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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2379 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] - C.F.= Parte_1 [...]
e residente in [...]
Faro, elettivamente domiciliato in Messina, Largo Seggiola n.135 presso lo studio legale dell'Avv. Felice MARTINO, cod. fisc. C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, unitamente e
[...]
disgiuntamente all'Avv. William Lo Cicero (C.F. - C.F._3
numero di fax 0965-752345 – PEC: e che intende Email_1
ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 090714304 ed alla PEC
PARTE RICORRENTE Email_2
E
nata a [...] il [...] - C.F.= Controparte_1 [...]
e residente in [...] - Interno: C.F._4
16 - Isolato 13 e nato a [...] il [...] ed Controparte_2
ivi residente in [...] - Interno: 16 – Isolato 13 – C.F.=
; PARTI RESISTENTI C.F._5
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 24.06.2025, chiedeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 473-bis c.29 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 852/1996 del Tribunale di Messina, con cui era stato disposto l'obbligo per il deducente di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento del figlio nato il [...], CP_2
originariamente fissato in lire 300.000 e attualmente pari a € 217,27.
Deduceva che il figlio, avendo raggiunto l'età di 34 anni, non aveva più diritto al mantenimento, non avendo proseguito gli studi universitari dopo il diploma né dimostrato di essersi attivato per conseguire l'autonomia economica. Richiamava, a sostegno della domanda, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso con ordinanza n. 21417/2024, secondo cui l'onere probatorio circa la necessità di mantenimento gravava sul figlio maggiorenne e diveniva più rigoroso con l'avanzare dell'età, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
Evidenziava, inoltre, che, secondo pronunce di merito, superata la soglia dei 34 anni non era più configurabile il diritto al mantenimento, dovendo il soggetto essere considerato adulto. Rappresentava, altresì, che la propria condizione economica era peggiorata a seguito del pensionamento e dell'attuale crisi economica, che rendeva gravoso il perdurare dell'obbligo.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della madre per il mantenimento del figlio Controparte_1
con declaratoria dell'inesistenza del relativo diritto, e la CP_2
condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 05/06.08.2025.
All'udienza dell'11.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto i resistenti, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si erano costituiti. Il procuratore del ricorrente, in tale sede, dichiarava che tra le parti era intervenuto un accordo in base al quale il si era Pt_1
obbligato a continuare a corrispondere l'assegno sino al mese di febbraio
2026 e chiedeva, pertanto, a modifica della originaria domanda, che la revoca dell'assegno decorresse dalla data sopra indicata.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia dei resistenti, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze
3 della prole o incidenti sugli stessi presupposti dell'obbligo di mantenimento dei figli che hanno raggiunto la maggiore età.
In particolare, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363). L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente
(Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla). Il concetto di
“indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro. Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della
4 età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato, con ordinanza del 23 gennaio
2024 n. 2259, che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del genitore beneficiario dell'assegno o del figlio richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nella fattispecie in esame i resistenti, essendo rimasti contumaci, non hanno fornito la prova richiesta e, peraltro, risulta che il figlio CP_2
ha ormai raggiunto l'età di 34 anni, sicché, non risultando che lo
[...]
stesso sia tuttora impegnato nel percorso di studi, si deve presumere che sia stato messo dai genitori nelle condizion i per conseguire l'autonomia economica. In particolare, il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, può basarsi esclusivamente su una prova
5 particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358). L'età costituisce dunque un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., ord. n. 5088 del 5 marzo
2018).
Va, pertanto, revocato l'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a un assegno a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di CP_2
marzo 2026, come richiesto dal ricorrente a seguito di modifica della domanda originaria.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale per la modifica delle statuizioni vigenti, e delle ragioni della decisione, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza in assenza di alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
6 Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_2
con decorrenza dal mese di marzo 2026; dichiara interamente
[...]
compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2379 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...] - C.F.= Parte_1 [...]
e residente in [...]
Faro, elettivamente domiciliato in Messina, Largo Seggiola n.135 presso lo studio legale dell'Avv. Felice MARTINO, cod. fisc. C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, unitamente e
[...]
disgiuntamente all'Avv. William Lo Cicero (C.F. - C.F._3
numero di fax 0965-752345 – PEC: e che intende Email_1
ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 090714304 ed alla PEC
PARTE RICORRENTE Email_2
E
nata a [...] il [...] - C.F.= Controparte_1 [...]
e residente in [...] - Interno: C.F._4
16 - Isolato 13 e nato a [...] il [...] ed Controparte_2
ivi residente in [...] - Interno: 16 – Isolato 13 – C.F.=
; PARTI RESISTENTI C.F._5
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 24.06.2025, chiedeva, ai Parte_1
sensi dell'art. 473-bis c.29 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 852/1996 del Tribunale di Messina, con cui era stato disposto l'obbligo per il deducente di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento del figlio nato il [...], CP_2
originariamente fissato in lire 300.000 e attualmente pari a € 217,27.
