Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01485/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1485 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Martini e Francesca Anedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. della Toscana n. -OMISSIS-/2025 o, in subordine, per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato (DAGEP) - Servizio Sovraintendente Assistenti ed Agenti n. di prot. 00-OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 21 marzo 2025, di non accoglimento della domanda di trasferimento ex art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 riesaminata dall’Amministrazione in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Toscana n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto, lesivo dell’interesse del ricorrente;
e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992 dal Commissariato di Polizia di Stato di -OMISSIS- – Ufficio Controllo del Territorio IV Squadra Volanti alla sede della Sezione -OMISSIS- -OMISSIS- Centrale, o alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, sedo più vicina al luogo di residenza della madre malata, riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del ricorrente per i danni conseguenti all’elusione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa SI De FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di -OMISSIS-, ha impugnato la nota del 2 settembre 2024, con la quale il Ministero ha dichiarato irricevibile l’istanza di trasferimento temporaneo presso la sezione -OMISSIS- -OMISSIS- Centrale, da lui stesso avanzata, ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, per prestare assistenza continuativa alla madre convivente, gravemente disabile.
A sostegno della propria determinazione l’Amministrazione ha richiamato il parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS- con nota n. 00-OMISSIS- dell’-OMISSIS- in riscontro ad una precedente richiesta di trasferimento definitivo, nel quale si dava atto della sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente rispetto alla sede di lavoro richiesta, già rilevata con parere negativo del 15 luglio 2022.
2. Con sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2025, questo Tribunale ha accolto il ricorso, evidenziando, tra l’altro, che “Il provvedimento impugnato contiene una dichiarazione di “irricevibilità” dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 33 della l. n. 104/1992, fondata sull’incompatibilità ambientale rilevata in occasione delle precedenti richieste di trasferimento ordinario presentate dal ricorrente; lo stesso, dunque, non tiene in alcuna considerazione la peculiarità del beneficio di cui il ricorrente oggi chiede l’applicazione e delle esigenze della persona invalida alla cui tutela l’istituto è preordinato.
A fronte della nuova istanza si sarebbe quindi dovuto operare, ex novo, il bilanciamento degli interessi contrapposti coinvolti, tenendo conto delle esigenze di assistenza della madre del ricorrente, delle esigenze organizzative dell’Amministrazione datrice di lavoro e, anche, dell’eventuale persistenza della situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente rispetto alla sede di lavoro richiesta.
A quest’ultimo riguardo, in particolare, si sarebbe dovuta svolgere una nuova valutazione, tenendo conto anche di eventuali circostanze sopravvenute e di ogni mutamento rilevante intervenuto nel corso del tempo”.
3. A seguito della pubblicazione della citata sentenza, in data 17 marzo 2025, l’Amministrazione ha adottato un ulteriore provvedimento di diniego.
A fondamento della decisione assunta si è richiamato il nuovo parere negativo espresso dal Questore di -OMISSIS- in data primo febbraio 2025, nel quale si è confermata l’esistenza della situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente rispetto alla sede di lavoro richiesta e si è evidenziata, al contempo, la presenza di altri familiari in grado di assistere la persona invalida.
4. Avverso detto provvedimento è nuovamente insorto il ricorrente.
Con la prima censura egli ne deduce la nullità per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2025 del T.A.R. per la Toscana, atteso che l’Amministrazione non avrebbe compiuto una nuova valutazione dell’istanza di trasferimento, come ordinato dal giudice, ma si sarebbe limitata a confermare i precedenti pareri di incompatibilità ambientale; si sarebbero perciò richiamate, ancora una volta, circostanze e condotte ostative molto risalenti nel tempo o comunque esclusivamente ascrivibili ai familiari del ricorrente, senza ponderarne l’effettiva rilevanza.
Con la seconda censura il ricorrente denuncia, sotto ulteriore profilo, l’elusione del giudicato, poiché l’Amministrazione avrebbe dato esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-/2025 cit. solo apparentemente, senza svolgere l’effettivo riesame della sua posizione.
Con la terza censura, formulata in via subordinata, il ricorrente lamenta l’illegittimità del nuovo provvedimento di diniego per difetto di istruttoria, atteso che lo stesso sarebbe stato espresso sulla sola base del nuovo parere del Questore di -OMISSIS-, senza svolgere ulteriori approfondimenti in ordine all’effettiva esistenza della situazione di incompatibilità ambientale.
Nell’atto, inoltre, non sarebbero state indicate ragioni organizzative concrete ed oggettive davvero idonee ad impedire il trasferimento richiesto dal ricorrente, per legge finalizzato alla tutela delle preminenti esigenze assistenziali della persona invalida.
Contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, infine, non vi sarebbero altri congiunti in grado di prestare assistenza alla madre, come dimostrato dalle dichiarazioni depositate in atti e dal fatto che il ricorrente si è visto costretto a richiedere periodi di congedo straordinario per far fronte alle esigenze familiari. In ogni caso, in base alla vigente normativa, i requisiti della c.d. continuità e dell’esclusività nell’assistenza al familiare con disabilità non costituirebbero più presupposti necessari per la concessione del beneficio del trasferimento previsto dall’art. 33, Legge n. 104/1992.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 341 del 20 giugno 2025 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta, non essendosi ravvisati né un pregiudizio grave ed irreparabile, per la presenza di altri familiari in grado di assistere la persona invalida, né sufficienti profili di fondatezza delle censure formulate.
