TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 205/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 205/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI ALFREDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/2/2024, impugnava l'avviso di addebito n. 333 2023 Parte_1 CP_ 00009329 78 000 notificatogli il 9/1/2024 dell' per il pagamento di complessivi € 9.389,74 per i contributi della gestione artigiani (IVS) oltre i minimali dell'anno 2017 per Parte_2 collaboratrice della propria impresa familiare (cessata in data 11/7/2017), riconoscendo che nel mod.
Unico della dichiarazione dei redditi 2018 (per l'anno di imposta 2017) nel quadro RR non era stata compilata la sezione relativa ai contributi a favore della collaboratrice, per cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva inviato per i medesimi contributi IVS, un avviso bonario di ricostruzione della dichiarazione dei redditi di che quest'ultima stava pagando ratealmente, per cui la successiva Parte_2 CP_ richiesta dell' di pagamento dei medesimi contributi, costituiva una duplicazione e per di più, senza imputazione delle somme già corrisposte.
Precisava anche che per il periodo successivo alla cessazione dell'impresa familiare, dal 1/07/2017 al
31/12/2017, il reddito su cui calcolare i contributi dovuti da era quello prodotto dalla F.F. Pt_2
Costruzioni s.r.l. di cui era socia al 50% in quanto impresa artigiana a decorrere dal 12/7/2017, per cui i CP_ contributi dovuti complessivamente all' risultavano di € 7.374,65 che, detratti gli acconti versati, pagina 1 di 3 determinavano un debito contributivo di € 5.630,65 comunque inferiore a quello di € 6.060,00 in corso di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate CP_ Disposta la sospensione dell'avviso di addebito e integrato il contraddittorio, si costituiva l' e deduceva che iscritta nella Gestione previdenziale artigiani quale collaboratrice Parte_2 dell'impresa individuale di Gritti, al momento della cessazione di questa, aveva conservato l'iscrizione nella medesima Gestione previdenziale artigiani, a seguito di domanda, in quanto socia, insieme a della FF Costruzioni srl dal 11/7/2017, con la conseguente cancellazione dal 30/6/2017 quale Pt_1 collaboratrice dell'impresa familiare, per cui il reddito effettivo derivante dalla partecipazione nell'impresa familiare, a seguito del controllo automatizzato dell'Agenzia delle entrate, era risultato di
€ 44.985,00 rapportato all'intera annualità 2017, ma da sgravare per il minimale, solo di € 7.774,00 (la metà del massimale annuo relativo ai contributi fissi), per cui la contribuzione a percentuale sul residuo di € 37.211,00 risultava di € 8.763,19 e quindi, al netto dei due versamenti di € 872,06 ciascuno, di €
7.019,08.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Con l'avviso di addebito opposto, l' ha chiesto, per la posizione relativa al 2017 di quale Pt_2 collaboratrice dell'impresa familiare di il pagamento di € 872,02 per la seconda rata dei Pt_1 contributi a percentuale sul reddito, eccedenti il minimale e di € 5.630,56 a titolo di saldo, oltre le somme aggiuntive per le sanzioni, per un totale di € 6.502,58 come peraltro risulta anche dall'estratto contributivo, dove il reddito dell'impresa familiare, calcolato fino a giugno, non dovendosi considerare il mese di luglio, è indicato in € 38.559,00 con una contribuzione dovuta, in totale di € 7.374,64 (vd doc. 10 e pag. 6 ricorso).
L'opponente ha contestato che in realtà, entrambe le rate di acconto erano state versate - da lui medesimo, compensando un credito d'imposta per € 872,06 (doc 11) e dalla stessa che aveva Pt_2 direttamente pagato € 872,05 (doc. 5) - e quanto al saldo, che l'Agenzia delle entrate a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi, aveva accertato il reddito complessivo dell'impresa familiare in € 44.985,00 determinando in € 6.932,00 i contributi dovuti sul reddito che eccedeva il minimale, per cui detratto l'acconto di € 872,00 residuava l'importo di € 6.060,00 che stava pagando con un Pt_2 rateizzo.
E' pur vero che tale importo risulta seppur di poco inferire a quello di complessivi € 6.502,58 richiesto con l'avviso di addebito opposto, ma come appena detto, questo è comprensivo del secondo acconto, che invece, risulta già versato da per cui in definitiva, la somma che questa sta pagando Pt_2 CP_ ratealmente è superiore a quella di € 5.630,53 (6.502,58 - 872,05) teoricamente esigibile dall'
Di conseguenza, stante il regolare pagamento delle rate dovute da secondo l'accordo Pt_2 raggiunto con l'Agenzia delle entrate, l'avviso di addebito si risolve, in sostanza, in una duplicazione del debito contributivo riconducibile alla sua posizione.
L'avviso di addebito dev'essere pertanto annullato. CP_ Considerato che neppure nel corso del giudizio l' ha riconosciuto che, stante il regolare pagamento del piano di rateizzo del debito da parte di la richiesta di pagamento dell'importo inizialmente Pt_2 pagina 2 di 3 richiesto, ben superiore a quello residuo ancora da lei dovuto, riguardava il medesimo credito già oggetto del piano di rateizzo, concordato con l'Agenzia delle entrate, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, per cui le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, CP_ devono essere poste a carico dell'
PQM
1. annulla l'avviso di addebito n. 333 2023 00009329 78 000 essendo ancora in corso il pagamento rateale del medesimo credito;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore del ricorrente, ex art 93 cpc, che liquida in € 43,00 per spese ed € 3.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfetario, Iva e Cpa.
Como, 29/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 205/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI ALFREDO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/2/2024, impugnava l'avviso di addebito n. 333 2023 Parte_1 CP_ 00009329 78 000 notificatogli il 9/1/2024 dell' per il pagamento di complessivi € 9.389,74 per i contributi della gestione artigiani (IVS) oltre i minimali dell'anno 2017 per Parte_2 collaboratrice della propria impresa familiare (cessata in data 11/7/2017), riconoscendo che nel mod.
Unico della dichiarazione dei redditi 2018 (per l'anno di imposta 2017) nel quadro RR non era stata compilata la sezione relativa ai contributi a favore della collaboratrice, per cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva inviato per i medesimi contributi IVS, un avviso bonario di ricostruzione della dichiarazione dei redditi di che quest'ultima stava pagando ratealmente, per cui la successiva Parte_2 CP_ richiesta dell' di pagamento dei medesimi contributi, costituiva una duplicazione e per di più, senza imputazione delle somme già corrisposte.
Precisava anche che per il periodo successivo alla cessazione dell'impresa familiare, dal 1/07/2017 al
31/12/2017, il reddito su cui calcolare i contributi dovuti da era quello prodotto dalla F.F. Pt_2
Costruzioni s.r.l. di cui era socia al 50% in quanto impresa artigiana a decorrere dal 12/7/2017, per cui i CP_ contributi dovuti complessivamente all' risultavano di € 7.374,65 che, detratti gli acconti versati, pagina 1 di 3 determinavano un debito contributivo di € 5.630,65 comunque inferiore a quello di € 6.060,00 in corso di rateizzazione con l'Agenzia delle entrate CP_ Disposta la sospensione dell'avviso di addebito e integrato il contraddittorio, si costituiva l' e deduceva che iscritta nella Gestione previdenziale artigiani quale collaboratrice Parte_2 dell'impresa individuale di Gritti, al momento della cessazione di questa, aveva conservato l'iscrizione nella medesima Gestione previdenziale artigiani, a seguito di domanda, in quanto socia, insieme a della FF Costruzioni srl dal 11/7/2017, con la conseguente cancellazione dal 30/6/2017 quale Pt_1 collaboratrice dell'impresa familiare, per cui il reddito effettivo derivante dalla partecipazione nell'impresa familiare, a seguito del controllo automatizzato dell'Agenzia delle entrate, era risultato di
€ 44.985,00 rapportato all'intera annualità 2017, ma da sgravare per il minimale, solo di € 7.774,00 (la metà del massimale annuo relativo ai contributi fissi), per cui la contribuzione a percentuale sul residuo di € 37.211,00 risultava di € 8.763,19 e quindi, al netto dei due versamenti di € 872,06 ciascuno, di €
7.019,08.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza. CP_ Con l'avviso di addebito opposto, l' ha chiesto, per la posizione relativa al 2017 di quale Pt_2 collaboratrice dell'impresa familiare di il pagamento di € 872,02 per la seconda rata dei Pt_1 contributi a percentuale sul reddito, eccedenti il minimale e di € 5.630,56 a titolo di saldo, oltre le somme aggiuntive per le sanzioni, per un totale di € 6.502,58 come peraltro risulta anche dall'estratto contributivo, dove il reddito dell'impresa familiare, calcolato fino a giugno, non dovendosi considerare il mese di luglio, è indicato in € 38.559,00 con una contribuzione dovuta, in totale di € 7.374,64 (vd doc. 10 e pag. 6 ricorso).
L'opponente ha contestato che in realtà, entrambe le rate di acconto erano state versate - da lui medesimo, compensando un credito d'imposta per € 872,06 (doc 11) e dalla stessa che aveva Pt_2 direttamente pagato € 872,05 (doc. 5) - e quanto al saldo, che l'Agenzia delle entrate a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi, aveva accertato il reddito complessivo dell'impresa familiare in € 44.985,00 determinando in € 6.932,00 i contributi dovuti sul reddito che eccedeva il minimale, per cui detratto l'acconto di € 872,00 residuava l'importo di € 6.060,00 che stava pagando con un Pt_2 rateizzo.
E' pur vero che tale importo risulta seppur di poco inferire a quello di complessivi € 6.502,58 richiesto con l'avviso di addebito opposto, ma come appena detto, questo è comprensivo del secondo acconto, che invece, risulta già versato da per cui in definitiva, la somma che questa sta pagando Pt_2 CP_ ratealmente è superiore a quella di € 5.630,53 (6.502,58 - 872,05) teoricamente esigibile dall'
Di conseguenza, stante il regolare pagamento delle rate dovute da secondo l'accordo Pt_2 raggiunto con l'Agenzia delle entrate, l'avviso di addebito si risolve, in sostanza, in una duplicazione del debito contributivo riconducibile alla sua posizione.
L'avviso di addebito dev'essere pertanto annullato. CP_ Considerato che neppure nel corso del giudizio l' ha riconosciuto che, stante il regolare pagamento del piano di rateizzo del debito da parte di la richiesta di pagamento dell'importo inizialmente Pt_2 pagina 2 di 3 richiesto, ben superiore a quello residuo ancora da lei dovuto, riguardava il medesimo credito già oggetto del piano di rateizzo, concordato con l'Agenzia delle entrate, non vi sono ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, per cui le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, CP_ devono essere poste a carico dell'
PQM
1. annulla l'avviso di addebito n. 333 2023 00009329 78 000 essendo ancora in corso il pagamento rateale del medesimo credito;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del difensore del ricorrente, ex art 93 cpc, che liquida in € 43,00 per spese ed € 3.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfetario, Iva e Cpa.
Como, 29/5/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3