Articolo 1 della Legge 11 luglio 2003, n. 205
Articolo 2
Versione
7 agosto 2003
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000.
Entrata in vigore il 7 agosto 2003