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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Stefania Ciani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39187 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(Codice Fiscale ) e Parte_1 P.IVA_1
per essa ( Codice fiscale ), Parte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CARBONI SANDRO giusta procura speciale in atti;
attore
E
(ROMA (RM), 26/01/1971), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE ANGELIS GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
convenuto
E
(ROMA (RM), 28/05/1961) CP_2
convenuta contumace
OGGETTO: Causa per revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 05 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ed il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(incorporante e per essa Controparte_3
adiva l'intestato Tribunale al fine di revocare e Parte_2
dichiarare inefficace e comunque inopponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 e ss. c.c. il seguente atto:
Atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi in data 18 luglio 2017 a rogito Notaio (rep. n. 49223 – Per_1
racc. n. 14970), trascritto in data 20 luglio 2017 presso l'Ufficio
Provinciale di Roma – Territorio Roma 1 (reg. gen. 87918 – reg. part. 59389) e annotato in data 23 agosto 2017 a margine dell'atto di matrimonio, in forza del quale il Sig. e la CP_1
Sig.ra hanno destinato a far fronte ai bisogni CP_2
della famiglia il seguente bene immobile, di proprietà esclusiva del Sig. : piena proprietà della porzione di fabbricato CP_1
ad uso abitazione, costituita da un vano cucina, due ripostigli, un corridoio e un vano scala interno al piano seminterrato, da quattro stanze, un bagno, un corridoio, un disimpegno e un vano scala interno al piano terra-rialzato e da una porzione di terrazza al piano di copertura, comprendente tale porzione, un vano bucataio, confinante con proprietà condominiale, proprietà
[...]
o aventi causa, affacci su parcheggi, salvo altri;
censita nel Per_2
Catasto Fabbricati di Roma al foglio 540, particelle n.14 subalterno 2 e n.227 subalterno 3 graffate tra loro, Via Adelaide
Ristori n.40, piano 1-S1, zona censuaria 3°, categoria A/2, classe
4°, vani 8,5, superficie catastale totale mq.218, totale escluse aree scoperte mq.187, rendita € 2.655,88, giuste varia zioni del 13 3
febbraio 2012 n.15377.1/2012 prot.n.RM0154740 per toponomastica, del 5 novembre 2013 n.234992.1/2013 prot.n.RM0928575 per classamento e del 23 dicembre 2016
n.268693.1/2016 prot.n.RM0810037 per aggiornamento planimetrico;
condannare i convenuti alle spese di lite.
Assumeva la parte attrice che: in data 30/10/2006 CP_1
aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia delle obbligazioni tutte assunte dalla fino all'importo di Euro Controparte_4
400.000; in data 20/06/2007, con atto a rogito del Dott. Per_3
, rep 44982, racc. 24219, la banca aveva concesso un
[...]
mutuo dell'importo di Euro 1.600.000 da rimborsare in 30 anni ed erogato in data 06/12/2010 nella misura di Euro 1.275.000; con decreto ingiuntivo n. 15786/2018 – R.G. 43452/2018 emesso in data 10/07/2018 il Tribunale di Roma ingiungeva a e CP_1
il pagamento dell'importo di Euro 400.000 oltre Parte_3
spese ed interessi come liquidati;
nel frattempo, in data 18 luglio
2017 trascritto in data 20 luglio 2017, i coniugi e CP_1
avevano costituito un fondo patrimoniale CP_2
sull'immobile oggetto di causa;
che infine con sentenza n.
6679/2022 dell'08/04/2022 il Tribunale civile di Roma dichiarava inammissibile la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal . CP_1
Secondo parte attrice la costituzione del fondo patrimoniale costituiva una modalità di sottrazione dei beni ai creditori ed era revocabile in quanto ne ricorrevano i presupposti ossia la sussistenza di un credito come da decreto ingiuntivo n.
15786/2018 in data 13 luglio 2018 e poi dalla sentenza n.
