_1 avendone le qualità, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in
Locri, via Roma n. 100/A
-appellato in riassunzione- Oggetto: riassunzione ex art. 392 c.p,c. a seguito di cassazione con ordinanza n. 4528/2019 della sentenza n. 449/2016 della Corte d'Appello di Reggio
Calabria.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
23.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni:
“precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ., e chiede che la causa sia trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
24.05.2024, l'appellato così precisava le conclusioni “voglia l'On. Le Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di indebito sì come ex adverso proposta nel primo grado di giudizio e, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 4528/2019, ridurre gli importi liquidati a titolo d'indebito al solo importo (differenziale) di euro 6.423,55. Con vittoria di spese e compensi di causa, ovvero con l'integrale compensazione degli stessi”.”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale che qui occupa può essere ricostruita nei suoi snodi fondamentali sulla base di quanto si procede di seguito a riportare.
L' (già in adempimento Parte_1 Controparte_2 della sentenza di condanna n. 60/1995 del Tribunale di Locri – successivamente confermata con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n.
136/2002 - provvedeva spontaneamente al pagamento, in favore di CP_1
, del minore importo €. 66.711,92 rispetto a quello precettato,
[...] rideterminando la misura degli interessi e delle spese legali intimate.
Conseguentemente, il , al fine di ottenere l'assegnazione del CP_1 credito come quantificato con l'atto di precetto, provvedeva ad instaurare procedura esecutiva presso terzi a seguito della quale, nella pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, il G.E., con ordinanza del 3.05.2005, assegnava al creditore procedente la somma complessiva di €. 74.922,08
pag. 2/13 (oltre interessi e rivalutazione monetaria), nonostante il precedente pagamento spontaneo effettuato dalla Società.
Avverso tale ordinanza proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. l'
[...]
ma tale procedimento non veniva coltivato nel merito, stante il Parte_2 rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Con sentenza n. 44/2007 - emessa a conclusione del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e passata in giudicato) - il Tribunale di Catanzaro determinava, definitivamente, il credito del nella misura CP_1 complessiva di €. 66.711,92 (pari a quella pagata spontaneamente dall'
[...]
). Parte_2
Sul presupposto dell'indebito doppio pagamento eseguito in favore del
, l' con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., CP_1 Parte_1 proponeva, dinanzi al Tribunale di Locri, azione di ripetizione di indebito per l'importo di €. 66.711,92, che si concludeva, con ordinanza di condanna del 6.08.2015 del “alla restituzione dell'importo di €. Controparte_1
66.711,92, indebitamente percepito in 20.02.2004, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso sino al soddisfo”.
Tale decisione veniva impugnata dal convenuto dinanzi a questa Corte
d'Appello che, con sentenza n. 449/2016, in parziale accoglimento del gravame dichiarava “non dovuta la rivalutazione monetaria sulla somma di €. 66.711,92 … fissando alla data della domanda e sino al soddisfo la decorrenza degli interessi legali dovuti sulla somma anzidetta” – confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso quest'ultima, proponeva ricorso per Cassazione CP_1
che, con tre distinti motivi, eccepiva:
[...]
a)la violazione degli artt. 2033 e 1194 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto “il giudizio di merito avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito, era stato impostato d e deciso dai Giudici di prime e seconde cure, CP_2 in relazione al "primo" pagamento di €. 66.711,92, spontaneamente eseguito dalla debitrice mediante la consegna di due assegni circolari, e non al secondo pagamento relativo alla somma di €. 74.922,08 versata dal terzo pignorato in dipendenza della ordinanza di assegnazione del GE.” sicché, considerato che il pagamento eseguito spontaneamente era “dovuto”, in base al credito accertato nella sentenza di merito del Tribunale di Locri n. 60/1995, lo stesso non poteva ritenersi indebito e non poteva, perciò, legittimare la pronuncia di condanna alla restituzione. In altri termini, a dire del ricorrente, oggetto della ripetizione potevano essere, eventualmente, solo le somme versate successivamente a seguito della ordinanza di assegnazione;
pag. 3/13 b) la violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 e 2033 c.c., in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte d'Appello illegittimamente ricondotto alla sentenza n. 44/2007 del Tribunale di Catanzaro, pronunciata nel giudizio ex art. 615 c.p.c., comma 2, effetti giuridici volti a privare la originaria "causa debendi" giustificativa del "primo" pagamento spontaneamente eseguito dall' sebbene la sentenza si fosse limitata a CP_2 quantificare l'esatto importo di interessi e rivalutazione monetaria, non potendo, perciò, tale decisione, legittimare l'azione di integrale ripetizione di una somma che era dovuta in base al titolo giudiziale;
c) la violazione degli artt. artt. 487 e 617 c.p.c. stante l'inammissibilità di una azione a cognizione ordinaria per emendare errori dell'ordinanza del G.E., così contestando la possibilità, in ogni caso, di ripetere le somme che erano state versate dal terzo pignorato in ottemperanza alla ordinanza di assegnazione del G.E,. atteso che, tale provvedimento, era da ritenere ormai intangibile, non essendo stata coltivata, da l'opposizione ex art. 617 CP_2
c.p.c. (unico rimedio esperibile).
Con ordinanza n. 4528/2019, la Corte di cassazione rigettava il primo ed il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza in relazione al secondo motivo d'impugnazione e rinviando all'odierna Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, al fine di determinare l'importo restituendo. Con atto di citazione regolarmente notificato, l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, riassumeva, quindi il giudizio chiedendo, a questa Corte “di accertare e dichiarare l'importo che l'avv. CP_1
– alla luce del principio di diritto contenuto nell'ordinanza di rinvio - è
[...] obbligato a restituire a per l'effetto, condannare l'Avv Parte_1 CP_1
a versare ad l'importo come sopra determinato,
[...] Parte_1 maggiorato degli interessi e della rivalutazione dalla data del pagamento indebito. Con vittoria di onorari, competenze e spese dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese generali”.
Si costituiva, ritualmente, contestando l'avversa Controparte_1 domanda e chiedendo, a questa Corte “di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di indebito sì come ex adverso proposta nel primo grado di giudizio e, in applicazione dei principi di diritto espressi dalla S. Corte di Cass. con l'ordinanza n. 4528/2019, ridurre gli importi liquidati a titolo d'indebito al solo importo (differenziale) di euro 6.423,55. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori, di tutti i gradi e fasi del giudizio, compreso quello di legittimità”.
Con ordinanza del 19.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.06.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter pag. 4/13 c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Giova premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema
Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia impugnata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360 c.p.c. (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo, in quanto mira a una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza in sostituzione di quella cassata) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord. 30.10.2024, n. 28021; Cass. ord. 5.8.2022, n. 24372; Cass. ord.
31.5.2021, n. 15143).
Sempre in via generale, vanno richiamati i principi secondo cui i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio – che è un processo chiuso, tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata – sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 3.1.2019, n. 10;
Cass. 4.4.2013, n. 8225; Cass. 6.3.2012, n. 3459).
È stato, altresì, affermato che nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice, pertanto, non è consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pag. 5/13 sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità
(Cass. 7.3.2011, n. 5381).
In altri termini, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni, come detto, verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015, n. 20981; v. anche Cass. S.U. 3.11.2019, n.
29466 in motiv.).