Inoltre, tenuto conto del cumulo di azioni proposte nel ricorso, soggette a rito diverso, è stata disposta, ai sensi dell’art. 32, comma 1 c.p.a., la conversione del rito camerale, applicabile all’azione di ottemperanza, in rito ordinario, applicabile all’azione di annullamento, proposta in via subordinata.
7. Nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’unica memoria di replica depositata dall’Amministrazione resistente in data 27 novembre 2025.
Dopo la discussione la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
8. Preliminarmente, va accolta l’eccezione, sollevata da parte ricorrente, di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’Amministrazione resistente.
Difatti, come chiarito dal Consiglio di Stato, “nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell'udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l'udienza di discussione (ex multis Cons. Stato Sez. VI, 23/06/2021, n. 4816)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3434).
9. Nel merito, le prime due censure, con le quali si è dedotta la violazione e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-/2025 di questo Tribunale, sono infondate.
Come già evidenziato in sede cautelare, infatti, risulta dagli atti che l’Amministrazione, dopo la pubblicazione della suddetta decisione, ha acquisito il nuovo parere del Questore di -OMISSIS- sulla compatibilità del ricorrente rispetto alla sede di servizio richiesta e ha adottato un nuovo provvedimento di diniego.
Il fatto che il parere suddetto, datato primo febbraio 2025, sia stato richiesto al Questore qualche giorno prima della pubblicazione della sentenza da ottemperare è irrilevante, atteso che lo stesso è comunque successivo alla statuizione del giudice e contiene una nuova ed aggiornata valutazione della posizione del ricorrente.
Nell’atto, infatti, si legge che “permangono… alcuni profili di inopportunità, connessi alla complessiva situazione del nucleo familiare, che sconsigliano l’assegnazione presso questo capoluogo, ove il dipendente, tenuto anche conto delle ridotte dimensioni della città, correrebbe il rischio di essere esposto a situazioni di difficoltà operativa” (cfr. doc. 1, all. 6 dell’Amministrazione resistente).
Viene quindi evidenziata la posizione della sorella del ricorrente e dell’attuale compagno; si segnala in particolare che quest’ultimo, pur avendo da poco concluso il periodo di affidamento ai servizi sociali per i reati in materia di stupefacenti lui contestati, è stato più volte identificato, nell’anno 2024, in compagnia di soggetti gravati da precedenti per reati della stessa natura.
Si specifica, inoltre, che la madre del ricorrente, dal 2024, risulta imputata per il reato di violazione di domicilio.
Pertanto, a sostegno del giudizio di incompatibilità ambientale espresso dal Questore di -OMISSIS- sono stati indicati elementi nuovi e attuali, frutto di specifici approfondimenti istruttori, come stabilito dalla sentenza da ottemperare.
E’ infondata anche la terza censura, con la quale si è denunciata l’illegittimità del nuovo provvedimento di diniego per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Come poco sopra chiarito, infatti, il diniego in esame è motivato per relationem attraverso il richiamo al parere di incompatibilità ambientale del Questore di -OMISSIS-, adottato all’esito di nuovi accertamenti, aggiornato alla situazione attuale del ricorrente e fondato su plurimi elementi ostativi, consistenti nei precedenti penali dei componenti il nucleo familiare. Il giudizio espresso dal Questore non appare nel suo complesso né errato, né irragionevole.
Nel provvedimento di diniego, inoltre, si è evidenziata la presenza di altri familiari in grado di assistere la persona invalida, andandosi così a rafforzare l’apparato motivazionale dell’atto, che già trovava adeguato sostegno nella situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente rispetto alla sede di lavoro richiesta.
Va del resto ricordato che la situazione di incompatibilità ambientale del dipendente delle forze di polizia rispetto ad una determinata area non viene rilevata a fini sanzionatori e prescinde dall’accertamento di eventuali profili di colpa del dipendente; assumono perciò rilevanza tutte quelle circostanze che, oggettivamente, possono incidere sul corretto esercizio delle funzioni particolarmente delicate assegnate al personale di polizia e sul prestigio, il decoro e l’immagine dell’Amministrazione di appartenenza.
E difatti, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, “la finalità della disposizione è individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall'imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi” (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 507 e giurisprudenza ivi citata).
Nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale, inoltre, “l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione. Ne consegue che il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono tale misura deve limitarsi al riscontro dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (cfr. Cons. Stato sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; id. 30 novembre 2020, n. 7562; id. 18 ottobre 2019, n. 7088 e 17 gennaio 2018, n. 239)” (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 8 maggio 2023, n. 4586).
Infine, l’art. 33 della l. n. 104/1992 prevede l’attribuzione del beneficio del trasferimento temporaneo solo “ove possibile”, quando cioè, all’esito del bilanciamento degli interessi pubblici e privati contrapposti, lo stesso risulti compatibile con le primarie esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. I, 12 novembre 2024, n. 1368), circostanza che nel caso di specie non si realizza per la peculiare situazione familiare del ricorrente, evidenziata dal Questore di -OMISSIS-.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
11. Considerate le peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, secondo quanto precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI La AR, Presidente
SI De FE, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De FE | SI La AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.