Trib. Terni, sentenza 06/11/2025, n. 755
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Sentenza 6 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Terni, Sezione Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte attrice nei confronti di un convenuto, avente ad oggetto la vendita di un immobile sito in Terni. L'attrice lamentava la presenza di vizi nell'appartamento acquistato, consistenti in infiltrazioni di umidità nel soggiorno e nel garage, nonché la presenza di lastre di eternit nella copertura dell'edificio, chiedendo la riduzione del prezzo di acquisto, il risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'immobile e il pagamento di interessi e rivalutazione. A sostegno delle proprie pretese, l'attrice deduceva di aver acquistato l'immobile in data 10.02.2021, di aver visionato l'immobile più volte prima del rogito, ma di non aver potuto accertare i vizi a causa della presenza di finta mobilia di cartone e della mancata ispezione di garage e cantina. Lamentava, inoltre, di essere venuta a conoscenza della presenza di eternit nel tetto solo dopo l'acquisto e di aver riscontrato macchie di umidità nelle pareti del soggiorno. Il convenuto, dal canto suo, eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione del diritto all'azione, sostenendo che i vizi lamentati fossero facilmente riconoscibili o noti all'acquirente al momento del contratto, e che la denuncia fosse tardiva. Nel merito, contestava l'esistenza e la rilevanza dei vizi, affermando che la presenza di eternit fosse una tecnica costruttiva dell'epoca e che le macchie di umidità fossero normali per un immobile vetusto.

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda attorea, rigettando le pretese relative alle infiltrazioni di umidità nel soggiorno e nel garage. Per quanto concerne il soggiorno, il giudice ha ritenuto che le fotografie prodotte non dimostrassero l'occultamento doloso dei vizi da parte del venditore e che l'attrice avesse avuto più occasioni per accertare la presenza di eventuali problematiche, non avendo riscontrato alcuna infiltrazione durante le visite. Inoltre, la documentazione fotografica allegata alla citazione era datata oltre otto mesi dopo il rogito, rendendo possibile che le infiltrazioni si fossero verificate successivamente. Per quanto riguarda il garage, il Tribunale ha considerato le macchie di umidità facilmente riconoscibili con ordinaria diligenza, come confermato dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione fotografica, escludendo quindi l'operatività della garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1491 c.c. Invece, l'azione redibitoria è stata ritenuta fondata in relazione alla presenza di amianto sulla copertura dell'edificio. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che il materiale di costruzione del tetto è costituito da cemento-amianto e che, sebbene in buono stato di conservazione, un accertamento sanitario ha evidenziato un indice di degrado che prevede la bonifica entro un anno, configurando così un vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c. e una diminuzione apprezzabile del valore dell'immobile. Il Tribunale ha quantificato equitativamente il deprezzamento dell'immobile in € 4.600,00, oltre interessi legali dalla messa in mora. La domanda risarcitoria per mancato utilizzo dell'immobile è stata rigettata per difetto di prova. Le spese di lite sono state integralmente compensate, mentre i compensi dei consulenti tecnici d'ufficio sono stati posti a carico del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 06/11/2025, n. 755
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 755
    Data del deposito : 6 novembre 2025

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