6679/2022, con cui codesto Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da;
il pregiudizio al creditore CP_1
in quanto la costituzione del fondo rendeva il patrimonio 4
insufficiente a garantire il recupero del credito e/o comunque lo rendeva più difficile in quanto veniva limitata l'aggredibilità ai sensi dell'art. 170 c.c. ed il non aveva altri beni immobili. CP_1
Quanto al requisito della scientia damni (conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al proprio creditore con l'atto dispositivo) l'atto in questione era successivo al sorgere del credito che si era verificato con la sottoscrizione del contratto di mutuo e l'atto di fideiussione, l' uno e l'altro risalenti a vari anni prima e comunque la costituzione del fondo era successiva alla lettera di diffida del 18 ottobre 2016 inviata dalla CP_5
essendo l'atto a titolo gratuito non era richiesta la
[...]
conoscenza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario e comunque stante lo strettissimo vincolo tra il e la CP_1 CP_2
coniugi, si presumeva che la predetta fosse a conoscenza della situazione debitoria del marito e del danno arrecato alla banca con la costituzione del fondo.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le CP_1
avverse osservazioni chiedendone il rigetto e deducendo che: in data 30/10/2006 si costituiva fideiussore a favore della Pt_1 [...]
fino all'importo di Euro 400.000 per le obbligazioni assunte CP_6
dalla che in data 20/06/2007 la CP_4 CP_4 CP_5
concedeva un mutuo dell'importo di Euro 1.600.000; che la società non provvedeva a restituire la somma erogata;
che in data
10/07/2018 il Tribunale civile di Roma ingiungeva al convenuto il pagamento dell'importo di Euro 400.000,00 oltre spese CP_1
ed interessi;
che un anno prima della emissione del decreto ingiuntivo, precisamente in data 18/07/2017, il predetto costituiva il fondo patrimoniale de quo.
Deduceva che lo scopo del fondo era quello “di mettere al riparo dalle incertezze dell'attività di impresa, un insieme di beni 5
da destinare unicamente all'avvenire della famiglia e dei figli”; che l'atto era stato posto in essere a 10 anni di distanza dalla sottoscrizione della fideiussione (2006) e vi era la totale assenza di volontà e di consapevolezza di arrecare pregiudizio in quanto in caso contrario il convenuto lo avrebbe costituito poco dopo la data di stipula della fideiussione o del contratto di mutuo e della sua erogazione;
né coglieva nel segno la osservazione della banca secondo la quale il fondo patrimoniale sarebbe stato costituito dopo la ricezione della lettera di messa in mora del 18/10/2016 perché il non aveva mai ricevuto la diffida né era stata CP_1
prodotta la cartolina di ricevimento;
che infine neanche successivamente la banca aveva richiesto il pagamento di alcuna somma fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Non si costituiva in giudizio che con CP_2
ordinanza del 14/02/2023 veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 05 novembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
Venendo alla domanda di revocatoria, il primo presupposto dell'azione ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass.
10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di un titolo esecutivo.
Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, 6
potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cass. 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cass.,
17 ottobre 2001, n. 12678): anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto e attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass. 22 marzo 1990,
n. 2400; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. 2 settembre 1996,
n. 8013; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. 22 gennaio 1999,
n. 591; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Con riferimento al caso in questione risulta documentalmente provata la sussistenza di un considerevole credito vantato da nei confronti della società e Controparte_7
del fideiussore come risultante dal decreto CP_1
ingiuntivo n. 15786/2018 - confermato con la sentenza n. 54078
(6679/2022rep.), -divenuto esecutivo, con il quale il medesimo è stato condannato al pagamento dell'importo di Euro 400.000 oltre interessi e spese.
Orbene quanto alla scientia damni si deve rilevare che il fondo patrimoniale oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 18 luglio 2017 e trascritto in data 20/07/2017 per cui successivamente al rilascio da parte di della CP_1
fideiussione, avvenuto in data 30/10/2006, che costituisce la fonte delle obbligazioni. 7
Si deve dunque ritenere, in conformità con l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte, che in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito garantito, ossia alla data di sottoscrizione della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e deve ritenersi irrilevante che i crediti vantati dalla banca, a favore della quale era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore principale in epoca successiva all'atto di disposizione compiuto dal fideiussore (cfr. Cass. Civ. n.
22465/06).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni sono desumibili con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie acquisite.
Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dall'atto di cui viene chiesta la revoca occorre, invero, osservare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la sua garanzia generica, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova
- l'assoluta capienza del suo patrimonio e l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Civ. n. 21808/15).
Ne consegue che tale requisito deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, non potendosi dubitare che la costituzione nel fondo abbia colpito l'unico bene immobile del debitore, fatto non 8
contestato dalla parte convenuta, compromettendo così la possibilità per il creditore di recuperare il credito senza che il convenuto abbia provato il contrario ossia di essere solvibile.
