Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TO NU
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre IA , in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.4126/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente ivi alla Via Bonea Parte_1
n. 118 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Manzo, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Pompei (NA) alla Via Mazzini n. 83 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano dell'Avvocatura interna, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_2
resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 29/6/2023 e ritualmente notificato la ricorrente di cui in epigrafe , premesso di aver presentato, il 22/11/2021, domanda di pagamento dell'Assegno per il Nucleo Familiare, quale vedova inabile , coniuge superstite del sig. , sulla pensione di reversibilità cat. SO n. 28044795 in CP_3 godimento, a decorrere da maggio 2017; asseriva inoltre che l'iter amministrativo si era concluso negativamente,
Tanto premesso adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dell'Assegno per il Nucleo CP_2
Familiare a decorrere dal maggio del 2017 o dalla diversa data risultante dalla
CTU di cui chiedeva l'ammissione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'insussistenza CP_2 dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta e concludeva
PPrreelliimmiinnaarrmmeennttee ssii ddeevvee rriilleevvaarree cchhee rriissuullttaa ccoonncclluussoo iill pprroocceeddiimmeennttoo aammmmiinniissttrraattiivvoo iinnssttaauurraattoo aall ffiinnee ddii ccoonnsseegguuiirree llaa pprreessttaazziioonnee ooggggeettttoo ddeell pprreesseennttee pprroocceeddiimmeennttoo ee rriissuullttaannoo ssuussssiisstteennttii ggllii aallttrrii rreeqquuiissiittii aammmmiinniissttrraattiivvii rriicchhiieessttii ddaallllaa lleeggggee ppeerr ll''eerrooggaazziioonnee ddeellllaa pprreessttaazziioonnee rriicchhiieessttaa ((ccffrr.. ddooccuummeennttaazziioonnee iinn aattttii)).. CCiiòò pprreemmeessssoo,, oosssseerrvvaa iill GGiiuuddiiccaannttee cchhee,, tteennuuttoo ccoonnttoo ddeellllee ccoonncclluussiioonnii rraasssseeggnnaattee ddaall CC..TT..UU..,, ddootttt..ssssaa ,, nneellllaa rreellaazziioonnee ppeerriittaallee,, sseeccoonnddoo llaa qquuaallee Persona_1 ssuussssiissttee,, aa ppaarrttiirree ddaall sseetttteemmbbrree 22002211,, iill rreeqquuiissiittoo ssaanniittaarriioo pprreevviissttoo ppeerr llaa pprreessttaazziioonnee rriicchhiieessttaa,, llaa ddoommaannddaa ppuuòò eesssseerree aaccccoollttaa ppaarrttiirree ddaa ttaallee eeppooccaa..
In merito, deve rilevarsi che le conclusioni della consulenza medico-legale espletata devono essere recepite in quanto la stessa trae origine da una meditata e approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali risultanti dalla documentazione medica ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Il consulente, a seguito delle documentate indagini effettuate e dopo articolate considerazioni mediche, evidenzia che - tenuto conto delle affezioni riscontrate – sussiste, con riferimento ad , il requisito della inabilità al lavoro, Parte_1
a decorrere dal settembre 2021.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, integralmente condivise.
Pertanto, nell'incontestato concorso delle altre condizioni richieste dalla legge
(cfr. documentazione in atti), l va condannato al pagamento, in favore della CP_2 ricorrente, dell'assegno per il nucleo familiare, quale vedova inabile, sulla pensione di reversibilità in godimento, a partire dal 1° settembre 2021 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario), oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal
120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto.
L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà; per il principio della soccombenza l' CP_2 deve essere condannato al pagamento della restante metà delle spese processuali
, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 29/6/2023 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_2
a)accoglie la domanda della ricorrente per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l' a pagare alla predetta l'assegno per il nucleo familiare , quale CP_2 vedova inabile, sulla pensione di reversibilità in godimento, a partire dall'1/9/2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto;
b)condanna l' al pagamento di metà delle spese CP_2 processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1348,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
c)compensa la restante metà delle spese di lite. Torre IA, li 17/4/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco