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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro Sezione seconda civile
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 968/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 968/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto, tra:
nato l'[...] a [...] ed ivi residente, alla via G. Parte_1
Mazzini n. 1, codice fiscale: , nato il C.F._1 Parte_2
24.10.1956 a Crotone e residente in ME (KR), alla via Ecce Homo s.n.c., codice fiscale: ; nata il [...] a C.F._2 Parte_3
ME (KR) e residente in [...], codice fiscale:
; , nato il [...] a [...] ed ivi C.F._3 Parte_4 residente alla Trav. I G. Mazzini n. 10, codice fiscale: ; C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: ; C.F._5 Parte_6
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla località Fiorello
[...]
s.n.c., codice fiscale: – nella loro qualità di figli ed aventi causa del C.F._6 de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto in SO
1 Catanzaro il 29.9.2012 – tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michael Gisonda del Foro di
Bari, in virtù di mandato a margine dell'originario atto di citazione del 27.11.2014; nonché
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_7
(Kr), alla via Querciulla n. 52 P/1, codice fiscale: – nella sua C.F._7 qualità di figlia ed avente causa del de cuius , nato a [...] SO il 14.11.1932 e deceduto in Catanzaro il 29.9.2012 – rappresentata e difesa dall'avv.
Gilberto Casalino del Foro di Bari, in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento adesivo autonomo ex art. 105, primo comma, c.p.c. del 27.11.2020 inviata telematicamente in data 10.12.2020 (con telefax numero 080/7835796 ovvero
080/3836420 e indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
Appellanti
il dott. (codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_8
1°.
7.1956 e residente in Botricello (CZ), al Villaggio Costa del Turchese n. 6, o rappresentato e difeso, per mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Salvatore Apa (con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 096223820) del Foro Email_3 di Crotone, presso il cui studio professionale, sito in Crotone, alla via Napoli n. 39, è elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Chiodo (con posta elettronica certificata e con telefax n. Email_4
0984407427), del Foro di Cosenza;
Appellato
, codice fiscale in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale Aziendale sito in Crotone alla Via Mario Nicoletta – Il Granaio, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente avv. Giulia
Ferrante e dal dirigente avv. Giuseppe Lammirato in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzi di posta elettronica certificata e Email_5 Email_6
Appellata
2 Conclusioni delle parti:
per i procuratori degli appellanti: “Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 459/2022 resa in data
24.5.2022 dal Tribunale di Crotone, nella persona della Dott.ssa Valentina Tumedei in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 24.05.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 6.6.2022, nella causa di primo grado iscritta al n.° 2207 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2014, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare
l'impugnata sentenza. Indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile nonché dell'art.
1218 del codice civile, la responsabilità medica contrattuale del Dott. Controparte_1
[nato a [...] il [...]] per inesatto adempimento della prestazione sanitaria
a seguito del decesso del de cuius [nato a [...] il SO
14.11.1932 e deceduto in Catanzaro il 29.09.2012] in quanto il Dott. , in Controparte_1 evidente violazione dei doveri nascenti dallo svolgimento dell'attività professionale medica – con inescusabili errori di diagnosi, terapeutici ed omissioni dei prescritti approfondimenti diagnostici strumentali e di laboratorio del caso – ometteva di disporre il tempestivo trasporto del paziente presso una struttura SO ospedaliera per l'effettuazione sia di idonei approfondimenti diagnostici che di controlli specifici quali l'osservazione clinica del paziente in ambiente ospedaliero per un arco temporale di almeno sei ore dal trauma nonché la esecuzione della TAC del cranio, sì da consentire che il Sig. venisse nuovamente condotto presso la SO propria abitazione sino alle ore 11.47 – allorquando in presenza di perdite di sangue dalla bocca e dal naso, a seguito di successiva richiesta di intervento del 118 da parte dei familiari, veniva condotto, a distanza di cinque ore dal patito trauma, dapprima presso
l'Ospedale di Crotone e, successivamente, presso l'Ospedale di Catanzaro ove lo stesso
decedeva alle ore 22.15 – omettendo, viceversa, di diagnosticare un SO ematoma sotto durale e di trasportare sin dal momento del primo intervento del 118, avvenuto alle ore 08.09, il paziente presso il locale nosocomio al fine di monitorizzare
l'incremento dell'ematoma, l'effetto massa nonché di programmare l'intervento chirurgico decompressivo, circostanze tutte che causavano il decesso di SO
. Indi a ché, sempre in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile
3 nonché dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità medica contrattuale sia del Dott.
[nato a [...] il [...]] che della Azienda Sanitaria Controparte_1
Provinciale “Magna Grecia” di Crotone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per inesatto adempimento della prestazione sanitaria a seguito del decesso del de cuius [nato a [...] il [...] e deceduto in SO
Catanzaro il 29.09.2012] in quanto il Dott. , in evidente violazione dei Controparte_1 doveri nascenti dallo svolgimento dell'attività professionale medica – con inescusabili errori di diagnosi, terapeutici ed omissioni dei prescritti approfondimenti diagnostici strumentali e di laboratorio del caso – ometteva di disporre il tempestivo trasporto del paziente presso una struttura ospedaliera per l'effettuazione sia di SO idonei approfondimenti diagnostici che di controlli specifici quali l'osservazione clinica del paziente in ambiente ospedaliero per un arco temporale di almeno sei ore dal trauma nonché la esecuzione della TAC del cranio, sì da consentire che il Sig. SO
venisse nuovamente condotto presso la propria abitazione sino alle ore 11.47 –
[...] allorquando in presenza di perdite di sangue dalla bocca e dal naso, a seguito di successiva richiesta d intervento del 118 da parte dei familiari, veniva condotto, a distanza di cinque ore dal patito trauma, dapprima presso l'Ospedale di Crotone e, successivamente, presso l'Ospedale di Catanzaro ove lo stesso SO decedeva alle ore 22.15 – omettendo, viceversa, di diagnosticare un ematoma sotto durale
e di trasportare sin dal momento del primo intervento del 118, avvenuto alle ore 08.09, il paziente presso il locale nosocomio al fine di monitorizzare l'incremento dell'ematoma,
l'effetto massa nonché di programmare l'intervento chirurgico decompressivo, circostanze tutte che causavano il decesso di;
Indi a ché, SO condannare sia il Dott. [nato a [...] il [...]] che la Controparte_1
Azienda Sanitaria Provinciale “Magna Grecia” di Crotone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore dei signori
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e – a titolo di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dagli stessi subiti, a seguito del decesso del loro genitore , di qualsiasi natura e specie, ossia danno SO biologico iure successionis, danno morale iure successionis, danno da perdita della vita iure successionis, danno biologico iure proprio, danno morale iure proprio, danno da lesione del rapporto parentale, danno patrimoniale iure proprio dei congiunti – di quella
4 somma che sarà determinata in corso di causa ex art. 1226 c.c. dall'Ecc.ma Corte di
Appello adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”:
Per i procuratori di (appellato): “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia Controparte_1 integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, voglia condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio”.
per i procuratori dell'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così pronunciare: - rigettare il proposto appello in toto perché inammissibile, improcedibile, e improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, non provato con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 459/2022 resa dal tribunale di Crotone;
- Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, il 5.12.2014 e in data
11.12.2014, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e - quali figli ed aventi causa Parte_4 Parte_5 Parte_6 di , nato a [...] il [...] e deceduto in Catanzaro il SO
29.9.2012 - hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, l'
[...]
ed il dott. al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis (precisamente, danno biologico iure successionis; danno biologico terminale;
danno morale iure successionis; danno biologico iure proprio; danno morale iure proprio; danno da lesione del rapporto parentale), patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, verificatosi a causa di inadempienze nelle cure dello stesso, imputabili ai convenuti.
5 A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che: a) il 29.9.2012, alle ore 7:30 circa, , allorché, alla guida del suo quadriciclo, percorreva la via San SO
Paolo di ME (KR), a causa della sconnessione del manto stradale, aveva perduto il controllo del mezzo ed era rovinato al suolo, battendo il capo;
b) era stato soccorso da alcuni passanti e, segnatamente, da e (che avevano Controparte_3 CP_4 notato che il perdeva sangue dal naso ed aveva un grosso ematoma al capo) e, PE alle ore 8:09, era giunta l'équipe del Servizio Urgenza Emergenza Medica (gestito tramite il numero di emergenza 118) di Crotone, composta dal dott. (medico), Controparte_1
(autista) e (infermiere); c) il medico, dopo aver omesso Persona_2 Controparte_5 di trascrivere sull'apposita scheda la causa dell'intervento, nonché di compilare il c.d.
Trauma Score e di annotare altri elementi sulle condizioni del paziente, aveva concluso la sua valutazione, rilevando “Escoriazioni in reg. temporale, mano sin. e trauma piede sin.” ed informando , figlio di , che il padre, in assenza Parte_4 SO di una patologia che necessitasse di ricovero, poteva fare rientro nel proprio domicilio;
d) tuttavia, , figlia di , recatasi presso l'abitazione del padre, si Parte_7 PE era accorta che quest'ultimo accusava cefalea e dolore toracico, cosicché il marito,
, alle ore 9:30, aveva richiesto nuovamente l'intervento del servizio Controparte_6
“118”, segnalando che il paziente perdeva sangue da bocca e naso;
e) l'ambulanza del
“S.U.E.M. 118”, nella medesima composizione, era, quindi, giunta presso il domicilio di alle ore 11:47 ed il dott. aveva riscontrato, oltre che la SO CP_1 presenza di “escoriazione in regione parietale e zigomatica sinistra”, anche, “ecchimosi in regione orbitaria;
ematoma in regione a fronto parietale sinistra”, sicché, alle ore 12:18,
l'ambulanza era ripartita, con a bordo , al fine di trasportarlo al SO
Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone, ove era giunta alle 13:04; alle ore 16:36, il medico di guardia del Pronto soccorso aveva diagnosticato “Emorragia cerebrale post traumatica” e, quindi, il paziente era stato trasferito, a mezzo di eliosoccorso, presso l'ospedale di Catanzaro, dove, previo ricovero in codice rosso nell'U.O. di Rianimazione, alle ore 18:40 era stato operato nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia;
f) rientrato nel reparto di rianimazione alle ore 21:00, il paziente, alle successive ore 21:30, aveva subito un arresto cardiaco ed alle ore 22:15 ne era stato dichiarato il decesso.
Premesso questo, gli attori hanno affermato che il decesso del loro congiunto era da imputarsi alla condotta negligente, imprudente ed imperita del che, in occasione CP_1 del primo intervento di soccorso, aveva: a) omesso di eseguire una corretta valutazione
6 delle condizioni del paziente (e, segnatamente, di compilare la c.d. Glasgow Coma Scale);
b) effettuato una errata diagnosi;
c) nonostante la sussistenza di un rischio di emorragia di grado intermedio (reso tale dalla cefalea, dall'età e dalle modalità del sinistro), omesso di disporre il tempestivo trasferimento del paziente medesimo presso una struttura ospedaliera, dove poter eseguire sia i dovuti approfondimenti diagnostici sia controlli specifici, quali l'osservazione clinica del paziente per almeno sei ore dal trauma nonché
l'esecuzione di una TAC al cranio, consentendo, invece, il rientro presso al sua abitazione.
Il che, secondo gli attori, aveva impedito la tempestiva diagnosi di ematoma sottodurale e ritardato il trasferimento del in ospedale, ove sarebbe stato possibile PE programmare un tempestivo intervento chirurgico decompressivo, cosicché sussisteva il nesso di causalità tra tali condotte del medico ed il decesso.
Si è costituita in giudizio l' , sostenendo che il Controparte_2 personale medico intervenuto aveva agito con la dovuta diligenza, prudenza e perizia e che, pertanto, la domanda degli attori di risarcimento del danno era infondata nell'an e nel quantum. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, anche, tramite apposita comparsa, eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'omesso esperimento della procedura di mediazione e sostenendo, nel merito, di aver applicato tutti gli accorgimenti tecnici e le conoscenze mediche appropriate al caso di specie, atteso che, valutata, secondo le legis artis, l'entità del trauma cranico di grado lieve, in assenza, ad eccezione dell'età, di fattori del rischio c.d. evolutivo (ossia di sviluppare complicanze neurologiche), le linee guida prevedevano che i pazienti potessero essere dimessi con foglio informativo sulle modalità di comportamento a domicilio, cosicché difettava, nel caso di specie, l'inadempimento colposo ascrittogli e, comunque, spettava agli attori provare il nesso causale tra il comportamento omissivo lamentato e l'evento dannoso lamentato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di essere manlevato dall' Controparte_2 beneficiando, se del caso, dell'eventuale copertura assicurativa di quest'ultima.
Nelle more del processo, con comparsa del 10.12.2020, , altra figlia ed Parte_7 avente causa di , è intervenuta volontariamente nel processo, ex art. SO
105, comma 1°, c.p.c., aderendo alle domande formulate dagli attori principali.
