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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
, e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Consoli Filippo e dell'avv. Salvatore Zavaglia, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta del 07.05.2025):
“IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA
- Dichiarare l'interdizione della Signora ( ), nata a [...]_1 C.F._1
Monticano (Tv) il 28.09.1945, residente in [...], attualmente ricoverata presso la RSA “Sant'Anna” in Pianezza (To), via Dora Riparia 5 e nominare un tutore provvisorio con i poteri di cui in ricorso nella persona dell'Ing. Persona_1
IN VIA DEFINITIVA
- Dichiarare l'interdizione della Signora ( ), nata a [...]_1 C.F._1
Monticano (Tv) il 28.09.1945, residente in [...], attualmente ricoverata presso la RSA “Sant'Anna” in Pianezza (To), via Dora Riparia 5 nominando un tutore nella persona dell'Ing Persona_1 CP_1
pagina 1 di 4 IN VIA DEFINITIVA, SUBORDINATAMENTE ALLA MANCATA PRONUNCIA DELL'INTERDIZIONE
- Per il caso in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere pronunciabile l'interdizione della Sig.ra
voglia, a tutela della stessa, pronunciarne l'inabilitazione con nomina di curatore nella CP_1 persona resasi disponibile alla nomina di tutore o nominarle un amministratore di sostegno nella persona che ha già dato disponibilità come sopra (Ing. )” Persona_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione di CP_1 per infermità di mente, allegandone l'incapacità di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta e sono state acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e dev'esserne pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 17.3.2025 si è svolto l'esame dell'interdicenda e all'esito è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti hanno precisato le proprie conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
07.05.2025 ed il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
28.05.2025.
***
La domanda di interdizione non è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che la parte convenuta è affetta da:
− “disturbo neurocognitivo maggiore a genesi verosimilmente molteplice, segnalata composizione esotossica. Il deterioramento cognitivo alla valutazione odierna risulta grave. Riferiti disturbi comportamentali parzialmente contenuti dall'attuale terapia. Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. Non deambula per alto rischio di caduta. Necessita di supervisione continuativa…” (visita geriatrica svoltasi in data 02.07.2024, A.S.L. TO 3 cfr. doc. 4 parte ricorrente);
− “…handicap psichico mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000) – è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione […] (art. 30 comma 7 della legge 388/2000)
– è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) Disabilità rilevate: 01 – Intellettiva 07 – Limitazioni funzionale movimenti articolari 08 – Neurologiche 10 – Cardio-circolatorie […] Revisione: NO” (verbale di accertamento di invalidità civile del 09.10.2024 - cfr. doc. 5 parte ricorrente);
Tuttavia, in sede di esame giudiziale, l'interdicenda, pur con talune difficoltà, ha mostrato di comprendere il significato delle domande che le sono state poste e, pur con talune amnesie, ha risposto in modo complessivamente pertinente. Ella, in particolare, ha saputo identificarsi correttamente
(declinando correttamente le proprie generalità), è riuscita complessivamente a contestualizzarsi nello spazio e nel tempo (ha riferito che era inverno quando è stata sentita, ha mostrato consapevolezza circa il luogo in cui vive, ossia una RSA sita in Pianezza), ha riconosciuto di essere proprietaria di una casa, pagina 2 di 4 di avere un conto corrente su cui percepisce somme a titolo di pensione e ha mostrato una pur parziale comprensione del valore del denaro, rilevando l'esiguità degli importi per poter effettuare acquisti (v. verbale udienza 17.3.25).
L'infermiera della struttura ove è ospite l'interdicenda, sentita in udienza, ha così dichiarato:
“la signora, che ha una diagnosi di deterioramento cognitivo, è stabile dal punto di vista clinico;
in struttura è collocata all'interno di un nucleo protetto perché tendeva a fuggire dagli spazi della struttura stessa, non è molto partecipativa rispetto alle attività proposte, passa tutta la giornata nella sua stanza;
deambula autonomamente, si alimenta in autonomia, assume i farmaci che noi le prepariamo, è autonoma nella vestizione e nell'igiene ma supervisionata dalla oss” (v. verbale udienza 17.3.25).
La nipote dell'interdicenda, sentita anch'ella in udienza, ha dichiarato che la resistente in struttura è ben assistita e più lucida rispetto al momento del suo inserimento (v. verbale udienza 17.3.25).
Ciò premesso, osserva il Tribunale come l'interdicenda sia certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione a causa delle patologie da cui è affetta, medicalmente accertate.
Tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione -pur parziale- delle facoltà intellettive dell'interdicenda quale è emersa in sede di esame giudiziale e della presenza di una rete familiare che possa fungere da care giver, la protezione adeguata della parte convenuta non necessiti della totale privazione della capacità d'agire, essendo sufficiente la meno invasiva, e invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
La misura protettiva dell'amministrazione di sostegno “assorbe” quella dell'inabilitazione poiché assicura al beneficiario una più ampia protezione dei suoi interessi, non limitata alla sola sfera patrimoniale.
Le conclusioni di cui sopra sono supportate dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui “l'interdizione è divenuta, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato,
l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire;
in tale contesto è compito del giudice di merito verificare la maggior conformità del provvedimento di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto” (cfr. Corte Cost.
n. 447/2005; ex multis Cass. 4866/2010).
Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente ribadito il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. n. 13584/2006; Cass. 9628/2009; Cass. 22332/2011; Cass. 18171/2013; Cass. 17962/2015;
Cass. 6079/2020).
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice
Tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la conservazione del patrimonio della pagina 3 di 4 resistente ed a consentire in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui ella gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario ha il potere di compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Il ricorso, pertanto, è rigettato e il procedimento è trasmesso al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della causa ed in assenza di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Serafina Aceto Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1734/2025 promossa da:
, e con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Consoli Filippo e dell'avv. Salvatore Zavaglia, in forza di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1 parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta del 07.05.2025):
“IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA
- Dichiarare l'interdizione della Signora ( ), nata a [...]_1 C.F._1
Monticano (Tv) il 28.09.1945, residente in [...], attualmente ricoverata presso la RSA “Sant'Anna” in Pianezza (To), via Dora Riparia 5 e nominare un tutore provvisorio con i poteri di cui in ricorso nella persona dell'Ing. Persona_1
IN VIA DEFINITIVA
- Dichiarare l'interdizione della Signora ( ), nata a [...]_1 C.F._1
Monticano (Tv) il 28.09.1945, residente in [...], attualmente ricoverata presso la RSA “Sant'Anna” in Pianezza (To), via Dora Riparia 5 nominando un tutore nella persona dell'Ing Persona_1 CP_1
pagina 1 di 4 IN VIA DEFINITIVA, SUBORDINATAMENTE ALLA MANCATA PRONUNCIA DELL'INTERDIZIONE
- Per il caso in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere pronunciabile l'interdizione della Sig.ra
voglia, a tutela della stessa, pronunciarne l'inabilitazione con nomina di curatore nella CP_1 persona resasi disponibile alla nomina di tutore o nominarle un amministratore di sostegno nella persona che ha già dato disponibilità come sopra (Ing. )” Persona_1
Per il PM
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione di CP_1 per infermità di mente, allegandone l'incapacità di provvedere ai propri interessi.
[...]
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla parte convenuta e sono state acquisite le dichiarazioni di non opposizione dei prossimi congiunti.
La resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita e dev'esserne pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 17.3.2025 si è svolto l'esame dell'interdicenda e all'esito è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti hanno precisato le proprie conclusioni mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
07.05.2025 ed il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del
28.05.2025.
***
La domanda di interdizione non è fondata.
Dalla documentazione medica agli atti risulta che la parte convenuta è affetta da:
− “disturbo neurocognitivo maggiore a genesi verosimilmente molteplice, segnalata composizione esotossica. Il deterioramento cognitivo alla valutazione odierna risulta grave. Riferiti disturbi comportamentali parzialmente contenuti dall'attuale terapia. Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana. Non deambula per alto rischio di caduta. Necessita di supervisione continuativa…” (visita geriatrica svoltasi in data 02.07.2024, A.S.L. TO 3 cfr. doc. 4 parte ricorrente);
− “…handicap psichico mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della legge 388/2000) – è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione […] (art. 30 comma 7 della legge 388/2000)
– è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992) Disabilità rilevate: 01 – Intellettiva 07 – Limitazioni funzionale movimenti articolari 08 – Neurologiche 10 – Cardio-circolatorie […] Revisione: NO” (verbale di accertamento di invalidità civile del 09.10.2024 - cfr. doc. 5 parte ricorrente);
Tuttavia, in sede di esame giudiziale, l'interdicenda, pur con talune difficoltà, ha mostrato di comprendere il significato delle domande che le sono state poste e, pur con talune amnesie, ha risposto in modo complessivamente pertinente. Ella, in particolare, ha saputo identificarsi correttamente
(declinando correttamente le proprie generalità), è riuscita complessivamente a contestualizzarsi nello spazio e nel tempo (ha riferito che era inverno quando è stata sentita, ha mostrato consapevolezza circa il luogo in cui vive, ossia una RSA sita in Pianezza), ha riconosciuto di essere proprietaria di una casa, pagina 2 di 4 di avere un conto corrente su cui percepisce somme a titolo di pensione e ha mostrato una pur parziale comprensione del valore del denaro, rilevando l'esiguità degli importi per poter effettuare acquisti (v. verbale udienza 17.3.25).
