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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/09/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione Ci- vile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, in data 24 maggio 2018 e contraddistinta dal n.
5180/2018, iscritto al n. 6236/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in de- cisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 marzo 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in alla via M. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Cervantes n. 55/16, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo amministratore unico Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Grassi (codice fiscale
), (codice fiscale e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(codice fiscale - appellante - C.F._3
E il (codice fiscale ), il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(codice fiscale ), il (codice fiscale , il P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(codice fiscale ), già denominato Controparte_5 P.IVA_5 [...]
, e il (codice fiscale Controparte_6 Controparte_7
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Ufficio Di- P.IVA_6
strettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale P.IVA_7
- appellati ed appellanti incidentali -
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I. CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Le loro rispettive richieste conclusive vanno pertanto rintracciate nell'atto d'appello e nella re- lativa comparsa di risposta e sono le seguenti:
A) per quel che concerne l'appellante principale:
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5180/2018, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. X Civile, in data
24 maggio 2018, e mai notificata, resa a definizione del procedimento n. R.G. 23191/2012 nei punti spe- cificati:
1. Il punto della sentenza rinvenibile da pagina 4 a 7 della stessa, in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione formulata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva della Attrice CP_8
per presunta assenza della titolarità del diritto fatto valere in giudizio da quest'ultima, affermando, in particolare, che “La tesi sostenuta dall'attrice, come fin qui brevemente richiamata, non può essere con- divisa. Il principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti di regola anche la cessione dei crediti ad essa relativi è infatti normativamente codificato dall'articolo 2559 cc, che testualmente recita "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accet- tazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. La giurisprudenza di legittimità pressoché unanime ha più volte ribadito il principio secondo cui la cessione di azienda "comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa" (ex plurimis v. Cass. 19155/2013). Senonché, come segnalato dall'attrice, la cessione di cui si discute e' avvenuta nell'ambito di una procedura fallimentare. La possibilità che l'azienda fallita sia oggetto di ces- sione da parte del curatore, già ammessa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità fin da epoca risa- lente (cfr. Cass. 3462/7), è oggi normativamente codificata nell'articolo 105 L.F. La legge fallimentare, nel regolamentare la vendita dell'azienda del fallito, in punto di regime dei crediti aziendali ricalca pedis- sequamente la normativa codicistica. In particolare, l'articolo 105 LF, rubricato "Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco", al comma 6, riproduce sostanzialmente la disposizione di cui all'arti- colo 2559 cc, giacché afferma che "la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in man- canza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'i- scrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in
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buona fede al cedente”. Vero è che tale norma è entrata in vigore dopo la chiusura del fallimento, e non
è dunque applicabile nella specie, ma, come detto, essa riprende la disciplina generale della cessione di azienda, quantomeno nella parte inerente il trasferimento dei crediti dell'azienda. La norma costitui- sce, dunque, definitiva conferma della piena operatività del principio generale sancito dall'articolo 2559
CC anche nel caso di cessioni operate da una procedura fallimentare. Pertanto, contrariamente a quanto a più riprese argomentato dall'attrice, anche in ipotesi di cessione da parte del fallimento opera il principio secondo cui la cessione d'azienda "comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'e- sercizio di essa. Ne deriva che la odierna attrice, a fronte della documentata eccezione di controparte, e stante la — pacifica intervenuta cessione d'azienda da parte del fallimento, avrebbe dovuto dare prova che da essa siano stati esclusi i crediti di cui era titolare la società fallita, non essendo a tal fine suffi- ciente né il richiamo ad una inesistente indicazione normativa di segno contrario, né il riferimento al man- cato assolvimento, da parte dei convenuti, di un altrettanto inesistente onere probatorio (essendo a tal fine ampiamente sufficiente il richiamo all'intervenuta cessione ed agli effetti ad essa normativamente connessi) né l'allegazione inerente il corrispettivo pattuito per la cessione. Quanto a quest'ultimo aspetto, peraltro, è appena il caso di rilevare che il dato in tal guisa segnalato riveste valenza assai limi- tata, stante l'impossibilità di procedere ad una attendibile quantificazione, all'epoca in cui fu stipulato l'atto, dei crediti vantati dalla società fallita, di cui si controverte in questa sede, la cui liquidazione ha richiesto un complesso e articolato accertamento. In difetto di valida prova della titolarità del diritto re- clamato, la domanda non può quindi che essere rigettata. La cessionaria ha infatti acquistato dal falli- mento cedente, per effetto della previsione normativa di cui all'art. 2559 c.c., ed in difetto di prova di una contraria volontà espressa nell'atto, anche i crediti afferenti l'azienda, tra i quali sono compresi senz'al- tro quelli reclamati in questa sede, attinenti un'attività di custodia rientrante senza alcun dubbio tra quelle oggetto dell'azienda ceduta".
Al riguardo, si chiede la riforma del riportato brano della sentenza, con una pronuncia che rico- nosca la legittimazione attiva di ed in particolare la sua titolarità del Parte_1
diritto fatto valere in giudizio, per i motivi meglio specificati in narrativa.
2. Quale conseguenza della riforma della sentenza, di cui al punto 1, si chiede altresì la riforma del punto della sentenza in cui il Tribunale, a pagina 7, afferma “definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta come in narrativa, la rigetta'', con una sentenza che, previa valutazione nel merito, in
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conseguenza del venir meno dell'unico motivo ostativo addotto a sostegno del rigetto della domanda attorea in primo grado, con una sentenza che, previa valutazione nel merito, accerti l'esistenza del cre- dito della fatto valere nel giudizio di primo grado nei confronti dei Mi- Parte_1
nisteri convenuti, per le prestazioni di ricovero e di mantenimento svolte nei confronti di 1432 animali di varie specie affidatile in custodia per effetto dei sequestri disposti dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità
Giudiziaria nel periodo compreso tra il 1987 e il 2000, con conseguente condanna dei conve- CP_8
nuti, come in appresso specificato in dettaglio: - al pagamento, in solido o pro quota (per l'importo delle spese di custodia corrispondenti al sequestro di competenza), delle spese sostenute dall'appellante, provate in primo grado, per complessivi Euro 4.056.237,95, così suddivisi:
- In caso di accertamento della responsabilità solidale dei dell' Controparte_9 [...]
