Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8734/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8734 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 2.4.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1
via San Nicola , 10 presso lo studio dell' avvocato Salvatore Schiavo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Pomigliano Controparte_1 C.F._2
d'Arco alla Piazza Salvo D'Acquisto, 5 presso lo studio dell' avvocato Angelo Guadagni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Avv. GAIA HABETSWALLNER CF con studio in Napoli alla Via Arte C.F._3
della Lana, 17 in qualità di curatrice speciale delle minori nata a [...] il [...] Persona_1
e nata ad [...] il [...] come da decreto di nomina del 19.12.2023 Persona_2
CURATORE DELLE MINORI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 aprile 2025 i difensori costituiti, nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30-7-2021, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 15 febbraio 2014 con il resistente (nato a [...] l' 11.6.1987), dal quale sono nate due figlie - (nata a [...] il [...]) e ( nata ad [...] il Per_1 Per_2
26.2.2019)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate in ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151 , comma 2, c.c. con addebito al marito;
l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso di sé; l'assegnazione della casa familiare sita in Aversa alla via Torrebianca, 51; la disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
una somma a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie nella misura che il
Tribunale riterrà di giustizia, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
la condanna alle spese.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva a sua volta, la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c.; l'affido condiviso delle figlie con collocazione principale presso la madre;
la disciplina del diritto di visita;
l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
una somma di € 200,00 per il mantenimento di entrambe le figlie, oltre le spese straordinarie;
nulla per la moglie avendo la stessa un'indipendenza economica e capacità reddituale maggiore del marito;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza presidenziale del 21.12.2021 le parti comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott. Di
Leone), il quale esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, così provvedeva: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
affidava le figlie minorenni ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
assegnava la casa familiare alla ricorrente;
disciplinava il diritto di visita del padre con le minori;
disponeva a carico del resistente il versamento mensilmente in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in ragione di € 175,00 (centosettantacinque/00) per ciascuna figlia, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
poneva a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno, le spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e straordinarie per le figlie, purché debitamente concordate e documentate;
infine nominava se stesso
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G.I. e rinviava all'udienza del 17.5.2022 (cfr. ordinanza del 22.12.2021).
Con comparsa del 28 aprile 2022 si costituiva per la ricorrente, in sostituzione del precedente difensore, l'avv. Giustina Perfetto, la quale si riportava agli scritti precedenti.
Con comparsa il resistente reiterava le conclusioni rassegnate in comparsa.
Con istanza del 13 maggio 2022 il procuratore della ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale nella parte relativa al mantenimento delle figlie minori.
All'udienza del 18.5.2022, il Giudice istruttore rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale non essendo state provate circostanze nuove sopravvenute ed in assenza di reclamo;
concedeva, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., onerando le parti di formulare una puntuale proposta conciliativa anche per le finalità di cui all'art. 91 c.p.c. e di depositare la documentazione reddituale;
rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova al
12.10.2022.
All'udienza del 12.10.2022 si disponeva una consulenza tecnica con la nomina del CT (nella persona della dott.ssa la quale prestava giuramento il 18.11.2022. Persona_3
Ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 14.4.2023, dopo l'escussione dei testi, i procuratori delle parti chiedevano sentenza non definitiva sullo status; veniva, altresì, modificato il calendario di visita tra padre e figlie.
Con comparsa del 5 maggio 2023 si costituiva per la ricorrente in sostituzione dell'avv. Perfetto,
l'avv. Salvatore Schiavo, il quale si riportava alle eccezioni e deduzioni di cui al ricorso e alle memorie depositate agli atti.
Sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 15.12.2023, il Giudice istruttore ritenuta l' opportunità, nominava un curatore alle minori (nella persona dell'avv. Habetswallner).
Nel costituirsi in giudizio il curatore speciale chiedeva che le parti fossero avviate ad un percorso di valutazione e potenziamento delle competenze genitoriali nonché un avvio di un supporto psicologico nei confronti delle minori e . Persona_1 Persona_2
Con ordinanza del 26.1.2024 le parti erano invitate ad intraprendere, in maniera congiunta, un percorso di supporto alla genitorialità presso i Servizi Sociali competenti per territorio;
veniva disposto, nell'esclusivo interesse delle minori, un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (ossia il comune di AVERSA essendo la ricorrente ivi residente con le minori nata a [...] il [...] e nata ad [...] il [...] alla Via Atellana, Per_1 Per_2
121), con onere di relazionare sull'esito dei percorsi, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza n.730/2024 (pubblicata il 7.2.2024) veniva pronunciata la sentenza non definitiva sullo status e con ordinanza collegiale la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo.
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All'udienza del 5.7.2024, dopo un rinvio per bonario componimento, non essendo pervenute le relazioni, si sollecitavano i Servizi Sociali competenti per territorio di dare immediata attuazione al provvedimento del 24/26.1.2024 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.12.2024, tenutasi in modalità cartolare , sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con istanza congiunta del 5.2.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo in ordine alle statuizioni accessorie della separazione.
Con ordinanza collegiale del 6/7.2.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore al 2-4-2025 .
All'udienza del 2.4.2025 le parti, comparse personalmente, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e sulle conclusioni in epigrafe rassegnate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia dei procuratori costituiti.
Il P.M. apponeva il visto.
Osserva preliminarmente il Collegio che con sentenza non definitiva è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 730/2024 pubblicata il 7.2.2024).