L'infermiera della struttura ove è ospite l'interdicenda, sentita in udienza, ha così dichiarato:
“la signora, che ha una diagnosi di deterioramento cognitivo, è stabile dal punto di vista clinico;
in struttura è collocata all'interno di un nucleo protetto perché tendeva a fuggire dagli spazi della struttura stessa, non è molto partecipativa rispetto alle attività proposte, passa tutta la giornata nella sua stanza;
deambula autonomamente, si alimenta in autonomia, assume i farmaci che noi le prepariamo, è autonoma nella vestizione e nell'igiene ma supervisionata dalla oss” (v. verbale udienza 17.3.25).
La nipote dell'interdicenda, sentita anch'ella in udienza, ha dichiarato che la resistente in struttura è ben assistita e più lucida rispetto al momento del suo inserimento (v. verbale udienza 17.3.25).
Ciò premesso, osserva il Tribunale come l'interdicenda sia certamente persona bisognosa di assistenza e di protezione a causa delle patologie da cui è affetta, medicalmente accertate.
Tuttavia, considerato che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione, oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato, deve ritenersi che, alla luce della conservazione -pur parziale- delle facoltà intellettive dell'interdicenda quale è emersa in sede di esame giudiziale e della presenza di una rete familiare che possa fungere da care giver, la protezione adeguata della parte convenuta non necessiti della totale privazione della capacità d'agire, essendo sufficiente la meno invasiva, e invero più elastica e flessibile, misura dell'amministrazione di sostegno, anche in coerenza con l'obiettivo della minore limitazione possibile della capacità d'agire della persona.
La misura protettiva dell'amministrazione di sostegno “assorbe” quella dell'inabilitazione poiché assicura al beneficiario una più ampia protezione dei suoi interessi, non limitata alla sola sfera patrimoniale.
Le conclusioni di cui sopra sono supportate dall'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui “l'interdizione è divenuta, nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un provvedimento di portata residuale, occorrendo perseguire, nella individuazione della misura più conforme alle esigenze dell'interessato,
l'obiettivo della minore limitazione possibile della sua capacità di agire;
in tale contesto è compito del giudice di merito verificare la maggior conformità del provvedimento di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità dell'istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto” (cfr. Corte Cost.
n. 447/2005; ex multis Cass. 4866/2010).
Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente ribadito il principio di diritto, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. n. 13584/2006; Cass. 9628/2009; Cass. 22332/2011; Cass. 18171/2013; Cass. 17962/2015;
Cass. 6079/2020).
La nomina di un amministratore di sostegno e le opportune direttive o istruzioni che il Giudice
Tutelare potrà dare sembrano più che sufficienti a garantire la conservazione del patrimonio della pagina 3 di 4 resistente ed a consentire in pari tempo alla medesima di mantenere ed esercitare la residua autonomia di cui ella gode.
Ai sensi dell'art. 405 co. 5 c.c. il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno potrà specificare gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario ha il potere di compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Il ricorso, pertanto, è rigettato e il procedimento è trasmesso al Giudice Tutelare presso questo Tribunale ai sensi dell'art. 418 c.c.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito della causa ed in assenza di costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nella contumacia di parte resistente, così provvede:
RIGETTA il ricorso;
PROVVEDE con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 418 c.c.;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 6.6.2025
Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
Minuta del provvedimento redatta dal MOT dott. Stefano Scaglia
pagina 4 di 4