7 La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale, interrogatorio formale del ed una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, CP_1 eseguita dalla dott.ssa , con successiva integrazione. Persona_3
All'udienza del 27.1.2022, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 459/2022 del 24.5.2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Crotone ha così deciso: a) ha rigettato la domanda degli attori;
b) ha compensato le spese di giudizio tra le parti;
c) ha posto a carico degli attori e della intervenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che non era stato provato alcun inadempimento imputabile al dott. nel decesso di , deceduto in Controparte_1 SO conseguenza della formazione dell'ematoma subdurale acuto e di emorragia cerebrale e cerebellare post traumatica, con danno secondario neurologico sino all'insufficienza neurologica.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: a) la conclusione cui era giunta la consulente tecnica d'ufficio in ordine alla riconducibilità della morte di alla SO condotta omissiva colposa del dott. non poteva essere condivisa, non avendo CP_1 chiarito quali norme professionali imponessero la necessità della gestione del trauma cranico riportato da in regime ospedaliero e l'esecuzione di una tac SO del cranio già nel periodo di osservazione;
b) dalla perizia d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio penale a carico del per i medesimi fatti ed eseguita dalla dott.ssa CP_1 [...]
del resto, emergevano valutazioni di segno diverso e maggiormente attendibili, Per_4 dovendosi condividere la qualificazione dell'entità trauma cranico riportato da
[...]
come di grado lieve, senza che vi fossero elementi che facessero presagire PE complicanze neurologiche (il c.d. rischio evolutivo), cosicché non era necessario né un ricovero ospedaliero né l'esecuzione di una tac, ma solo un periodo di osservazione;
c) per quanto la dott.ssa avesse ritenuto l'opportunità di un ricovero ospedaliero, non Per_4 sarebbe, comunque, cambiato l'iter diagnostico e decisionale, anche perché una tac precoce (prima delle due ore dal trauma) poteva risultare inutile;
d) la cefalea del paziente
8 evidenziata nella consulenza tecnica d'ufficio non aveva trovato riscontro obiettivo, mentre l'ulteriore elemento di rischio connesso alla dinamica del sinistro non teneva conto del fatto che esso era rilevante soltanto in traumi in circostanze diverse e non già in caso di ribaltamento di veicolo a bassa velocità; e) l'esordio delle complicazioni neurologiche
(alle quali era da riconnettersi l'obbligo di eseguire una tac del cranio) era stato registrato soltanto alle ore 13, al momento dell'arrivo del al pronto soccorso PE dell'ospedale di Crotone, cosicché nessuna rilevanza aveva assunto il mancato ricovero nelle ore precedenti;
f) il dott. si era attenuto alle linee guida e, quindi, non poteva CP_1 condividersi l'ulteriore giudizio, espresso nella consulenza tecnica d'ufficio, circa le probabilità di sopravvivenza del , in caso di immediato trasferimento in PE ambiente ospedaliero.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
16.6.2022 a ed all' hanno Controparte_1 Controparte_2 proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Crotone , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (di seguito, anche, eredi ), Parte_6 Parte_7 PE chiedendone l'integrale riforma per avere il Tribunale, erroneamente, disatteso la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa e quella eseguita nel Per_3 procedimento penale dal dott. per conto del Pubblico ministero. CP_7
In particolare, hanno rilevato che, contrariamente all'assunto del Tribunale: a) il dato controverso della cefalea lamentata dal sin dal primo soccorso, elemento PE indicativo di un trauma cranico non lieve, escluso dal giudice, trovava riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese dai passanti nel corso del procedimento penale, nonché nelle deposizioni testimoniali di e (il quale Controparte_3 CP_4 aveva riferito di un grosso ematoma alla testa); b) ulteriori fattori di rischio (c.d. evolutivo del trauma cranico) o, comunque, di gravità del trauma derivavano dall'età del PE
(superiore a 65 anni), dalla dinamica del sinistro (con urto violento del capo) e dalla perdita di sangue dal naso e dalla bocca (su cui avevano riferito i suddetti testimoni), cosicché, anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica del consulente del Pubblico ministero, il trauma cranico era da valutare come di media
9 gravità con grado di rischio (c.d. evolutivo) intermedio;
c) il dott. aveva, dunque, CP_1 omesso di effettuare l'esame preliminare necessario ad una corretta valutazione del caso
(il c.d. Glasgow Coma Scale), di far trasportare il in ospedale e, quindi, di PE fatto, aveva impedito di: 1) porre una esatta diagnosi del trauma;
2) monitorare la sua evoluzione;
3) programmare l'intervento chirurgico decompressivo in una fase in cui era elevata la possibilità di successo.
Hanno ribadito le domande proposte nel giudizio di primo grado e, quindi, hanno concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 26.10.2022, si è costituito nel giudizio di appello il dott. contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'appellato, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ed i relativi elementi di prova, ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale, perché la consulenza tecnica d'ufficio non era attendibile, visto che: a) ripetendo l'errore del consulente nominato dal Pubblico ministero nel procedimento penale, erano state mal valutate le condizioni di salute del al momento del primo intervento del dott. PE
(rilevando la presenza di asseriti traumi con evidenza di ecchimosi); b) non erano CP_1 state valutate le risultanze del procedimento penale e, per contro, erano state formulate percentuali di possibilità di sopravvivenza del paziente, in caso di diverso trattamento, prive di significato, perché non ancorate ad un preciso parametro di base;
c) non era stato considerato che il aveva cominciato a evidenziare i sintomi di aggravamento in PE occasione dell'ingresso in ospedale (ossia alle ore 13,04), sicché solo da tale momento sussisteva un'indicazione alla esecuzione di un esame TAC che, qualora fosse stato eseguito prima, non avrebbe evidenziato alcunché.
L'appellato ha, quindi, riportato gli esiti delle deposizioni testimoniali del processo penale, da cui emergeva che, fino a quando non era stata eseguita la TAC, il paziente non era in condizioni gravi, tanto che era stato intubato dopo le ore 16,00; nonché la relazione dei propri consulenti di fiducia (dottori e ed il conforme parere dei periti Per_5 Per_6 nominati nel processo penale (dott.ssa e dott.ssa , circa il Persona_7 Persona_4 corretto operato del dott. e circa il fatto che, anche se il paziente fosse stato CP_1 trasportato in Pronto Soccorso a seguito del primo intervento del “118”, non avrebbe potuto dirsi che la diagnosi e il trasferimento presso l'ospedale di Catanzaro e, quindi,
10 l'intervento chirurgico sarebbero potuti avvenire in modo più tempestivo o più precoce di quanto effettivamente avvenuto.
Ha rilevato, sotto altro profilo, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'appellato non aveva mai sostenuto che la responsabilità invocata dagli attori nei confronti della struttura sanitaria e del medico convenuto in giudizio dovesse essere inquadrata come responsabilità da inadempimento contrattuale, avendo sostenuto, all'opposto, era ipotizzabile una responsabilità di tipo extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., posto che si trattava di azione risarcitoria promossa iure proprio dagli aventi diritto del paziente deceduto per asserita responsabilità dell'esercente la professione medica e che le vittime secondarie non erano legate al professionista (e alla struttura sanitaria) da alcun vincolo contrattuale, cosicché incombeva sugli attori l'onere della prova della colpa del dott. con la conseguenza che il dubbio circa la CP_1 correttezza della condotta avrebbe determinato necessariamente il rigetto della domanda.
Ha, infine, criticato la consulenza tecnica d'ufficio in relazione all'improprio riferimento al c.d. danno differenziale e alla indicazione della percentuale del 65% di possibilità di sopravvivenza del paziente, poiché non sorretta da alcun riscontro scientifico, sostenendo che, al contrario, soltanto con l'accesso in ospedale del era stata riscontrata PE
l'insorgenza dei sintomi di aggravamento delle condizioni di salute (confusione e sonnolenza), indicativi della necessità di effettuare l'esame TC che, pertanto era stato effettuato tempestivamente, con conseguente esclusione del nesso di causalità tra l'omesso trasporto in ospedale del in occasione del primo intervento dell'equipe del 118 PE
e il decesso del paziente.
Ha sostenuto, poi, che: non era configurabile né un danno biologico terminale, perché la sopravvivenza del dante causa degli appellanti rispetto all'intervento del dott. si CP_1 poteva quantificare in poche ore;
né il danno morale terminale/catastrofale, non essendo stato in alcun modo provato che , nel breve intervallo di lucidità SO mentale intercorso tra il momento dell'incidente e il coma indotto dalle lesioni patite, avesse avuto la chiara consapevolezza della morte imminente;
né il danno da perdita della vita (iure successionis); non era stato provato nemmeno il danno biologico iure proprio;
ossia di uno stato patologico vero e proprio, insorto a seguito del decesso del congiunto e etiologicamente collegato al suddetto decesso;
il danno morale iure proprio e il danno da
11 lesione del rapporto parentale rappresentavano la medesima tipologia di danno e non giustificavano una duplicazione del risarcimento;
non vi era né allegazione né prova, inoltre, di un danno patrimoniale iure proprio dei congiunti.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 4.11.2022, si è costituita in giudizio anche l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, poiché meramente ripetitivo di argomentazioni sostenute nel giudizio di primo grado e generico quanto ai motivi formulati, nonché sostenendo, quanto al merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, poiché, per come accertato dal Tribunale, il dott. aveva tenuto una condotta conforme alle linee guida professionali ed esente da CP_1 profili di colpa, cosicché il decesso del non poteva essere imputato né al PE suddetto medico né all'ente.
In particolare, l' ha rilevato che il Tribunale aveva spiegato Controparte_2 le ragioni, per le quali non aveva attribuito valenza decisiva alla consulenza tecnica d'ufficio della dr.ssa , basando il suo convincimento, invece, sulla perizia Persona_3 redatta dalla dott.ssa nel giudizio penale, avente ad oggetto gli stessi fatti, Persona_4 senza che gli appellanti avessero contestato, in modo preciso e puntuale, l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
All'udienza dell'8.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Hanno presentato comparsa conclusionale gli appellati, ribadendo le proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, sollevata dalla;
b) il fondamento o meno Controparte_2 della domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni appellanti, sia iure proprio che iure successionis - sotto i diversi profili evidenziati (c.d. danno biologico terminale;
12 c.d. danno morale terminale/catastrofale; danno da perdita della vita;
danno biologico iure proprio; danno da lesione del rapporto parentale;
c) in caso di accoglimento della domanda sull'an debeatur, la quantificazione dei danni riportati dall'appellante; d) la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' Controparte_8
Come accennato, l' eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello proposto dagli eredi , rilevando, implicitamente, la violazione PE dell'art. 342 c.p.c., essendosi limitati gli appellanti, in buona sostanza, a ripetere le difese svolte nel giudizio di primo grado e a formulare motivi di lagnanza generici, senza censure specifiche alle ragioni fondanti la decisione di primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata.
L'atto di appello deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso, sostenendo gli appellanti, in particolare, sulla base di argomentazioni alquanto precise e dedotte, in massima parte, dalle risultanze della apposita consulenza tecnica d'ufficio medico - legale svolta nel giudizio di primo grado e della relazione del consulente nominato dal Pubblico ministero nel processo penale per omicidio colposo a carico del (cfr. il contenuto dell'atto di CP_1 impugnazione e la sintesi riportata nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti controversi (segnatamente in ordine alla condotta inadeguata del medico ed al nesso di causalità tra la stessa ed il decesso di ), cosicché gli appellati sono stati messi in condizione di SO approntare una compiuta difesa.
3. Il merito e le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
Richiamata la parte dello svolgimento del processo dedicata al giudizio di appello e, in particolare, l'illustrazione dei motivi di impugnazione, deve rammentarsi, in estrema sintesi, che gli eredi si dolgono della circostanza che il giudice di prime cure, PE
13 disattendendo la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile (eseguita dalla dott.ssa e quella del consulente nominato dal Pubblico ministero (dott. Per_3
, abbia escluso profili di colpa nella condotta del dott. con particolare CP_7 CP_1 riferimento al primo dei due interventi del servizio “S.U.E.M”, alle ore 8,09 della mattina del 29.9.2012, omettendo, in particolare, di verificare compiutamente le condizioni del e di disporre il ricovero in ambiente ospedaliero del paziente che aveva subito PE un trauma giudicato, erroneamente, lieve e, comunque, con rischio di evolvere in emorragia cerebrale, così impedendo o ritardando in maniera significativa le adeguate cure e causando il suo decesso, avvenuto il medesimo giorno.
In particolare, lamentano che, contrariamente al convincimento del Tribunale: a) il dato controverso della cefalea - lamentata, secondo gli appellanti, dal sin dal primo PE intervento, da considerarsi elemento indicativo di un trauma cranico non lieve, escluso, tuttavia, dal giudice - trovava riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese dai passanti nel corso del procedimento penale (riportate nella relazione del dott. CP_7 consulente del Pubblico ministero), nonché nelle deposizioni testimoniali di CP_3
e (il quale aveva riferito di un grosso ematoma alla testa); b)
[...] CP_4 ulteriori fattori del rischio c.d. evolutivo del trauma cranico o, comunque, di gravità del trauma derivavano dall'età del (classe 1932, superiore a 65 anni), dalla PE dinamica del sinistro (con urto violento del capo) e dalla perdita di sangue dal naso e dalla bocca (su cui avevano riferito i suddetti testimoni), cosicché, anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dalla dott.ssa e della consulenza tecnica del Per_3 consulente del Pubblico ministero, il trauma cranico era da valutare come di media gravità con grado di rischio (c.d. evolutivo) intermedio;
c) il dott. aveva omesso di CP_1 effettuare l'esame preliminare necessario ad una corretta valutazione del caso (il c.d.
Glasgow Coma Scale) e di disporre il trasporto del in ospedale, così, di fatto, PE aveva impedito di: 1) porre una esatta diagnosi del trauma;
2) monitorare la sua evoluzione;
3) programmare l'intervento chirurgico decompressivo in una fase in cui era elevata la possibilità di successo.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Conviene, preliminarmente, illustrare, in sintesi, i fatti essenziali della vicenda controversa
(pacifici o, comunque, documentati), esauritasi nella giornata del 29.9.2012, e, in un secondo momento, analizzare quelli che comprovano l'omissione colposa o il ritardo non scusabile di adeguate cure mediche nonché il nesso di causalità, secondo la regola della
14 preponderanza dell'evidenza, tra tali omissioni o ritardi ed il decesso di
[...]
. PE
3.1. I fatti
Il 29.9.2012, alle ore 07:30 circa, , di anni ottanta circa (classe 1932), SO mentre percorreva, alla guida del suo motociclo per disabili, la via San Paolo di ME
(KR), a causa della sconnessione del manto stradale, ha perso il controllo del mezzo (che si è ribaltato), rovinando al suolo e battendo il capo.
Soccorso nell'immediatezza da alcune persone, è giunta, alle ore 08:09, l'autoambulanza del “S.U.E.M.” (servizio “118”) di Crotone, con a bordo l'équipe, composta dal dott.
(medico), (autista) e (infermiere). Controparte_1 Persona_2 Controparte_5
Visitato il paziente e rilevati alcuni valori (pressione arteriosa 140/70; F.C. 82; SpO2
98%), il dott. omettendo di annotare i dati dell'apposito esame utilizzato per CP_1 classificare il trauma cranico (il c.d. Glasgow Coma Scale), ha annotato nella apposita scheda “Escoriazioni in reg. temporale, mano sin. e trauma piede sin.”. Pertanto, ha consentito il rientro di al proprio domicilio, dicendo al figlio , SO Pt_4 in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute, di portarlo in ospedale oppure di richiamare il servizio “118”. Alle 08:20, dunque, l'autoambulanza si è allontanata dal luogo dell'incidente, senza il paziente a bordo.
Alle ore 11:29 (l'orario delle 09:30, indicato dagli appellanti non ha trovato riscontro), è stato richiesto, nuovamente, l'intervento del servizio “118”, per “riferite perdite di sangue” del (cfr. il dato, pacifico e riportato nella perizia della dott.ssa PE Per_4 espletata nel giudizio penale) e l'autombulanza, nella stessa composizione, è giunta presso il domicilio del paziente alle ore 11:47. Questa volta, il dott. ha Controparte_1 riscontrato la presenza di “escoriazione in regione parietale e zigomatica sinistra;
ecchimosi in regione orbitaria;
ematoma in regione fronto parietale sinistra”, annotando, anche, “Apertura degli occhi spontanea;
risposta verbale orientata;
frequenza respiratoria 10-24/min; espansione del torace normale;
tempo di riempimento capillare normale;
note: Esame obiettivo neurologico: negativo per patologie focali in atto;
pz vigile, collaborante” nonché pressione arteriosa 170/100; F.C. 92; SpO2 98%.
Alle ore 12:18, l'ambulanza è ripartita in “codice rosso”, questa volta con a bordo
, diretta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone, ove è giunta SO
15 alle ore13:04 (la scheda di pronto soccorso, peraltro, indicava l'accesso alle ore13:11, il codice bianco, per “trauma cranico, tra una regione frontale e orbita sinistra, piede sinistro;
anamnesi: trauma cranico da riferito incidente stradale”).
Nell'ospedale, sono stati effettuati alcuni esami ematochimici nonché una tac all'encefalo, richiesta in via di urgenza, il cui referto, stampato alle ore 15:01, ha evidenziato:
“Presenza di disomogeneo nucleo emorragico in sede parieto -temporale dx, con un alone di edema perilesionale, del diametro max complessivo di circa 6,5 cm x 4 cm x 6 cm;
Marcato effetto massa sul ventricolo laterale omolaterale ed un evidente spostamento della linea mediana verso sn. Con concomita omolateralmente, falda ematica extra cerebrale lungo la convessità dello spessore max di circa 11 mm, e iperdensità ematica dei solchi liquorali della convessità … Non evidenti rime di frattura delle ossa della teca cranica…”.
Alle ore 16:36, diagnosticata “Emorragia cerebrale post traumatica”, previ accordi con i responsabili dell'ospedale di Catanzaro, è stato disposto il trasferimento del paziente, a mezzo di eliosoccorso, presso il suddetto nosocomio, ove, avvenuto il ricovero in codice rosso presso l'U.O. di Rianimazione, alle ore 18:40, è stato operato nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia, ove, riscontrato un “ematoma subdurale acuto fronto temporo parietale destro…edema cerebrale massivo…” è stato effettuato un intervento di
“decompressione osteo-durale, drenaggio dell'ematoma subdurale”.
Rientrato, alle ore 21:00, nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime, alle ore
21:30, il ha subito un arresto cardiaco ed alle 22:15 ne è stato dichiarato il PE decesso.
3.2. Le valutazioni della Corte di Appello
Ritiene la Corte di Appello che - alla luce degli elementi obiettivi acquisiti e delle valutazioni contenute nelle relazioni dei vari esperti medico - legali prodotte - sussista, come accennato, prova sia delle omissioni del medico, imputabili a colpa (segnatamente, a imprudenza e imperizia), con particolare riferimento al primo intervento delle ore 08:09 del mattino, nell'immediatezza del sinistro occorso, sia del nesso di causalità tra la condotta del medico stesso ed il decesso del , valutato secondo il criterio del PE
“più probabile che non”.
16 E' controverso tra le parti se il trauma Cranico subito dal fosse qualificabile, al PE momento del primo intervento del servizio “118”, come lieve o di media gravità, essendo controversi, in particolare, alcuni elementi, peraltro, non risultanti dalla sintetica annotazione dell'intervento stesso, ossia il sanguinamento del paziente da naso e bocca ed il lamentato dolore al capo, ritenuti comprovati dagli appellanti, sulla base delle deposizioni testimoniali, e, al contrario, insussistenti degli appellati, sulla base dei dati obiettivi, desumibili dall'annotazione medesima.
Ritiene la Corte che - sebbene debba escludersi la prova certa che, in occasione il primo soccorso del servizio 118 il avesse lamentato cefalea (circostanza da PE escludersi, oltre che sulla base dell'annotazione del medico, della deposizione testimoniale dell'infermiere, escusso in dibattimento, per come riportata nella Testimone_1 relazione del perito, dott.ssa - risulti, comunque, corretta la valutazione del dott. Per_4
consulente nominato dal Pubblico ministero, della sussistenza di un Persona_8 trauma cranico lieve, ma connotato da c.d. rischio evolutivo, per come puoi verificatosi, di emorragia cerebrale, dovendosi evidenziare, a tal fine, il dato obiettivo, fonte di specifico rischio secondo le linee guida, dell'età del paziente, ben superiore agli anni 65.
La circostanza trova puntuale conferma nella stessa relazione della dott.ssa
[...]
perito nominato dal Tribunale nel giudizio penale, posta a fondamento della Per_4 decisione impugnata, in cui vengono richiamate le linee guida specifiche del CCHR (The
Canadian Computed Tomography Head Rule) che indicano l'età superiore a 65 anni come fonte di “alto rischio” (per interventi neurochirurgici: v. pagina 50 della relazione citata).
D'altra parte, il dott. ha spiegato che tale rischio è connesso alla normale CP_7 debolezza dei vasi sanguigni che connota le persone più anziane.
Ne consegue, perciò solo, che il dott. avrebbe dovuto disporre, sin dal primo CP_1 intervento delle ore 08;09, il ricovero del in ambiente ospedaliero, al fine di PE monitorare l'eventuale evoluzione del trauma cranico, stante “l'alto rischio” che degenerasse in emorragia cerebrale.
Ciò si evince, non soltanto, da quanto riportato dal dott. e dalla dott.ssa CP_7 Per_3
(consulente tecnica d'ufficio nominata nel processo civile) nelle rispettive relazioni, ma, anche, in quella della dott.ssa la quale – peraltro, in contraddizione con la sua Per_4 affermazione circa la corretta condotta del medico – ha affermato, a chiare lettere, che “… certamente l'età era il criterio da indurre un trasferimento presso l'ospedale…. il paziente cautelativamente doveva esser ricoverato per un'osservazione” (v. pag. 51).
17 Tali misura cautelativa, già di per sé imposta dal rischio c.d. evolutivo connesso all'età del paziente, era ancor più necessaria, in regione delle circostanze concrete concernenti sia la dinamica del sinistro che le condizioni del paziente.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il era caduto, sbattendo il capo, PE mentre circolava a bordo del suo motociclo per invalidi. Per quanto si possa ipotizzare che la velocità del mezzo, alimentato ad elettricità, non potesse essere particolarmente elevata, si è trattato, comunque, di una caduta da un mezzo in movimento, la quale, se, forse, come ritenuto dal Tribunale e dagli appellati, è insufficiente ad escludere la classificazione del trauma cranico come lieve, certamente, doveva indurre a particolare prudenza nel rimandare il paziente presso il proprio domicilio, anziché disporne il ricovero per una compiuta osservazione in ambito ospedaliero.
Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che dalla deposizione in dibattimento dell'infermiere si ricavano una serie di circostanze che rendono ancora più grave Tes_1 ed imprudente l'omissione del medico: a) il , al momento dell'arrivo PE dell'autoambulanza del servizio “118”, si trovava seduto su una sedia, completamente bagnato per opera dei primi ed improvvisati soccorritori, i quali loro lo avevano trovato in condizioni di scarsa coscienza (“stordito”); b) tanto il medico quanto l'infermiere non erano del tutto convinti che la decisione di non ricoverare il paziente fosse stata corretta e ne avevano discusso ampiamente, allorché si erano allontanati dal luogo dell'incidente; c) il dott. evidentemente non tranquillo, aveva detto al di chiamare i CP_1 Tes_1 familiari del dopo circa un'ora, al fine di assicurarsi sulle condizioni del PE paziente;
d) il peraltro, non era affatto sereno, perché era consapevole del fatto Tes_1 che si trattasse di un soggetto a rischio, anche perché anziano, ed aveva precisato nella sua deposizione che, per quello che a lui risultava, le c.d. Linee guida prevedevano il ricovero del paziente;
e) il medico avrebbe dovuto valutare la circostanza, tutt'altro che trascurabile, che il luogo di domicilio del paziente (ME) distava circa un'ora di ambulanza dal più vicino ospedale di Crotone e che, tenuto conto dei tempi tecnici della chiamata e del soccorso del servizio “118”, le eventuali misure mediche di accertamento e di cura in ospedale sarebbero state ritardate, quanto meno, di circa di un'ora e tre quarti, come avvenuto nel caso in esame (la seconda chiamata al “118” à delle ore 11.29; la registrazione dell'accesso al Pronto soccorso è delle ore 13.11); f) contrariamente a quanto sostenuto dal perito nominato nel processo penale, non può ritenersi che la decisione di affidare l'osservazione del paziente, nelle condizioni suddette, ai familiari sia misura
18 equivalente alla dovuta osservazione medica ed in ambiente ospedaliero, non fosse altro per la normale imperizia che connota le persone prive di specifiche competenze sanitarie e che, nel caso in esame, sembra avere avuto anche un ruolo di rilievo, se, come riferito in dibattimento dal il familiare contattato telefonicamente per avere notizie sulle Tes_1 condizioni del congiunto, avrebbe riferito che l'uomo stava dormendo, circostanza niente affatto rassicurante per un soggetto colpito da trauma cranico, dato che la sonnolenza è sintomo di aggravamento degli effetti del trauma (cfr., anche, le condivisibili valutazioni della c.t.u. sul punto, la quale ha evidenziato che alcuni strumenti di valutazione clinica, quali il segno di la presenza o meno di nistagmo, il riflesso pupillare, la Per_9 valutazione della marcia, la prova “indice naso”, necessitano di specifiche competenze).
Dunque, sulla base delle linee guida richiamate sia dal consulente tecnico nominato dal
Pubblico ministero sia dal perito nominato dal Tribunale nel processo penale, nonché sulla base norme di comune prudenza, il non doveva essere affidato al monitoraggio PE dei familiari e doveva, invece, essere accompagnato, sin dal primo intervento del servizio
“118”, presso l'ospedale di Crotone, in maniera da monitorare in ambiente ospedaliero l'eventuale evoluzione del trauma cranico subito.
Altro tema controverso è rappresentato dalla efficienza causale della condotta del medico, nel senso che, secondo il Tribunale, il quale fonda la sua valutazione sulla perizia della dott.ssa anche ove il fosse stato immediatamente trasportato presso Per_4 PE
l'ospedale di Crotone, l'evoluzione della patologia sarebbe stata la medesima, anche perché una tac precoce, eseguita prima del due ore dall'incidente, avrebbe potuto rivelarsi inutile.
L'argomento, tuttavia, non è convincente, dato che, essendo incontestato che la tac cranica avrebbe dovuto essere eseguita al momento in cui fossero sorti segnali obiettivi di una evoluzione peggiorativa, appare alquanto evidente che tali segnali erano già presenti, quantomeno, alle ore 11.29, ossia al momento della seconda chiamata al servizio 118,
Tanto che l'ambulanza era intervenuta in codice rosso e che tale codice di urgenza era stato confermato dallo stesso medico, odierno appellato, dopo aver visitato il paziente, il quale, questa volta (alle ore 11.47), presentava vistose ecchimosi ed ematomi al capo, nonché un preoccupante innalzamento della pressione arteriosa (170/100).
Che tale situazione destasse allarme nei sanitari, si evince, del resto, dallo stesso interrogatorio formale del dott. il quale ha affermato che “La situazione era in CP_1 parte cambiata il paziente mi riferiva di avere male la testa era vigile rispondeva era collaborante si è alzato da solo dal letto parametri vitali erano tutti nella norma ma la
19 presenza del mal di testa e la pressione abbastanza alta mi convincevano che fosse necessario portarlo all'ospedale”.
Ancora più chiara è la deposizione testimoniale del da cui emerge che, già al Tes_1 momento del secondo intervento, le condizioni del paziente erano abbastanza critiche, in quanto lamentava cefalea e aveva perso lucidità (v. le dichiarazioni Riportate alla pag. 30 della relazione del perito dott.ssa “il paziente lamentava un po' di mal di testa e Per_4 non era più lucido come la mattina…. Si vede che il paziente iniziava a perdere un po' di…… iniziava ad avere dei problemi…”).
Ne consegue che devi ritenersi, secondo regole di logica e massime di esperienza, che se, come sarebbe stato necessario, il fosse stato trasportato in ospedale sin dal PE primo intervento del servizio 118, allorché erano sorti i primi sintomi dell'aggravamento del trauma cranico, alle ore 11,29, sì sarebbe già trovato in ambiente ospedaliero, con ulteriore conseguenza che sarebbe stato possibile e, anzi, doveroso disporre una tac cranica nell'immediatezza, la quale, molto verosimilmente, essendo trascorse oltre tre ore dall'incidente stradale, avrebbe consentito di rilevare l'emorragia cerebrale in atto.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che il fatto che un paziente del genere, essendo
“sintomatico”, necessitasse di una tac nell'immediatezza è dato incontestabile e riconosciuto, in linea di principio, dallo stesso consulente di fiducia del dott. dott. CP_1
(v. la deposizione in dibattimento, riportata alle pagg. 37 e 38 della relazione PE0 della dott.ssa . Per_4
Il riferimento effettuato dai consulenti di parte del dott. e dei periti nominati dal CP_1
Tribunale nel processo penale (la dott.ssa e la dott.ssa alla possibilità di Per_7 Per_4 ritardare fino a sei o otto ore dall'evento la tac cranica riguarda, all'evidenza, il caso di pazienti con trauma cranico in stato di osservazione e asintomatici e non certo quello, verificatosi nella fattispecie, di paziente con trauma ad “alto rischio” di degenerare in emorragia cerebrale, con sopraggiunti sintomi evidenti di tale evoluzione (mal di testa persistente o, addirittura, secondo l'appellato - v. l'interrogatorio formale - sopraggiunto a distanza di circa quattro ore dal trauma;
segni di perdita di lucidità: v. la deposizione del per come riportata;
comparsa di ecchimosi e ematomi alla testa;
aumento Tes_1 notevole della pressione arteriosa).
Ulteriore questione attiene alla prova del nesso di causalità tra l'omissione di cui si discute e l'evento morte, visto che, secondo quanto ipotizzato dagli appellati, anche ove vi fosse stata una tac cranica tempestiva, il rischio di morte del paziente sarebbe stato elevato.
20 Per quanto la valutazione appare abbastanza complessa, per come, del resto, riconosciuto dai vari esperti che si sono espressi sul punto, devono considerarsi alcuni elementi obiettivi che inducono a ritenere corretta la valutazione del dott. consulente del CP_7
Pubblico ministero, circa l'elevata probabilità (cfr. la deposizione in dibattimento), se non la certezza (v. la relazione in atti) che una tac cranica tempestiva ed una conseguente diagnosi precoce, seguita da tempestivo intervento di decompressione, avrebbero avuto esito positivo, evitando il decesso del paziente (v. la relazione, pagg. 29-30; nonché
l'esame in dibattimento, riportato a pag. 27 della relazione della dott.ssa . Per_4
Tale giudizio si evince, in particolare, dal fatto che, per come già detto, il trauma cranico si presentava, inizialmente, di grado lieve, con connesso basso rischio di mortalità (compreso tra l'1% ed il 4%: v., anche, la relazione della consulente tecnica d'ufficio e dei consulenti di fiducia del dott. e la deposizione nel giudizio penale del dott. , riportata a CP_1 Per_5 pag. 35 della relazione della dott.ssa e dalla circostanza, per contro, che, come Per_4 rilevato dai consulenti di parte del dott. l'emorragia cerebrale ha avuto una CP_1 evoluzione lentissima (v. la deposizione in dibattimento del dott. , riportata a pag. 37 Per_5 della relazione della dott.ssa , tale, pertanto, secondo regole di logica ed Per_4 esperienza, da far ritenere che una corretta osservazione del paziente in ambiente ospedaliero avrebbe consentito, oltre che rilevare i primi sintomi dell'aggravarsi della situazione, di eseguire tempestivamente tanto la tac cranica, quanto la corretta diagnosi, preliminari ad un intervento chirurgico risolutivo.
Del resto, quanto alle percentuali di sopravvivenza in casi simili, il perito nominato dal
Tribunale nel giudizio penale ha stimato, sulla base di alcuni studi, le probabilità di mortalità tra il 20% ed il 50% (e, di conseguenza, quelle di sopravvivenza, tra l'80% ed il
50%: v. pag. 52 della relazione), formulando, peraltro, un giudizio di prognosi probabilmente infausta che non appare coerente con le premesse (“la prognosi dell'ematoma sottodurale acuta è spesso infausta, con una mortalità che si aggira intorno al 50% e, nella migliore delle ipotesi, non è mai inferiore al 20%”).
Parimenti incoerente è la risposa data dal dott. (consulente di fiducia del dott. PE1
a specifica domanda, rivoltagli nel corso del dibattimento del giudizio penale, CP_1 circa il fatto che, in caso di ospedalizzazione e di tac del paziente, il decesso sarebbe rientrato nella statistica (compresa tra l'1% ed il 4%) dei traumi lievi che esitano nel decesso del paziente (v. pag. 39 della relazione della dott.ssa , giacché non si Per_4 sarebbe potuta fermare la lenta emorragia venosa che aveva portato alla formazione
21 dell'ematoma, giacché si tratta di affermazione in palese contraddizione con l'effetto, ribadito nella risposta precedente, di sicura decompressione sul cervello, connesso ad un intervento chirurgico tempestivo. Al contrario, proprio la modesta gravità del trauma, rapportata alla lentezza della sua evoluzione, induce a ritenere che, una volta rispettate le regole professionali e di comune prudenza (su cui v. le linee guida riportate dalla c.t.u. che evidenziano l'importanza, nella gestione di tali situazioni, del rispetto di ogni singolo aspetto, tra cui la corretta esecuzione di misure quali l'ospedalizzazione ed il monitoraggio), l'opportuno e tempestivo monitoraggio dell'evoluzione degli effetti del trauma cranico avrebbe consentito un intervento di decompressione tempestivo con buone probabilità di sopravvivenza (giudizio, del resto, espresso dalla c.t.u., dott.ssa Per_3 sebbene, poi, specificato nella perdita di chances di sopravvivenza, a causa del ritardo diagnostico originato dalla condotta del dott. nella misura del 65%; dato da CP_1 intendersi, implicitamente, riferito all'iniziale rischio di mortalità compreso tra l'1% ed il
4%: v. la relazione di c.t.u. e quella integrativa) .
D'altra parte, il ritardo registrato nell'ospedale di Crotone per organizzare il trasporto del paziente presso il reparto di neurochirurgia di Catanzaro e, quindi, per consentire l'intervento chirurgico non costituisce elemento sufficiente per escludere il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento, in quanto il fattore della ipotetica disorganizzazione della struttura sanitaria nel predisporre le attività propedeutiche a tale intervento può avere rilevanza, al più, come concausa dell'evento, insieme all'omissione addebitabile al dott. e non come causa esclusiva. CP_1
3.3. Il danno risarcibile e la sua quantificazione
Comprovata la condotta omissiva colposa del medico ed il nesso di causalità con la morte di , l'unico danno, tra quelli allegati dagli appellanti, risarcibile è SO quello non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
In effetti, come sostenuto dalla difesa del dott. non è configurabile un danno CP_1 biologico c.d. terminale del , perché la sua sopravvivenza rispetto all'intervento PE del dott. e ai benefici che avrebbe potuto ricevere in caso di immediato ricovero CP_1 ospedaliero è quantificabile in poche ore, tempo insufficiente a determinare un danno biologico della vittima, risarcibile iure hereditatis (cfr., ad esempio, Cass., sez. II;
n.
7923/2024)
22 Non è comprovato il danno non patrimoniale c.d. catastrofale, non essendo stato provato che , nel breve intervallo di lucidità mentale intercorso tra il SO momento dell'incidente e il coma indotto dalle lesioni patite, abbia avuto la chiara consapevolezza della morte imminente.
Non è risarcibile nemmeno il c.d. danno da perdita della vita, escluso dalla giurisprudenza.
Quanto ai danni lamentati dagli appellanti iure proprio, non è stato adeguatamente allegato né, tanto meno, comprovato il danno biologico, di natura psichica, patito da
[...]
, atteso che dalla scarsa documentazione medica prodotta risulta che Parte_3 la donna soffriva di fenomeni depressivi sin da epoca di molto precedente la morte del padre e, per contro, non emerge alcun dato obiettivo di danni di natura psichica correlabili a tale specifico evento.
Quanto al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e, segnatamente, della sua componente di sofferenza morale, esso è presunto sulla base del legame familiare e tale presunzione, nel caso di specie, non è vinta da elementi di segno contrario.
Con riguardo alla liquidazione di tale tipo di danno, la giurisprudenza più recente della
Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare la necessità, al fine di garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, di una tabella basata sul “sistema a punti” che preveda la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (v. Cass., sez. III, n. 26300/2021; n. 10579/2021).
Di recente (nel 2024), l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha aggiornato le tabelle precedentemente approvate, applicando, con particolare riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i principi di diritto, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 10579/2021, instaurando un sistema tabellare “a punti” che ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. III, 16.12.2022, n. 37009).
Applicando tali tabelle, risultano i seguenti importi: a), per quanto riguarda
[...]
(classe 1954; figlio della vittima), si perviene alla somma di euro 152.529,00 Parte_1
(valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; età della vittima secondaria, all'epoca
23 del sinistro, 58 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 =
152.529,00; b), per quanto riguarda (n-. 24.10.1956; figlio della Parte_2 vittima), si perviene alla somma di euro 152.529,00 (valore del punto pari ad euro
3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 55 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez.
III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 =152.529,00; c), per quanto riguarda (n. 24.10.1959; figlia della vittima), si perviene alla Parte_3 somma di euro 152.529,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 52 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 = 152.529,00; d), per quanto riguarda Parte_4
(nato il [...]; figlio della vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 50 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 =
160.351,00; e), per quanto riguarda (nato il [...]; figlio della Parte_5 vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro
24 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 46 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez.
III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 = 160.351,00; f), per quanto riguarda (nato il [...]; figlio della vittima), si perviene alla Parte_6 somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 45 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 = 160.351,00; g), per quanto riguarda Parte_7
(nata il [...]; figlia della vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 41 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 =
160.351,00.
Sulle predette somme, calcolate all'attualità, non devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, poiché è onere del creditore, nel caso in esame rimasto non assolto, provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr., da ultimo, Cass. sez. III, n. 6351/2025).
25 Devono riconoscersi, invece, dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali.
4. Le spese di giudizio
Le spese di lite del doppio grado di giudizio - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, segnatamente, dell'accertamento della responsabilità del e dell' CP_1 [...]
in relazione al danno non patrimoniale da lesione del Controparte_2 rapporto parentale - seguono la soccombenza degli appellati.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, devono essere liquidate, in applicazione dei parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014), rapportati al valore della controversia (determinato sulla base del diritto riconosciuto), in complessivi euro
22.457,00 (euro 3.455,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 10.421,00 per la fase di trattazione ed euro 6.164,00 per la fase decisoria), oltre euro 587,30 per spese vive documentate. Per le ragioni già dette, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale, devono porsi a carico dell' e di in solido. Controparte_9 Controparte_1
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 13.530,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva della controversia e quelli minimi per le altre fasi (la fase di trattazione/istruttoria è stata limitata alla produzione del fascicolo di parte ed alla richiesta di precisazione delle conclusioni;
quella decisionale alla sola precisazione delle conclusioni, non essendo state presentate comparse conclusionali e note di replica: euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 804,00 ed accessori di legge
(rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
26 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 459/2022 del 24.5.2022, PE pubblicata in pari data, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie la domanda degli appellanti per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, e l' , a titolo di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per lesione del rapporto parentale, al pagamento, nei confronti degli appellanti, delle seguenti somme di danaro: quanto a , Parte_1 [...]
e , in euro 152.529,00 ciascuno, oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
quanto a
[...]
, , e in complessivi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 euro 160.351,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- condanna e l' , in solido tra Controparte_1 Controparte_9 loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello nei confronti degli appellati, liquidandole, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per onorari ed euro 587,30 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali al 15%, come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in euro 13.530,00 per onorari ed euro 804,00 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, definitivamente, a carico di e dell' Controparte_1 Controparte_2 in solido.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
27
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Procedimento n. 968/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 968/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto, tra:
nato l'[...] a [...] ed ivi residente, alla via G. Parte_1
Mazzini n. 1, codice fiscale: , nato il C.F._1 Parte_2
24.10.1956 a Crotone e residente in ME (KR), alla via Ecce Homo s.n.c., codice fiscale: ; nata il [...] a C.F._2 Parte_3
ME (KR) e residente in [...], codice fiscale:
; , nato il [...] a [...] ed ivi C.F._3 Parte_4 residente alla Trav. I G. Mazzini n. 10, codice fiscale: ; C.F._4 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], codice fiscale: ; C.F._5 Parte_6
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla località Fiorello
[...]
s.n.c., codice fiscale: – nella loro qualità di figli ed aventi causa del C.F._6 de cuius , nato a [...] il [...] e deceduto in SO
1 Catanzaro il 29.9.2012 – tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michael Gisonda del Foro di
Bari, in virtù di mandato a margine dell'originario atto di citazione del 27.11.2014; nonché
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_7
(Kr), alla via Querciulla n. 52 P/1, codice fiscale: – nella sua C.F._7 qualità di figlia ed avente causa del de cuius , nato a [...] SO il 14.11.1932 e deceduto in Catanzaro il 29.9.2012 – rappresentata e difesa dall'avv.
