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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4227/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
CI OV
Con l'avv. PIERLUIGI CAGNIN
e
AG AZ
Con l'avv. VALENTINA BETTIN
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “− 1)Pronunciarsi, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in data 01.12.2012 in Trebaseleghe (Pd)e registrato al n. 8 parte 1- Serie A-anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe di procedere all'annotazione della sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. − 2)Affidamento condiviso I figli minori ES e ES saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore
1 interesse che riguardano i figli, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. − 3)Diritto di visita Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, anche con eventuale pernotto, e/o riportandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30 e, a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando li riporterà a casa della madre entro le 21.30. Qualora il padre fosse impossibilitato, per esigenze lavorative, a tenere i figli nei due pomeriggi concordati, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di visita non soddisfatti, la settimana immediatamente successiva, tenendoli 3 giorni. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, per un totale di 7 (sette) giorni di permanenza presso ciascun genitore, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Al fine di agevolare il sig. ES, visti i suoi impegni lavorativi la lascia allo stesso la decisione Parte_1 anno per anno di quale settimana nel periodo natalizio e pasquale trascorrere con i figli. Il sig. ES dal canto suo si impegnerà a comunicare la settimana prescelta entro il 30 ottobre di ciascun anno per il Natale e 28 febbraio per le vacanze di Pasqua. Nel corso delle vacanze estive, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori che si impegnano a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di vacanza prescelto. − Nel caso in cui il sig. ES fosse impossibilitato a tenere i figli nel periodo estivo (da giugno a settembre) per un periodo non inferiore o uguale a 15 (quindici) giorni consecutivi lo stesso si impegna, in alternativa a tenere i figli per almeno dieci giorni aggiuntivi rispetto all'ordinario diritto di visita (week end alternati e due pomeriggi durante la settimana) nel periodo da giugno a settembre che dovranno essere calendarizzati su accordo delle parti entro il 30 aprile di ogni anno. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori anche in considerazione degli impegni di ciascuno ed in ogni caso verranno equamente ripartite fra i medesimi. Se possibile ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, mentre, se possibile, i figli trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori. − 4)Sul mantenimento dei figli e Il Per_1 Per_2 padre verserà alla madre la somma di € 700,00 (euro settecento/00) in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed sino a quando i predetti non saranno riconosciuti Per_1 Per_2 come economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra scolastiche afferenti i minori ( le spese del doposcuola per la figlia dei centri estivi e Per_2
2 del Grest parrocchiale per entrambi i minori) come da Protocollo del Tribunale di Venezia che, i ricorrenti dichiarano di conoscere e che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate. I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita dei figli e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi. In particolare i genitori, nell'ipotesi in cui fossero impossibilitati e tenere i figli nelle giornate di propria pertinenza, in primis dovranno chiedere all'altro genitore la disponibilità a modificare il calendario, e –in caso di impossibilità e quindi di mancato accordo –ad organizzare con terze persone la custodia dei minori con costi eventuali a proprio carico esclusivo. I genitori si impegnano a rispettare gli orari di ritiro e di consegna dei ragazzi e in caso di ritardo a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore. I genitori si impegnano a rispettare e a tenere da conto i bisogni e le aspirazioni dei figli anche in ordine alle attività sportive svolte degli stessi e pertanto si impegnano a portare e a ritirare i figli nei giorni indicati al punto due delle premesse, salvo variazioni che dovranno essere comunicate, il calendario degli allenamenti e delle partite e la partecipazione dei ragazzi ad eventuali chermesse, ritiri, tornei, e ogni altra forma di aggregazione e/o partecipazione all'attività sportiva. I signori RA e ES hanno intrapreso su propria iniziativa un percorso di mediazione familiare presso il consultorio di Mirano con data del primo incontro avvenuta il 29 agosto 2024.I predetti si impegnano a proseguire la consulenza familiare con l'ausilio dell'esperto al fine di migliorare il dialogo tra loro e trovare una efficace forma comunicativa che permetta loro di costruire e mantenere un rapporto rispettoso nell'interesse proprio ma soprattutto dei due figli. 5) L'assegno unico e universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6) I buoni pasto per l'acquisto dei prodotti specifici per la celiachia di cui sono affetti entrambi i figli ed Per_1 Per_2 saranno utilizzati interamente nella misura del 100% dal genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente. 7) La signora RA si obliga a versare al sig. ES il 50% degli eventuali rimborsi per libri di testo e centri estivi che dovesse percepire, fornendo le ricevute degli stessi e si obbliga a comunicare al sig. ES, l'esito delle domande di contributo, rimborso e sostegno avanzate agli Enti preposti per libri di testo e centri estivi. Ai fini delle detrazioni fiscali, le spese sostenute dai genitori saranno fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% cadauno. 8) I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione. 9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti. 10) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli minori e/o al rilascio di equipollente documento d'identità valido per l'espatrio; eventuali
