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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1863/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Alento nr. 94/12, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Sbaraglia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara Controparte_1 C.F._2
alla via Firenze 273, presso lo studio dell'avv. Katiuscia Manganella che la rappresenta e difende come da procura in atti
REESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Manoppello, il Controparte_1
16.07.1988, nonché stabilirsi che nulla fosse dovuto dal sig. a titolo di mantenimento Parte_1
dei figli e essendo entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e che, altresì, Per_1 Per_2
non fosse dovuto alcun assegno divorzile tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
2) Costituitasi in giudizio, , aderiva alle richieste del ricorrente. Controparte_1
3)Nel corso della prima udienza del 27 novembre 2024 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto.
4) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 15 luglio 2014, n. cron. 1980/2014.
5) Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6) In armonia alle conclusioni dichiarate a verbale di udienza del 27 novembre 2024, le spese di giudizio meritano di essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18 giugno
2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manoppello il 16 luglio 1988 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1
atto n. 55, p. II, s. A, anno 1998;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 27 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1863/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla via Parte_1 C.F._1
Alento nr. 94/12, presso e nello studio dell'Avv. Sabrina Sbaraglia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara Controparte_1 C.F._2
alla via Firenze 273, presso lo studio dell'avv. Katiuscia Manganella che la rappresenta e difende come da procura in atti
REESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 18 giugno 2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in Manoppello, il Controparte_1
16.07.1988, nonché stabilirsi che nulla fosse dovuto dal sig. a titolo di mantenimento Parte_1
dei figli e essendo entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti e che, altresì, Per_1 Per_2
non fosse dovuto alcun assegno divorzile tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
2) Costituitasi in giudizio, , aderiva alle richieste del ricorrente. Controparte_1
3)Nel corso della prima udienza del 27 novembre 2024 le parti chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto.
4) La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, omologata con decreto del 15 luglio 2014, n. cron. 1980/2014.
5) Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
6) In armonia alle conclusioni dichiarate a verbale di udienza del 27 novembre 2024, le spese di giudizio meritano di essere compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 18 giugno
2024, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Manoppello il 16 luglio 1988 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro di detto comune, Parte_1 Controparte_1
atto n. 55, p. II, s. A, anno 1998;
b) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Manoppello di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Pescara, 27 novembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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