Gilberto Casalino del Foro di Bari, in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento adesivo autonomo ex art. 105, primo comma, c.p.c. del 27.11.2020 inviata telematicamente in data 10.12.2020 (con telefax numero 080/7835796 ovvero
080/3836420 e indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
Appellanti
il dott. (codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_8
1°.
7.1956 e residente in Botricello (CZ), al Villaggio Costa del Turchese n. 6, o rappresentato e difeso, per mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Salvatore Apa (con indirizzo di posta elettronica certificata e telefax n. 096223820) del Foro Email_3 di Crotone, presso il cui studio professionale, sito in Crotone, alla via Napoli n. 39, è elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Roberto Chiodo (con posta elettronica certificata e con telefax n. Email_4
0984407427), del Foro di Cosenza;
Appellato
, codice fiscale in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale Aziendale sito in Crotone alla Via Mario Nicoletta – Il Granaio, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dal dirigente avv. Giulia
Ferrante e dal dirigente avv. Giuseppe Lammirato in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indirizzi di posta elettronica certificata e Email_5 Email_6
Appellata
2 Conclusioni delle parti:
per i procuratori degli appellanti: “Preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 459/2022 resa in data
24.5.2022 dal Tribunale di Crotone, nella persona della Dott.ssa Valentina Tumedei in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 24.05.2022 e notificata a mezzo p.e.c. in data 6.6.2022, nella causa di primo grado iscritta al n.° 2207 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2014, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare
l'impugnata sentenza. Indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile nonché dell'art.
1218 del codice civile, la responsabilità medica contrattuale del Dott. Controparte_1
[nato a [...] il [...]] per inesatto adempimento della prestazione sanitaria
a seguito del decesso del de cuius [nato a [...] il SO
14.11.1932 e deceduto in Catanzaro il 29.09.2012] in quanto il Dott. , in Controparte_1 evidente violazione dei doveri nascenti dallo svolgimento dell'attività professionale medica – con inescusabili errori di diagnosi, terapeutici ed omissioni dei prescritti approfondimenti diagnostici strumentali e di laboratorio del caso – ometteva di disporre il tempestivo trasporto del paziente presso una struttura SO ospedaliera per l'effettuazione sia di idonei approfondimenti diagnostici che di controlli specifici quali l'osservazione clinica del paziente in ambiente ospedaliero per un arco temporale di almeno sei ore dal trauma nonché la esecuzione della TAC del cranio, sì da consentire che il Sig. venisse nuovamente condotto presso la SO propria abitazione sino alle ore 11.47 – allorquando in presenza di perdite di sangue dalla bocca e dal naso, a seguito di successiva richiesta di intervento del 118 da parte dei familiari, veniva condotto, a distanza di cinque ore dal patito trauma, dapprima presso
l'Ospedale di Crotone e, successivamente, presso l'Ospedale di Catanzaro ove lo stesso
decedeva alle ore 22.15 – omettendo, viceversa, di diagnosticare un SO ematoma sotto durale e di trasportare sin dal momento del primo intervento del 118, avvenuto alle ore 08.09, il paziente presso il locale nosocomio al fine di monitorizzare
l'incremento dell'ematoma, l'effetto massa nonché di programmare l'intervento chirurgico decompressivo, circostanze tutte che causavano il decesso di SO
. Indi a ché, sempre in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile
3 nonché dell'art. 1218 del codice civile, la responsabilità medica contrattuale sia del Dott.
[nato a [...] il [...]] che della Azienda Sanitaria Controparte_1
Provinciale “Magna Grecia” di Crotone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per inesatto adempimento della prestazione sanitaria a seguito del decesso del de cuius [nato a [...] il [...] e deceduto in SO
Catanzaro il 29.09.2012] in quanto il Dott. , in evidente violazione dei Controparte_1 doveri nascenti dallo svolgimento dell'attività professionale medica – con inescusabili errori di diagnosi, terapeutici ed omissioni dei prescritti approfondimenti diagnostici strumentali e di laboratorio del caso – ometteva di disporre il tempestivo trasporto del paziente presso una struttura ospedaliera per l'effettuazione sia di SO idonei approfondimenti diagnostici che di controlli specifici quali l'osservazione clinica del paziente in ambiente ospedaliero per un arco temporale di almeno sei ore dal trauma nonché la esecuzione della TAC del cranio, sì da consentire che il Sig. SO
venisse nuovamente condotto presso la propria abitazione sino alle ore 11.47 –
[...] allorquando in presenza di perdite di sangue dalla bocca e dal naso, a seguito di successiva richiesta d intervento del 118 da parte dei familiari, veniva condotto, a distanza di cinque ore dal patito trauma, dapprima presso l'Ospedale di Crotone e, successivamente, presso l'Ospedale di Catanzaro ove lo stesso SO decedeva alle ore 22.15 – omettendo, viceversa, di diagnosticare un ematoma sotto durale
e di trasportare sin dal momento del primo intervento del 118, avvenuto alle ore 08.09, il paziente presso il locale nosocomio al fine di monitorizzare l'incremento dell'ematoma,
l'effetto massa nonché di programmare l'intervento chirurgico decompressivo, circostanze tutte che causavano il decesso di;
Indi a ché, SO condannare sia il Dott. [nato a [...] il [...]] che la Controparte_1
Azienda Sanitaria Provinciale “Magna Grecia” di Crotone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento in favore dei signori
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e – a titolo di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dagli stessi subiti, a seguito del decesso del loro genitore , di qualsiasi natura e specie, ossia danno SO biologico iure successionis, danno morale iure successionis, danno da perdita della vita iure successionis, danno biologico iure proprio, danno morale iure proprio, danno da lesione del rapporto parentale, danno patrimoniale iure proprio dei congiunti – di quella
4 somma che sarà determinata in corso di causa ex art. 1226 c.c. dall'Ecc.ma Corte di
Appello adita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari”:
Per i procuratori di (appellato): “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia Controparte_1 integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, voglia condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado del giudizio”.
per i procuratori dell'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così pronunciare: - rigettare il proposto appello in toto perché inammissibile, improcedibile, e improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, non provato con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 459/2022 resa dal tribunale di Crotone;
- Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado giudizio.”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Crotone
Con atto di citazione ritualmente notificato, rispettivamente, il 5.12.2014 e in data
11.12.2014, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e - quali figli ed aventi causa Parte_4 Parte_5 Parte_6 di , nato a [...] il [...] e deceduto in Catanzaro il SO
29.9.2012 - hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, l'
[...]
ed il dott. al fine di ottenere il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditatis (precisamente, danno biologico iure successionis; danno biologico terminale;
danno morale iure successionis; danno biologico iure proprio; danno morale iure proprio; danno da lesione del rapporto parentale), patiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, verificatosi a causa di inadempienze nelle cure dello stesso, imputabili ai convenuti.
5 A fondamento della domanda, gli attori hanno esposto che: a) il 29.9.2012, alle ore 7:30 circa, , allorché, alla guida del suo quadriciclo, percorreva la via San SO
Paolo di ME (KR), a causa della sconnessione del manto stradale, aveva perduto il controllo del mezzo ed era rovinato al suolo, battendo il capo;
b) era stato soccorso da alcuni passanti e, segnatamente, da e (che avevano Controparte_3 CP_4 notato che il perdeva sangue dal naso ed aveva un grosso ematoma al capo) e, PE alle ore 8:09, era giunta l'équipe del Servizio Urgenza Emergenza Medica (gestito tramite il numero di emergenza 118) di Crotone, composta dal dott. (medico), Controparte_1
(autista) e (infermiere); c) il medico, dopo aver omesso Persona_2 Controparte_5 di trascrivere sull'apposita scheda la causa dell'intervento, nonché di compilare il c.d.
Trauma Score e di annotare altri elementi sulle condizioni del paziente, aveva concluso la sua valutazione, rilevando “Escoriazioni in reg. temporale, mano sin. e trauma piede sin.” ed informando , figlio di , che il padre, in assenza Parte_4 SO di una patologia che necessitasse di ricovero, poteva fare rientro nel proprio domicilio;
d) tuttavia, , figlia di , recatasi presso l'abitazione del padre, si Parte_7 PE era accorta che quest'ultimo accusava cefalea e dolore toracico, cosicché il marito,
, alle ore 9:30, aveva richiesto nuovamente l'intervento del servizio Controparte_6
“118”, segnalando che il paziente perdeva sangue da bocca e naso;
e) l'ambulanza del
“S.U.E.M. 118”, nella medesima composizione, era, quindi, giunta presso il domicilio di alle ore 11:47 ed il dott. aveva riscontrato, oltre che la SO CP_1 presenza di “escoriazione in regione parietale e zigomatica sinistra”, anche, “ecchimosi in regione orbitaria;
ematoma in regione a fronto parietale sinistra”, sicché, alle ore 12:18,
l'ambulanza era ripartita, con a bordo , al fine di trasportarlo al SO
Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone, ove era giunta alle 13:04; alle ore 16:36, il medico di guardia del Pronto soccorso aveva diagnosticato “Emorragia cerebrale post traumatica” e, quindi, il paziente era stato trasferito, a mezzo di eliosoccorso, presso l'ospedale di Catanzaro, dove, previo ricovero in codice rosso nell'U.O. di Rianimazione, alle ore 18:40 era stato operato nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia;
f) rientrato nel reparto di rianimazione alle ore 21:00, il paziente, alle successive ore 21:30, aveva subito un arresto cardiaco ed alle ore 22:15 ne era stato dichiarato il decesso.
Premesso questo, gli attori hanno affermato che il decesso del loro congiunto era da imputarsi alla condotta negligente, imprudente ed imperita del che, in occasione CP_1 del primo intervento di soccorso, aveva: a) omesso di eseguire una corretta valutazione
6 delle condizioni del paziente (e, segnatamente, di compilare la c.d. Glasgow Coma Scale);
b) effettuato una errata diagnosi;
c) nonostante la sussistenza di un rischio di emorragia di grado intermedio (reso tale dalla cefalea, dall'età e dalle modalità del sinistro), omesso di disporre il tempestivo trasferimento del paziente medesimo presso una struttura ospedaliera, dove poter eseguire sia i dovuti approfondimenti diagnostici sia controlli specifici, quali l'osservazione clinica del paziente per almeno sei ore dal trauma nonché
l'esecuzione di una TAC al cranio, consentendo, invece, il rientro presso al sua abitazione.
Il che, secondo gli attori, aveva impedito la tempestiva diagnosi di ematoma sottodurale e ritardato il trasferimento del in ospedale, ove sarebbe stato possibile PE programmare un tempestivo intervento chirurgico decompressivo, cosicché sussisteva il nesso di causalità tra tali condotte del medico ed il decesso.
Si è costituita in giudizio l' , sostenendo che il Controparte_2 personale medico intervenuto aveva agito con la dovuta diligenza, prudenza e perizia e che, pertanto, la domanda degli attori di risarcimento del danno era infondata nell'an e nel quantum. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio, anche, tramite apposita comparsa, eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'omesso esperimento della procedura di mediazione e sostenendo, nel merito, di aver applicato tutti gli accorgimenti tecnici e le conoscenze mediche appropriate al caso di specie, atteso che, valutata, secondo le legis artis, l'entità del trauma cranico di grado lieve, in assenza, ad eccezione dell'età, di fattori del rischio c.d. evolutivo (ossia di sviluppare complicanze neurologiche), le linee guida prevedevano che i pazienti potessero essere dimessi con foglio informativo sulle modalità di comportamento a domicilio, cosicché difettava, nel caso di specie, l'inadempimento colposo ascrittogli e, comunque, spettava agli attori provare il nesso causale tra il comportamento omissivo lamentato e l'evento dannoso lamentato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di essere manlevato dall' Controparte_2 beneficiando, se del caso, dell'eventuale copertura assicurativa di quest'ultima.
Nelle more del processo, con comparsa del 10.12.2020, , altra figlia ed Parte_7 avente causa di , è intervenuta volontariamente nel processo, ex art. SO
105, comma 1°, c.p.c., aderendo alle domande formulate dagli attori principali.
7 La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova testimoniale, interrogatorio formale del ed una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, CP_1 eseguita dalla dott.ssa , con successiva integrazione. Persona_3
All'udienza del 27.1.2022, tenutasi in forma cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. nella misura massima di legge.
