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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/03/2024, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
N. 812/2022 RGL
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3)dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Nella causa celebrata nelle forme dell'art.127 ter cpc (termine per note fino al
16.2.2024 ) ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento d'appello proposto avverso la sentenza n. 941/2022 depositata il
26.5.2022 dal Tribunale di Palmi vertente tra
- C.F.: con l'Avv. Domenico Mesiti, Parte_1 C.F._1
( Fax n. 0966/654071) Email_1
-APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Russo
( e Daniele Fumagalli (pec Email_2
Email_3
- APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui è stata rigettata la Parte_1
domanda diretta a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – dispositivi di protezione individuale oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato lavaggio degli stessi i da parte del datore di lavoro.
Ha resistito l'appellata.
Per la decisione è stata fissata l'udienza del 16.2.2024 con trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 17.11. 2023; le parti hanno ricevute le comunicazioni di cancelleria del rinvio d'ufficio e delle modalità di trattazione scritta.
L'appellata ha depositato nota di trattazione scritta, documentando la formalizzazione dell' accordo transattivo intervenuta nelle more.
La causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio telematica il giorno 13.3.2024 ha deciso come da sentenza depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
Con la nota di trattazione depositata il 15.2.2024 i difensori di hanno fatto presente che “ nelle more del giudizio, le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, come da verbale di conciliazione che si deposita unitamente alle presenti note.
Contr In ragione di ciò, insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni opportuno provvedimento di rito, voglia dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione e, di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate “.
E' poi decisivo che abbiano prodotto il verbale di conciliazione in sede sindacale datato 20.12.2023 , che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione, cui il lavoratore ha rinunciato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere . Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 941/2022 depositata il 26.05.2022 Controparte_1
dal Tribunale di Palmi:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3)dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Nella causa celebrata nelle forme dell'art.127 ter cpc (termine per note fino al
16.2.2024 ) ha deliberato la seguente
SENTENZA
nel procedimento d'appello proposto avverso la sentenza n. 941/2022 depositata il
26.5.2022 dal Tribunale di Palmi vertente tra
- C.F.: con l'Avv. Domenico Mesiti, Parte_1 C.F._1
( Fax n. 0966/654071) Email_1
-APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberta Russo
( e Daniele Fumagalli (pec Email_2
Email_3
- APPELLATA
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha impugnato la sentenza in epigrafe con cui è stata rigettata la Parte_1
domanda diretta a percepire la retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere gli indumenti di lavoro – dispositivi di protezione individuale oltre al risarcimento del danno derivante dal mancato lavaggio degli stessi i da parte del datore di lavoro.
Ha resistito l'appellata.
Per la decisione è stata fissata l'udienza del 16.2.2024 con trattazione nelle forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al 17.11. 2023; le parti hanno ricevute le comunicazioni di cancelleria del rinvio d'ufficio e delle modalità di trattazione scritta.
L'appellata ha depositato nota di trattazione scritta, documentando la formalizzazione dell' accordo transattivo intervenuta nelle more.
La causa è stata assunta in riserva ed il Collegio, tenuta la camera di consiglio telematica il giorno 13.3.2024 ha deciso come da sentenza depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
Con la nota di trattazione depositata il 15.2.2024 i difensori di hanno fatto presente che “ nelle more del giudizio, le parti sono addivenute ad una soluzione bonaria della vertenza, come da verbale di conciliazione che si deposita unitamente alle presenti note.
Contr In ragione di ciò, insta affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previo ogni opportuno provvedimento di rito, voglia dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta transazione e, di conseguenza, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate “.
E' poi decisivo che abbiano prodotto il verbale di conciliazione in sede sindacale datato 20.12.2023 , che ha riguardato anche le spese legali, in relazione alle quali la società ha riconosciuto un importo di euro 250,00 oltre oneri accessori, mentre per le altre spese le parti si sono accordate per l'integrale compensazione, cui il lavoratore ha rinunciato.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere . Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 941/2022 depositata il 26.05.2022 Controparte_1
dal Tribunale di Palmi:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) ( dott. Massimo Gullino)