In ordine alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
2) le figlie e resteranno consensualmente affidate ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento privilegiato presso la madre. Tale scelta testimonia la congiunta volontà di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con le figlie, custodendo il diritto di quest'ultime a man-tenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, assicurando loro, nonostante la crisi coniugale e nonostante la separazione, l'esistenza di una famiglia non più fondata sulla convivenza dei suoi membri, ma sulla capacità dei genitori di continuare a svolgere civilmente il loro ruolo. Il sig. , fermo restando il percorso di rafforzamento della Per_1
genitorialità, che sta già effettuando, terrà con sé le figlie, a settimane alterne, dal venerdì sera ore
18.00 alle ore 19.00 della domenica;
nonché tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e, nella settimana in cui non è previsto il weekend, un giorno dall'uscita di scuola, per un'ora circa, per poi riaccompagnarle a casa, previo accordo con la moglie.
Relativamente alle vacanze natalizie, e trascorreranno con ciascuno dei genitori, a Per_1 Per_2 rotazione, a cominciare, per l'anno 2025/2026 dalla madre, i giorni 24, 25 e 26 dicembre (con pernotto), così come, a cominciare dal padre, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio (con pernotto) e 6 gennaio.
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Nel rispetto delle medesime modalità, trascorreranno alternativamente con i genitori, a cominciare dalla madre (2025), le vacanze pasquali intese dal giorno di Giovedì Santo al lunedì in Albis.
Relativamente alle vacanze estive, trascorreranno inoltre, con il padre quindici giorni (anche non consecutivi) nel periodo compreso tra luglio e settembre ed il sig. , genitore non Per_1
collocatario, si obbliga a comunicare le relative date entro il 15 aprile di ciascun anno.
Trascorreranno, infine, con il padre il l'11 giugno (festa di compleanno), la festività relativa all'onomastico dello stesso, nonché la festa del papà.
Allo stesso modo, trascorreranno con la madre il 10 ottobre (festa di compleanno), la festività relativa all'onomastico della stessa, nonché la festa della mamma.
3) In ottemperanza alla legge numero 54/2006 che ha riformulato l'art. 155 codice civile, i coniugi si impegnano a favorire il perdurare di un rapporto equilibrato e continuativo con gli ascendenti.
Tale diritto assume un contenuto di autonomia e di indipendenza rispetto al rapporto genitoriale e si pone quale diritto della personalità delle minori, che si configura quale conseguenza del processo di personalizzazione dei rapporti familiari e del progressivo mutamento della considerazione del minore da soggetto debole da tutelare ad individuo titolare di diritti soggettivi;
4) la sig.ra indica il seguente recapito telefonico 347/2728705 a cui il sig. farà Pt_1 Per_1
riferimento per le dovute interlocuzioni riguardanti la gestione delle minori, impegnandosi a comunicare prontamente un eventuale cambio degli stessi;
5) i coniugi, in ottemperanza al decreto legislativo 28.12.2013 n.154, ai sensi dell'art. 337 sexies codice civile, si impegnano a comunicare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio;
6) Il sig. , corrisponderà quale contributo al mantenimento di e , Controparte_1 Per_1 Per_2 la somma di € 500.00 mensili (€ 250,00 per figlia), oltre rivalutazione Istat a decorrere dal 2026.
Dette somme saranno versate, a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese.
7) I sig. si impegna, altresì, a corrispondere il 50% delle spese straordinarie. Al Controparte_1
fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, in conformità al Protocollo di Intesa del 25 ottobre 2019, siglato tra l'Intestato
Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a darne formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi.
Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le spese di nuova iscrizione a scuole private (attualmente e frequentano l'Istituto privato San Per_1 Per_2
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Cesareo), le visite pediatriche private, gli interventi chirurgici privati non coperti da Servizio
Sanitario, i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono il pernotto;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, di-segno, pittura), corsi di informatica, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto).
Sono invece da considerarsi spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto qualora l'acquisto sia stato concordato, spese relative all'Università pubblica.
Attualmente sono in corso cure odontoiatriche per la minore già con-cordate e ripartite nella Per_1
misura del 50%.
Per quanto attiene alla scuola privata cui ad oggi risultano iscritte entrambe le figlie, si precisa che le parti sono sin d'ora d'accordo che la primogenita frequenterà le scuole medie di I grado in una scuola pubblica, mentre la secondogenita continuerà per il ciclo delle elementari a frequentare la scuola privata, salvo diverso accordo tra i genitori.
Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro
30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono obbligati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili.
Le spese mediche dovranno essere comprovate da specifica prescrizione e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codi-ce fiscale del minore;
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico, per espresso accordo delle parti, continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da entrambi i geni-tori e non rappresenterà una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento;
9) la signora rinuncia espressamente alle somme derivanti dalla rivalutazione Istat Parte_1
ad oggi maturate nonché alle maggiori somme derivanti dall'odierna maggiorazione degli importi da versarsi a titolo di contributo al mantenimento decorrenti dalla domanda;
10) le spese legali sono compensate tra le parti.
11) Le parti rinunciano alle domande di addebito
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Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle figlie minori possono essere recepiti nella presente pronuncia.
I compensi spettanti al curatore speciale delle minori ammesse in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato, giusta delibera dell'1.2.2024 prot. n. 94/2024 e delibera del 9.2.2024 prot. n.
93/2024, saranno liquidati con separato decreto.
Tenuto conto dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] l'[...]) alle condizioni indicate, da intendersi Controparte_1
richiamate e trascritte.
b) Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CT liquidate con separato decreto del
14/17.4.2023;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio dell' 8 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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