2. La sentenza del Tribunale di Crotone, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 459/2022 del 24.5.2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di Crotone ha così deciso: a) ha rigettato la domanda degli attori;
b) ha compensato le spese di giudizio tra le parti;
c) ha posto a carico degli attori e della intervenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che non era stato provato alcun inadempimento imputabile al dott. nel decesso di , deceduto in Controparte_1 SO conseguenza della formazione dell'ematoma subdurale acuto e di emorragia cerebrale e cerebellare post traumatica, con danno secondario neurologico sino all'insufficienza neurologica.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che: a) la conclusione cui era giunta la consulente tecnica d'ufficio in ordine alla riconducibilità della morte di alla SO condotta omissiva colposa del dott. non poteva essere condivisa, non avendo CP_1 chiarito quali norme professionali imponessero la necessità della gestione del trauma cranico riportato da in regime ospedaliero e l'esecuzione di una tac SO del cranio già nel periodo di osservazione;
b) dalla perizia d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio penale a carico del per i medesimi fatti ed eseguita dalla dott.ssa CP_1 [...]
del resto, emergevano valutazioni di segno diverso e maggiormente attendibili, Per_4 dovendosi condividere la qualificazione dell'entità trauma cranico riportato da
[...]
come di grado lieve, senza che vi fossero elementi che facessero presagire PE complicanze neurologiche (il c.d. rischio evolutivo), cosicché non era necessario né un ricovero ospedaliero né l'esecuzione di una tac, ma solo un periodo di osservazione;
c) per quanto la dott.ssa avesse ritenuto l'opportunità di un ricovero ospedaliero, non Per_4 sarebbe, comunque, cambiato l'iter diagnostico e decisionale, anche perché una tac precoce (prima delle due ore dal trauma) poteva risultare inutile;
d) la cefalea del paziente
8 evidenziata nella consulenza tecnica d'ufficio non aveva trovato riscontro obiettivo, mentre l'ulteriore elemento di rischio connesso alla dinamica del sinistro non teneva conto del fatto che esso era rilevante soltanto in traumi in circostanze diverse e non già in caso di ribaltamento di veicolo a bassa velocità; e) l'esordio delle complicazioni neurologiche
(alle quali era da riconnettersi l'obbligo di eseguire una tac del cranio) era stato registrato soltanto alle ore 13, al momento dell'arrivo del al pronto soccorso PE dell'ospedale di Crotone, cosicché nessuna rilevanza aveva assunto il mancato ricovero nelle ore precedenti;
f) il dott. si era attenuto alle linee guida e, quindi, non poteva CP_1 condividersi l'ulteriore giudizio, espresso nella consulenza tecnica d'ufficio, circa le probabilità di sopravvivenza del , in caso di immediato trasferimento in PE ambiente ospedaliero.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
16.6.2022 a ed all' hanno Controparte_1 Controparte_2 proposto appello avvero la sentenza del Tribunale di Crotone , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (di seguito, anche, eredi ), Parte_6 Parte_7 PE chiedendone l'integrale riforma per avere il Tribunale, erroneamente, disatteso la consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa e quella eseguita nel Per_3 procedimento penale dal dott. per conto del Pubblico ministero. CP_7
In particolare, hanno rilevato che, contrariamente all'assunto del Tribunale: a) il dato controverso della cefalea lamentata dal sin dal primo soccorso, elemento PE indicativo di un trauma cranico non lieve, escluso dal giudice, trovava riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese dai passanti nel corso del procedimento penale, nonché nelle deposizioni testimoniali di e (il quale Controparte_3 CP_4 aveva riferito di un grosso ematoma alla testa); b) ulteriori fattori di rischio (c.d. evolutivo del trauma cranico) o, comunque, di gravità del trauma derivavano dall'età del PE
(superiore a 65 anni), dalla dinamica del sinistro (con urto violento del capo) e dalla perdita di sangue dal naso e dalla bocca (su cui avevano riferito i suddetti testimoni), cosicché, anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio e della consulenza tecnica del consulente del Pubblico ministero, il trauma cranico era da valutare come di media
9 gravità con grado di rischio (c.d. evolutivo) intermedio;
c) il dott. aveva, dunque, CP_1 omesso di effettuare l'esame preliminare necessario ad una corretta valutazione del caso
(il c.d. Glasgow Coma Scale), di far trasportare il in ospedale e, quindi, di PE fatto, aveva impedito di: 1) porre una esatta diagnosi del trauma;
2) monitorare la sua evoluzione;
3) programmare l'intervento chirurgico decompressivo in una fase in cui era elevata la possibilità di successo.
Hanno ribadito le domande proposte nel giudizio di primo grado e, quindi, hanno concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 26.10.2022, si è costituito nel giudizio di appello il dott. contestando il fondamento dell'impugnazione Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'appellato, dopo avere ripercorso la vicenda processuale ed i relativi elementi di prova, ha sostenuto la correttezza della decisione del Tribunale, perché la consulenza tecnica d'ufficio non era attendibile, visto che: a) ripetendo l'errore del consulente nominato dal Pubblico ministero nel procedimento penale, erano state mal valutate le condizioni di salute del al momento del primo intervento del dott. PE
(rilevando la presenza di asseriti traumi con evidenza di ecchimosi); b) non erano CP_1 state valutate le risultanze del procedimento penale e, per contro, erano state formulate percentuali di possibilità di sopravvivenza del paziente, in caso di diverso trattamento, prive di significato, perché non ancorate ad un preciso parametro di base;
c) non era stato considerato che il aveva cominciato a evidenziare i sintomi di aggravamento in PE occasione dell'ingresso in ospedale (ossia alle ore 13,04), sicché solo da tale momento sussisteva un'indicazione alla esecuzione di un esame TAC che, qualora fosse stato eseguito prima, non avrebbe evidenziato alcunché.
L'appellato ha, quindi, riportato gli esiti delle deposizioni testimoniali del processo penale, da cui emergeva che, fino a quando non era stata eseguita la TAC, il paziente non era in condizioni gravi, tanto che era stato intubato dopo le ore 16,00; nonché la relazione dei propri consulenti di fiducia (dottori e ed il conforme parere dei periti Per_5 Per_6 nominati nel processo penale (dott.ssa e dott.ssa , circa il Persona_7 Persona_4 corretto operato del dott. e circa il fatto che, anche se il paziente fosse stato CP_1 trasportato in Pronto Soccorso a seguito del primo intervento del “118”, non avrebbe potuto dirsi che la diagnosi e il trasferimento presso l'ospedale di Catanzaro e, quindi,
10 l'intervento chirurgico sarebbero potuti avvenire in modo più tempestivo o più precoce di quanto effettivamente avvenuto.
Ha rilevato, sotto altro profilo, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l'appellato non aveva mai sostenuto che la responsabilità invocata dagli attori nei confronti della struttura sanitaria e del medico convenuto in giudizio dovesse essere inquadrata come responsabilità da inadempimento contrattuale, avendo sostenuto, all'opposto, era ipotizzabile una responsabilità di tipo extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., posto che si trattava di azione risarcitoria promossa iure proprio dagli aventi diritto del paziente deceduto per asserita responsabilità dell'esercente la professione medica e che le vittime secondarie non erano legate al professionista (e alla struttura sanitaria) da alcun vincolo contrattuale, cosicché incombeva sugli attori l'onere della prova della colpa del dott. con la conseguenza che il dubbio circa la CP_1 correttezza della condotta avrebbe determinato necessariamente il rigetto della domanda.
Ha, infine, criticato la consulenza tecnica d'ufficio in relazione all'improprio riferimento al c.d. danno differenziale e alla indicazione della percentuale del 65% di possibilità di sopravvivenza del paziente, poiché non sorretta da alcun riscontro scientifico, sostenendo che, al contrario, soltanto con l'accesso in ospedale del era stata riscontrata PE
l'insorgenza dei sintomi di aggravamento delle condizioni di salute (confusione e sonnolenza), indicativi della necessità di effettuare l'esame TC che, pertanto era stato effettuato tempestivamente, con conseguente esclusione del nesso di causalità tra l'omesso trasporto in ospedale del in occasione del primo intervento dell'equipe del 118 PE
e il decesso del paziente.
Ha sostenuto, poi, che: non era configurabile né un danno biologico terminale, perché la sopravvivenza del dante causa degli appellanti rispetto all'intervento del dott. si CP_1 poteva quantificare in poche ore;
né il danno morale terminale/catastrofale, non essendo stato in alcun modo provato che , nel breve intervallo di lucidità SO mentale intercorso tra il momento dell'incidente e il coma indotto dalle lesioni patite, avesse avuto la chiara consapevolezza della morte imminente;
né il danno da perdita della vita (iure successionis); non era stato provato nemmeno il danno biologico iure proprio;
ossia di uno stato patologico vero e proprio, insorto a seguito del decesso del congiunto e etiologicamente collegato al suddetto decesso;
il danno morale iure proprio e il danno da
11 lesione del rapporto parentale rappresentavano la medesima tipologia di danno e non giustificavano una duplicazione del risarcimento;
non vi era né allegazione né prova, inoltre, di un danno patrimoniale iure proprio dei congiunti.
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 4.11.2022, si è costituita in giudizio anche l' eccependo l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, poiché meramente ripetitivo di argomentazioni sostenute nel giudizio di primo grado e generico quanto ai motivi formulati, nonché sostenendo, quanto al merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, poiché, per come accertato dal Tribunale, il dott. aveva tenuto una condotta conforme alle linee guida professionali ed esente da CP_1 profili di colpa, cosicché il decesso del non poteva essere imputato né al PE suddetto medico né all'ente.
In particolare, l' ha rilevato che il Tribunale aveva spiegato Controparte_2 le ragioni, per le quali non aveva attribuito valenza decisiva alla consulenza tecnica d'ufficio della dr.ssa , basando il suo convincimento, invece, sulla perizia Persona_3 redatta dalla dott.ssa nel giudizio penale, avente ad oggetto gli stessi fatti, Persona_4 senza che gli appellanti avessero contestato, in modo preciso e puntuale, l'iter logico giuridico seguito dal primo giudice. Ha concluso, quindi, come sopra trascritto.
All'udienza dell'8.1.2025, svoltasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per comparse conclusionali ed eventuali note di replica.
Hanno presentato comparsa conclusionale gli appellati, ribadendo le proprie argomentazioni e replicando a quelle avversarie.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Catanzaro e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, sollevata dalla;
b) il fondamento o meno Controparte_2 della domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni appellanti, sia iure proprio che iure successionis - sotto i diversi profili evidenziati (c.d. danno biologico terminale;
12 c.d. danno morale terminale/catastrofale; danno da perdita della vita;
danno biologico iure proprio; danno da lesione del rapporto parentale;
c) in caso di accoglimento della domanda sull'an debeatur, la quantificazione dei danni riportati dall'appellante; d) la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall' Controparte_8
Come accennato, l' eccepisce l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello proposto dagli eredi , rilevando, implicitamente, la violazione PE dell'art. 342 c.p.c., essendosi limitati gli appellanti, in buona sostanza, a ripetere le difese svolte nel giudizio di primo grado e a formulare motivi di lagnanza generici, senza censure specifiche alle ragioni fondanti la decisione di primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata.
L'atto di appello deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza (v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera alquanto chiara sia i capi e le parti della sentenza impugnata, che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma della sentenza sul tema controverso, sostenendo gli appellanti, in particolare, sulla base di argomentazioni alquanto precise e dedotte, in massima parte, dalle risultanze della apposita consulenza tecnica d'ufficio medico - legale svolta nel giudizio di primo grado e della relazione del consulente nominato dal Pubblico ministero nel processo penale per omicidio colposo a carico del (cfr. il contenuto dell'atto di CP_1 impugnazione e la sintesi riportata nel paragrafo dedicato allo svolgimento del processo di appello), l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti controversi (segnatamente in ordine alla condotta inadeguata del medico ed al nesso di causalità tra la stessa ed il decesso di ), cosicché gli appellati sono stati messi in condizione di SO approntare una compiuta difesa.
3. Il merito e le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
Richiamata la parte dello svolgimento del processo dedicata al giudizio di appello e, in particolare, l'illustrazione dei motivi di impugnazione, deve rammentarsi, in estrema sintesi, che gli eredi si dolgono della circostanza che il giudice di prime cure, PE
13 disattendendo la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile (eseguita dalla dott.ssa e quella del consulente nominato dal Pubblico ministero (dott. Per_3
, abbia escluso profili di colpa nella condotta del dott. con particolare CP_7 CP_1 riferimento al primo dei due interventi del servizio “S.U.E.M”, alle ore 8,09 della mattina del 29.9.2012, omettendo, in particolare, di verificare compiutamente le condizioni del e di disporre il ricovero in ambiente ospedaliero del paziente che aveva subito PE un trauma giudicato, erroneamente, lieve e, comunque, con rischio di evolvere in emorragia cerebrale, così impedendo o ritardando in maniera significativa le adeguate cure e causando il suo decesso, avvenuto il medesimo giorno.
In particolare, lamentano che, contrariamente al convincimento del Tribunale: a) il dato controverso della cefalea - lamentata, secondo gli appellanti, dal sin dal primo PE intervento, da considerarsi elemento indicativo di un trauma cranico non lieve, escluso, tuttavia, dal giudice - trovava riscontro nelle sommarie informazioni testimoniali rese dai passanti nel corso del procedimento penale (riportate nella relazione del dott. CP_7 consulente del Pubblico ministero), nonché nelle deposizioni testimoniali di CP_3
e (il quale aveva riferito di un grosso ematoma alla testa); b)
[...] CP_4 ulteriori fattori del rischio c.d. evolutivo del trauma cranico o, comunque, di gravità del trauma derivavano dall'età del (classe 1932, superiore a 65 anni), dalla PE dinamica del sinistro (con urto violento del capo) e dalla perdita di sangue dal naso e dalla bocca (su cui avevano riferito i suddetti testimoni), cosicché, anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio eseguita dalla dott.ssa e della consulenza tecnica del Per_3 consulente del Pubblico ministero, il trauma cranico era da valutare come di media gravità con grado di rischio (c.d. evolutivo) intermedio;
c) il dott. aveva omesso di CP_1 effettuare l'esame preliminare necessario ad una corretta valutazione del caso (il c.d.
Glasgow Coma Scale) e di disporre il trasporto del in ospedale, così, di fatto, PE aveva impedito di: 1) porre una esatta diagnosi del trauma;
2) monitorare la sua evoluzione;
3) programmare l'intervento chirurgico decompressivo in una fase in cui era elevata la possibilità di successo.
L'appello è fondato, per quanto di ragione.
Conviene, preliminarmente, illustrare, in sintesi, i fatti essenziali della vicenda controversa
(pacifici o, comunque, documentati), esauritasi nella giornata del 29.9.2012, e, in un secondo momento, analizzare quelli che comprovano l'omissione colposa o il ritardo non scusabile di adeguate cure mediche nonché il nesso di causalità, secondo la regola della
14 preponderanza dell'evidenza, tra tali omissioni o ritardi ed il decesso di
[...]