3 vacanze all'estero dei figli dovranno essere previamente concordate tra le parti. 11) Spese compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 01/12/2012 in Comune di Trebaseleghe (PD) e da cui sono nati i figli Per_1
(13/09/2010) ed 27/07/2015), ad oggi entrambi minorenni. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 27/04/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali degli stessi.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
4 Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trebaseleghe il 01/12/2012 tra CI OV e AG AZ
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Trebaseleghe (PD) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2012, Parte 1, n. 8.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 27/03/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
− Affidamento condiviso: I figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
− Diritto di visita: Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, anche con eventuale pernotto, e/o riportandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30 e, a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando li riporterà a casa della madre entro le 21.30. Qualora il padre fosse impossibilitato, per esigenze lavorative, a tenere i figli nei due pomeriggi concordati, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di visita non soddisfatti, la settimana immediatamente successiva, tenendoli 3 giorni. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, per un totale di 7 (sette) giorni di permanenza presso ciascun genitore, in modo che vengano ad alternarsi di volta in
5 volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Al fine di agevolare il sig. ES, visti i suoi impegni lavorativi la signora RA lascia allo stesso la decisione anno per anno di quale settimana nel periodo natalizio e pasquale trascorrere con i figli. Il sig. ES dal canto suo si impegnerà a comunicare la settimana prescelta entro il 30 ottobre di ciascun anno per il Natale e 28 febbraio per le vacanze di Pasqua. Nel corso delle vacanze estive, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori che si impegnano a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di vacanza prescelto.
− Nel caso in cui il sig. ES fosse impossibilitato a tenere i figli nel periodo estivo (da giugno a settembre) per un periodo non inferiore o uguale a 15 (quindici) giorni consecutivi lo stesso si impegna, in alternativa a tenere i figli per almeno dieci giorni aggiuntivi rispetto all'ordinario diritto di visita (week end alternati e due pomeriggi durante la settimana) nel periodo da giugno a settembre che dovranno essere calendarizzati su accordo delle parti entro il 30 aprile di ogni anno.
Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori anche in considerazione degli impegni di ciascuno ed in ogni caso verranno equamente ripartite fra i medesimi.
Se possibile ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, mentre, se possibile, i figli trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori.
− mantenimento dei figli e Il padre verserà alla madre la somma di € Per_1 Per_2
700,00 (euro settecento/00) in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_1 sino a quando i predetti non saranno riconosciuti come economicamente Per_2 autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra scolastiche afferenti i minori ( le spese del doposcuola per la figlia dei centri estivi e del Grest parrocchiale per Per_2 entrambi i minori) come da Protocollo del Tribunale di Venezia che, i ricorrenti dichiarano di conoscere e che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale,
6 comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita dei figli e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi.
In particolare i genitori, nell'ipotesi in cui fossero impossibilitati e tenere i figli nelle giornate di propria pertinenza, in primis dovranno chiedere all'altro genitore la disponibilità a modificare il calendario, e – in caso di impossibilità e quindi di mancato accordo – ad organizzare con terze persone la custodia dei minori con costi eventuali a proprio carico esclusivo.
I genitori si impegnano a rispettare gli orari di ritiro e di consegna dei ragazzi e in caso di ritardo a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore.
I genitori si impegnano a rispettare e a tenere da conto i bisogni e le aspirazioni dei figli anche in ordine alle attività sportive svolte degli stessi e pertanto si impegnano a portare e a ritirare i figli nei giorni indicati al punto due delle premesse, salvo variazioni che dovranno essere comunicate, il calendario degli allenamenti e delle partite e la partecipazione dei ragazzi ad eventuali chermesse, ritiri, tornei, e ogni altra forma di aggregazione e/o partecipazione all'attività sportiva.
I signori RA e ES hanno intrapreso su propria iniziativa un percorso di mediazione familiare presso il consultorio di Mirano con data del primo incontro avvenuta il 29 agosto
2024. I predetti si impegnano a proseguire la consulenza familiare con l'ausilio dell'esperto al fine di migliorare il dialogo tra loro e trovare una efficace forma comunicativa che permetta loro di costruire e mantenere un rapporto rispettoso nell'interesse proprio ma soprattutto dei due figli.
− L'assegno unico e universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
− I buoni pasto per l'acquisto dei prodotti specifici per la celiachia di cui sono affetti entrambi i figli ed saranno utilizzati interamente nella misura del 100% dal genitore Per_1 Per_2 presso il quale i figli hanno la residenza prevalente.
− La signora RA si obbliga a versare al sig. ES il 50% degli eventuali rimborsi per libri di testo e centri estivi che dovesse percepire, fornendo le ricevute degli stessi e si obbliga a comunicare al sig. ES, l'esito delle domande di contributo, rimborso e sostegno avanzate agli Enti preposti per libri di testo e centri estivi. Ai fini delle detrazioni
7 fiscali, le spese sostenute dai genitori saranno fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% cadauno.
− I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
− I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
− I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli minori e/o al rilascio di equipollente documento d'identità valido per l'espatrio; eventuali vacanze all'estero dei figli dovranno essere previamente concordate tra le parti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Trebaseleghe per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Barison Presidente relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
CI OV
Con l'avv. PIERLUIGI CAGNIN
e
AG AZ
Con l'avv. VALENTINA BETTIN
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 03/04/2025: “− 1)Pronunciarsi, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi in data 01.12.2012 in Trebaseleghe (Pd)e registrato al n. 8 parte 1- Serie A-anno 2012, del Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trebaseleghe di procedere all'annotazione della sentenza, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza. − 2)Affidamento condiviso I figli minori ES e ES saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore
1 interesse che riguardano i figli, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. − 3)Diritto di visita Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, i coniugi concordano che, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, anche con eventuale pernotto, e/o riportandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30 e, a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando li riporterà a casa della madre entro le 21.30. Qualora il padre fosse impossibilitato, per esigenze lavorative, a tenere i figli nei due pomeriggi concordati, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di visita non soddisfatti, la settimana immediatamente successiva, tenendoli 3 giorni. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, per un totale di 7 (sette) giorni di permanenza presso ciascun genitore, in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Al fine di agevolare il sig. ES, visti i suoi impegni lavorativi la lascia allo stesso la decisione Parte_1 anno per anno di quale settimana nel periodo natalizio e pasquale trascorrere con i figli. Il sig. ES dal canto suo si impegnerà a comunicare la settimana prescelta entro il 30 ottobre di ciascun anno per il Natale e 28 febbraio per le vacanze di Pasqua. Nel corso delle vacanze estive, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori che si impegnano a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di vacanza prescelto. − Nel caso in cui il sig. ES fosse impossibilitato a tenere i figli nel periodo estivo (da giugno a settembre) per un periodo non inferiore o uguale a 15 (quindici) giorni consecutivi lo stesso si impegna, in alternativa a tenere i figli per almeno dieci giorni aggiuntivi rispetto all'ordinario diritto di visita (week end alternati e due pomeriggi durante la settimana) nel periodo da giugno a settembre che dovranno essere calendarizzati su accordo delle parti entro il 30 aprile di ogni anno. Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori anche in considerazione degli impegni di ciascuno ed in ogni caso verranno equamente ripartite fra i medesimi. Se possibile ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, mentre, se possibile, i figli trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori. − 4)Sul mantenimento dei figli e Il Per_1 Per_2 padre verserà alla madre la somma di € 700,00 (euro settecento/00) in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed sino a quando i predetti non saranno riconosciuti Per_1 Per_2 come economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra scolastiche afferenti i minori ( le spese del doposcuola per la figlia dei centri estivi e Per_2
2 del Grest parrocchiale per entrambi i minori) come da Protocollo del Tribunale di Venezia che, i ricorrenti dichiarano di conoscere e che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate. I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale, comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita dei figli e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi. In particolare i genitori, nell'ipotesi in cui fossero impossibilitati e tenere i figli nelle giornate di propria pertinenza, in primis dovranno chiedere all'altro genitore la disponibilità a modificare il calendario, e –in caso di impossibilità e quindi di mancato accordo –ad organizzare con terze persone la custodia dei minori con costi eventuali a proprio carico esclusivo. I genitori si impegnano a rispettare gli orari di ritiro e di consegna dei ragazzi e in caso di ritardo a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore. I genitori si impegnano a rispettare e a tenere da conto i bisogni e le aspirazioni dei figli anche in ordine alle attività sportive svolte degli stessi e pertanto si impegnano a portare e a ritirare i figli nei giorni indicati al punto due delle premesse, salvo variazioni che dovranno essere comunicate, il calendario degli allenamenti e delle partite e la partecipazione dei ragazzi ad eventuali chermesse, ritiri, tornei, e ogni altra forma di aggregazione e/o partecipazione all'attività sportiva. I signori RA e ES hanno intrapreso su propria iniziativa un percorso di mediazione familiare presso il consultorio di Mirano con data del primo incontro avvenuta il 29 agosto 2024.I predetti si impegnano a proseguire la consulenza familiare con l'ausilio dell'esperto al fine di migliorare il dialogo tra loro e trovare una efficace forma comunicativa che permetta loro di costruire e mantenere un rapporto rispettoso nell'interesse proprio ma soprattutto dei due figli. 5) L'assegno unico e universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 6) I buoni pasto per l'acquisto dei prodotti specifici per la celiachia di cui sono affetti entrambi i figli ed Per_1 Per_2 saranno utilizzati interamente nella misura del 100% dal genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente. 7) La signora RA si obliga a versare al sig. ES il 50% degli eventuali rimborsi per libri di testo e centri estivi che dovesse percepire, fornendo le ricevute degli stessi e si obbliga a comunicare al sig. ES, l'esito delle domande di contributo, rimborso e sostegno avanzate agli Enti preposti per libri di testo e centri estivi. Ai fini delle detrazioni fiscali, le spese sostenute dai genitori saranno fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% cadauno. 8) I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione. 9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti. 10) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli minori e/o al rilascio di equipollente documento d'identità valido per l'espatrio; eventuali
3 vacanze all'estero dei figli dovranno essere previamente concordate tra le parti. 11) Spese compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato il 01/12/2012 in Comune di Trebaseleghe (PD) e da cui sono nati i figli Per_1
(13/09/2010) ed 27/07/2015), ad oggi entrambi minorenni. Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 27/04/2021, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi morali e materiali degli stessi.
Il tutto come da dispositivo.
È peraltro manifestamente superfluo l'ascolto della prole, ascolto che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
4 Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Trebaseleghe il 01/12/2012 tra CI OV e AG AZ
e iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Trebaseleghe (PD) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2012, Parte 1, n. 8.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 27/03/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
− Affidamento condiviso: I figli minori e saranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori assumeranno quindi di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà separatamente la potestà nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
− Diritto di visita: Fatte salve diverse e più ampie modalità di visita concordate di volta in volta con l'altro genitore, che tengano conto del preminente interesse dei figli e impregiudicato il regime di affidamento condiviso dei minori, salvo diverso accordo tra gli stessi, e, in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e con quelli lavorativi dei genitori stessi, il padre potrà vederli e tenerli con sé due pomeriggi alla settimana, anche con eventuale pernotto, e/o riportandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 21.30 e, a fine settimana alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera quando li riporterà a casa della madre entro le 21.30. Qualora il padre fosse impossibilitato, per esigenze lavorative, a tenere i figli nei due pomeriggi concordati, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di visita non soddisfatti, la settimana immediatamente successiva, tenendoli 3 giorni. Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza, per un totale di 7 (sette) giorni di permanenza presso ciascun genitore, in modo che vengano ad alternarsi di volta in
5 volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Al fine di agevolare il sig. ES, visti i suoi impegni lavorativi la signora RA lascia allo stesso la decisione anno per anno di quale settimana nel periodo natalizio e pasquale trascorrere con i figli. Il sig. ES dal canto suo si impegnerà a comunicare la settimana prescelta entro il 30 ottobre di ciascun anno per il Natale e 28 febbraio per le vacanze di Pasqua. Nel corso delle vacanze estive, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori che si impegnano a comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno il periodo di vacanza prescelto.