Dalla gratuità dell'atto oggetto di revocatoria, discende, poi, che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria deve essere valutato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., solo con riguardo alla posizione del debitore.
Orbene era amministratore e legale CP_1
rappresentante della società e della stessa fideiussore per cui non vi è chi non veda come non poteva non essere a conoscenza delle pendenze debitorie della società e quanto a CP_2
parimenti in quanto suo coniuge.
Sussistono, dunque, nella fattispecie concreta tutte le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 2901 c.c. affinché la parte attrice ottenga la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dai convenuti in pregiudizio alle ragioni creditorie: 1) la sussistenza del credito;
2) la consapevolezza in capo alla parte debitrice del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo.
In accoglimento della domanda spiegata da Parte_1
(incorporante
[...] Controparte_3
rappresentata da deve, pertanto, essere Parte_2
dichiarata l'inefficacia nei confronti delle medesime, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale posto in essere da
[...]
e in data 18/07/2017 a rogito Notaio CP_1 CP_2 Per_1
(rep. n. 49223 – racc. n. 14970), trascritto in data
[...]
20/07/2017 e annotato sull'atto di matrimonio in data 23/08/2017.
Per quanto attiene alle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
9
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39187/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
(incorporante rappresentata da
[...] Controparte_3 [...]
del fondo patrimoniale posto in essere da e Parte_2 CP_1 CP_2
in data 18 luglio 2017 a rogito Notaio rep. n. 49223 – racc. n. 14970, Per_1
trascritto in data 20 luglio 2017 presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio
Roma 1 ai numeri reg. gen. 87918 – reg. part. 59389 e annotato in data 23 agosto
2017 a margine dell'atto di matrimonio,
- condanna e , in solido, a rimborsare le spese di lite che CP_1 CP_2
liquida, a favore di e per essa in € Parte_1 Parte_2
6.100,00 per compensi e € 1.241,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico Stefania Ciani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39187 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(Codice Fiscale ) e Parte_1 P.IVA_1
per essa ( Codice fiscale ), Parte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CARBONI SANDRO giusta procura speciale in atti;
attore
E
(ROMA (RM), 26/01/1971), con il patrocinio CP_1
dell'avv. DE ANGELIS GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
convenuto
E
(ROMA (RM), 28/05/1961) CP_2
convenuta contumace
OGGETTO: Causa per revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 05 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta ed il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(incorporante e per essa Controparte_3
adiva l'intestato Tribunale al fine di revocare e Parte_2
dichiarare inefficace e comunque inopponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 e ss. c.c. il seguente atto:
Atto di costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi in data 18 luglio 2017 a rogito Notaio (rep. n. 49223 – Per_1
racc. n. 14970), trascritto in data 20 luglio 2017 presso l'Ufficio
Provinciale di Roma – Territorio Roma 1 (reg. gen. 87918 – reg. part. 59389) e annotato in data 23 agosto 2017 a margine dell'atto di matrimonio, in forza del quale il Sig. e la CP_1
Sig.ra hanno destinato a far fronte ai bisogni CP_2
della famiglia il seguente bene immobile, di proprietà esclusiva del Sig. : piena proprietà della porzione di fabbricato CP_1
ad uso abitazione, costituita da un vano cucina, due ripostigli, un corridoio e un vano scala interno al piano seminterrato, da quattro stanze, un bagno, un corridoio, un disimpegno e un vano scala interno al piano terra-rialzato e da una porzione di terrazza al piano di copertura, comprendente tale porzione, un vano bucataio, confinante con proprietà condominiale, proprietà
[...]
o aventi causa, affacci su parcheggi, salvo altri;
censita nel Per_2
Catasto Fabbricati di Roma al foglio 540, particelle n.14 subalterno 2 e n.227 subalterno 3 graffate tra loro, Via Adelaide
Ristori n.40, piano 1-S1, zona censuaria 3°, categoria A/2, classe
4°, vani 8,5, superficie catastale totale mq.218, totale escluse aree scoperte mq.187, rendita € 2.655,88, giuste varia zioni del 13 3
febbraio 2012 n.15377.1/2012 prot.n.RM0154740 per toponomastica, del 5 novembre 2013 n.234992.1/2013 prot.n.RM0928575 per classamento e del 23 dicembre 2016
n.268693.1/2016 prot.n.RM0810037 per aggiornamento planimetrico;
condannare i convenuti alle spese di lite.
Assumeva la parte attrice che: in data 30/10/2006 CP_1
aveva sottoscritto una fideiussione a garanzia delle obbligazioni tutte assunte dalla fino all'importo di Euro Controparte_4
400.000; in data 20/06/2007, con atto a rogito del Dott. Per_3
, rep 44982, racc. 24219, la banca aveva concesso un
[...]
mutuo dell'importo di Euro 1.600.000 da rimborsare in 30 anni ed erogato in data 06/12/2010 nella misura di Euro 1.275.000; con decreto ingiuntivo n. 15786/2018 – R.G. 43452/2018 emesso in data 10/07/2018 il Tribunale di Roma ingiungeva a e CP_1
il pagamento dell'importo di Euro 400.000 oltre Parte_3
spese ed interessi come liquidati;
nel frattempo, in data 18 luglio
2017 trascritto in data 20 luglio 2017, i coniugi e CP_1
avevano costituito un fondo patrimoniale CP_2
sull'immobile oggetto di causa;
che infine con sentenza n.
6679/2022 dell'08/04/2022 il Tribunale civile di Roma dichiarava inammissibile la causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal . CP_1
Secondo parte attrice la costituzione del fondo patrimoniale costituiva una modalità di sottrazione dei beni ai creditori ed era revocabile in quanto ne ricorrevano i presupposti ossia la sussistenza di un credito come da decreto ingiuntivo n.
15786/2018 in data 13 luglio 2018 e poi dalla sentenza n.
6679/2022, con cui codesto Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da;
il pregiudizio al creditore CP_1
in quanto la costituzione del fondo rendeva il patrimonio 4
insufficiente a garantire il recupero del credito e/o comunque lo rendeva più difficile in quanto veniva limitata l'aggredibilità ai sensi dell'art. 170 c.c. ed il non aveva altri beni immobili. CP_1
Quanto al requisito della scientia damni (conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al proprio creditore con l'atto dispositivo) l'atto in questione era successivo al sorgere del credito che si era verificato con la sottoscrizione del contratto di mutuo e l'atto di fideiussione, l' uno e l'altro risalenti a vari anni prima e comunque la costituzione del fondo era successiva alla lettera di diffida del 18 ottobre 2016 inviata dalla CP_5
essendo l'atto a titolo gratuito non era richiesta la
[...]
conoscenza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario e comunque stante lo strettissimo vincolo tra il e la CP_1 CP_2
coniugi, si presumeva che la predetta fosse a conoscenza della situazione debitoria del marito e del danno arrecato alla banca con la costituzione del fondo.
Si costituiva in giudizio il quale contestava le CP_1
avverse osservazioni chiedendone il rigetto e deducendo che: in data 30/10/2006 si costituiva fideiussore a favore della Pt_1 [...]
fino all'importo di Euro 400.000 per le obbligazioni assunte CP_6
dalla che in data 20/06/2007 la CP_4 CP_4 CP_5
concedeva un mutuo dell'importo di Euro 1.600.000; che la società non provvedeva a restituire la somma erogata;
che in data
10/07/2018 il Tribunale civile di Roma ingiungeva al convenuto il pagamento dell'importo di Euro 400.000,00 oltre spese CP_1
ed interessi;
che un anno prima della emissione del decreto ingiuntivo, precisamente in data 18/07/2017, il predetto costituiva il fondo patrimoniale de quo.
Deduceva che lo scopo del fondo era quello “di mettere al riparo dalle incertezze dell'attività di impresa, un insieme di beni 5
da destinare unicamente all'avvenire della famiglia e dei figli”; che l'atto era stato posto in essere a 10 anni di distanza dalla sottoscrizione della fideiussione (2006) e vi era la totale assenza di volontà e di consapevolezza di arrecare pregiudizio in quanto in caso contrario il convenuto lo avrebbe costituito poco dopo la data di stipula della fideiussione o del contratto di mutuo e della sua erogazione;
né coglieva nel segno la osservazione della banca secondo la quale il fondo patrimoniale sarebbe stato costituito dopo la ricezione della lettera di messa in mora del 18/10/2016 perché il non aveva mai ricevuto la diffida né era stata CP_1
prodotta la cartolina di ricevimento;
che infine neanche successivamente la banca aveva richiesto il pagamento di alcuna somma fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Non si costituiva in giudizio che con CP_2
ordinanza del 14/02/2023 veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 05 novembre 2024 il giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per la redazione delle memorie conclusionali e delle repliche.
Venendo alla domanda di revocatoria, il primo presupposto dell'azione ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass.
10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di un titolo esecutivo.
Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, 6
potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cass. 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (cfr. Cass.,
17 ottobre 2001, n. 12678): anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto e attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n. 1220; Cass. 22 marzo 1990,
n. 2400; Cass. 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. 2 settembre 1996,
n. 8013; Cass. 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. 22 gennaio 1999,
n. 591; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144).
Con riferimento al caso in questione risulta documentalmente provata la sussistenza di un considerevole credito vantato da nei confronti della società e Controparte_7
del fideiussore come risultante dal decreto CP_1
ingiuntivo n. 15786/2018 - confermato con la sentenza n. 54078
(6679/2022rep.), -divenuto esecutivo, con il quale il medesimo è stato condannato al pagamento dell'importo di Euro 400.000 oltre interessi e spese.
Orbene quanto alla scientia damni si deve rilevare che il fondo patrimoniale oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 18 luglio 2017 e trascritto in data 20/07/2017 per cui successivamente al rilascio da parte di della CP_1
fideiussione, avvenuto in data 30/10/2006, che costituisce la fonte delle obbligazioni. 7
Si deve dunque ritenere, in conformità con l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte, che in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito garantito, ossia alla data di sottoscrizione della fideiussione, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito e deve ritenersi irrilevante che i crediti vantati dalla banca, a favore della quale era stata in precedenza prestata la garanzia, fossero derivati da affidamenti concessi al debitore principale in epoca successiva all'atto di disposizione compiuto dal fideiussore (cfr. Cass. Civ. n.
22465/06).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, i presupposti dell'eventus damni e della scientia damni sono desumibili con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie acquisite.
Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato dall'atto di cui viene chiesta la revoca occorre, invero, osservare che, come più volte affermato dalla Suprema Corte, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la sua garanzia generica, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova
- l'assoluta capienza del suo patrimonio e l'insussistenza dell'eventus damni (cfr. Cass. Civ. n. 21808/15).
Ne consegue che tale requisito deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, non potendosi dubitare che la costituzione nel fondo abbia colpito l'unico bene immobile del debitore, fatto non 8
contestato dalla parte convenuta, compromettendo così la possibilità per il creditore di recuperare il credito senza che il convenuto abbia provato il contrario ossia di essere solvibile.
Dalla gratuità dell'atto oggetto di revocatoria, discende, poi, che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria deve essere valutato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., solo con riguardo alla posizione del debitore.
Orbene era amministratore e legale CP_1
rappresentante della società e della stessa fideiussore per cui non vi è chi non veda come non poteva non essere a conoscenza delle pendenze debitorie della società e quanto a CP_2
parimenti in quanto suo coniuge.
Sussistono, dunque, nella fattispecie concreta tutte le condizioni richieste dalla norma di cui all'art. 2901 c.c. affinché la parte attrice ottenga la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo compiuto dai convenuti in pregiudizio alle ragioni creditorie: 1) la sussistenza del credito;
2) la consapevolezza in capo alla parte debitrice del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, titolare di un credito anteriore all'atto dispositivo.
In accoglimento della domanda spiegata da Parte_1
(incorporante
[...] Controparte_3
rappresentata da deve, pertanto, essere Parte_2
dichiarata l'inefficacia nei confronti delle medesime, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del fondo patrimoniale posto in essere da
[...]
e in data 18/07/2017 a rogito Notaio CP_1 CP_2 Per_1
(rep. n. 49223 – racc. n. 14970), trascritto in data
[...]
20/07/2017 e annotato sull'atto di matrimonio in data 23/08/2017.
Per quanto attiene alle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39187/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1
(incorporante rappresentata da
[...] Controparte_3 [...]
del fondo patrimoniale posto in essere da e Parte_2 CP_1 CP_2
in data 18 luglio 2017 a rogito Notaio rep. n. 49223 – racc. n. 14970, Per_1
trascritto in data 20 luglio 2017 presso l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio
Roma 1 ai numeri reg. gen. 87918 – reg. part. 59389 e annotato in data 23 agosto
2017 a margine dell'atto di matrimonio,
- condanna e , in solido, a rimborsare le spese di lite che CP_1 CP_2
liquida, a favore di e per essa in € Parte_1 Parte_2
6.100,00 per compensi e € 1.241,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ciani