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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 1753/2023
R.G., a cui è stato riunito il fascicolo n. 3936/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Reggio Email_1 C.F._1
Calabria, via Sant'Anna II Tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Margherita ACCARDO
e Silvia MARTINO, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti, pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, viale Calabria n. 82, con gli avv.ti Silvano IMBRIACI, Dario Cosimo ADORNATO e Angela LAGANÀ, giuste procure generale alle liti del 23.01.2023- rep. 37590 e del 22.03.2024- rep. 37875, entrambe a rogito del notaio in Fiumicino, , pec: ; Per_1 Email_3
; t;
Email_5 Email_6
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli ed indebito previdenziale
Pag. 1 a 15 Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 19.05.2023, ha esposto che dal 2014 al 2021 Parte_1
ha lavorato come bracciante agricola presso la ditta di SC MA TA, con sede a
Mammola; che nel 2014 ha lavorato per 52 giornate lavorative tra settembre e novembre, nel
2015 per 102 giornate tra agosto e dicembre, negli anni 2016 e 2017 tra luglio e novembre, per 102 giornate, negli anni 2018,2019 e 2020 tra agosto e dicembre per 102 giornate e nel
2021 tra luglio e ottobre, sempre per 102 giornate lavorative;
che ha prestato attività lavorativa sui fondi dell'azienda siti nel comune di Mammola, ove insistono alberi di ulivo su circa 2 ettari e terreni liberi adibiti al pascolo di circa 39 capi di ovini e caprini;
che si è occupata della coltivazione dei fondi, della pulizia degli stessi, della raccolta degli ortaggi e della produzione dei prodotti caseari;
che ha prestato l'attività lavorativa per circa 8 ore al giorno, seguendo le indicazioni del datore di lavoro e dei suoi incaricati;
che con missive datate
19.12.2022, recapitate a fine gennaio 2023, l' le ha comunicato il disconoscimento del CP_2
rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta SC;
che avverso il predetto provvedimento ha esperito i ricorsi amministrativi di prima e seconda istanza, rispettivamente nelle date del
23.03.2023 e 02.05.2023, senza esito;
che il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990; che dell'avvio dell'accertamento nessuna comunicazione è pervenuta da parte dell' ; che ha prestato attività lavorativa CP_2 subordinata alle dipendenze dell'azienda agricola SC. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 52 giornate nell'anno 2014 e per 102 giornate negli anni dal 2015 al 2021, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall nei suoi confronti;
per l'effetto, CP_1
voglia condannare l' in persona del legale rappresentante ad eseguire la relativa CP_1
iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favo-re dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con successivo ricorso depositato in data 21.11.2023 ha inoltre esposto di aver ricevuto dall' comunicazioni mediante le quali è stata notiziata del riesame e del rigetto CP_2
delle domande di indennità di disoccupazione agricola e di malattia relative agli anni dal 2014
Pag. 2 a 15 al 2021, con conseguente indebito per un ammontare, rispettivamente, pari a €14.083,90 e
€15.678,54; che anche in considerazione del tempo trascorso esclude di aver ricevuto le prestazioni per le quali è stata chiesta la restituzione;
che i provvedimenti, anche in questo caso, sono stati emessi in violazione della l. n. 241/1990; che è pendente il giudizio per l'accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura, per gli anni da cui è scaturita al revoca delle prestazioni;
che sussistono i presupposti per la riunione. Ha così concluso: “Voglia il
Tribunale adito, per i motivi che precedono, accertare e dichiarare che nulla la ricorrente deve restituire all' con riferimento al presunto indebito di complessivi € 29.762,44 a CP_1
titolo di indennità di DS agricola per gli anni dal 2014 al 2021 e di indennità di malattia per gli anni dal 2015 al 2022 contestato con le missive allegate. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da porsi a carico del convenuto Controparte_3
in persona del legale rappresentante, (…)”.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che, CP_1 preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione ex 22 comma primo del
D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83 e nel merito si è riportato alle risultanze di cui al verbale ispettivo del 15.07.2022 redatto dagli ispettori incaricati nei confronti della ditta SC MA TA, con il quale è stata messa in dubbio l'esistenza dell'azienda per insussistenza dei requisiti ex art. 2082 c.c. Ha, pertanto, concluso per il rigetto delle domande.
All'udienza del 11.09.2024, stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 274 c.p.c., questo giudicante ha disposto la riunione del fascicolo R. G. n.1753/2023 con il fascicolo R. G. n. 3936/2023, di più recente iscrizione e pendente dinanzi al giudice dott.ssa Francesca Caselli.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 11.12.2024.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, per gli anni dal 2014 al 2021, nonché alla percezione delle prestazioni previdenziali connesse al rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 15.07.2022, i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda SC MA TA, per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06.2022.
Pag. 3 a 15 Appare opportuno esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall' . CP_2
In premessa, è utile rammentare che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1
in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame parte ricorrente, per come espressamente allegato in ricorso, ha ricevuto le raccomandate, mediante le quali l'Istituto ha notificato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura, in data 12.01.2023; rispetto alle predette è maturata compiuta giacenza, tant'è che la ricorrente, in data 03.03.2023, ha inoltrato all'Istituto istanza di accesso agli atti, chiedendo l'invio di quanto restituito al mittente. L' ha dato seguito all'istanza CP_2
e in data 17.03.2023 ha provveduto a fornire quanto chiesto.
Il ricorso amministrativo in prima istanza risulta presentato in data 23.03.2023, ovvero ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di disconoscimento, avvenuta in data 12.01.2023.
A nulla rileva, nel caso di specie, l'intervenuta compiuta giacenza delle raccomandate, in quanto le stesse si presumono pervenute al destinatario alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (ex plurimis Cass. 27526/2013).
Per l'effetto è maturata decadenza dall'azione ex art. 22 del d.l. 7/70, per spirare del termine ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993.
Tale termine, inoltre, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
Pag. 4 a 15 Quanto poi ai provvedimenti di rigetto dell'indennità di malattia e di disoccupazione, rispetto ai quali parte ricorrente ha affermato di aver ricevuto i provvedimenti nei giorni scorsi
(cfr pag. 1 del ricorso), non risultano esperiti rimedi amministrativi.
Nel merito, parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2021 con conseguente diritto a trattenere le connesse indennità previdenziali.
Va posto in premessa che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Quanto alle prestazioni previdenziali connesse, cui presupposto è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, occorre ricordare il contenuto dell'art. 1 legge 457 del 1972 prevede che: “L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta percento delle rispettive retribuzioni giornaliere.
Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliere è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.”
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul
Pag. 5 a 15 lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate. Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
Va quindi rilevato che oggetto di causa è la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e delle connesse prestazioni previdenziali già erogate.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al
Pag. 6 a 15 verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi. Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa
(l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in CP_1
difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente),
l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle
Pag. 7 a 15 dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_2
nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_2
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell' CP_2
sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni e provvedendo al recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Nel caso in esame detta prova non si è neppure formata.
All'esito dell'istruttoria non può dirsi vi sia la prova per i periodi in esame, ovvero per gli anni dal 2014 al 2021, né tantomeno la parte ricorrente ha fornito supporto documentale a sostegno probatorio, seppure con carattere indiziario, di quanto chiesto, non consta agli atti nessun contratto di lavoro, alcuna comunicazione di assunzione, nessuna busta paga, ma solo copia del certificato C2.
Pag. 8 a 15 Quanto alle prove espletate, le testimonianze devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Posto che la mancata iscrizione per gli anni di causa è stata disposta con verbale ispettivo, va ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del Lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione per l'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati
(Cassazione civ. Sez. L. sentenza n. 7178 del 29/11/198).
A prescindere, dunque, dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale, è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione (Cass., 12.8.2004, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che è chiaro che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo. Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Pag. 9 a 15 Una volta che il presupposto fondante la prestazione previdenziale viene meno – id est il rapporto lavorativo- è conseguentemente rimosso il titolo giuridico per la legittima percezione dei connessi benefici, con conseguente formazione dell'indebito.
Nel caso di specie le provvidenze sono state erogate in assenza di valido titolo giustificativo.
Va a tal fine ricordato che l'ordinamento non ammette e non tollera spostamenti patrimoniali ingiustificati, ovvero privi di idonea causa. È in ossequio a tale principio ordinamentale che l' agisce per il recupero delle prestazioni erogate ove si avveda, CP_1
successivamente alla loro liquidazione, dell'inesistenza dei fatti costitutivi.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
Per tali ragioni infondato, appare il richiamo di parte ricorrente alla legge fondamentale del procedimento amministrativo, l. n. 241/1990, in quanto l'oggetto del giudizio non riguarda la tutela di un interesse legittimo o di diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione amministrativa, quanto, diversamente, l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, unico elemento questo che legittima l'iscrizione agli elenchi, dalla quale deriva ogni preclusione nei confronti dell'amministrazione in ordine all'esercizio di poteri amministrativi, strettamente intesi, ovvero contraddistinti da valutazioni discrezionali.
In egual modo, val la pena chiarire che l'art 21 nonies non può certamente applicarsi al diritto soggettivo – id est l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. La disposizione citata regola gli effetti di provvedimenti amministrativi di secondo grado espressi a seguito di revisione di valutazioni discrezionali, dunque attinenti ad un procedimento del tutto avulso, per struttura e natura giuridica, a quello posto alla base della contestata cancellazione.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
In tal senso, pare opportuno dare conto delle risultanze testimoniali iniziando proprio dalla deposizione del teste : “(…) Conosco la ricorrente da circa 15 anni Testimone_1
Pag. 10 a 15 perché abbiamo fatto amicizia sulla spiaggia, poi ci siamo frequentati con le famiglie. So che ha fatto la bracciante agricola perché il datore di lavoro abitava accanto a casa mia ed io andavo spesso a trovarla sui terreni. ADR Lei ha lavorato negli anni 2014-2021/2022. Il datore di lavoro si chiama SC MA TA. ADR Io negli anni 2014-2021/2022 ero operaio idraulico forestale per Calabria Verde. Non so che orario di lavoro facesse, credo facesse 8 ore al giorno, ma non so dire in che orari. ADR Io quando andavo a prendere il formaggio o le minestre la vedevo lì, poi gli orari non li conoscevo. ADR Penso lavorasse 5 giorni la settimana. che guadagnava intorno ai 40 euro al giorno. ADR I terreni sono CP_4
a Mammola. ADR Era la RA SC che era la datrice di lavoro ed era lei che le diceva cosa fare. ADR Non so dire quante giornate annue di lavoro abbia fatto, penso 101, non lo so. ADR. Io l'ho vista raccogliere olive ed accudire il bestiame. ADR Oltre lei e la nuora della RA SC io non visto nessun dipendente. ADR I periodi in cui ha lavorato erano da maggio a luglio, o da luglio a fine anno. ADR So queste cose perché io favo i turni ed a volte lavoravo di mattina, altre di pomeriggio”; per proseguire con il teste , il Testimone_2 quale ha riferito:” (…) Conosco la ricorrente perché andavo presso l'azienda cui lavorava, non so chi fosse il titolare. Io lavoravo presso Calabria Verde e passavo spesso dietro i terreni dove lavorava. Mi recavo presso questa azienda per prendere il formaggio e gli ortaggi caserecci. ADR So che ci ha lavorato nel 2015, perché andai a prendere il formaggio per mia figlia nata da poco, forse ci ha lavorato anche prima e poi fino al 2020/2021. Non so che orari di lavoravo facesse, io la vedevo la mattina ed il pomeriggio quando passava di là per andare a casa mia. L'ho vista andare a pascolo o a raccogliere le olive. ADR Non so quanto ha guadagnato. ADR Presumo che fosse il datore di lavoro a dirle cosa fare. Non so chi fosse il datore di lavoro. Non ho visto altri dipendenti nelle occasioni in cui sono andato. ADR Non so dire che quante giornate di lavoro facesse. ADR mi pare che lavorasse da agosto in poi, lei c'era durante la raccolta delle olive. Non so dire quante piante di olivo siano sul terreno presso cui lavorava”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni si presentano, ictu oculi, generiche e prive di riscontro, dalle stesse non è possibile verificare la coincidenza dei periodi lavorativi prestati, né gli orari in cui la parte ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa.
