Art. 26-quinquies. ((Disposizioni attuative)) 1. ((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalita' di applicazione dell'accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralita' di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonche' gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.)) ((129)) --------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".