, condanna dei , al paga- Controparte_10 Controparte_11
mento, in solido in favore dell'appellata dell'importo di Euro 3.483.342,31.
- Ove non venisse riconosciuto il vincolo di solidarietà, tale importo è da addebitarsi, pro quota, ai singoli cui appartengono gli Organi di Polizia che hanno materialmente effettuato i sequestri CP_8
degli animali poi affidati all'appellante, a monte dei provvedimenti giudiziari riconducibili alla responsa- bilità del e, per altro verso, a quella solidale del Controparte_2 Controparte_3
come di seguito specificato:
[...]
- : € 537.360,90; Controparte_6
- : € 1.358.168,41; Controparte_7
- : € 678.922,36; Controparte_3
- : € 418.479,00; Controparte_2
- : € 447.443,84. Controparte_4
In ogni caso, al di là della responsabilità solidale ovvero pro quota dei predetti piaccia CP_8
alla Ecc.ma Corte d'Appello, accertare la responsabilità per gli affidamenti degli animali sottoposti a se- questro amministrativo, a titolo individuale pro quota e, per l'effetto, condannare i seguenti al CP_8
pagamento, in favore dell'appellante, delle somme in appresso indicate:
- euro 62.828,92; Controparte_6
- di euro 510.066,72. Controparte_4
In subordine,
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- si chiede che la sentenza riformata condanni i appellati al pagamento della minor CP_8
somma riconosciuta in corso di giudizio dalla CTU, pari a Euro 3.950.532,63;
- ovvero, valutando secondo il prudente apprezzamento della Corte, la consistenza della prova documentale la detrazione da detto importo di Euro 3.950.532,63 delle quote di rifusione in relazione a quanto osservato dal CTU sulla prova dell'esistenza degli animali indicati all'interno della struttura dell'appellante in base alle prove documentali di entrata e di uscita per:
- euro 635.505,05 per animali custoditi di cui non vi sia documentazione ufficiale né entrata né in uscita perché nati nella struttura da animali sequestrati e affidati e deceduti nella struttura o fuggiti dalla stessa;
- euro 2.043.804,94 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in entrata e ma non in uscita perché sicuramente affidati ma deceduti nella struttura o fuggiti dalla stessa senza prova documentale;
- euro 274.147,90 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in uscita ma non in entrata perché nati nella struttura da animali sequestrati e affidati;
- Nessuna detrazione piaccia all'Ecc.ma Corte stabilire, per l'importo di euro 997.074,74 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in entrata e in uscita e di cui sia stata quindi rag- giunta piena prova dell'esistenza degli stessi dentro la struttura e la durata della medesima.
- Al fine di ripartire tali importi eventualmente riconosciuti, tra gli affidamenti di animali imputabili ai singoli Dicasteri, in alternativa al richiamo della CTU che consenta tale approfondimento, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello applicare alle richieste formulate ad ogni singolo una riduzione CP_6
dell'importo richiesto sulla base di una percentuale corrispondente alla percentuale di riduzione dell'im- porto globale richiesto in domanda di Euro 4.056.237,95 e l'importo globale di rifusione riconosciuto a favore dell'appellante, da applicarsi in rapporto alle somme richieste in via solidale o direttamente pro quota ai singoli ome specificato nel paragrafo II.
2.4.2 dell'atto di appello;
CP_8
- nonché al pagamento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, per effetto del disdoro derivante dal dissesto economico e patrimoniale determinato dal crescente affidamento nel tempo di custodia di animali sequestrati senza alcuna rifusione di spese di sostentamento operato dagli organi appartenenti ai onvenuti, e in particolare dalla intervenuta dichiarazione di fallimento, conse- CP_8
guenza del dissesto economico. Tale danno è da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c., potendo
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utilizzare quale parametro di riferimento la stessa entità delle spese di mantenimento non rimborsate dagli Enti convenuti e liquidare tali danni in una percentuale del danno patrimoniale stesso, che nel caso di specie corrisponde all'ammontare da rifondere di complessivi euro 4.056.237,95.
Il tutto oltre interessi come per legge dalle scadenze o, in via subordinata, dalla introduzione del presente giudizio al saldo, ed alle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, come per legge».
B) per quel che concerne i ppellati ed appellanti incidentali: CP_8
«Voglia l'Ecc.ma Corte in accoglimento delle difese spiegate rigettare l'appello principale, e, confermando la sentenza appellata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_1 Parte_1
per mancanza di titolarità dei crediti azionati;
in via gradata, ove questa Ecc.ma Corte dovesse invece accogliere la prospettata tesi avversaria sulla titolarità dei crediti, in accoglimento delle eccezioni spie- gate mediante appello incidentale, dichiarare prescritte le pretese avanzate per i motivi sopra evidenziati e comunque in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda attorea in quanto infondata per as- senza di titoli al pagamento e del tutto sfornita di prova che non può essere surrogata dalle risultanze del tutto presuntive peraltro della ctu.
In via ancora gradata comunque ridurre l'importo eventualmente liquidando per un importo pari al “plus valore” prodotto al complesso aziendale dall' esposizione degli animali in custodia».
II. PREMESSE DELLA DECISIONE
II.