. PE
3.1. I fatti
Il 29.9.2012, alle ore 07:30 circa, , di anni ottanta circa (classe 1932), SO mentre percorreva, alla guida del suo motociclo per disabili, la via San Paolo di ME
(KR), a causa della sconnessione del manto stradale, ha perso il controllo del mezzo (che si è ribaltato), rovinando al suolo e battendo il capo.
Soccorso nell'immediatezza da alcune persone, è giunta, alle ore 08:09, l'autoambulanza del “S.U.E.M.” (servizio “118”) di Crotone, con a bordo l'équipe, composta dal dott.
(medico), (autista) e (infermiere). Controparte_1 Persona_2 Controparte_5
Visitato il paziente e rilevati alcuni valori (pressione arteriosa 140/70; F.C. 82; SpO2
98%), il dott. omettendo di annotare i dati dell'apposito esame utilizzato per CP_1 classificare il trauma cranico (il c.d. Glasgow Coma Scale), ha annotato nella apposita scheda “Escoriazioni in reg. temporale, mano sin. e trauma piede sin.”. Pertanto, ha consentito il rientro di al proprio domicilio, dicendo al figlio , SO Pt_4 in caso di peggioramento delle sue condizioni di salute, di portarlo in ospedale oppure di richiamare il servizio “118”. Alle 08:20, dunque, l'autoambulanza si è allontanata dal luogo dell'incidente, senza il paziente a bordo.
Alle ore 11:29 (l'orario delle 09:30, indicato dagli appellanti non ha trovato riscontro), è stato richiesto, nuovamente, l'intervento del servizio “118”, per “riferite perdite di sangue” del (cfr. il dato, pacifico e riportato nella perizia della dott.ssa PE Per_4 espletata nel giudizio penale) e l'autombulanza, nella stessa composizione, è giunta presso il domicilio del paziente alle ore 11:47. Questa volta, il dott. ha Controparte_1 riscontrato la presenza di “escoriazione in regione parietale e zigomatica sinistra;
ecchimosi in regione orbitaria;
ematoma in regione fronto parietale sinistra”, annotando, anche, “Apertura degli occhi spontanea;
risposta verbale orientata;
frequenza respiratoria 10-24/min; espansione del torace normale;
tempo di riempimento capillare normale;
note: Esame obiettivo neurologico: negativo per patologie focali in atto;
pz vigile, collaborante” nonché pressione arteriosa 170/100; F.C. 92; SpO2 98%.
Alle ore 12:18, l'ambulanza è ripartita in “codice rosso”, questa volta con a bordo
, diretta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Crotone, ove è giunta SO
15 alle ore13:04 (la scheda di pronto soccorso, peraltro, indicava l'accesso alle ore13:11, il codice bianco, per “trauma cranico, tra una regione frontale e orbita sinistra, piede sinistro;
anamnesi: trauma cranico da riferito incidente stradale”).
Nell'ospedale, sono stati effettuati alcuni esami ematochimici nonché una tac all'encefalo, richiesta in via di urgenza, il cui referto, stampato alle ore 15:01, ha evidenziato:
“Presenza di disomogeneo nucleo emorragico in sede parieto -temporale dx, con un alone di edema perilesionale, del diametro max complessivo di circa 6,5 cm x 4 cm x 6 cm;
Marcato effetto massa sul ventricolo laterale omolaterale ed un evidente spostamento della linea mediana verso sn. Con concomita omolateralmente, falda ematica extra cerebrale lungo la convessità dello spessore max di circa 11 mm, e iperdensità ematica dei solchi liquorali della convessità … Non evidenti rime di frattura delle ossa della teca cranica…”.
Alle ore 16:36, diagnosticata “Emorragia cerebrale post traumatica”, previ accordi con i responsabili dell'ospedale di Catanzaro, è stato disposto il trasferimento del paziente, a mezzo di eliosoccorso, presso il suddetto nosocomio, ove, avvenuto il ricovero in codice rosso presso l'U.O. di Rianimazione, alle ore 18:40, è stato operato nella sala operatoria del reparto di neurochirurgia, ove, riscontrato un “ematoma subdurale acuto fronto temporo parietale destro…edema cerebrale massivo…” è stato effettuato un intervento di
“decompressione osteo-durale, drenaggio dell'ematoma subdurale”.
Rientrato, alle ore 21:00, nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime, alle ore
21:30, il ha subito un arresto cardiaco ed alle 22:15 ne è stato dichiarato il PE decesso.
3.2. Le valutazioni della Corte di Appello
Ritiene la Corte di Appello che - alla luce degli elementi obiettivi acquisiti e delle valutazioni contenute nelle relazioni dei vari esperti medico - legali prodotte - sussista, come accennato, prova sia delle omissioni del medico, imputabili a colpa (segnatamente, a imprudenza e imperizia), con particolare riferimento al primo intervento delle ore 08:09 del mattino, nell'immediatezza del sinistro occorso, sia del nesso di causalità tra la condotta del medico stesso ed il decesso del , valutato secondo il criterio del PE
“più probabile che non”.
16 E' controverso tra le parti se il trauma Cranico subito dal fosse qualificabile, al PE momento del primo intervento del servizio “118”, come lieve o di media gravità, essendo controversi, in particolare, alcuni elementi, peraltro, non risultanti dalla sintetica annotazione dell'intervento stesso, ossia il sanguinamento del paziente da naso e bocca ed il lamentato dolore al capo, ritenuti comprovati dagli appellanti, sulla base delle deposizioni testimoniali, e, al contrario, insussistenti degli appellati, sulla base dei dati obiettivi, desumibili dall'annotazione medesima.
Ritiene la Corte che - sebbene debba escludersi la prova certa che, in occasione il primo soccorso del servizio 118 il avesse lamentato cefalea (circostanza da PE escludersi, oltre che sulla base dell'annotazione del medico, della deposizione testimoniale dell'infermiere, escusso in dibattimento, per come riportata nella Testimone_1 relazione del perito, dott.ssa - risulti, comunque, corretta la valutazione del dott. Per_4
consulente nominato dal Pubblico ministero, della sussistenza di un Persona_8 trauma cranico lieve, ma connotato da c.d. rischio evolutivo, per come puoi verificatosi, di emorragia cerebrale, dovendosi evidenziare, a tal fine, il dato obiettivo, fonte di specifico rischio secondo le linee guida, dell'età del paziente, ben superiore agli anni 65.
La circostanza trova puntuale conferma nella stessa relazione della dott.ssa
[...]
perito nominato dal Tribunale nel giudizio penale, posta a fondamento della Per_4 decisione impugnata, in cui vengono richiamate le linee guida specifiche del CCHR (The
Canadian Computed Tomography Head Rule) che indicano l'età superiore a 65 anni come fonte di “alto rischio” (per interventi neurochirurgici: v. pagina 50 della relazione citata).
D'altra parte, il dott. ha spiegato che tale rischio è connesso alla normale CP_7 debolezza dei vasi sanguigni che connota le persone più anziane.
Ne consegue, perciò solo, che il dott. avrebbe dovuto disporre, sin dal primo CP_1 intervento delle ore 08;09, il ricovero del in ambiente ospedaliero, al fine di PE monitorare l'eventuale evoluzione del trauma cranico, stante “l'alto rischio” che degenerasse in emorragia cerebrale.
Ciò si evince, non soltanto, da quanto riportato dal dott. e dalla dott.ssa CP_7 Per_3
(consulente tecnica d'ufficio nominata nel processo civile) nelle rispettive relazioni, ma, anche, in quella della dott.ssa la quale – peraltro, in contraddizione con la sua Per_4 affermazione circa la corretta condotta del medico – ha affermato, a chiare lettere, che “… certamente l'età era il criterio da indurre un trasferimento presso l'ospedale…. il paziente cautelativamente doveva esser ricoverato per un'osservazione” (v. pag. 51).
17 Tali misura cautelativa, già di per sé imposta dal rischio c.d. evolutivo connesso all'età del paziente, era ancor più necessaria, in regione delle circostanze concrete concernenti sia la dinamica del sinistro che le condizioni del paziente.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che il era caduto, sbattendo il capo, PE mentre circolava a bordo del suo motociclo per invalidi. Per quanto si possa ipotizzare che la velocità del mezzo, alimentato ad elettricità, non potesse essere particolarmente elevata, si è trattato, comunque, di una caduta da un mezzo in movimento, la quale, se, forse, come ritenuto dal Tribunale e dagli appellati, è insufficiente ad escludere la classificazione del trauma cranico come lieve, certamente, doveva indurre a particolare prudenza nel rimandare il paziente presso il proprio domicilio, anziché disporne il ricovero per una compiuta osservazione in ambito ospedaliero.
Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che dalla deposizione in dibattimento dell'infermiere si ricavano una serie di circostanze che rendono ancora più grave Tes_1 ed imprudente l'omissione del medico: a) il , al momento dell'arrivo PE dell'autoambulanza del servizio “118”, si trovava seduto su una sedia, completamente bagnato per opera dei primi ed improvvisati soccorritori, i quali loro lo avevano trovato in condizioni di scarsa coscienza (“stordito”); b) tanto il medico quanto l'infermiere non erano del tutto convinti che la decisione di non ricoverare il paziente fosse stata corretta e ne avevano discusso ampiamente, allorché si erano allontanati dal luogo dell'incidente; c) il dott. evidentemente non tranquillo, aveva detto al di chiamare i CP_1 Tes_1 familiari del dopo circa un'ora, al fine di assicurarsi sulle condizioni del PE paziente;
d) il peraltro, non era affatto sereno, perché era consapevole del fatto Tes_1 che si trattasse di un soggetto a rischio, anche perché anziano, ed aveva precisato nella sua deposizione che, per quello che a lui risultava, le c.d. Linee guida prevedevano il ricovero del paziente;
e) il medico avrebbe dovuto valutare la circostanza, tutt'altro che trascurabile, che il luogo di domicilio del paziente (ME) distava circa un'ora di ambulanza dal più vicino ospedale di Crotone e che, tenuto conto dei tempi tecnici della chiamata e del soccorso del servizio “118”, le eventuali misure mediche di accertamento e di cura in ospedale sarebbero state ritardate, quanto meno, di circa di un'ora e tre quarti, come avvenuto nel caso in esame (la seconda chiamata al “118” à delle ore 11.29; la registrazione dell'accesso al Pronto soccorso è delle ore 13.11); f) contrariamente a quanto sostenuto dal perito nominato nel processo penale, non può ritenersi che la decisione di affidare l'osservazione del paziente, nelle condizioni suddette, ai familiari sia misura
18 equivalente alla dovuta osservazione medica ed in ambiente ospedaliero, non fosse altro per la normale imperizia che connota le persone prive di specifiche competenze sanitarie e che, nel caso in esame, sembra avere avuto anche un ruolo di rilievo, se, come riferito in dibattimento dal il familiare contattato telefonicamente per avere notizie sulle Tes_1 condizioni del congiunto, avrebbe riferito che l'uomo stava dormendo, circostanza niente affatto rassicurante per un soggetto colpito da trauma cranico, dato che la sonnolenza è sintomo di aggravamento degli effetti del trauma (cfr., anche, le condivisibili valutazioni della c.t.u. sul punto, la quale ha evidenziato che alcuni strumenti di valutazione clinica, quali il segno di la presenza o meno di nistagmo, il riflesso pupillare, la Per_9 valutazione della marcia, la prova “indice naso”, necessitano di specifiche competenze).
Dunque, sulla base delle linee guida richiamate sia dal consulente tecnico nominato dal
Pubblico ministero sia dal perito nominato dal Tribunale nel processo penale, nonché sulla base norme di comune prudenza, il non doveva essere affidato al monitoraggio PE dei familiari e doveva, invece, essere accompagnato, sin dal primo intervento del servizio
“118”, presso l'ospedale di Crotone, in maniera da monitorare in ambiente ospedaliero l'eventuale evoluzione del trauma cranico subito.
Altro tema controverso è rappresentato dalla efficienza causale della condotta del medico, nel senso che, secondo il Tribunale, il quale fonda la sua valutazione sulla perizia della dott.ssa anche ove il fosse stato immediatamente trasportato presso Per_4 PE
l'ospedale di Crotone, l'evoluzione della patologia sarebbe stata la medesima, anche perché una tac precoce, eseguita prima del due ore dall'incidente, avrebbe potuto rivelarsi inutile.
L'argomento, tuttavia, non è convincente, dato che, essendo incontestato che la tac cranica avrebbe dovuto essere eseguita al momento in cui fossero sorti segnali obiettivi di una evoluzione peggiorativa, appare alquanto evidente che tali segnali erano già presenti, quantomeno, alle ore 11.29, ossia al momento della seconda chiamata al servizio 118,
Tanto che l'ambulanza era intervenuta in codice rosso e che tale codice di urgenza era stato confermato dallo stesso medico, odierno appellato, dopo aver visitato il paziente, il quale, questa volta (alle ore 11.47), presentava vistose ecchimosi ed ematomi al capo, nonché un preoccupante innalzamento della pressione arteriosa (170/100).
Che tale situazione destasse allarme nei sanitari, si evince, del resto, dallo stesso interrogatorio formale del dott. il quale ha affermato che “La situazione era in CP_1 parte cambiata il paziente mi riferiva di avere male la testa era vigile rispondeva era collaborante si è alzato da solo dal letto parametri vitali erano tutti nella norma ma la
19 presenza del mal di testa e la pressione abbastanza alta mi convincevano che fosse necessario portarlo all'ospedale”.