− Nel caso in cui il sig. ES fosse impossibilitato a tenere i figli nel periodo estivo (da giugno a settembre) per un periodo non inferiore o uguale a 15 (quindici) giorni consecutivi lo stesso si impegna, in alternativa a tenere i figli per almeno dieci giorni aggiuntivi rispetto all'ordinario diritto di visita (week end alternati e due pomeriggi durante la settimana) nel periodo da giugno a settembre che dovranno essere calendarizzati su accordo delle parti entro il 30 aprile di ogni anno.
Tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) verranno concordate di volta in volta dai genitori anche in considerazione degli impegni di ciascuno ed in ogni caso verranno equamente ripartite fra i medesimi.
Se possibile ciascun genitore terrà con sé i figli nel giorno del proprio compleanno, mentre, se possibile, i figli trascorreranno il proprio compleanno con entrambi i genitori.
− mantenimento dei figli e Il padre verserà alla madre la somma di € Per_1 Per_2
700,00 (euro settecento/00) in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, con adeguamento Istat annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_1 sino a quando i predetti non saranno riconosciuti come economicamente Per_2 autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie ed extra scolastiche afferenti i minori ( le spese del doposcuola per la figlia dei centri estivi e del Grest parrocchiale per Per_2 entrambi i minori) come da Protocollo del Tribunale di Venezia che, i ricorrenti dichiarano di conoscere e che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
I genitori si impegnano ad assumere un comportamento rispettoso e collaborativo nella gestione della responsabilità genitoriale, valorizzando il reciproco ruolo genitoriale,
6 comunicandosi quanto avviene di rilevante nella vita dei figli e agendo con il criterio del superiore interesse del benessere degli stessi.
In particolare i genitori, nell'ipotesi in cui fossero impossibilitati e tenere i figli nelle giornate di propria pertinenza, in primis dovranno chiedere all'altro genitore la disponibilità a modificare il calendario, e – in caso di impossibilità e quindi di mancato accordo – ad organizzare con terze persone la custodia dei minori con costi eventuali a proprio carico esclusivo.
I genitori si impegnano a rispettare gli orari di ritiro e di consegna dei ragazzi e in caso di ritardo a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore.
I genitori si impegnano a rispettare e a tenere da conto i bisogni e le aspirazioni dei figli anche in ordine alle attività sportive svolte degli stessi e pertanto si impegnano a portare e a ritirare i figli nei giorni indicati al punto due delle premesse, salvo variazioni che dovranno essere comunicate, il calendario degli allenamenti e delle partite e la partecipazione dei ragazzi ad eventuali chermesse, ritiri, tornei, e ogni altra forma di aggregazione e/o partecipazione all'attività sportiva.
I signori RA e ES hanno intrapreso su propria iniziativa un percorso di mediazione familiare presso il consultorio di Mirano con data del primo incontro avvenuta il 29 agosto
2024. I predetti si impegnano a proseguire la consulenza familiare con l'ausilio dell'esperto al fine di migliorare il dialogo tra loro e trovare una efficace forma comunicativa che permetta loro di costruire e mantenere un rapporto rispettoso nell'interesse proprio ma soprattutto dei due figli.
− L'assegno unico e universale per i figli sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
− I buoni pasto per l'acquisto dei prodotti specifici per la celiachia di cui sono affetti entrambi i figli ed saranno utilizzati interamente nella misura del 100% dal genitore Per_1 Per_2 presso il quale i figli hanno la residenza prevalente.
− La signora RA si obbliga a versare al sig. ES il 50% degli eventuali rimborsi per libri di testo e centri estivi che dovesse percepire, fornendo le ricevute degli stessi e si obbliga a comunicare al sig. ES, l'esito delle domande di contributo, rimborso e sostegno avanzate agli Enti preposti per libri di testo e centri estivi. Ai fini delle detrazioni
7 fiscali, le spese sostenute dai genitori saranno fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% cadauno.
− I coniugi dichiarano di avere regolamentato tutti i loro rapporti personali e patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione.
− I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
− I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, per sé stessi e per i figli minori e/o al rilascio di equipollente documento d'identità valido per l'espatrio; eventuali vacanze all'estero dei figli dovranno essere previamente concordate tra le parti.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Trebaseleghe per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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