Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 6540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6540 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 4194/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9695/2021 e vertente tra
(P.IVA n. ), con sede in Piazza Parte_1 P.IVA_1
Armerina (EN), in Via T. Tasso, n. 41, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Maria Anna Pedevillano
Attrice Opponente
e
(P.IVA ) con sede in Napoli in via Galleria CP_1 P.IVA_2
Vanvitelli n.2, in persona del suo legale rapp.te p.t. Dott CP_2
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Annunziata Tomolillo
[...]
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Dichiarare l' inesistenza, la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito azionato, indi, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa;
Per la convenuta:
1) rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n.
9695/2021;
3) In via ancora più gradata, per quel che riguarda le penali richieste nella denegata ipotesi di difetto del titolo
(contratto) posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria, condannare la Società opponente a restituire all'opposta, ex art. 2041 cc., la somma ricevuta da quest'ultima pari ad euro 15.000,00 + iva e/o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
4) Si chiede inoltre volersi condannare, ex art. 96 cpc,
l'opponente al risarcimento dei danni in favore dell'opposta per la somma che sarà ritenuta di giustizia dall'adito
Giudicante;
5) Il tutto oltre interessi e con vittoria di spese e competenze legali oltre maggiorazioni L.P., IVA e CPA come per Legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
9695/2021 emesso in data 30.12.21 e depositato in data 31.12.21 dal Tribunale di Napoli (RG. n. 31044/2021) notificato in data
03/01/2022 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 32448,54 oltre interessi e spese.
Part A sostegno dell'opposizione la ha sostenuto di non essere riuscita ad adempiere agli obblighi contrattuali per il sopraggiungere della pandemia da Covid-19; che tale evento aveva ostacolato l'apertura dell'attività commerciale nell'ambito della quale sarebbe dovuta avvenire il consumo di caffè previsto nel contratto;
che l'avvio dell'attività commerciale era previsto per l'estate 2020 ma era stata procrastinata più volte a causa delle norme di contenimento epidemico;
che l'unica fornitura di caffè è stata effettuata nel mese di luglio ad esercizio commerciale chiuso nella speranza poi risultata vana che nel mese di settembre si potesse avviare l'attività.
La ha resistito all'opposizione ponendo in risalto: che CP_1 il 1.06.2020 aveva stipulato con un Controparte_3 contratto di somministrazione e comodato di attrezzature col quale si era impegnata a fornire all'opponente caffè ed a consegnare le attrezzature necessarie alla vendita al dettaglio;
che la
[...] si era impegnata a consumare 5400 chili di Parte_1 caffè in 60 mesi ma non aveva tenuto fede all'impegno assunto;
che con la sottoscrizione del contratto l'opponente aveva ricevuto la somma di euro 15000,00 + iva quale acconto della sponsorizzazione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
Non è contestata la conclusione del contratto né che lo stesso contenesse le clausole alla luce delle quali l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento né che siano stati integrati i presupposti per l'operatività delle penali.
L'opponente non ha contestato di non avere ordinato le quantità di caffè previste dal contratto né di non avere pagato quelle ordinate.
Part Per giustificare l'opposizione la ha allegato il sopravvenire dell'emergenza sanitaria con le collegate misure restrittive e l'impossibilità di iniziare la vendita.
Ciò detto, è però decisivo considerare che il contratto è stato concluso nel giugno 2020 in un momento si era già verificata la prima e più dura ondata di contagi ed anzi all'epoca del contratto erano state revocate le misure restrittive disposte dal Governo.
Quanto poi alle altre circostanze le stesse non sono state precisamente allegate comunque non sono state provate.
Quanto alla misura delle penali per la loro valutazione deve tenersi conto che sono state inserite in un contratto in base al quale la ha versato, a titolo di anticipazione per l'accordo CP_1 di sponsorizzazione( art.9 contratto di somministrazione), la somma di euro 15.000,00 + iva e concesso in comodato gratuito le attrezzatture per la vendita al dettaglio del caffè.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9695 proposta dalla nei Parte_1 confronti della ogni diversa istanza, difesa ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
9695/2021 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna l'opponente al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a..
Napoli, 29.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa