Art. 24. Principi in materia di economia dello spazio
e di infrastrutture spaziali 1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attivita' spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali e' garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.
e di infrastrutture spaziali 1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attivita' spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.
2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali e' garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.