Deduceva che il figlio, avendo raggiunto l'età di 34 anni, non aveva più diritto al mantenimento, non avendo proseguito gli studi universitari dopo il diploma né dimostrato di essersi attivato per conseguire l'autonomia economica. Richiamava, a sostegno della domanda, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso con ordinanza n. 21417/2024, secondo cui l'onere probatorio circa la necessità di mantenimento gravava sul figlio maggiorenne e diveniva più rigoroso con l'avanzare dell'età, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
Evidenziava, inoltre, che, secondo pronunce di merito, superata la soglia dei 34 anni non era più configurabile il diritto al mantenimento, dovendo il soggetto essere considerato adulto. Rappresentava, altresì, che la propria condizione economica era peggiorata a seguito del pensionamento e dell'attuale crisi economica, che rendeva gravoso il perdurare dell'obbligo.
Chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della madre per il mantenimento del figlio Controparte_1
con declaratoria dell'inesistenza del relativo diritto, e la CP_2
condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2 Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 05/06.08.2025.
All'udienza dell'11.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto i resistenti, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si erano costituiti. Il procuratore del ricorrente, in tale sede, dichiarava che tra le parti era intervenuto un accordo in base al quale il si era Pt_1
obbligato a continuare a corrispondere l'assegno sino al mese di febbraio
2026 e chiedeva, pertanto, a modifica della originaria domanda, che la revoca dell'assegno decorresse dalla data sopra indicata.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia dei resistenti, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze
3 della prole o incidenti sugli stessi presupposti dell'obbligo di mantenimento dei figli che hanno raggiunto la maggiore età.
In particolare, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n.
15065; 1993 n. 3363). L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente
(Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990). In definitiva, la richiesta di un genitore diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne richiede il requisito della convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché solo la sussistenza di tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta degli oneri di mantenimento), ed il requisito della non autosufficienza economica (o la circostanza che il figlio sia stato posto nelle condizioni concrete per conseguirla). Il concetto di
“indipendenza economica del figlio” non coincide con l'instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro stabile ma occorre, comunque, il verificarsi di una situazione tale che sia ragionevole dedurne l'acquisto della potenzialità del conseguimento di autonomia economica
(Cass.23596/06). Il relativo accertamento deve essere, poi, improntato a criteri di relatività, in quanto va necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico ed alla situazione del mercato del lavoro. Inoltre,
l'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento della
4 età della prole (Cass. civ. 05.08.1997 n. 7195). e deve essere compiuto, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
17183/2020) alla luce del “principio di autoresponsabilità”, che impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, ed alla luce della “funzione educativa del mantenimento”, che “è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata”. Il diritto al mantenimento, pertanto, permane quando il figlio sia impegnato in un percorso di studi anche lungo, “purché proficuamente perseguito” o, più in generale, quando vi sia un percorso formativo in fieri, mentre ove il percorso formativo si sia concluso, il diritto al mantenimento può essere riconosciuto solo in costanza del tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica, sempreché risulti che il figlio maggiorenne si è adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente.
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato, con ordinanza del 23 gennaio
2024 n. 2259, che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del genitore beneficiario dell'assegno o del figlio richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Nella fattispecie in esame i resistenti, essendo rimasti contumaci, non hanno fornito la prova richiesta e, peraltro, risulta che il figlio CP_2
ha ormai raggiunto l'età di 34 anni, sicché, non risultando che lo
[...]
stesso sia tuttora impegnato nel percorso di studi, si deve presumere che sia stato messo dai genitori nelle condizion i per conseguire l'autonomia economica. In particolare, il mantenimento del "figlio adulto", in mancanza di un'attività formativa in corso, può basarsi esclusivamente su una prova
5 particolarmente rigorosa delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022), fermo restando che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 10 gennaio 2023, n. 358). L'età costituisce dunque un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ., ord. n. 5088 del 5 marzo
2018).
Va, pertanto, revocato l'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a un assegno a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di CP_2
marzo 2026, come richiesto dal ricorrente a seguito di modifica della domanda originaria.
Tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale per la modifica delle statuizioni vigenti, e delle ragioni della decisione, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza in assenza di alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
6 Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., revoca l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_2
con decorrenza dal mese di marzo 2026; dichiara interamente
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compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 16/12/2025.
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