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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/10/2024, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
RGL 6659/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6659/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Genco Parte_1
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini
parte convenuta
* * ** * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 1° ottobre 2024
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto pagamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, ex dlgs 207/96.
Con memoria in data 12 settembre 2024 l' ha dichiarato di aver CP_1 provveduto alla liquidazione con pagamento in data 28 agosto 2024.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del
1 RGL 6659/24
contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Pertanto, agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dall'emissione da parte dell' del CP_1 provvedimento, in data 28 agosto 2024, vale a dire in momento successivo al deposito del ricorso;
➢ non è stato provato, ma neppure allegato, che tale provvedimento sia stato adottato in forza di elementi precedentemente non conosciuti dall' ; CP_1
➢ alla luce delle circostanze ora illustrate si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
In conclusione, accertata la soccombenza virtuale di parte convenuta, in applicazione dell'art. 91 cpc le spese vanno interamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuta liquidazione dell'importo richiesto,
2 RGL 6659/24
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti dell' ; CP_1 dichiara tenuto e condanna l' all'immediato pagamento, di €. CP_1
3.717,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, contributo unificato, CPA, IVA, se dovuta, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio. Torino, 1° ottobre 2024 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 6659/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Genco Parte_1
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini
parte convenuta
* * ** * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 1° ottobre 2024
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2024 parte ricorrente chiede l'accertamento del diritto pagamento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, ex dlgs 207/96.
Con memoria in data 12 settembre 2024 l' ha dichiarato di aver CP_1 provveduto alla liquidazione con pagamento in data 28 agosto 2024.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del
1 RGL 6659/24
contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Pertanto, agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dall'emissione da parte dell' del CP_1 provvedimento, in data 28 agosto 2024, vale a dire in momento successivo al deposito del ricorso;
➢ non è stato provato, ma neppure allegato, che tale provvedimento sia stato adottato in forza di elementi precedentemente non conosciuti dall' ; CP_1
➢ alla luce delle circostanze ora illustrate si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
In conclusione, accertata la soccombenza virtuale di parte convenuta, in applicazione dell'art. 91 cpc le spese vanno interamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuta liquidazione dell'importo richiesto,
2 RGL 6659/24
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti dell' ; CP_1 dichiara tenuto e condanna l' all'immediato pagamento, di €. CP_1
3.717,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, contributo unificato, CPA, IVA, se dovuta, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio. Torino, 1° ottobre 2024 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
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