TRIB
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2024, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 8118/2023
Promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], Parco Europa n. Parte_1
43, C.F. , elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. CodiceFiscale_1
389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
appellante
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
, avente sede legale in , Corso delle Province n.111, P.
[...] CP_2
IVA: , in persona del liquidatore pro tempore, Geom. elettivamente P.IVA_1 CP_3
domiciliata in Catania (CT) Corso delle Province n.111, presso lo studio dell'avv. Roberto Magrì dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Paternò.
*****
Precisate le conclusioni, è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 13.3.2024; indi la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 14.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 222/2022, emessa in data 22.12.2022 e pubblicata il 29.12.2022, il Giudice di Pace di Paternò ha rigettato l'opposizione (qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
, avverso l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899567646 del 19.11.2021,
[...]
relativa al mancato pagamento della TIA (tariffa igiene ambientale) degli anni
2008/2009/2010/2011/2012 per l'immobile sito in Paternò, via Parco Europa, 43.
1 In particolare, con la sentenza gravata il primo giudice – disattesa l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione controversa - ha ritenuto provata l'interruzione dei termini di prescrizione, con la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione ad adempiere opposta, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
telematicamente, chiedendone la riforma con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Con l'unico, articolato, motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per avere disatteso l'eccezione di prescrizione del credito, reputando provata la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione opposta, notificata in data 4.1.2022 - ed assume (in sintesi) che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era certamente intervenuta la prescrizione, anche successiva, del credito in assenza di rituale notificazione degli atti interruttivi.
Ha quindi rilevato l'omessa pronuncia sulle ulteriori doglianze avanzate in primo grado, ossia la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni applicate e l'eccezione di abuso del diritto, dichiarando di riproporle in questa sede.
Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'intimazione impugnata con il susseguente annullamento della stessa;
in subordine ha chiesto la riduzione della pretesa creditoria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio la si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame con la conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
indi la causa è stata posta in decisione.
*****
1.) Va, in primo luogo, osservato che la presente controversia (concernente la debenza di somme a titolo di TIA 1 e TIA 2, e sorta successivamente alla data del 31 maggio 2010 come è pacifico tra le parti) rientra nella cognizione del Giudice ordinario (cfr. sul tema Cass. S.U. 27.1.2020 n. 1839), trattandosi di un corrispettivo di servizi e non di tributo.
2.1) A giudizio del decidente la doglianza posta a sostegno dell'unico motivo di gravame è infondata e va disattesa.
Occorre, in primo luogo, rilevare che il primo giudice ha ritenuto assolto l'onere della prova dell'avvenuta notificazione sia dell'ingiunzione di pagamento n. 101420000416300043, notificata il Org
7.7.2019 riguardante la dell'anno 2008, che dell'ingiunzione di pagamento n.
2 20180063774930000098040, notificata il 24.1.2019 (cfr. i referti di notifica prodotti dall'appellata), atti presupposti dall'intimazione di pagamento qui impugnata.
Indi, muovendo dall'affermata regolare e valida notificazione delle suddette ingiunzioni, il primo giudice ha ritenuto tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione quinquennale - qui certamente applicabile trattandosi di somme da corrispondere periodicamente per anno ex art. 2948
c.c. – con la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 4.1.2022.
2.2) Ciò premesso, si osserva che l'odierno appellante non censura in alcun modo il capo di motivazione – essenziale sia sul piano logico che giuridico – concernente la rituale notificazione delle suddette ingiunzioni di pagamento ma ribadisce l'assunto secondo cui non sarebbe stata osservata la corretta sequenza temporale degli atti esattivi e che si sarebbe verificata la prescrizione, anche successiva.
A parere del decidente risulta quindi coperta dal giudicato interno l'affermazione (come detto non oggetto di censura alcuna) secondo cui le ingiunzioni di pagamento recanti i nn.
101420000416300043 e 20180063774930000098040 erano state validamente notificate al contribuente.
La notificazione di tali atti impositivi ha pertanto interrotto il decorso del termine di prescrizione e, rispetto ad esse, risulta tempestiva la notificazione dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta, come è pacifico, il giorno 4.1.2022, a prescindere dal computo dei periodi di sospensione dei termini per la pandemia (ex art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
2.3) Va soggiunto che le dette ingiunzioni sono state legittimamente emesse, ai sensi del R.D.
639/1910, che integra uno strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento, conferito dalla legge agli enti pubblici (nonché dal concessionario della riscossione, come nella specie, ai sensi dell'art. 1 comma 477 della legge n. 266/2005) utilizzabile, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato (Cass., sezioni unite 25.5.2009 n. 1992).