Inoltre, nonostante fossero entrambi, nel corso degli anni, frequenti avventori dell'azienda, nessuno di loro ha riferito circa la presenza sui terreni del signor Tes_3
Pag. 11 a 15 figlio della datrice di lavoro, il quale, a causa dei problemi di salute della madre, si è CP_5
occupato della gestione dell'azienda, per come riferito in sede ispettiva dall'altro figlio della titolare tale :” (…) sono il figlio della RA SC (…) e dal 2021 sono Persona_2
anche il suo amministratore di sostegno (…) mia madre è ricoverata presso una R.S.A. di
Antonimina. E' ricoverata da marzo 2021 (…) i problemi di salute di mia madre risalivano comunque a circa quattro anni prima quando le era stata diagnosticata una forte depressione
(…) Era di fatto mio LO che abitava vicino a lei che (…) gestiva i terreni, la proprietà e le attività. Io non mi sono mai interessato degli affari di famiglia e disconoscevo finanche
l'esistenza di una azienda intestata a mia madre. (…) sul terreno di mia madre c'è un'abitazione dove di giorno ci sono sempre mia GN e i suoi figli (…). Persona_3
Per quanto posso saperne l'intera proprietà è stata gestita almeno negli ultimi anni dalla famiglia di mio LO (…) (pag, 4 verbale)”. Tes_3
Occorre pertanto riaffermare il canone di giudizio per il quale la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
Si riscontra che nessuna delle dichiarazioni trova corrispondenza in un'altra deposizione, emergendo un quadro caotico e disordinato, nel quale la collocazione temporale del lavoro è priva di alcun riferimento certo ed anche il riferimento alle mansioni demandate
è scarno, incerto e contraddittorio.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontri estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, a causa dell'inesistenza di ogni altro riferimento anche di origine documentale, né i dipendenti, seppure regolarmente convocati, si sono presentati a rendere dichiarazioni.
A ciò si aggiunga che la RA , nuora della titolare, non ha consentito Persona_3
agli ispettori l'accesso, stante la presenza di un cancello chiuso, al fondo aziendale su cui, oltre ad alberi di ulivo, insite la sua abitazione.
Nessuna documentazione fiscale è stata esibita agli accertatori, non sono state rinvenute fatture di acquisto/vendita, né traccia di pagamenti effettuati nei confronti delle dipendenti.
Nel caso di specie, dunque, la ricorrente, ferma l'avvenuta decadenza sostanziale, non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce altresì presupposto logico-giuridico per poter beneficiare delle connesse indennità previdenziali.
Pag. 12 a 15 Priva di fondamento, appare inoltre l'asserita mancata percezione delle prestazioni reclamate da parte attorea è in quanto completamente sfornita di allegazioni documentali, quali ad esempio gli estratti conto relativi al periodo indicato, da cui avrebbe potuto trarsi un elemento di prova a confutazione del provvedimento di indebito. Né ed in alcun modo può dirsi sufficiente la mera, generica deduzione di non ricordare di avere percepito le somme poste in ripetizione o di escludere, visto il tempo trascorso dal momento della percezione a quello della contestazione, di averle incassate. Ciò, infatti, si traduce in un inammissibile inversione dell'onere della prova, che invece resta a carico della parte ricorrente.
Dunque, in ragione delle premesse poste, si può ritenere che l'avvenuto pagamento della somma indebitamente riconosciute in forza dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, successivamente revocata, sia avvenuta sulla base della presunzione che lega la premessa maggiore (l'iscrizione) a quella minore (il pagamento). Ed infatti, la parte ricorrente non contesta la carenza di un altro elemento necessario per la percezione delle somme, quale appunto dell'aver proposto domanda per le indennità di malattia, come analiticamente riportato in fatto.
Il rapporto di pregiudizialità logica che intercorre tra l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l'indebito determina, in uno con l'assenza di prova in ordine alla mancata percezione delle somme poste in ripetizione conducono al rigetto del ricorso.
Del resto, considerata la certezza acquisita in ordine alla definitiva mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento della spettanza di quanto incassato a titolo di indennità di malattia e disoccupazione non può trovare accoglimento, poiché l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, come ampiamente illustrato, il presupposto per la legittima percezione di tale beneficio economico.
La definitiva cancellazione comporta, quale immediata conseguenza, anche la perdita delle prestazioni previdenziali, che hanno per presupposto l'iscrizione nei pertinenti elenchi dei lavoratori agricoli.
Per quanto sino ad ora affermato ne consegue che la parte ricorrente, non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Pag. 13 a 15 Pertanto, le domande relative all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni dal 2014 al 2021, e quelle relative alle provvidenze previdenziali connesse, non meritano di trovare accoglimento.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 considerata la materia trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso formulato da Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1 che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri,11 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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