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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 710 per l'anno 2022, promossa da
(P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Domenico Spanò ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Locri alla Via Firenze n. 113, giusta procura in atti;
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Vincenzo Albanese ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Serra San Bruno alla Via Alfonso Scrivo n. 25, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2022-opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c- emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa in data 18.03.2022, depositata in data 22.03.2022 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_2
al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle
[...] somme portate dalla cartella esattoriale n. 13920130006351691000, notificata in data 24.10.2013 e concernente somme iscritte a ruolo a titolo di omesso versamento
IRPEF ed IVA per l'anno 2008 per un importo di 1.813,08; il tutto con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per carenza di interesse ad agire nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Vibo Valentia.
Nel merito, si evidenziava l'assoluta legittimità dell'operato dell' CP_3
anche attraverso l'allegazione della documentazione inerente la rituale
[...] notifica della cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 650/2022 depositata in data
22.03.2022, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi
[...] antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Tribunale adito, nel merito, in riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare l'opposizione proposta in primo grado dalla Sig.ra
[...]
inammissibile per carenza di interesse ad agire e per violazione dell'art. CP_1
12 del DPR 602/73, in forza del DL n.146/21, del 21.10.2021, convertito in Legge in data 14.12.2021;
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure in favore della . Controparte_5
- accertare e dichiarare l'assoluta attualità ed esigibilità del credito portato dalla cartella esattoriale n. 13920130006351691000, ritualmente notificata in data
24.10.2013. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 6 Si costituiva la quale ha preliminarmente contestato Controparte_1
l'inammissibilità dell'estratto di ruolo così come eccepito dall'appellante, ritenendola sussistente, stante l'illegittimità delle cartelle esattoriali sottese al ruolo. Nel merito ha contestato l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo dunque la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.12.2024 dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_4 dirimente rispetto a tutte le altre questioni poste.
La domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF e IVA anno 2008).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2
pagina 3 di 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse pagina 4 di 6 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.13920130006351691000 , in favore del giudice tributario competente pagina 5 di 6 per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 28.03.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 710 per l'anno 2022, promossa da
(P.IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Domenico Spanò ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Locri alla Via Firenze n. 113, giusta procura in atti;
-APPELLANTE- contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Vincenzo Albanese ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Serra San Bruno alla Via Alfonso Scrivo n. 25, giusta procura in atti;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 650/2022-opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c- emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa in data 18.03.2022, depositata in data 22.03.2022 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 6 con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, l' Controparte_2
al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle
[...] somme portate dalla cartella esattoriale n. 13920130006351691000, notificata in data 24.10.2013 e concernente somme iscritte a ruolo a titolo di omesso versamento
IRPEF ed IVA per l'anno 2008 per un importo di 1.813,08; il tutto con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per carenza di interesse ad agire nonché il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Commissione Tributaria
Provinciale di Vibo Valentia.
Nel merito, si evidenziava l'assoluta legittimità dell'operato dell' CP_3
anche attraverso l'allegazione della documentazione inerente la rituale
[...] notifica della cartella di pagamento.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 650/2022 depositata in data
22.03.2022, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto per prescrizione il credito sotteso con condanna della Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite a favore del procuratore dichiaratosi
[...] antistatario.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Controparte_4 seguenti conclusioni:“Voglia l'On.le Tribunale adito, nel merito, in riforma della sentenza appellata:
- accertare e dichiarare l'opposizione proposta in primo grado dalla Sig.ra
[...]
inammissibile per carenza di interesse ad agire e per violazione dell'art. CP_1
12 del DPR 602/73, in forza del DL n.146/21, del 21.10.2021, convertito in Legge in data 14.12.2021;
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice di prime cure in favore della . Controparte_5
- accertare e dichiarare l'assoluta attualità ed esigibilità del credito portato dalla cartella esattoriale n. 13920130006351691000, ritualmente notificata in data
24.10.2013. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 6 Si costituiva la quale ha preliminarmente contestato Controparte_1
l'inammissibilità dell'estratto di ruolo così come eccepito dall'appellante, ritenendola sussistente, stante l'illegittimità delle cartelle esattoriali sottese al ruolo. Nel merito ha contestato l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto, chiedendo dunque la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30.12.2024 dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo con concessione dei termini ex art. 190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_4 dirimente rispetto a tutte le altre questioni poste.
La domanda proposta dall'odierna appellata va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (imposta
IRPEF e IVA anno 2008).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2
pagina 3 di 6 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse pagina 4 di 6 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata.
Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.13920130006351691000 , in favore del giudice tributario competente pagina 5 di 6 per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in riforma della Controparte_2 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 28.03.25
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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