1.1. Con una citazione notificata il 23 luglio 2012 ai ndicati nell'epigrafe della CP_8
presente sentenza, la (nel prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
anche solo ) riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli il giudizio in ordine al quale il Tribu- nale di Roma aveva, con ordinanza del 26 aprile 2012, dichiarato la propria incompetenza terri- toriale in favore del Tribunale partenopeo e da essa promosso, con una citazione notificata il 7 novembre 2011 ai medesimi per ottenere la condanna di questi ultimi, in solido o pro CP_8
quota, a pagarle la complessiva somma di 4.056.237,95 € o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dal 15 luglio 1987 al 23 settembre
2003 di un numero complessivo di 1432 esemplari di animali non domestici sottoposti a seque- stro ed affidatile in custodia da agenti delle predette Amministrazioni statali o dall'Autorità giu- diziaria, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della prolungata
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condotta inadempiente di queste ultime, che aveva dissestato le sue finanze e determinato il suo fallimento, dichiarato dal Tribunale di Napoli il 24 settembre 2003 e chiuso il 16 settembre
2005 senza che la Curatela fallimentare avesse intrapreso alcuna iniziativa volta al recupero di detti crediti né prima né dopo aver, il 19 luglio 2004, venduto la sua azienda alla Controparte_13
.
1.2. Costituendosi innanzi al Tribunale partenopeo, i onvenuti eccepivano il CP_8
difetto di legittimazione attiva della società attrice e la prescrizione di una parte dei crediti da questa vantati, dei quali comunque contestavano la sussistenza.
II.
1.3. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le spese che la so- cietà attrice aveva allegato di aver sostenuto, il Tribunale, con la propria sentenza n. 5180/2018, pubblicata il 24 maggio 2018, rigettava la domanda della società attrice ritenendo che quest'ul- tima non avesse fornito la prova di non aver perso la titolarità dei crediti in questione per effetto della vendita in sede fallimentare della sua azienda alla compensava integral- CP_13
mente tra le parti le spese di rappresentanza e difesa e poneva integralmente a carico della so- cietà attrice la spesa occorsa per la consulenza tecnica d'ufficio.
II.
2.1. La società attrice, con una citazione notificata alle controparti il 20 dicembre
2018, s'appellava allora a questa Corte chiedendole di accogliere, in riforma della suddetta sentenza, le sue conclusioni supra trascritte, poiché, a suo avviso, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la vendita in sede fallimentare della sua azienda comprendesse anche i crediti in questione ed omesso di pronunciarsi sulla sua domanda volta al risarcimento del danno di carattere non patrimoniale da essa subìto in conseguenza della prolungata condotta inadempiente delle Amministrazioni statali convenute.
II.
2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 13 marzo 2019, i steri convenuti chiedevano l'integrale rigetto dell'avverso appello, siccome infondato, se del caso, in accoglimento dell'appello incidentale che spiegava per riproporre le eccezioni che aveva formulato in via subordinata nel processo di primo grado.
II.
2.3. Infine, all'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi e dunque per l'accoglimento delle loro rispettive richieste supra tra- scritte.
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III. MOTIVI DELLA DECISIONE
III.
1. L'appello della è infondato e va pertanto rigettato.
Detta società sostiene, in sintesi, che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la vendita in sede fallimentare della sua azienda alla comprendesse anche i crediti in questione, CP_13
posto che:
1) tale cessione «era stata effettuata dalla Curatela del fallimento della società. Al fine di cedere solamente la gli impianti di custodia (gabbie ecc…) e le strutture operative (frigoriferi conservazione ali- menti), ovvero tramite la cessione espressamente della “attività di gestione e sviluppo del giardino zoo- logico di gestione del parco di quarantena ed acclimatazione per faune esotiche del Pt_1 Parte_4
in e non tutti i rapporti attivi e passivi con terzi esistenti al momento del fallimento, che altrimenti Pt_1
vi sarebbero stati ricompresi e, quindi, escludendo a fortiori i suoi crediti e debiti presenti e futuri nei confronti di terzi, tra cui quelli in causa direttamente inerenti alla massa fallimentare, attiva e passiva»;
2) «[t]ale intenzione emergeva testualmente dal Bando di vendita», che, «al riguardo, affermava, infatti, chiaramente, a pagina 5, che “non formano oggetto di cessione, ai fini della vendita, i crediti e i debiti relativi all'esercizio del complesso aziendale anteriori al trasferimento del complesso stesso ai sensi dell'art 105, comma 5, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942»;
3) «un richiamo nel contratto all'esclusione dei crediti dell'azienda ceduta era giuridicamente privo di utilità, perché era stata già avviata dalla Curatela la procedura di realizzo dell'attivo fallimentare comprendente la riscossione dei crediti della società fallita e, quindi, se nella cessione fossero stati ri- compresi tutti i crediti della società fallita si sarebbe dovuto indicare quali fossero i crediti della fallita rimasti a vantaggio dell'attivo fallimentare e della curatela» e, peraltro, i crediti della società fallita, fa- cendo «parte della massa attiva fallimentare, destinata a soddisfare, nel quadro di una par condicio cre- ditorum, i creditori insinuati nel fallimento, secondo le gradazioni previste dall'art. 111 L.F., e non pote- vano essere distratti da tale destinazione attraverso una cessione»;
4) «[s]e la cessione avesse riguardato anche tutti i crediti precedenti al fallimento, vantati dalla
Società attrice ivi compresi quelli, per mancato rimborso delle spese per gli animali ricevuti in affida- mento, per oltre 4 milioni in questa causa (e oltre 500.000,00 euro nella parallela causa contro il Co- mune di conclusasi con la sentenza di condanna del favore proprio della Pt_1 Controparte_15
di cui si dirà oltre), l'importo della cessione non avrebbe mai Controparte_16
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potuto essere stabilito che ammontava solamente a 50.000,00 euro»;
5) «[l]a legittimazione attiva della Società appellante, e la sua titolarità del credito fatto valere nel presente giudizio, è altresì comprovata, e trova pieno riscontro, nella speculare sentenza parziale del
Tribunale di Napoli del 29/11-2/12 2013 n. 13602/13 rep. 16791 X SEZIONE Giudice Cioffi (…) riguar- dante la corrispondente richiesta della Società qui attrice nei confronti del el richie- Controparte_15
dere il pagamento dei crediti derivanti dalle spese di custodia e di sostentamento degli animali affidateli dagli organi di Polizia Urbana del , nonché «nella successiva Sentenza finale dell'8 giugno CP_15
2015, n. 8420/2015, rep. N. 9828/2015 non appellata e quindi passata in giudicato».
III.
2. La tesi della non merita però di essere accolta.
Il primo Giudice ha invero correttamente ritenuto che, in mancanza della prova di una contraria volontà delle parti, la vendita in sede fallimentare dell'azienda di detta società alla Parte_5
prendesse anche i crediti oggetto della controversia ora alla cognizione di questa Corte e perciò avesse determinato il trasferimento alla società acquirente anche della titolarità di tali crediti, come certamente consentito sia dalla disciplina civilistica sia da quella fallimentare.
La vendita dell'azienda, anche se avvenuta in sede fallimentare, comporta infatti ex lege, in man- canza di una contraria volontà delle parti, il trasferimento all'acquirente anche dei crediti aziendali (cfr.
Cass. 28787/2021), cioè dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, compresi quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno del venditore (cfr. Cass. 13692/2012), con la sola eccezione dei crediti derivanti da contratti pendenti (alla data della vendita) che, sebbene stipulati per l'esercizio dell'im- presa, abbiano «carattere personale» (arg. ex comb. disp. artt. 2558 e 2559 c.c.), e, nel caso di specie:
1) la non ha mai negato che i crediti in questione maturarono nell'esercizio della sua im- presa né allegato che essi derivano da rapporti contrattuali aventi «carattere personale» non ancora esauriti al tempo della vendita dell'azienda alla né risulta aver mai prodotto il «Bando di CP_13
vendita», che, secondo quanto da essa assunto per la prima volta con il proprio appello, «al riguardo, affermava […] chiaramente, a pagina 5, che “non formano oggetto di cessione, ai fini della vendita, i cre- diti e i debiti relativi all'esercizio del complesso aziendale anteriori al trasferimento del complesso stesso ai sensi dell'art 105, comma 5, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942»;
2) il contratto di vendita in sede fallimentare alla dell'azienda della prevede CP_13
espressamente, all'art. 5, l'esclusione dal compendio trasferito all'acquirente dei debiti aziendali sorti
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anteriormente, mentre nulla dice della sorte dei crediti aziendali.
Questi ultimi, dunque, devono, per quanto detto, presumersi trasferiti alla società acquirente sebbene di essi non si faccia menzione nel suddetto contratto e il prezzo della compravendita sia stato chiaramente determinato dalle parti contrattuali senza considerare il loro valore, ciò potendo essere spiegato con la loro quanto meno assai dubbia concreta realizzabilità alla luce della documentazione in possesso della Curatela fallimentare venditrice.
Né in contrario può valere quanto affermato dalle sentenze con le quali il Tribunale di Napoli ha accolto l'analoga domanda proposta dalla contro il er ottenere il rimborso delle Controparte_15
spese di mantenimento degli animali affidatile in custodia dalla Polizia Municipale partenopea senza però affrontare, presumibilmente poiché non sollevata dal la questione che qui deve Controparte_15
invece essere considerata decisiva.
III.
3. Né l'appello della merita di essere accolto nella parte in cui detta società si duole del mancato esame da parte del primo Giudice della domanda da essa formulata al fine di ottenere la con- danna delle Amministrazioni convenute a risarcirle i danni non patrimoniali arrecatile dalla prolungata condotta gravemente inadempiente dalle medesime Amministrazioni tenuta nei suoi confronti.
È infatti evidente che – secondo il ragionamento esposto dal primo Giudice e che questa Corte ritiene in definitiva condivisibile – la vendita in sede fallimentare dell'azienda della alla CP_13
comprendeva anche tale credito risarcitorio, siccome derivante dall'inadempimento di quello
[...]
avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento degli animali affidati in custodia alla società poi fallita. Né quest'ultima ha esposto le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere il contrario.
III.
4. L'appello della va pertanto rigettato senza bisogno di esaminare quello incidental- mente proposto dalla difesa erariale, peraltro pletoricamente, le questioni con esso sollevate potendo essere tranquillamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
III.
5. Segue, per il cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'ap- pellante principale a pagare alle controparti le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – rapportando alle risultanze processuali i parametri in- dicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 4.000.000,01 a 8.000.000,00 € sulla base della domanda della società
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soccombente) – nel complessivo importo, per ciascuna delle Amministrazioni vittoriose, di 34.500,00
€, di cui 30.000,00 € per il totale dei compensi e 4.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali.
III.
6. Infine, occorre dar atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
il 20 dicembre 2018 contro il , il Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
, il , il ,
[...] Controparte_4 Controparte_6
ora , e il e sull'appello da Controparte_5 Controparte_7
questi ultimi incidentalmente proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5180/2018, pub- blicata il 24 maggio 2018:
A) rigetta l'appello della suddetta società e, per l'effetto, dichiara assorbito l'appello inciden- tale e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società appellante a rifondere alle controparti le spese del processo d'ap- pello, che liquida, per ciascuno dei suddetti nel complessivo importo di 34.500,00 €, di CP_8
cui 30.000,00 € per il totale dei compensi e 4.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Decima Sezione Ci- vile, in persona del Giudice Vincenzo Pappalardo, in data 24 maggio 2018 e contraddistinta dal n.
5180/2018, iscritto al n. 6236/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in de- cisione all'esito dell'udienza collegiale del 18 marzo 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in alla via M. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Cervantes n. 55/16, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo amministratore unico Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Grassi (codice fiscale
), (codice fiscale e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(codice fiscale - appellante - C.F._3
E il (codice fiscale ), il Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(codice fiscale ), il (codice fiscale , il P.IVA_3 Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(codice fiscale ), già denominato Controparte_5 P.IVA_5 [...]
, e il (codice fiscale Controparte_6 Controparte_7
), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Ufficio Di- P.IVA_6
strettuale di Napoli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale P.IVA_7
- appellati ed appellanti incidentali -
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I. CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18 marzo 2025 le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
Le loro rispettive richieste conclusive vanno pertanto rintracciate nell'atto d'appello e nella re- lativa comparsa di risposta e sono le seguenti:
A) per quel che concerne l'appellante principale:
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 5180/2018, pubblicata dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. X Civile, in data
24 maggio 2018, e mai notificata, resa a definizione del procedimento n. R.G. 23191/2012 nei punti spe- cificati:
1. Il punto della sentenza rinvenibile da pagina 4 a 7 della stessa, in cui il Giudice di prime cure ha accolto l'eccezione formulata dai convenuti di difetto di legittimazione attiva della Attrice CP_8
per presunta assenza della titolarità del diritto fatto valere in giudizio da quest'ultima, affermando, in particolare, che “La tesi sostenuta dall'attrice, come fin qui brevemente richiamata, non può essere con- divisa. Il principio secondo cui la cessione dell'azienda comporti di regola anche la cessione dei crediti ad essa relativi è infatti normativamente codificato dall'articolo 2559 cc, che testualmente recita "la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accet- tazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”. La giurisprudenza di legittimità pressoché unanime ha più volte ribadito il principio secondo cui la cessione di azienda "comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa" (ex plurimis v. Cass. 19155/2013). Senonché, come segnalato dall'attrice, la cessione di cui si discute e' avvenuta nell'ambito di una procedura fallimentare. La possibilità che l'azienda fallita sia oggetto di ces- sione da parte del curatore, già ammessa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità fin da epoca risa- lente (cfr. Cass. 3462/7), è oggi normativamente codificata nell'articolo 105 L.F. La legge fallimentare, nel regolamentare la vendita dell'azienda del fallito, in punto di regime dei crediti aziendali ricalca pedis- sequamente la normativa codicistica. In particolare, l'articolo 105 LF, rubricato "Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco", al comma 6, riproduce sostanzialmente la disposizione di cui all'arti- colo 2559 cc, giacché afferma che "la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in man- canza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'i- scrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in
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buona fede al cedente”. Vero è che tale norma è entrata in vigore dopo la chiusura del fallimento, e non
è dunque applicabile nella specie, ma, come detto, essa riprende la disciplina generale della cessione di azienda, quantomeno nella parte inerente il trasferimento dei crediti dell'azienda. La norma costitui- sce, dunque, definitiva conferma della piena operatività del principio generale sancito dall'articolo 2559
CC anche nel caso di cessioni operate da una procedura fallimentare. Pertanto, contrariamente a quanto a più riprese argomentato dall'attrice, anche in ipotesi di cessione da parte del fallimento opera il principio secondo cui la cessione d'azienda "comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all'e- sercizio di essa. Ne deriva che la odierna attrice, a fronte della documentata eccezione di controparte, e stante la — pacifica intervenuta cessione d'azienda da parte del fallimento, avrebbe dovuto dare prova che da essa siano stati esclusi i crediti di cui era titolare la società fallita, non essendo a tal fine suffi- ciente né il richiamo ad una inesistente indicazione normativa di segno contrario, né il riferimento al man- cato assolvimento, da parte dei convenuti, di un altrettanto inesistente onere probatorio (essendo a tal fine ampiamente sufficiente il richiamo all'intervenuta cessione ed agli effetti ad essa normativamente connessi) né l'allegazione inerente il corrispettivo pattuito per la cessione. Quanto a quest'ultimo aspetto, peraltro, è appena il caso di rilevare che il dato in tal guisa segnalato riveste valenza assai limi- tata, stante l'impossibilità di procedere ad una attendibile quantificazione, all'epoca in cui fu stipulato l'atto, dei crediti vantati dalla società fallita, di cui si controverte in questa sede, la cui liquidazione ha richiesto un complesso e articolato accertamento. In difetto di valida prova della titolarità del diritto re- clamato, la domanda non può quindi che essere rigettata. La cessionaria ha infatti acquistato dal falli- mento cedente, per effetto della previsione normativa di cui all'art. 2559 c.c., ed in difetto di prova di una contraria volontà espressa nell'atto, anche i crediti afferenti l'azienda, tra i quali sono compresi senz'al- tro quelli reclamati in questa sede, attinenti un'attività di custodia rientrante senza alcun dubbio tra quelle oggetto dell'azienda ceduta".
Al riguardo, si chiede la riforma del riportato brano della sentenza, con una pronuncia che rico- nosca la legittimazione attiva di ed in particolare la sua titolarità del Parte_1
diritto fatto valere in giudizio, per i motivi meglio specificati in narrativa.
2. Quale conseguenza della riforma della sentenza, di cui al punto 1, si chiede altresì la riforma del punto della sentenza in cui il Tribunale, a pagina 7, afferma “definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta come in narrativa, la rigetta'', con una sentenza che, previa valutazione nel merito, in
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conseguenza del venir meno dell'unico motivo ostativo addotto a sostegno del rigetto della domanda attorea in primo grado, con una sentenza che, previa valutazione nel merito, accerti l'esistenza del cre- dito della fatto valere nel giudizio di primo grado nei confronti dei Mi- Parte_1
nisteri convenuti, per le prestazioni di ricovero e di mantenimento svolte nei confronti di 1432 animali di varie specie affidatile in custodia per effetto dei sequestri disposti dalle Forze dell'Ordine e dall'Autorità
Giudiziaria nel periodo compreso tra il 1987 e il 2000, con conseguente condanna dei conve- CP_8
nuti, come in appresso specificato in dettaglio: - al pagamento, in solido o pro quota (per l'importo delle spese di custodia corrispondenti al sequestro di competenza), delle spese sostenute dall'appellante, provate in primo grado, per complessivi Euro 4.056.237,95, così suddivisi:
- In caso di accertamento della responsabilità solidale dei dell' Controparte_9 [...]
, condanna dei , al paga- Controparte_10 Controparte_11
mento, in solido in favore dell'appellata dell'importo di Euro 3.483.342,31.
- Ove non venisse riconosciuto il vincolo di solidarietà, tale importo è da addebitarsi, pro quota, ai singoli cui appartengono gli Organi di Polizia che hanno materialmente effettuato i sequestri CP_8
degli animali poi affidati all'appellante, a monte dei provvedimenti giudiziari riconducibili alla responsa- bilità del e, per altro verso, a quella solidale del Controparte_2 Controparte_3
come di seguito specificato:
[...]
- : € 537.360,90; Controparte_6
- : € 1.358.168,41; Controparte_7
- : € 678.922,36; Controparte_3
- : € 418.479,00; Controparte_2
- : € 447.443,84. Controparte_4
In ogni caso, al di là della responsabilità solidale ovvero pro quota dei predetti piaccia CP_8
alla Ecc.ma Corte d'Appello, accertare la responsabilità per gli affidamenti degli animali sottoposti a se- questro amministrativo, a titolo individuale pro quota e, per l'effetto, condannare i seguenti al CP_8
pagamento, in favore dell'appellante, delle somme in appresso indicate:
- euro 62.828,92; Controparte_6
- di euro 510.066,72. Controparte_4
In subordine,
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- si chiede che la sentenza riformata condanni i appellati al pagamento della minor CP_8
somma riconosciuta in corso di giudizio dalla CTU, pari a Euro 3.950.532,63;
- ovvero, valutando secondo il prudente apprezzamento della Corte, la consistenza della prova documentale la detrazione da detto importo di Euro 3.950.532,63 delle quote di rifusione in relazione a quanto osservato dal CTU sulla prova dell'esistenza degli animali indicati all'interno della struttura dell'appellante in base alle prove documentali di entrata e di uscita per:
- euro 635.505,05 per animali custoditi di cui non vi sia documentazione ufficiale né entrata né in uscita perché nati nella struttura da animali sequestrati e affidati e deceduti nella struttura o fuggiti dalla stessa;
- euro 2.043.804,94 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in entrata e ma non in uscita perché sicuramente affidati ma deceduti nella struttura o fuggiti dalla stessa senza prova documentale;
- euro 274.147,90 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in uscita ma non in entrata perché nati nella struttura da animali sequestrati e affidati;
- Nessuna detrazione piaccia all'Ecc.ma Corte stabilire, per l'importo di euro 997.074,74 per animali custoditi di cui vi sia documentazione ufficiale in entrata e in uscita e di cui sia stata quindi rag- giunta piena prova dell'esistenza degli stessi dentro la struttura e la durata della medesima.
- Al fine di ripartire tali importi eventualmente riconosciuti, tra gli affidamenti di animali imputabili ai singoli Dicasteri, in alternativa al richiamo della CTU che consenta tale approfondimento, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello applicare alle richieste formulate ad ogni singolo una riduzione CP_6
dell'importo richiesto sulla base di una percentuale corrispondente alla percentuale di riduzione dell'im- porto globale richiesto in domanda di Euro 4.056.237,95 e l'importo globale di rifusione riconosciuto a favore dell'appellante, da applicarsi in rapporto alle somme richieste in via solidale o direttamente pro quota ai singoli ome specificato nel paragrafo II.
2.4.2 dell'atto di appello;
CP_8
- nonché al pagamento del danno non patrimoniale subito dall'appellante, per effetto del disdoro derivante dal dissesto economico e patrimoniale determinato dal crescente affidamento nel tempo di custodia di animali sequestrati senza alcuna rifusione di spese di sostentamento operato dagli organi appartenenti ai onvenuti, e in particolare dalla intervenuta dichiarazione di fallimento, conse- CP_8
guenza del dissesto economico. Tale danno è da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c., potendo
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utilizzare quale parametro di riferimento la stessa entità delle spese di mantenimento non rimborsate dagli Enti convenuti e liquidare tali danni in una percentuale del danno patrimoniale stesso, che nel caso di specie corrisponde all'ammontare da rifondere di complessivi euro 4.056.237,95.
Il tutto oltre interessi come per legge dalle scadenze o, in via subordinata, dalla introduzione del presente giudizio al saldo, ed alle spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, come per legge».
B) per quel che concerne i ppellati ed appellanti incidentali: CP_8
«Voglia l'Ecc.ma Corte in accoglimento delle difese spiegate rigettare l'appello principale, e, confermando la sentenza appellata, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Pt_1 Parte_1
per mancanza di titolarità dei crediti azionati;
in via gradata, ove questa Ecc.ma Corte dovesse invece accogliere la prospettata tesi avversaria sulla titolarità dei crediti, in accoglimento delle eccezioni spie- gate mediante appello incidentale, dichiarare prescritte le pretese avanzate per i motivi sopra evidenziati e comunque in via ulteriormente subordinata rigettare la domanda attorea in quanto infondata per as- senza di titoli al pagamento e del tutto sfornita di prova che non può essere surrogata dalle risultanze del tutto presuntive peraltro della ctu.
In via ancora gradata comunque ridurre l'importo eventualmente liquidando per un importo pari al “plus valore” prodotto al complesso aziendale dall' esposizione degli animali in custodia».
II. PREMESSE DELLA DECISIONE
II.
1.1. Con una citazione notificata il 23 luglio 2012 ai ndicati nell'epigrafe della CP_8
presente sentenza, la (nel prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
anche solo ) riassumeva innanzi al Tribunale di Napoli il giudizio in ordine al quale il Tribu- nale di Roma aveva, con ordinanza del 26 aprile 2012, dichiarato la propria incompetenza terri- toriale in favore del Tribunale partenopeo e da essa promosso, con una citazione notificata il 7 novembre 2011 ai medesimi per ottenere la condanna di questi ultimi, in solido o pro CP_8
quota, a pagarle la complessiva somma di 4.056.237,95 € o la diversa somma ritenuta giusta a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dal 15 luglio 1987 al 23 settembre
2003 di un numero complessivo di 1432 esemplari di animali non domestici sottoposti a seque- stro ed affidatile in custodia da agenti delle predette Amministrazioni statali o dall'Autorità giu- diziaria, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza della prolungata
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condotta inadempiente di queste ultime, che aveva dissestato le sue finanze e determinato il suo fallimento, dichiarato dal Tribunale di Napoli il 24 settembre 2003 e chiuso il 16 settembre
2005 senza che la Curatela fallimentare avesse intrapreso alcuna iniziativa volta al recupero di detti crediti né prima né dopo aver, il 19 luglio 2004, venduto la sua azienda alla Controparte_13
.
1.2. Costituendosi innanzi al Tribunale partenopeo, i onvenuti eccepivano il CP_8
difetto di legittimazione attiva della società attrice e la prescrizione di una parte dei crediti da questa vantati, dei quali comunque contestavano la sussistenza.
II.
1.3. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le spese che la so- cietà attrice aveva allegato di aver sostenuto, il Tribunale, con la propria sentenza n. 5180/2018, pubblicata il 24 maggio 2018, rigettava la domanda della società attrice ritenendo che quest'ul- tima non avesse fornito la prova di non aver perso la titolarità dei crediti in questione per effetto della vendita in sede fallimentare della sua azienda alla compensava integral- CP_13
mente tra le parti le spese di rappresentanza e difesa e poneva integralmente a carico della so- cietà attrice la spesa occorsa per la consulenza tecnica d'ufficio.
II.
2.1. La società attrice, con una citazione notificata alle controparti il 20 dicembre
2018, s'appellava allora a questa Corte chiedendole di accogliere, in riforma della suddetta sentenza, le sue conclusioni supra trascritte, poiché, a suo avviso, il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che la vendita in sede fallimentare della sua azienda comprendesse anche i crediti in questione ed omesso di pronunciarsi sulla sua domanda volta al risarcimento del danno di carattere non patrimoniale da essa subìto in conseguenza della prolungata condotta inadempiente delle Amministrazioni statali convenute.
II.
2.2. Costituendosi tempestivamente innanzi a questa Corte il 13 marzo 2019, i steri convenuti chiedevano l'integrale rigetto dell'avverso appello, siccome infondato, se del caso, in accoglimento dell'appello incidentale che spiegava per riproporre le eccezioni che aveva formulato in via subordinata nel processo di primo grado.
II.
2.3. Infine, all'udienza del 18 marzo 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi e dunque per l'accoglimento delle loro rispettive richieste supra tra- scritte.
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III. MOTIVI DELLA DECISIONE
III.
1. L'appello della è infondato e va pertanto rigettato.
Detta società sostiene, in sintesi, che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la vendita in sede fallimentare della sua azienda alla comprendesse anche i crediti in questione, CP_13
posto che:
1) tale cessione «era stata effettuata dalla Curatela del fallimento della società. Al fine di cedere solamente la gli impianti di custodia (gabbie ecc…) e le strutture operative (frigoriferi conservazione ali- menti), ovvero tramite la cessione espressamente della “attività di gestione e sviluppo del giardino zoo- logico di gestione del parco di quarantena ed acclimatazione per faune esotiche del Pt_1 Parte_4
in e non tutti i rapporti attivi e passivi con terzi esistenti al momento del fallimento, che altrimenti Pt_1
vi sarebbero stati ricompresi e, quindi, escludendo a fortiori i suoi crediti e debiti presenti e futuri nei confronti di terzi, tra cui quelli in causa direttamente inerenti alla massa fallimentare, attiva e passiva»;
2) «[t]ale intenzione emergeva testualmente dal Bando di vendita», che, «al riguardo, affermava, infatti, chiaramente, a pagina 5, che “non formano oggetto di cessione, ai fini della vendita, i crediti e i debiti relativi all'esercizio del complesso aziendale anteriori al trasferimento del complesso stesso ai sensi dell'art 105, comma 5, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942»;
3) «un richiamo nel contratto all'esclusione dei crediti dell'azienda ceduta era giuridicamente privo di utilità, perché era stata già avviata dalla Curatela la procedura di realizzo dell'attivo fallimentare comprendente la riscossione dei crediti della società fallita e, quindi, se nella cessione fossero stati ri- compresi tutti i crediti della società fallita si sarebbe dovuto indicare quali fossero i crediti della fallita rimasti a vantaggio dell'attivo fallimentare e della curatela» e, peraltro, i crediti della società fallita, fa- cendo «parte della massa attiva fallimentare, destinata a soddisfare, nel quadro di una par condicio cre- ditorum, i creditori insinuati nel fallimento, secondo le gradazioni previste dall'art. 111 L.F., e non pote- vano essere distratti da tale destinazione attraverso una cessione»;
4) «[s]e la cessione avesse riguardato anche tutti i crediti precedenti al fallimento, vantati dalla
Società attrice ivi compresi quelli, per mancato rimborso delle spese per gli animali ricevuti in affida- mento, per oltre 4 milioni in questa causa (e oltre 500.000,00 euro nella parallela causa contro il Co- mune di conclusasi con la sentenza di condanna del favore proprio della Pt_1 Controparte_15
di cui si dirà oltre), l'importo della cessione non avrebbe mai Controparte_16
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potuto essere stabilito che ammontava solamente a 50.000,00 euro»;
5) «[l]a legittimazione attiva della Società appellante, e la sua titolarità del credito fatto valere nel presente giudizio, è altresì comprovata, e trova pieno riscontro, nella speculare sentenza parziale del
Tribunale di Napoli del 29/11-2/12 2013 n. 13602/13 rep. 16791 X SEZIONE Giudice Cioffi (…) riguar- dante la corrispondente richiesta della Società qui attrice nei confronti del el richie- Controparte_15
dere il pagamento dei crediti derivanti dalle spese di custodia e di sostentamento degli animali affidateli dagli organi di Polizia Urbana del , nonché «nella successiva Sentenza finale dell'8 giugno CP_15
2015, n. 8420/2015, rep. N. 9828/2015 non appellata e quindi passata in giudicato».