Fatte queste necessarie premesse, nella specie, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 4528/2019, nel rigettare il primo ed il terzo motivo di gravame, ha, in primo luogo richiamato i principi basilari in materia di ripetizione di indebito così sintetizzandoli “… fatti costitutivi dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, dei quali è onerata della prova la parte che esperisce
l'azione ex art. 2033 c.c., sono unicamente: a) l'eseguito pagamento di una somma di denaro (o la consegna di una cosa determinata); b) l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) della causa solvendi” evidenziando, con riferimento alla fattispecie de quo che “… oggetto del giudizio introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c da
era la domanda di ripetizione dell'importo di Euro 66.711,92 in quanto CP_2
"doppiamente pagato", sul presupposto che, indipendentemente dalla individuazione della prestazione ritenuta idonea ad estinguere la obbligazione avente titolo nel giudicato di condanna, non poteva poi darsi alcun altra giustificazione - fondata sull'"eadem causa obligandi" della reiterazione del pagamento della medesima somma: sicché la indagine relativa all'accertamento del diritto alla restituzione vantato da CP_2 non può ritenersi circoscritta - come sembra ipotizzare il ricorrente, nel motivo di ricorso per cassazione in esame - esclusivamente al carattere "indebito" del primo pagamento spontaneamente eseguito dalla società debitrice, ma comprende anche il secondo pagamento (seguito alla ordinanza di assegnazione del Giudice della esecuzione)” e così concludendo sul punto “… la questione di quale fosse il pagamento ripetibile individuato nella domanda di ripetizione dell (quello "spontaneamente eseguito" CP_2 ovvero quello "coattivamente disposto" a seguito di "assegnazione della somma" dichiarata dovuta dal "debitor debitoris"), risulta priva di rilevanza ai fini dell'accertamento del diritto alla ripetizione dell'indebito, atteso che, essendo unica la
"causa debendi" cristallizzata nel diritto di credito accertato con efficacia di giudicato nella sentenza del Tribunale di Locri, ogni ulteriore e distinto pagamento diretto a
pag. 6/13 soddisfare quel medesimo credito già estinto, non trova più alcuna giustificazione causale, sicché, fermi i fatti storici allegati dalle parti ed immutato il "petitum" (relativo alla ripetizione della somma di Euro 66.711,92), la domanda ex art. 2033 c.c., in quanto fondata sul fatto costituivo della duplicazione del medesimo pagamento, non esclude - come sopra evidenziato- la verifica dei presupposti dell'indebito con riferimento anche alla somma -per l'identico importo-nuovamente corrisposta "per il medesimo titolo" in seguito alla ordinanza di assegnazione del GE la quale, se legittima il trasferimento coattivo a favore del creditore pignorante della somma pari all'intero ammontare del credito anche per accessori (importo calcolato in eccesso nell'atto di precetto e di pignoramento presso terzi) in essa cristallizzato, non può ritenersi, tuttavia, immune dalla efficacia dell'accertamento della "inesistenza" del diritto ad agire "in executivis" per il diverso (maggiore) importo del credito oggetto del pignoramento presso terzi, contenuto nella sentenza n. 44/2007 passata in giudicato del Giudice della opposizione ex art. 615 c.p.c.” Deve, perciò, in punto di diritto, ribadirsi il concetto,– secondo il disposto della Corte di legittimità – che, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di ripetizione di cui si discute era del tutto irrilevante stabilire se la stessa trovasse fondamento "sul pagamento spontaneo della somma eseguito da nel 2004 ovvero su quello disposto coattivamente a seguito dell'assegnazione delle CP_2 somme” in quanto, “indipendentemente dalla individuazione della prestazione ritenuta idonea ad estinguere la obbligazione”, l'azione era giustificata dall''"eadem causa obligandi” ovvero dall'unicità della fonte dell'obbligazione.
Ed invero, come rilevato dalla Suprema Corte “il "pagamento spontaneo" eseguito dal debitore trova la propria "causa solvendi" nella sentenza di condanna CP_2 del Tribunale di Locri n. 60/1995 e deve considerarsi esatto adempimento della relativa obbligazione pecuniaria, avuto riguardo all'accertamento del quantum compiuto dalla sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro all'esito del giudizio ex art. 615 c.p.c., chiamata ad interpretare il dictum del giudicato di condanna, chiarendo i criteri che dovevano essere applicati per la liquidazione degli interessi e la rivalutazione monetaria. Tale "causa solvendi" non è stata intaccata in alcun modo dallo svolgimento della procedura esecutiva, né dalla emissione dell'ordine di assegnazione del GE che, anzi, è stato adottato proprio sul presupposto della perdurante "esistenza" del diritto di credito accertato nella sentenza di condanna n. 60/1995 azionata come titolo esecutivo”.
Sulla scorta dei richiamati principi, la Corte di legittimità riteneva manifestamente infondati il primo ed il terzo motivo di ricorso – diretti a censurare la gravata sentenza sull'asserito presupposto della irripetibilità del "primo" pagamento e dell'assoluta intangibilità della ordinanza di assegnazione emessa dal
Giudice della esecuzione con conseguente irripetibilità del "secondo" pagamento – accogliendo “parzialmente” il secondo motivo di ricorso nella parte in cui pag. 7/13 venivano censurate “le conseguenze che dal giudicato sulla opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, vorrebbe trarre la Corte di merito sulla ripetibilità della intera somma di €. 66.711,92”.
Sul punto, lamentava il ricorrente che la sentenza n. 44/2007 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato, aveva inciso sul diritto all'azione esecutiva limitatamente alla sola eccedenza di importo per interessi e rivalutazione, ritenuta dal Giudice inesattamente calcolata dal creditore nell'atto di precetto sicché “non avendo investito il "dictum" di tale sentenza anche la sorte capitale, quest'ultimo importo - anch'esso ricompreso nella ordinanza di assegnazione del G.E. - non potrebbe comunque essere richiesto in ripetizione d . CP_2
In accoglimento del suddetto motivo, chiariva la Suprema Corte che, con la gravata sentenza, la Corte territoriale aveva inteso attribuire alla sentenza del
Tribunale di Catanzaro “un inesistente accertamento del doppio -indebito- pagamento, questione rimasta, invece, del tutto estranea al "thema decidendum" sottoposto a quel Giudice” in quanto la pretesa restitutoria dell' trovava CP_2 fondamento, non nel giudicato della sentenza del Tribunale di Catanzaro o sull'inesistenza totale del titolo esecutivo azionato, bensì solo ed esclusivamente “sul doppio pagamento” posto a fondamento dell'azione instaurata ex art. 702 bis c.p.c. “allegazione ex sé insufficiente a fondare una azione di ripetizione di somma assegnata dal GE giusta il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di irrevocabilità del provvedimento di assegnazione, in assenza di un accertamento giudiziale inteso a rimuovere la efficacia o la validità del titolo esecutivo azionato. Ed infatti il giudicato formatosi nel giudizio di opposizione ex art.
615 c.p.c., comma 2, avendo accertato la non debenza degli interessi e rivalutazione
(secondo l'ammontare indicato nel precetto), risulta inidoneo a porsi a fondamento dell'azione di ripetizione "anche" dell'importo relativo alla sorte capitale assegnato dal GE”.
Sulla scorta di tali presupposti, il Supremo Consesso ha chiesto, a questa
Corte, di “rideterminare l'importo restituendo” attenendosi al seguente principio di diritto “la sentenza resa nel giudizio di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., commi 1 e 2, anche se la pubblicazione sia intervenuta successivamente alla ordinanza di assegnazione della somma emessa dal Giudice della esecuzione (nella specie nel procedimento di espropriazione presso terzi), accerta ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo, legittimando il debitore che veda accolta la opposizione -in tutto od in parte ove la contestazione attenga al quantum- ad esperire nei confronti del creditore soddisfatto
l'azione di ripetizione della somma che risultasse indebitamente assegnata dal Giudice della esecuzione, venendo a cedere la irrevocabilità ed irretrattabilità del provvedimento di assegnazione - che risponde alla funzione di garanzia degli effetti giuridici prodotti a pag. 8/13 vantaggio del terzo acquirente o del terzo assegnatario di buona fede - di fronte al giudicato, intervenuto tra creditore procedente e debitore esecutato, che accerta la invalidità od inefficacia, originaria o sopravvenuta, parziale o totale, del diritto di agire in executivis per il credito portato dal titolo. In tal caso, accertato dal Giudice della opposizione che il diritto a procedere ad esecuzione forzata concerneva un credito per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, relativo ad un "quantum" per interessi e rivalutazione, inferiore a quello intimato con il precetto ed oggetto del pignoramento, il debitore espropriato del maggiore importo in esecuzione della ordinanza di assegnazione del GE, è legittimato a ripetere dal creditore la somma indebita assegnata.
In difetto di accertamento giudiziale ex art. 615 c.p.c., sia pure con sentenza sopravvenuta alla ordinanza di assegnazione, questa ultima deve ritenersi intangibile, rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento ".
Pacifico, quindi, che la pronuncia di questa Corte deve essere resa nell'ambito di quanto stabilito dalla Corte di legittimità, con riferimento al motivo da essa espressamente esaminato, al fine di “rideterminare l'importo restituendo”, secondo i dettami imposti dal richiamato principio di diritto.
Orbene, occorre, preliminarmente, chiarire il rapporto tra l'azione di ripetizione di indebito e la stabilità degli atti compiuti all'interno della procedura di esecuzione forzata considerato che, com'è notorio,
l'ordinamento prevede specifici strumenti di tutela per le parti coinvolte nel processo esecutivo, ovvero le opposizioni, che devono essere utilizzati entro termini perentori per contestare la legittimità degli atti o l'esistenza stessa del diritto del creditore.
Sicché, quando tali rimedi non vengono attivati e gli atti esecutivi diventino definitivi si crea una situazione di stabilità che l'ordinamento tende a proteggere. L'idea di fondo è evitare che decisioni prese in un contesto procedurale specifico possano essere rimesse in discussione all'infinito in sedi diverse.
Ovvia conseguenza è che tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive hanno carattere definitivo e precludono l'esperibilità di azioni successive volte a contestare la validità degli atti o degli effetti della procedura, come precisato dalla Suprema Corte anche con pronunce successive alla presente “il soggetto espropriato non può proporre, dopo la chiusura del procedimento esecutivo, un'azione di ripetizione di indebito nei confronti del pag. 9/13 creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata basata sull'illegittimità sostanziale dell'esecuzione forzata” (Cass. 28/08/2024, n.
23283; Cass. 23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass.
28/02/2020, n. 5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che tale illegittimità sia stata fatta valere mediante opposizione durante il processo esecutivo e accolta successivamente alla chiusura dello stesso” (C.C. ordinanza n. 23283/2024, Cass.
24/10/2018, n. 26927).
Ed ancora “in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato,
è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo. Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20994).
In altri termini, caratteristica comune di tutti i provvedimenti conclusivi delle procedure esecutive è la tendenziale definitività degli stessi, da intendersi non già alla stregua di una tensione al giudicato, bensì come impossibilità di pretese di tutela esperibili successivamente alla chiusura del procedimento volte a porne in discussione la validità degli atti o degli effetti in quanto la stabilità dei risultati dell'espropriazione forzata è il portato del complesso dei rimedi interni al procedimento apprestati dall'ordinamento a tutela delle parti e degli altri soggetti coinvolti nel processo esecutivo ed integranti, unitariamente valutati, un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti.
Da ciò consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata (Cass.
23/08/2018, n. 20994; Cass. 13/02/2019, n. 4263; Cass. 28/02/2020, n.
5468; Cass. 22/06/2020, n. 12127), salvo che abbia fatto valere detta illegittimità mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo,
pag. 10/13 ma accolta successivamente alla chiusura dello stesso (Cass. 24/10/2018, n.
26927).
A tali principi consolidati si è attenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza di cui si discute, nel presente procedimento laddove ha osservato “la sentenza n.
44/2007: a) ha dato atto che aveva messo a disposizione due assegni per il CP_2 complessivo importo di Euro 66.711,92; b) ha qualificato il ricorso proposto da CP_2 come opposizione alla esecuzione ex art. 615co2 c.p.c., in quanto diretto a contestare
"l'ammontare della somma ingiunta in precetto"; c) ha accertato la correttezza della liquidazione del "quantum" operata da essendo conforme il calcolo degli interessi CP_2
e della rivalutazione del credito di valore ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; d) ha quindi dichiarato l'esatto ammontare del credito per il quale spettava al l'azione esecutiva, pari ad Euro 66.711,92 come risultante dal titolo CP_1 giudiziale di condanna (sentenza Tribunale di Locri n. 60/1995), comprensivo di capitale, interessi e rivalutazione. Oggetto del giudizio di opposizione non era, pertanto,
l'accertamento della illegittimità dell'importo complessivo del credito fondato sul titolo esecutivo ed indicato nel precetto in Euro 73.135,47 ed invece la legittimità dell'importo complessivo liquidato da in Euro 66.711,92 e portato dai due assegni circolari. La CP_2 questione controversa era limitata invece soltanto agli accessori dovuti sull'importo capitale del credito azionato esecutivamente. Il Tribunale non ha, infatti, emesso alcuna statuizione -in quanto ritenuta estranea all'oggetto del giudizio di opposizione- tanto in relazione all'accertamento del diritto di agire in executivis per il credito come determinato nell'importo capitale -non contestato da quanto in ordine all'effetto CP_2 estintivo del predetto credito in conseguenza dei pagamenti spontanei eseguiti medio tempore. La efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale non può quindi ritenersi estesa -come erroneamente considerato dalla Corte territoriale-all'accertamento della duplicazione del pagamento relativo al medesimo credito azionato "in executivis", accertamento non ricompreso nell'oggetto del giudizio di opposizione limitato soltanto alla verifica della esattezza del "quantum per accessori" intimato nel precetto, risultando definito detto giudizio con il riconoscimento del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente per l'importo complessivo di Euro 66.711,92 così ridotto per la voce accessori (interessi e rivalutazione) rispetto a quello di Euro 73.135,47 indicato nel precetto”.
