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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 74/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
San Filippo del Mela (Me), via Belvedere n. 22 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Coppolino che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Furcas e Marina
Olla per procura in atti ed elettivamente domiciliato Messina, via
Armeria n. 1 resistente,
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via T. Cannizzaro n. 58 presso lo studio dell'Avv. Fabio
Panasiti che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: le parti insistono in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15 gennaio 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520239004083484/000, notificata il 12 dicembre 2023, relativa al credito portato dagli avvisi di addebito: 1) n.
59520160000638063000 con il quale l' aveva richiesto il CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2015, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per la somma complessiva di € 2.724,17;
2) n. 59520160004110001000 con il quale l' aveva richiesto il CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2015, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per la somma complessiva di € 2.697,52;
3) n. 59520170001963300000 con il quale l' aveva richiesto il CP_1 pagamento dei contributi I.V.S. per l'anno 2016, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica per la somma complessiva di € 5.417,99.
Deduceva: 1) l'omessa notifica degli avvisi di addebito richiamato nell'intimazione di pagamento;
2) la prescrizione della pretesa contributiva.
L' e l' costituendosi, chiedevano Controparte_2 CP_1 il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti.
Tale rilievo è inammissibile ed infondato.
In primo luogo, si osserva che la mancata notifica degli atti presupposti integra un vizio formale che va fatto valere entro il termine di venti giorni alla notifica dell'atto impugnato. Nella fattispecie l'intimazione di pagamento è stata notificata il 12 dicembre
2023, sicché al momento del deposito dell'opposizione (15 gennaio
2024) il termine di venti giorni era già interamente decorso.
In ordine a tale censura si osserva poi che la Corte d'Appello di
Messina (sentenza n. 842/2022) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
Ne discende che l'omessa notifica degli avvisi di addebito non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Resta dunque da esaminare proprio l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Dagli atti risulta che: l'avviso di addebito n. 59520160000638063000
è stato notificato l'11 aprile 2016 a mani della ricorrente;
l'avviso di addebito n. 59520160004110001000 è stato notificato a mani della ricorrente il 29 novembre 2016; l'avviso di addebito n.
59520170001963300000 è stato notificato a mani della ricorrente il 3 ottobre 2017.
Non si comprende come la ricorrente possa sostenere che le cartoline depositate dall' non riportino né l'esito della notifica né il CP_1 destinatario. Gli allegati nn. 2, 4 e 6 (tutti in formato .tiff) riportano infatti la cartolina recante il numero di raccomandata corrispondente a quello indicato nel relativo avviso di addebito, con la firma di Pt_1 nel campo del ricevente e la data di ricezione.
[...]
Dagli atti risulta poi che, in relazione ai crediti portati dai tre avvisi di addebito sopra menzionati, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29520229000979531000 in data 6 aprile 2022.
La ricorrente rileva l'inesistenza di tale notifica in quanto effettuata in
Merì, via dott. Francesco Rundo n. 44 e dunque in luogo diverso dalla residenza di via Longano n. 44.
Anche tale eccezione non merita accoglimento, dal momento che l'intimazione di pagamento n. 29520229000979531000 è stata comunque notificata direttamente in mani della ricorrente in data 6 aprile 2022.
La notifica dell'atto interruttivo della prescrizione a mani della ricorrente, ancorché in luogo diverso dalla residenza, assicura comunque l'effetto interruttivo, giacché – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità – l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari
(Cass. 27 aprile 2010, n. 10058).
Più di recente in fattispecie analoga la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato.
L'atto di costituzione in mora è suscettibile d'interrompere la prescrizione, a patto che giunga nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consenta così di ricevere l'atto e di conoscerne il relativo contenuto (Cass., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27412; nello stesso senso, già Cass., sez. lav., 20 gennaio 2003, n. 773)” (Cass. 9 agosto 2023, n. 24258).
Ne consegue che non assume rilevanza il dato formale della residenza della ricorrente, dal momento che l'atto è stato pacificamente consegnato a quest'ultima.
Accertata dunque la regolarità della notifica della precedente intimazione di pagamento n. 29520229000979531000, va osservato che non può essere fatta valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente alla notifica di tale atto.
Proprio di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza del
22/3/2023 n. 8198, ha riaffermato il principio, invero già consolidato, secondo cui “in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti
l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d. l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo”. Ed altrettanto costantemente ha affermato che la mancata proposizione dell'opposizione avverso l'avviso di addebito nel termine perentorio di
40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs.
46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall' dall'art. 30, co. 14, D.L.
78/2019, conv. in L. 122/2019), determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da
Cass. 18145/2012), sicché il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa, ivi compresa la prescrizione.
La mancata opposizione - precisa pure la Cassazione - all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al Giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito (cfr. anche Corte d'Appello di Messina n. 173/2024).
Ancor più chiaramente la Corte di Cassazione ha statuito che
“qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Cass. 29 novembre 2021, n. 37259).
Ne consegue che è ormai preclusa la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione maturata antecedentemente all'intimazione di pagamento n. 29520229000979531000.
È chiaro poi tra la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229000979531000 (avvenuta, come detto, il 6 aprile 2022) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520239004083484, avvenuta il 12 dicembre 2023, il termine di prescrizione quinquennale non era decorso.
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
In ordine alle spese, deve preliminarmente rilevarsi che la chiamata in causa di non può essere Controparte_2 qualificata alla stregua di una litis denuntiatio, essendo stati proposti motivi di opposizione afferenti la regolarità formale della procedura di riscossione (omessa notifica dell'atto presupposto).
In considerazione dell'infondatezza di tale motivo di opposizione, per il quale sussiste certamente la legittimazione passiva di
[...]
, l'opponente va condannata al pagamento delle Controparte_2 spese del giudizio nei confronti di . Controparte_2
Parimenti la ricorrente va condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' quale legittimo contraddittore sull'eccezione di CP_1 prescrizione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la ricorrente al pagamento in favore di
[...]
e dell' delle spese del giudizio, liquidate per Controparte_2 CP_1 ciascuno in € 5.391,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino