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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5155 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Giulia Camilleri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 13622/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1). nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_1
, C.F._1
2). nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_2
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà C.F._2 sul minore :
3). ( oggi divenuto maggiorenne), nato in [...] in Controparte_3 data 18.9.2007, C.F. , insieme a C.F._3 Controparte_4
, nata in [...] in data [...], C.F. , solo in
[...] C.F._4 qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore Controparte_3
4). nato in [...] in data [...], C.F. Controparte_5
C.F._5
5). nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1
C.F._6
I ricorrenti sono tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma, con studio in Roma (00197), Via Antonio Gramsci n. 7 (C.F.: presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata C.F._7 elettivamente sono domiciliati, giusta procura in atti .
RICORRENTI
CONTRO
(CF ), in persona del pro Controparte_6 P.IVA_1 CP_7 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., le parti ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di nato a [...] in data [...], il Persona_1 quale mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana e mai si era naturalizzato cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.
Il si costituiva in giudizio e, preliminarmente, premetteva che non CP_6 intendeva contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009. Chiedeva, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza fissata, la causa veniva posta in decisione.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il comma n. 37 della citata legge prevede, inoltre, che “le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano,
o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie, l'avo era cittadino italiano e nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione ..." (cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22-02-2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_6
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status, all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, quindi, per l'evasione, un tempo di attesa molto lungo, che difficilmente potrà essere ridotto.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c.d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022, ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina/Brasile/America alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
Risulta, quindi, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai figli e ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
Invero, nella linea genealogica, si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale. Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvi casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna, che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La legge n. 555 del 1912, adottata fino all'entrata in vigore della L. 91/1992, prevedeva che solo il padre trasmettesse la cittadinanza ai figli e che la donna italiana perdesse la cittadinanza nel momento in cui si sposava con uno straniero e che quindi non potesse trasmetterla ai discendenti. Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 09 aprile 1975 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente, per il solo fatto del matrimonio con lo straniero”.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita, il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, è stata affermata a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, successivamente la Legge n. 91/1992, ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita, il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dello ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione e a condizione, che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4466/2009, hanno riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana, anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria, in base al principio che la titolarità della cittadinanza italiana, va riconosciuta in sede giudiziaria,( indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219), alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero, anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza, è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria . I discendenti da donna italiana nati prima del 1948, così come quelli nati da donna italiana che ha sposato uno straniero prima del 1948 (e che quindi aveva perso la cittadinanza per effetto della legge 555/1912, prima dell'entrata in vigore della Costituzione), possono dunque richiedere il riconoscimento della cittadinanza iuris sanguinis, solo attraverso la c.d. “via giudiziale materna”.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato, degli aventi diritto.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole, rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando le parti ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
In considerazione della novità e della peculiarità delle questioni trattate, appare opportuno disporre la compensazione delle spese di causa tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le parti ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo cittadino italiano;
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_6 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 21/10/2025 Il G.I.
Dott.ssa Giulia Camilleri