Tali ingiunzioni – come è incontroverso tra le parti - non sono state opposte dall'odierno appellante
(nelle forme di cui l'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) sicchè il merito della pretesa creditoria (salva l'eventuale prescrizione successiva alla notifica della stessa, di cui si
è detto ai punti che precedono) non è suscettibile di nuova contestazione né quanto alla commisurazione della pretesa creditoria rispetto alle dimensioni dell'immobile cui la stessa si riferisce (tardivamente sollevata avverso l'intimazione in esame) né per quanto attiene all'osservanza del relativo procedimento impositivo ed alla notificazione degli atti presupposti dalla detta ingiunzione.
3 Risulta quindi corretta la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione posta a sostegno della sentenza gravata.
3.) Vanno infine disattese anche le doglianze svolte in primo grado ma non esaminate dal primo giudice ed espressamente riproposte in questa sede dall'appellante.
Basti in proposito rilevare che l'intimazione in esame contiene una sufficiente specificazione della natura ed entità della pretesa creditoria, nei suoi elementi essenziali, sia quanto l'"an" che al
"quantum", ivi compresi gli interessi richiesti tenuto conto della natura meramente riassuntiva dei precedenti atti di accertamento, come detto portati a conoscenza dell'appellante (cfr. per le pretese di natura tributaria Cass. civ., ord. n. 26431/2017), né si configura alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessato o di violazione del diritto al contraddittorio preventivo, non applicabile al caso di specie.
4.) In conclusione – assorbita ogni altra questione – l'appello va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'appellante; le stesse sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'attività svolta, che non ha comportato lo svolgimento di istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8118/2023 R.G., rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 222/2022, resa dal Giudice di Pace di Paternò il
29.12.2022; condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.127,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il giorno 27.4.2024.
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 8118/2023
Promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...], Parco Europa n. Parte_1
43, C.F. , elettivamente domiciliato in Paternò, via Vittorio Emanuele n. CodiceFiscale_1
389, presso lo studio dell'avv. Alfio Franco Amato, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
appellante
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
, avente sede legale in , Corso delle Province n.111, P.
[...] CP_2
IVA: , in persona del liquidatore pro tempore, Geom. elettivamente P.IVA_1 CP_3
domiciliata in Catania (CT) Corso delle Province n.111, presso lo studio dell'avv. Roberto Magrì dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti;
appellata
Avente ad oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di Paternò.
*****
Precisate le conclusioni, è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sino al 13.3.2024; indi la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza del 14.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 222/2022, emessa in data 22.12.2022 e pubblicata il 29.12.2022, il Giudice di Pace di Paternò ha rigettato l'opposizione (qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
, avverso l'intimazione ad adempiere n. 202100631374561899567646 del 19.11.2021,
[...]
relativa al mancato pagamento della TIA (tariffa igiene ambientale) degli anni
2008/2009/2010/2011/2012 per l'immobile sito in Paternò, via Parco Europa, 43.
1 In particolare, con la sentenza gravata il primo giudice – disattesa l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione controversa - ha ritenuto provata l'interruzione dei termini di prescrizione, con la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione ad adempiere opposta, dichiarando compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza il ha proposto appello con atto di citazione notificato Parte_1
telematicamente, chiedendone la riforma con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Con l'unico, articolato, motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per avere disatteso l'eccezione di prescrizione del credito, reputando provata la notifica delle ingiunzioni di pagamento sottese all'intimazione opposta, notificata in data 4.1.2022 - ed assume (in sintesi) che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era certamente intervenuta la prescrizione, anche successiva, del credito in assenza di rituale notificazione degli atti interruttivi.
Ha quindi rilevato l'omessa pronuncia sulle ulteriori doglianze avanzate in primo grado, ossia la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni applicate e l'eccezione di abuso del diritto, dichiarando di riproporle in questa sede.
Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, accertare l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'intimazione impugnata con il susseguente annullamento della stessa;
in subordine ha chiesto la riduzione della pretesa creditoria. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio la si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame con la conferma della sentenza gravata e vittoria delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
indi la causa è stata posta in decisione.
*****
1.) Va, in primo luogo, osservato che la presente controversia (concernente la debenza di somme a titolo di TIA 1 e TIA 2, e sorta successivamente alla data del 31 maggio 2010 come è pacifico tra le parti) rientra nella cognizione del Giudice ordinario (cfr. sul tema Cass. S.U. 27.1.2020 n. 1839), trattandosi di un corrispettivo di servizi e non di tributo.
2.1) A giudizio del decidente la doglianza posta a sostegno dell'unico motivo di gravame è infondata e va disattesa.
Occorre, in primo luogo, rilevare che il primo giudice ha ritenuto assolto l'onere della prova dell'avvenuta notificazione sia dell'ingiunzione di pagamento n. 101420000416300043, notificata il Org
7.7.2019 riguardante la dell'anno 2008, che dell'ingiunzione di pagamento n.
2 20180063774930000098040, notificata il 24.1.2019 (cfr. i referti di notifica prodotti dall'appellata), atti presupposti dall'intimazione di pagamento qui impugnata.
Indi, muovendo dall'affermata regolare e valida notificazione delle suddette ingiunzioni, il primo giudice ha ritenuto tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione quinquennale - qui certamente applicabile trattandosi di somme da corrispondere periodicamente per anno ex art. 2948
c.c. – con la notifica dell'intimazione opposta, avvenuta in data 4.1.2022.
2.2) Ciò premesso, si osserva che l'odierno appellante non censura in alcun modo il capo di motivazione – essenziale sia sul piano logico che giuridico – concernente la rituale notificazione delle suddette ingiunzioni di pagamento ma ribadisce l'assunto secondo cui non sarebbe stata osservata la corretta sequenza temporale degli atti esattivi e che si sarebbe verificata la prescrizione, anche successiva.
A parere del decidente risulta quindi coperta dal giudicato interno l'affermazione (come detto non oggetto di censura alcuna) secondo cui le ingiunzioni di pagamento recanti i nn.
101420000416300043 e 20180063774930000098040 erano state validamente notificate al contribuente.
La notificazione di tali atti impositivi ha pertanto interrotto il decorso del termine di prescrizione e, rispetto ad esse, risulta tempestiva la notificazione dell'intimazione di pagamento qui opposta, avvenuta, come è pacifico, il giorno 4.1.2022, a prescindere dal computo dei periodi di sospensione dei termini per la pandemia (ex art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 e successive modifiche).
2.3) Va soggiunto che le dette ingiunzioni sono state legittimamente emesse, ai sensi del R.D.
639/1910, che integra uno strumento di riscossione alternativo alla cartella di pagamento, conferito dalla legge agli enti pubblici (nonché dal concessionario della riscossione, come nella specie, ai sensi dell'art. 1 comma 477 della legge n. 266/2005) utilizzabile, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato (Cass., sezioni unite 25.5.2009 n. 1992).
Tali ingiunzioni – come è incontroverso tra le parti - non sono state opposte dall'odierno appellante
(nelle forme di cui l'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150) sicchè il merito della pretesa creditoria (salva l'eventuale prescrizione successiva alla notifica della stessa, di cui si
è detto ai punti che precedono) non è suscettibile di nuova contestazione né quanto alla commisurazione della pretesa creditoria rispetto alle dimensioni dell'immobile cui la stessa si riferisce (tardivamente sollevata avverso l'intimazione in esame) né per quanto attiene all'osservanza del relativo procedimento impositivo ed alla notificazione degli atti presupposti dalla detta ingiunzione.
3 Risulta quindi corretta la statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione posta a sostegno della sentenza gravata.
3.) Vanno infine disattese anche le doglianze svolte in primo grado ma non esaminate dal primo giudice ed espressamente riproposte in questa sede dall'appellante.
Basti in proposito rilevare che l'intimazione in esame contiene una sufficiente specificazione della natura ed entità della pretesa creditoria, nei suoi elementi essenziali, sia quanto l'"an" che al
"quantum", ivi compresi gli interessi richiesti tenuto conto della natura meramente riassuntiva dei precedenti atti di accertamento, come detto portati a conoscenza dell'appellante (cfr. per le pretese di natura tributaria Cass. civ., ord. n. 26431/2017), né si configura alcuna lesione del diritto di difesa dell'interessato o di violazione del diritto al contraddittorio preventivo, non applicabile al caso di specie.
4.) In conclusione – assorbita ogni altra questione – l'appello va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'appellante; le stesse sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'attività svolta, che non ha comportato lo svolgimento di istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8118/2023 R.G., rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 222/2022, resa dal Giudice di Pace di Paternò il
29.12.2022; condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.127,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catania, il giorno 27.4.2024.
Il Presidente
dott. Roberto Cordio
4