Ancora più chiara è la deposizione testimoniale del da cui emerge che, già al Tes_1 momento del secondo intervento, le condizioni del paziente erano abbastanza critiche, in quanto lamentava cefalea e aveva perso lucidità (v. le dichiarazioni Riportate alla pag. 30 della relazione del perito dott.ssa “il paziente lamentava un po' di mal di testa e Per_4 non era più lucido come la mattina…. Si vede che il paziente iniziava a perdere un po' di…… iniziava ad avere dei problemi…”).
Ne consegue che devi ritenersi, secondo regole di logica e massime di esperienza, che se, come sarebbe stato necessario, il fosse stato trasportato in ospedale sin dal PE primo intervento del servizio 118, allorché erano sorti i primi sintomi dell'aggravamento del trauma cranico, alle ore 11,29, sì sarebbe già trovato in ambiente ospedaliero, con ulteriore conseguenza che sarebbe stato possibile e, anzi, doveroso disporre una tac cranica nell'immediatezza, la quale, molto verosimilmente, essendo trascorse oltre tre ore dall'incidente stradale, avrebbe consentito di rilevare l'emorragia cerebrale in atto.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che il fatto che un paziente del genere, essendo
“sintomatico”, necessitasse di una tac nell'immediatezza è dato incontestabile e riconosciuto, in linea di principio, dallo stesso consulente di fiducia del dott. dott. CP_1
(v. la deposizione in dibattimento, riportata alle pagg. 37 e 38 della relazione PE0 della dott.ssa . Per_4
Il riferimento effettuato dai consulenti di parte del dott. e dei periti nominati dal CP_1
Tribunale nel processo penale (la dott.ssa e la dott.ssa alla possibilità di Per_7 Per_4 ritardare fino a sei o otto ore dall'evento la tac cranica riguarda, all'evidenza, il caso di pazienti con trauma cranico in stato di osservazione e asintomatici e non certo quello, verificatosi nella fattispecie, di paziente con trauma ad “alto rischio” di degenerare in emorragia cerebrale, con sopraggiunti sintomi evidenti di tale evoluzione (mal di testa persistente o, addirittura, secondo l'appellato - v. l'interrogatorio formale - sopraggiunto a distanza di circa quattro ore dal trauma;
segni di perdita di lucidità: v. la deposizione del per come riportata;
comparsa di ecchimosi e ematomi alla testa;
aumento Tes_1 notevole della pressione arteriosa).
Ulteriore questione attiene alla prova del nesso di causalità tra l'omissione di cui si discute e l'evento morte, visto che, secondo quanto ipotizzato dagli appellati, anche ove vi fosse stata una tac cranica tempestiva, il rischio di morte del paziente sarebbe stato elevato.
20 Per quanto la valutazione appare abbastanza complessa, per come, del resto, riconosciuto dai vari esperti che si sono espressi sul punto, devono considerarsi alcuni elementi obiettivi che inducono a ritenere corretta la valutazione del dott. consulente del CP_7
Pubblico ministero, circa l'elevata probabilità (cfr. la deposizione in dibattimento), se non la certezza (v. la relazione in atti) che una tac cranica tempestiva ed una conseguente diagnosi precoce, seguita da tempestivo intervento di decompressione, avrebbero avuto esito positivo, evitando il decesso del paziente (v. la relazione, pagg. 29-30; nonché
l'esame in dibattimento, riportato a pag. 27 della relazione della dott.ssa . Per_4
Tale giudizio si evince, in particolare, dal fatto che, per come già detto, il trauma cranico si presentava, inizialmente, di grado lieve, con connesso basso rischio di mortalità (compreso tra l'1% ed il 4%: v., anche, la relazione della consulente tecnica d'ufficio e dei consulenti di fiducia del dott. e la deposizione nel giudizio penale del dott. , riportata a CP_1 Per_5 pag. 35 della relazione della dott.ssa e dalla circostanza, per contro, che, come Per_4 rilevato dai consulenti di parte del dott. l'emorragia cerebrale ha avuto una CP_1 evoluzione lentissima (v. la deposizione in dibattimento del dott. , riportata a pag. 37 Per_5 della relazione della dott.ssa , tale, pertanto, secondo regole di logica ed Per_4 esperienza, da far ritenere che una corretta osservazione del paziente in ambiente ospedaliero avrebbe consentito, oltre che rilevare i primi sintomi dell'aggravarsi della situazione, di eseguire tempestivamente tanto la tac cranica, quanto la corretta diagnosi, preliminari ad un intervento chirurgico risolutivo.
Del resto, quanto alle percentuali di sopravvivenza in casi simili, il perito nominato dal
Tribunale nel giudizio penale ha stimato, sulla base di alcuni studi, le probabilità di mortalità tra il 20% ed il 50% (e, di conseguenza, quelle di sopravvivenza, tra l'80% ed il
50%: v. pag. 52 della relazione), formulando, peraltro, un giudizio di prognosi probabilmente infausta che non appare coerente con le premesse (“la prognosi dell'ematoma sottodurale acuta è spesso infausta, con una mortalità che si aggira intorno al 50% e, nella migliore delle ipotesi, non è mai inferiore al 20%”).
Parimenti incoerente è la risposa data dal dott. (consulente di fiducia del dott. PE1
a specifica domanda, rivoltagli nel corso del dibattimento del giudizio penale, CP_1 circa il fatto che, in caso di ospedalizzazione e di tac del paziente, il decesso sarebbe rientrato nella statistica (compresa tra l'1% ed il 4%) dei traumi lievi che esitano nel decesso del paziente (v. pag. 39 della relazione della dott.ssa , giacché non si Per_4 sarebbe potuta fermare la lenta emorragia venosa che aveva portato alla formazione
21 dell'ematoma, giacché si tratta di affermazione in palese contraddizione con l'effetto, ribadito nella risposta precedente, di sicura decompressione sul cervello, connesso ad un intervento chirurgico tempestivo. Al contrario, proprio la modesta gravità del trauma, rapportata alla lentezza della sua evoluzione, induce a ritenere che, una volta rispettate le regole professionali e di comune prudenza (su cui v. le linee guida riportate dalla c.t.u. che evidenziano l'importanza, nella gestione di tali situazioni, del rispetto di ogni singolo aspetto, tra cui la corretta esecuzione di misure quali l'ospedalizzazione ed il monitoraggio), l'opportuno e tempestivo monitoraggio dell'evoluzione degli effetti del trauma cranico avrebbe consentito un intervento di decompressione tempestivo con buone probabilità di sopravvivenza (giudizio, del resto, espresso dalla c.t.u., dott.ssa Per_3 sebbene, poi, specificato nella perdita di chances di sopravvivenza, a causa del ritardo diagnostico originato dalla condotta del dott. nella misura del 65%; dato da CP_1 intendersi, implicitamente, riferito all'iniziale rischio di mortalità compreso tra l'1% ed il
4%: v. la relazione di c.t.u. e quella integrativa) .
D'altra parte, il ritardo registrato nell'ospedale di Crotone per organizzare il trasporto del paziente presso il reparto di neurochirurgia di Catanzaro e, quindi, per consentire l'intervento chirurgico non costituisce elemento sufficiente per escludere il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento, in quanto il fattore della ipotetica disorganizzazione della struttura sanitaria nel predisporre le attività propedeutiche a tale intervento può avere rilevanza, al più, come concausa dell'evento, insieme all'omissione addebitabile al dott. e non come causa esclusiva. CP_1
3.3. Il danno risarcibile e la sua quantificazione
Comprovata la condotta omissiva colposa del medico ed il nesso di causalità con la morte di , l'unico danno, tra quelli allegati dagli appellanti, risarcibile è SO quello non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
In effetti, come sostenuto dalla difesa del dott. non è configurabile un danno CP_1 biologico c.d. terminale del , perché la sua sopravvivenza rispetto all'intervento PE del dott. e ai benefici che avrebbe potuto ricevere in caso di immediato ricovero CP_1 ospedaliero è quantificabile in poche ore, tempo insufficiente a determinare un danno biologico della vittima, risarcibile iure hereditatis (cfr., ad esempio, Cass., sez. II;
n.
7923/2024)
22 Non è comprovato il danno non patrimoniale c.d. catastrofale, non essendo stato provato che , nel breve intervallo di lucidità mentale intercorso tra il SO momento dell'incidente e il coma indotto dalle lesioni patite, abbia avuto la chiara consapevolezza della morte imminente.
Non è risarcibile nemmeno il c.d. danno da perdita della vita, escluso dalla giurisprudenza.
Quanto ai danni lamentati dagli appellanti iure proprio, non è stato adeguatamente allegato né, tanto meno, comprovato il danno biologico, di natura psichica, patito da
[...]
, atteso che dalla scarsa documentazione medica prodotta risulta che Parte_3 la donna soffriva di fenomeni depressivi sin da epoca di molto precedente la morte del padre e, per contro, non emerge alcun dato obiettivo di danni di natura psichica correlabili a tale specifico evento.
Quanto al danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale e, segnatamente, della sua componente di sofferenza morale, esso è presunto sulla base del legame familiare e tale presunzione, nel caso di specie, non è vinta da elementi di segno contrario.
Con riguardo alla liquidazione di tale tipo di danno, la giurisprudenza più recente della
Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare la necessità, al fine di garantire, non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, di una tabella basata sul “sistema a punti” che preveda la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (v. Cass., sez. III, n. 26300/2021; n. 10579/2021).
Di recente (nel 2024), l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha aggiornato le tabelle precedentemente approvate, applicando, con particolare riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i principi di diritto, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla citata sentenza n. 10579/2021, instaurando un sistema tabellare “a punti” che ha avuto l'avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. III, 16.12.2022, n. 37009).
Applicando tali tabelle, risultano i seguenti importi: a), per quanto riguarda
[...]
(classe 1954; figlio della vittima), si perviene alla somma di euro 152.529,00 Parte_1
(valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; età della vittima secondaria, all'epoca
23 del sinistro, 58 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 =
152.529,00; b), per quanto riguarda (n-. 24.10.1956; figlio della Parte_2 vittima), si perviene alla somma di euro 152.529,00 (valore del punto pari ad euro
3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 55 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez.
III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 =152.529,00; c), per quanto riguarda (n. 24.10.1959; figlia della vittima), si perviene alla Parte_3 somma di euro 152.529,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 52 anni e, quindi, punti riconosciuti 18; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 39 X euro 3.911,00 = 152.529,00; d), per quanto riguarda Parte_4
(nato il [...]; figlio della vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 50 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 =
160.351,00; e), per quanto riguarda (nato il [...]; figlio della Parte_5 vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro
24 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 46 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez.
III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 = 160.351,00; f), per quanto riguarda (nato il [...]; figlio della vittima), si perviene alla Parte_6 somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro: 29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 45 anni e, quindi, punti riconosciuti 20; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 = 160.351,00; g), per quanto riguarda Parte_7
(nata il [...]; figlia della vittima), si perviene alla somma di euro 160.351,00 (valore del punto pari ad euro 3.911,00; età della vittima primaria, all'epoca del sinistro:
29.9.2012, 79 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; età della vittima secondaria, all'epoca del sinistro, 41 anni e, quindi, punti riconosciuti 12; nessuna prova della convivenza;
sopravvivenza di altri congiunti della famiglia originaria del danneggiato: 6 superstiti e punti riconosciuti 9; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, nessun punto, in assenza di allegazione e di prova di tali elementi: v. Cass., sez. III, n. 5769/2024): totale dei punti 41 X euro 3.911,00 =
160.351,00.
Sulle predette somme, calcolate all'attualità, non devono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi, poiché è onere del creditore, nel caso in esame rimasto non assolto, provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr., da ultimo, Cass. sez. III, n. 6351/2025).
25 Devono riconoscersi, invece, dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali.
4. Le spese di giudizio
Le spese di lite del doppio grado di giudizio - tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, segnatamente, dell'accertamento della responsabilità del e dell' CP_1 [...]
in relazione al danno non patrimoniale da lesione del Controparte_2 rapporto parentale - seguono la soccombenza degli appellati.
Quanto alle spese del giudizio di primo grado, devono essere liquidate, in applicazione dei parametri medi della tariffa forense (d.m. n. 55/2014), rapportati al valore della controversia (determinato sulla base del diritto riconosciuto), in complessivi euro
22.457,00 (euro 3.455,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.338,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 10.421,00 per la fase di trattazione ed euro 6.164,00 per la fase decisoria), oltre euro 587,30 per spese vive documentate. Per le ragioni già dette, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale, devono porsi a carico dell' e di in solido. Controparte_9 Controparte_1
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi in complessivi euro 13.530,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva della controversia e quelli minimi per le altre fasi (la fase di trattazione/istruttoria è stata limitata alla produzione del fascicolo di parte ed alla richiesta di precisazione delle conclusioni;
quella decisionale alla sola precisazione delle conclusioni, non essendo state presentate comparse conclusionali e note di replica: euro 4.389,00 per la fase di studio della controversia;
euro 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre spese vive documentate per euro 804,00 ed accessori di legge
(rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
26 avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 459/2022 del 24.5.2022, PE pubblicata in pari data, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accoglie la domanda degli appellanti per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna, in solido tra loro, e l' , a titolo di Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni per lesione del rapporto parentale, al pagamento, nei confronti degli appellanti, delle seguenti somme di danaro: quanto a , Parte_1 [...]
e , in euro 152.529,00 ciascuno, oltre interessi Parte_2 Parte_3 legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
quanto a
[...]
, , e in complessivi Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 euro 160.351,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo;
- condanna e l' , in solido tra Controparte_1 Controparte_9 loro, al rimborso delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello nei confronti degli appellati, liquidandole, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 22.457,00 per onorari ed euro 587,30 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali al 15%, come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in euro 13.530,00 per onorari ed euro 804,00 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .
Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel giudizio di primo grado, definitivamente, a carico di e dell' Controparte_1 Controparte_2 in solido.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
27