Ed invero, il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha accertato, in maniera definitiva “ora per allora il diritto del creditore procedente di agire in executivis per il credito portato dal titolo” limitatamente al maggiore importo, liquidato dal Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di assegnazione, per interessi e rivalutazione monetaria “rimanendo indifferente la procedura esecutiva -e rimanendo sottratti alla verifica di validità gli atti della stessa- ad un eventuale pregressa estinzione del credito portato in esecuzione, mediante
pag. 11/13 pagamento spontaneo effettuato dal debitore, essendo questi tenuto a far valere il fatto estintivo sopravvenuto esclusivamente attraverso i rimedi della opposizione alla esecuzione ed agli atti esecutivi apprestati dall'ordinamento ".
Pacifica la definitività dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione, tuttavia, nella specie, la domanda proposta dall'
[...]
era diretta, esclusivamente, ad ottenere – non la ripetizione Parte_2 delle somme oggetto della procedura esecutiva – bensì la restituzione dell'importo di €. 66.711,92, versato spontaneamente al in CP_1 adempimento della sentenza di condanna n. 60/1995 del Tribunale di Locri
“ne segue che la pretesa restitutoria dell'intero importo capitale, formulata da CP_2 non può trovare fondamento nel giudicato del Tribunale di Catanzaro, o in un asserito accertamento giudiziale della "totale" inesistenza del titolo esecutivo fatto valere dal
, ma viene giustificata invece dalla ricorrente ex art. 702 bis c.p.c. CP_1 esclusivamente in base al doppio pagamento del medesimo credito…”.
Con l'ovvia conseguenza che risultata provata, nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c., l'esecuzione della prestazione e la mancanza di una legittima causa solvendi, la domanda di ripetizione proposta dall' Parte_1 deve essere accolta e “l'importo restituendo” deve essere determinato
[...] nella misura di €. 66.711,92.
Sul detto importo non è dovuta la rivalutazione monetaria essendosi formato, sul punto, il giudicato interno, in mancanza di impugnativa da parte dell' , della sentenza n. 449/2016 di questa Corte nella parte Parte_1 in cui ha ritenuto “non dovuta la rivalutazione monetaria” sulla somma oggetto di restituzione e fissato la decorrenza degli interessi legali “dalla data della domanda al soddisfo”. Con riferimento al regime delle spese di lite, la Corte, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Suprema Corte, è tenuta a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità oltre che sulle spese dei giudizi di merito pregressi e del presente grado “pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo... Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. 2733/2018); “la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in pag. 12/13 base all'esito finale della lite” (Cass. 11/11/2024 n. 29056 e n. 26071/2025), secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n.
33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Quindi, in base all'esito globale del giudizio e in applicazione del criterio della soccombenza, va condannato al complessivo Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano (per la fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) - ai minimi della tariffa ai sensi dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 1 del citato D.M. - come da dispositivo in conformità ai criteri di cui alle vigenti tabelle, scaglione compreso da €. 52.001,00 a €. 260.000,00.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disposto dalla
Corte di cassazione con ordinanza n. 449/2016, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda di ripetizione proposta dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per
[...]
l'effetto, condanna alla restituzione, in favore Controparte_1 dell'appellante in riassunzione, dell'importo di €. 66.711,92 oltre interessi legali con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo;
2. Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, delle spese di lite, che liquida per il primo grado in complessivi €. 7.052,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
per il secondo grado in complessivi €. 7.160,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge;
per il giudizio di legittimità in complessivi €. 3.828,00, oltre spese generali forfettarie al
15%, CAP e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio in complessivi €. 7.160,00, oltre contributo unificato, spese generali forfettarie al 15%, CAP e IVA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. ssa Patrizia Morabito)
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