III.
2. La tesi della non merita però di essere accolta.
Il primo Giudice ha invero correttamente ritenuto che, in mancanza della prova di una contraria volontà delle parti, la vendita in sede fallimentare dell'azienda di detta società alla Parte_5
prendesse anche i crediti oggetto della controversia ora alla cognizione di questa Corte e perciò avesse determinato il trasferimento alla società acquirente anche della titolarità di tali crediti, come certamente consentito sia dalla disciplina civilistica sia da quella fallimentare.
La vendita dell'azienda, anche se avvenuta in sede fallimentare, comporta infatti ex lege, in man- canza di una contraria volontà delle parti, il trasferimento all'acquirente anche dei crediti aziendali (cfr.
Cass. 28787/2021), cioè dei crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa, compresi quelli derivanti da fatti illeciti commessi in danno del venditore (cfr. Cass. 13692/2012), con la sola eccezione dei crediti derivanti da contratti pendenti (alla data della vendita) che, sebbene stipulati per l'esercizio dell'im- presa, abbiano «carattere personale» (arg. ex comb. disp. artt. 2558 e 2559 c.c.), e, nel caso di specie:
1) la non ha mai negato che i crediti in questione maturarono nell'esercizio della sua im- presa né allegato che essi derivano da rapporti contrattuali aventi «carattere personale» non ancora esauriti al tempo della vendita dell'azienda alla né risulta aver mai prodotto il «Bando di CP_13
vendita», che, secondo quanto da essa assunto per la prima volta con il proprio appello, «al riguardo, affermava […] chiaramente, a pagina 5, che “non formano oggetto di cessione, ai fini della vendita, i cre- diti e i debiti relativi all'esercizio del complesso aziendale anteriori al trasferimento del complesso stesso ai sensi dell'art 105, comma 5, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942»;
2) il contratto di vendita in sede fallimentare alla dell'azienda della prevede CP_13
espressamente, all'art. 5, l'esclusione dal compendio trasferito all'acquirente dei debiti aziendali sorti
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anteriormente, mentre nulla dice della sorte dei crediti aziendali.
Questi ultimi, dunque, devono, per quanto detto, presumersi trasferiti alla società acquirente sebbene di essi non si faccia menzione nel suddetto contratto e il prezzo della compravendita sia stato chiaramente determinato dalle parti contrattuali senza considerare il loro valore, ciò potendo essere spiegato con la loro quanto meno assai dubbia concreta realizzabilità alla luce della documentazione in possesso della Curatela fallimentare venditrice.
Né in contrario può valere quanto affermato dalle sentenze con le quali il Tribunale di Napoli ha accolto l'analoga domanda proposta dalla contro il er ottenere il rimborso delle Controparte_15
spese di mantenimento degli animali affidatile in custodia dalla Polizia Municipale partenopea senza però affrontare, presumibilmente poiché non sollevata dal la questione che qui deve Controparte_15
invece essere considerata decisiva.
III.
3. Né l'appello della merita di essere accolto nella parte in cui detta società si duole del mancato esame da parte del primo Giudice della domanda da essa formulata al fine di ottenere la con- danna delle Amministrazioni convenute a risarcirle i danni non patrimoniali arrecatile dalla prolungata condotta gravemente inadempiente dalle medesime Amministrazioni tenuta nei suoi confronti.
È infatti evidente che – secondo il ragionamento esposto dal primo Giudice e che questa Corte ritiene in definitiva condivisibile – la vendita in sede fallimentare dell'azienda della alla CP_13
comprendeva anche tale credito risarcitorio, siccome derivante dall'inadempimento di quello
[...]
avente ad oggetto il rimborso delle spese di mantenimento degli animali affidati in custodia alla società poi fallita. Né quest'ultima ha esposto le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere il contrario.
III.
4. L'appello della va pertanto rigettato senza bisogno di esaminare quello incidental- mente proposto dalla difesa erariale, peraltro pletoricamente, le questioni con esso sollevate potendo essere tranquillamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
III.
5. Segue, per il cd. principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'ap- pellante principale a pagare alle controparti le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – rapportando alle risultanze processuali i parametri in- dicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei com- pensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da 4.000.000,01 a 8.000.000,00 € sulla base della domanda della società
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soccombente) – nel complessivo importo, per ciascuna delle Amministrazioni vittoriose, di 34.500,00
€, di cui 30.000,00 € per il totale dei compensi e 4.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese gene- rali.
III.
6. Infine, occorre dar atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ricorrono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
il 20 dicembre 2018 contro il , il Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
, il , il ,
[...] Controparte_4 Controparte_6
ora , e il e sull'appello da Controparte_5 Controparte_7
questi ultimi incidentalmente proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5180/2018, pub- blicata il 24 maggio 2018:
A) rigetta l'appello della suddetta società e, per l'effetto, dichiara assorbito l'appello inciden- tale e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società appellante a rifondere alle controparti le spese del processo d'ap- pello, che liquida, per ciascuno dei suddetti nel complessivo importo di 34.500,00 €, di CP_8
cui 30.000,00 € per il totale dei compensi e 4.500,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della società appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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