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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1834/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente dott. Giovanni Spagnoli Giudice est. dott.ssa Maura Manzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1834/2020 promossa da:
, nella qualità di procuratore speciale di CP_1 Pt_1
, giusta procura per atto Notaio di L'Aquila del
[...] Persona_1
21.11.2016, rep. 47628, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Colle
Pretara n. 70, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù della procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, e CP_2 CP_3 CP elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Claudio Verini e dell'Avv. Roberto Madama, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
pagina 1 di 16
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 14.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre i convenuti , CP_2
e , con la nota di trattazione scritta del 22.10.2024, CP_3 CP contestavano la C.T.U. e ne chiedevano l'integrazione, in subordine insistevano per l'ammissione della prova orale già rigettata ed in estremo subordine si riportavano alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 11.11.2020 , nella CP_1
qualità di procuratore speciale di , adiva l'intestato Tribunale ai Parte_1 fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria: I. ritenere e dichiarare che è erede riservatario di II. Parte_1 Parte_2
per l'effetto, ai fini di constatare la lesione per preterizione dell'attore, ricostruire la massa delle disposizioni testamentarie e delle donazioni del de cuius;
III. ritenere e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese da ledono la quota di riserva spettante a IV. Parte_2 Parte_1
ordinare la reintegrazione della quota di legittima di nella Parte_1
misura di 1/6 dell'asse, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni, sia a causa donativa sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima, che verrà determinata nel corso del giudizio tramite espletanda CTU;
V. condannare i convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione in favore di Pt_1
dei frutti percepiti per il godimento esclusivo di ciascuno dei beni
[...] oggetto del testamento;
Vinte le spese di lite tutte”.
pagina 2 di 16 Con comparsa del 30.03.2021 si costituivano in giudizio , CP_2
e concludendo nei seguenti termini: “Voglia CP_3 CP
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare i fatti come dedotti nella precedente narrativa e, per
l'effetto, respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza di comparizione del 19.04.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
18.01.2022, veniva rigettata la prova per testi richiesta dalla parte convenuta e disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “1) Esaminata la sola documentazione ritualmente prodotta in giudizio dalle parti, individui il
C.T.U., anche con riferimento ai titoli di provenienza, i beni relitti del de cuius
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data CP_1
13.07.2016, descrivendoli dettagliatamente e, con riferimento ai beni immobili, fornendone rappresentazione grafica, planimetrica e fotografica, quest'ultima corredata altresì dalle opportune didascalie esplicative;
2) proceda il C.T.U. alla determinazione del valore della proprietà degli immobili di cui alla donazione effettuata mediante rogito datato 15.06.2009, per Notaio , Per_2 rep. n. 123701, racc. n. 37259, sia al tempo dell'apertura della successione del donante, che all'attualità, con dettagliata indicazione circa i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
3) proceda, dunque, il C.T.U. alla riunione fittizia dei beni del de cuius, secondo il valore di ciascuno di esse al tempo dell'apertura della successione del donante
e de cuius (13.07.2016) e, sull'asse così formato, calcoli il CP_1
valore della quota di cui il defunto poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542, comma II, c.c.; 4) proceda, infine, il C.T.U. ad accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima riservata dalla legge all'attore , indicando, in ogni caso, il valore della suddetta Parte_1 quota di legittima e quello della disponibile”.
Il perito da ultimo nominato a causa di precedente rinuncia, Geom.
prestava giuramento all'udienza del 19.04.2022 e Persona_3 depositava l'elaborato definitivo in data 12.10.2022.
pagina 3 di 16 Alla successiva udienza del 14.02.2023, su richiesta di parte convenuta, veniva assegnato un termine al C.T.U. per integrare la perizia nei seguenti termini: “5) proceda ad ulteriore valutazione dei punti n. 2, 3 e 4 del quesito escludendo i terreni oggetto delle ordinanze di demolizione n. 19/2012 e n.
18/2013, depositate dalla parte convenuta in data 26.09.2022”. Il perito depositava l'integrazione in data 18.03.2023 e, all'udienza del 02.10.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del
22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta', ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella CP_1
qualità di procuratore speciale di agisce ai fini Parte_1 dell'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima di quest'ultimo, pari ad 1/6 della massa ereditaria del defunto , padre di CP_1 Pt_1
, a seguito di successione apertasi sulla base del testamento pubblico rep.
[...]
242 del 01.02.2006, registrato con atto per Notaio del Persona_4
27.09.2016 rep. n. 26812 racc. n. 15369, e conseguente reintegrazione di detta quota, mediante la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive, con condanna alla restituzione dei frutti percepiti per il godimento esclusivo dei beni oggetto del testamento.
A sostegno della domanda, l'attore deduce che: i) è figlio Parte_1 superstite di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in CP_1
data 13.07.2016; ii) il de cuius con testamento pubblico del 01.02.2006 per
Notaio , ha istituito eredi di tutti i beni mobili e immobili i Persona_4
figli , e odierni convenuti, con CP_2 CP_3 CP
conseguente lesione della quota di legittima pari ad 1/6 del patrimonio ereditario ex art. 537 c.c., essendo la moglie premorta al marito;
CP_5
iii) la disposizione testamentaria secondo cui “la quota di legittima spettante all'altro mio figlio è stata da me soddisfatta mediante il Parte_1
pagina 4 di 16 pagamento della somma di lire 36.000.000 in data 27 marzo 1992 a favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale garante del debito contratto con lo stesso Istituto dal detto figlio, socio della e della somma Parte_3
di lire 22.000.000 a favore del credito Italiano, a seguito di prestazione di garanzia titoli di mia proprietà, fatta valere dalla banca per l'inadempimento del ripetuto figlio”, non corrisponderebbe al vero, evidenziando che tali pagamenti laddove fossero avvenuti, non tradirebbero alcun spirito di liberalità in capo al disponente, atteso che il garante che paga il debito del garantito ha azione di regresso nei confronti di quest'ultimo, a tutela del proprio diritto credito, peraltro estinto per decorso del termine decennale di prescrizione;
iv) con atto di donazione del 15.06.2009 a rogito del Notaio , rep. Persona_5
n. 123701 racc. n. 37259, il de cuius , aveva beneficiato i figli CP_1
e di un terreno con sovrastante fabbricato rurale CP CP_2
distinto al N.C.T. al foglio 69 particella 645; v) la massa ereditaria, risultante dalla riunione fittizia del donatum e del relictum, sarebbe dunque composta da:
- appartamento sito a L'Aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage di pertinenza, come descritto a pag. 2 del testamento pubblico del 01.02.2006; - quota parte del veicolo Ford Fiesta con tg BF973NS;
- denaro depositato su libretto bancario, citato nel testamento, acceso presso la
Banca Unicredit cointestato a;
- denaro depositato su due libretti CP
di risparmio, accessi su Poste Italiane, cointestato con;
- mobilio CP
che arredava la suddetta abitazione;
- terreno oggetto di donazione.
Evidenzia, altresì, che il terreno oggetto di donazione è stato frazionato, e che sul medesimo era presente un fabbricato ad uso stalla, poi demolito dai germani e per far posto ad alcuni fabbricati ad uso CP CP_2
abitativo, distinti in catasto al foglio 69, particelle n. 2421 e 2422.
I convenuti , e , nel costituirsi CP_2 CP_3 CP
in giudizio, contestano in fatto e in diritto le deduzioni di controparte, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, rilevano che nella massa ereditaria vanno ricompresi anche gli importi oggetto di donazione indiretta da parte del defunto in favore del figlio CP_1 Pt_1
, come indicati nel testamento pubblico del 01.02.2006, maggiorati degli
[...] interessi legali maturati dall'esecuzione di dette donazione, sino alla data della pagina 5 di 16 morte del de cuius. Evidenziano, inoltre, che trattandosi di donazioni indirette di denaro, le stesse andrebbero inserite nel calcolo dell'asse ereditario al valore nominale, a cui aggiungersi i frutti che le somme avrebbero comportato in favore del de cuius, se non l'avesse donate, per un ammontare complessivo di €
54.554,37 (€ 36.684,20 + € 17.870,17). In considerazione di tali donazioni indirette eseguite dal de cuius in favore dell'odierno attore, dovrebbe escludersi, dunque, che lo stesso abbia subito una lesione della quota di riserva. In secondo luogo, rilevano che l'importo di € 4.750,00, corrisposto dal convenuto
[...]
a titolo di pagamento delle spese funerarie, CP_6 Parte_4
dovrebbe essere detratto dalla massa ereditaria, trattandosi di un debito facente parte del passivo ereditario. Precisano, inoltre, che il veicolo Ford Fiesta indicato dall'attore risulta cointestato a e rottamato in data Persona_6
antecedente alla morte del de cuius, mentre nei due libretti postali n. 46420647
e n. 43391718, entrambi cointestati al defunto e a CP_1 CP
alla data dell'apertura della successione, era presente un attivo di €
[...]
320,00, sul primo, e di € 5.088,32, sul secondo, di talché andrebbe imputato alla massa l'importo di € 160,00, e di € 2.544,16. Quanto al libretto bancario acceso presso la Banca Unicredit, lo stesso risulta estinto dal de cuius prima della data del decesso (13.07.2016). Da ultimo, in relazione alla posizione di beneficiaria a titolo di legato del diritto di abitazione Persona_6 sull'appartamento di proprietà del de cuius, sito a L'Aquila, Via Caprini n. 14, rilevano che la stessa al momento dell'apertura della successione aveva l'età di
88 anni e, dunque, il valore della nuda proprietà pervenuto ai convenuti a titolo di successione testamentaria era pari all'85% del valore della piena proprietà, mentre il diritto di abitazione pervenuto a titolo di legato era pari al 15% del valore della piena proprietà. Eccepiscono, quindi, che ai fini dell'azione di riduzione, parte attrice, non avendo richiesto la riduzione del legato, il valore della relativa quota dovrà essere espunta.
2. Tanto premesso, prima di verificare la fondatezza della domanda proposta dall'attore, è necessario precisare che la stessa si configura come un'azione di riduzione per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 554 ss. c.c.
Trattasi, infatti, di un'azione personale di accertamento costitutivo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.11.1987, n. 8780), dotata di retroattività reale, attribuita dalla pagina 6 di 16 legge a favore dei soggetti legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c., prescindendo così dalla loro eventuale qualifica di eredi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.04.1990,
n. 2923; Cass. civ., Sez. II, 05.10.1974, n. 2621). Legittimati all'esperimento dell'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 557 c.c., sono i legittimari e i loro eredi o aventi causa.
Nella fattispecie non v'è dubbio - né contestazione - circa la natura di legittimario di , in quanto figlio del defunto (cfr. Parte_1 CP_1 all. n. 2 fascicolo attore). Ricorrono, altresì, le condizioni di cui all'art. 564 c.c., posto che l'azione di riduzione è stata esercitata nei confronti di , CP_2
e chiamati all'eredità come coeredi dell'attore CP_3 CP
, germani del medesimo, nonché figli ed eredi testamentari del de Parte_1
cuius.
Ciò detto, la risoluzione della controversia presuppone, in primo luogo,
l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui parte attrice lamenta la lesione. Massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e poi fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione. Tale operazione va, peraltro, svolta tenendo conto del valore che i beni avevano al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556
c.c., contenente il rinvio ai criteri di valutazione stabiliti dagli artt. 747 e 750
c.c.
Orbene, in ordine alla consistenza dell'asse ereditario parte attrice ha dedotto l'esistenza di: a) immobile sito in L' Aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage di pertinenza , riportato al foglio n. 69, part. n. 649 sub. 1; b) quota parte dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BF973NS; c) denaro depositato su libretto bancario acceso su Banca
Unicredit, citato nel testamento pubblico del 1.02.2006, cointestato con CP
; d) denaro depositato su libretti di risparmio accesi su Poste Italiane,
[...]
cointestati con da cui sono stati prelevati, dopo la morte di CP
complessivi € 5.408,00; e) mobilio che arredava l'abitazione CP_1 del defunto, sita in L'Aquila, Via Caprini n. 14; f) un terreno con sovrastante pagina 7 di 16 fabbricato rurale, sito in L'Aquila, e distinto in N.C.T. al foglio 69, part. n. 645, di mq 1030.
Di contro, i convenuti eccepiscono la sussistenza di: g) donazioni indirette di denaro di £ 36.000.000, corrispondenti ad € 36.684,20, e di £ 22.000.000, corrispondenti ad € 17.870,17, eseguite dal de cuius in favore di parte attrice;
h) importo di € 4.750,00, corrisposto da alla per CP Parte_4
il pagamento delle spese funerarie e di sepoltura del de cuius.
A fronte delle contestazioni mosse dalle parti, dunque, al fine di procedere ad una corretta ricostruzione dell'asse ereditario per il calcolo della disponibile ex art. 537 c.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad individuare – sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto della provenienza dei titoli - i beni relitti del de cuius CP_1 fossero effettivamente di proprietà di quest'ultimo e quindi se essi siano o meno soggetti alla riunione fittizia ex art. 555 c.c.
Con riferimento all'elaborato peritale del 02.09.2022, depositato in data
12.10.2022, e successivamente integrato in data 18.03.2023, il Collegio ritiene gli esiti condivisibili in quanto le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate dalle parti. Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono complete, esaustive ed immuni da vizi tecnici e logici.
3. Ciò posto, la consulenza in parola ha dato atto della riferibilità all'asse ereditario, in qualità di relictum, dell'appartamento sito in L'Aquila, Via
Caprini n. 14, distinto in catasto al foglio 69, part. n. 649 sub 1, del denaro depositato sui libretti di risparmio accessi su Poste Italiane, cointestati tra il convenuto e il defunto , nonché del mobilio che CP CP_1 arredava l'abitazione del de cuius.
Nello specifico, quanto al cespite immobiliare, sito in L'Aquila, Via
Caprini n. 14, sulla base delle evidenze patrimoniali, il C.T.U. ha accertato che
“con atto di divisione a rogito del dr. , Notaio in L'Aquila, Persona_5 del 16.05.1988, Rep. n° 52703, reg. a L'Aquila il 06.06.1988 al n° 1306, veniva assegnato ed attribuito in proprietà esclusiva a l'appartamento CP_1
posto al piano terra con ingresso dalla porta di fronte per chi accede
pagina 8 di 16 dall'androne, ed è composto da 4 (quattro) camere, cucinino, servizi e cantina, oltre portico, corte esclusiva ed adiacente centrale termica allo stesso piano piano terra e locale soffitta al piano sottotetto, il tutto distinto al N.C.E.U. al
Fg. 69 con la particella 649 – Sub 1, Ctg. A/3, Cl 2, Vani 6,5, rendita £ 754, come da denunzia di variazione n° B/69, presentata in data 24.03.1987” (cfr. pag. 4 perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Quanto ai libretti Poste Italiane, il C.T.U., ha riscontrato che “Dal
“doc_10” della documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, si evince che sul libretto nominativo ordinario N. 000046420647, intestato a
e alla data del 08/07/2016 risultava presente CP_1 CP
una somma di euro 328,90. In data 20/07/2016 risulta un prelievo di euro
320,00 ed in data 02/09/2016 altro prelievo di euro 8,00, con saldo di euro
0,90. Quindi da attribuire alla massa ereditaria la metà dell'importo pari ad euro 164,45. Dal “doc_11” della documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, si evince che sul libretto nominativo ordinario N. 000043391718, intestato a e , alla data del 12/01/2016 risultava CP_1 CP
presente una somma di euro 5.088,32. In data 20/07/2016 risulta un prelievo di euro 5.003,00 ed in data 02/09/2016 altro prelievo di euro 85,00, con saldo di euro 0,32. Quindi da attribuire alla massa ereditaria la metà dell'importo pari ad euro 2.544,16” (cfr. pag. 9 e 10, perizia definitiva Geom. Persona_3 del 02.09.2022, in atti).
A tal riguardo, deve essere rilevato che, in ipotesi di conto cointestato tra più persone, si presume la contitolarità delle somme ivi depositate, nonché il reciproco mandato alla loro gestione, sicché ogni operazione deve presumersi effettuata con il denaro di spettanza della parte che ne ha fruito ovvero con il mandato e nell'interesse del cointestatario. Nel caso di specie, sul presupposto che le somme presenti sul conto corrente cointestato debbono presumersi uguali
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2015, n. 7915), va imputata nell'asse ereditario la complessiva somma di € 2.708,61 (€ 164,45 + € 2.544,16), pari alla metà delle somme presenti sul libretto al momento dell'apertura della successione, come correttamente indicato dal perito.
In riferimento al mobilio che arredava l'immobile di proprietà del de cuius, il C.T.U. all'esito del sopralluogo effettuato ha verificato la presenza pagina 9 di 16 nell'abitazione dei seguenti beni: “- cucina composta da basi, pensili e piano di appoggio, con lavello, piano cottura, forno e frigo (All. n° 2 - Foto n° 3 5 - 36 )
; - mobile tinello (credenza) con tavolo tondo e quattro sedie (All. n° 2 - Foto
n° 37 - 38) ; - mobiletto angoliera (All. n° 2 - Foto n° 39) ; - mobiletto con ruote porta TV (All. n° 2 - Foto n° 40 ); - orologio a pendolo (All. n° 2 - Foto
n° 41 ); - scarpiera (All. n° 2 - Foto n° 42 ); - credenza vetrina (All. n° 2 - Foto
n° 42 ); - mobile sala da pranzo con specchio (All. n° 2 - Foto n° 43); - appendiabiti (All. n° 2 - Foto n° 44 ); - camera completa nera composta da letto matrimoniale, armadio 5 ante, 2 comodini, 2 poltroncine e comò con cassetti e specchio (All. n° 2 - Foto n° 45 - 4 6 - 47 - 48 ); - armadio 6 ante (All.
n° 2 - Foto n° 49 );- pensile bianco a 3 ante e pensile bianco a 4 ante (All. n° 2
- Foto n° 50 - 51 )”, valutato in complessivi € 1.500,00 (cfr. pag. 10-11 e 39, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Per quanto concerne l'auto Ford Fiesta targata BF973NS ed il Libretto bancario Unicredit n. 5113841, il Geom. all'esito delle indagini Per_7
peritali, ha ritenuto di escluderli beni dalla massa ereditaria. Nel dettaglio, il perito: i) sulla scorta della documentazione prodotta dai convenuti (cfr. doc. n.
7 e 9 fascicolo convenuti), ha constatato che il veicolo Ford Fiesta con targa
BF973NS, di proprietà di , risulta demolito in data 02.09.2015, e CP_3
quindi in data antecedente alla morte del de cuius, avvenuta in data 13.07.2016
(cfr. pag. 9, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti); Persona_3
ii) il Libretto bancario Unicredit n. 5113841, aperto in data 21.02.2006, a nome di e , risulta estinto dallo stesso , CP_1 CP CP_1
prima della sua morte, e precisamente in data 23.06.2010, con saldo zero (cfr. pag. 10, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Di conseguenza, deve concordarsi con la conclusione del C.T.U. secondo cui detti beni non potranno essere valutati come appartenenti all'eredità relitta del defunto e, quindi, dovranno essere esclusi dalla massa. CP_1
In relazione alla riferibilità all'asse ereditario delle donazioni indirette in denaro, se da un lato parte attrice contesta quanto riportato nella scheda testamentaria, nella parte in cui il testatore ha disposto che “la quota di legittima spettante all'altro mio figlio è stata da me soddisfatta Parte_1
mediante il pagamento della somma di lire 36.000.000 in data 27 marzo 1992 a
pagina 10 di 16 favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale garante del debito contratto con lo stesso Istituto dal detto figlio, socio della e della Parte_3
somma di lire 22.000.000 a favore del credito Italiano, a seguito di prestazione di garanzia di titoli di mia proprietà, fatta valere dalla banca per
l'inadempimento del ripetuto figlio”(cfr. doc. n. 2 fascicolo attore), dall'altro i convenuti deducono l'esistenza certa del pagamento eseguito dal defunto di £ 36.000.000, a garanzia della società “F.lli Tosone s.n.c.” CP_1 di cui era titolare l'odierno attore, nonché della prestazione di garanzia offerta con titoli di proprietà del medesimo per l'importo di £ CP_1
22.000.000.
Al riguardo, rileva il Collegio che il pagamento di £ 36.000.000 risulta
Parte sufficientemente provato sulla scorta della nota della del 30.03.1992, dalla quale si evince il pagamento effettuato in data 27.03.1992 da parte del de cuius
quale garante della ” (cfr. doc. CP_1 Parte_3
n. 13 fascicolo convenuti). Di contro, il pagamento di £ 22.000.000 non risulta documentato, come rilevato anche dal perito, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, per provarne l'esistenza, il contenuto del testamento del
01.02.2006 (cfr. pag. 22 perizia definitiva Geom. del Persona_3
02.09.2022, in atti). Gli assunti dei convenuti, dunque, possono ritenersi provati solo in parte. Di conseguenza, in difetto di prova, deve essere esclusa dall'asse ereditario la somma di £ 22.000.00. Viceversa, deve essere computata nell'asse ereditario la somma di £ 36.000.000, corrispondenti ad € 36.684,20, di cui €
18.592,45 per la donazione indiretta effettuata in data 27.03.1992, oltre ad €
18.091,75 per interessi legali sino alla data di apertura della successione.
Con riferimento al terreno di cui alla donazione effettuata dal de cuius in favore dei convenuti e , mediante rogito datato CP CP_2
15.06.2009, per Notaio , rep. n. 123701, racc. n. 37259, in Per_2
considerazione delle contestazioni sollevate dai convenuti, veniva accolta la richiesta di integrazione della C.T.U., nei seguenti termini: “5) proceda ad ulteriore valutazione dei punti n. 2, 3 e 4 del quesito escludendo i terreni oggetto delle ordinanze di demolizione n. 19/2012 e n. 18/2013, depositate dalla parte convenuta in data 26.09.2022”.
pagina 11 di 16 In particolare, come rilevato dai convenuti ed accertato dal C.T.U. nel corso delle indagini peritali, sul terreno distinto in catasto al foglio 69, particella n. 645, insistono dei manufatti realizzati in assenza di atti autorizzativi e, dunque, abusivi (cfr. pag. 11, 12 e 13 integrazione perizia
Geom. del 02.09.2022, in atti). Tali manufatti sono stati Persona_3
oggetto di due ordinanze di demolizione n. 18 e n. 19 emesse dal Comune di
L'Aquila in data 30.09.2013, impugnate rispettivamente dai convenuti CP_2
e dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
[...] CP
l'Abruzzo, nel procedimento avente R.G. n. 922/2013, definito nelle more del presente giudizio con sentenza del 19.05.2022, con cui il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti. Pertanto, a seguito della suddetta sentenza, non impugnata dalle parti, nonché a fronte della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione intimato dal ai convenuti e Parte_6 CP_2
deve ritenersi che l'Ente abbia ormai acquisito di diritto al CP
patrimonio comunale le opere abusivamente realizzate, la loro area di sedime, nonché l'ulteriore superficie di terreno necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), peraltro espressamente richiamato nelle suddette ordinanze (cfr. doc.
n.
1-3 depositati da parte convenuta in data 26.09.2022). Ne deriva, che il terreno de quo di proprietà per 2/3 del convenuto e di 1/3 del CP
convenuto , in forza dell'atto di donazione per Notaio CP_2 [...]
del 15.06.2009, rep. 123701, deve escludersi dall'asse ereditario, Per_5
essendo altresì pacifico, in quanto non contestato da parte attrice, che il bene in questione sia stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune di
L'Aquila.
Sul versante dei debiti ereditari, infine, il C.T.U. ha effettivamente riscontrato la presenza di un debito costituente il passivo ereditario, pari ad €
4.750,00, da imputarsi alle spese funerarie del de cuius, documentate dagli odierni convenuti (cfr. pag. 22 consulenza tecnica definitiva Geom. Per_3
del 02.09.2022, in atti).
[...]
In definitiva, l'asse ereditario, sulla base delle risultanze peritali e delle allegazioni delle parti, risulta dunque così composto: a) appartamento sito in
L'aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage pagina 12 di 16 di pertinenza, riportato al Fog. 69, part. n. 649 sub. 1: Piena Proprietà = Valore
€ 150.000,00; b) denaro depositato sui libretti di risparmio accesi su Poste
Italiane, cointestati a e Importo Totale € CP CP_1
2.708,61 ; c) mobilio che arredava l'abitazione sita in L'Aquila, Via Caprini n.
14: Piena Proprietà = Valore € 1.500,00; d) donazione indiretta in denaro del
27.03.1992: Importo Totale £ 36.000.000, corrispondente a complessivi €
36.684,20; e) a detrarre debito costituente il passivo ereditario per il pagamento delle spese funerarie: € 4.750,00.
In ragione della stima effettuata dal C.T.U. sulla base dei criteri esposti nella relazione, che il Collegio condividi e a cui si rinvia per esigenze di sintesi, il valore dell'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia, detratti i debiti ereditari (€ 4.750,00), al tempo dell'apertura della successione (13.07.2016), ammonta a complessivi € 186.142,81. Sul punto, infatti, deve essere disatteso il calcolo effettuato dal Geom. , con particolare riferimento all'ipotesi 'B Per_3
- calcolo quote (incluso donazioni in danaro)', atteso che nella determinazione delle quote, il C.T.U. ha considerato il valore dell'asse ereditario pari ad €
204.012,98, in quanto comprensivo dell'importo di € 17.870,17, corrispondente alla donazione di £ 22.000.000, rimasta tuttavia priva di riscontro probatorio, come in precedenza rilevato.
In relazione alla metodologia di calcolo, non possono essere condivise le osservazioni del C.T.P. di parte convenuta in riferimento alla valutazione dell'immobile sito in L'Aquila alla Via Caprini n. 14, in quanto errate.
Le operazioni di stima effettuate dal C.T.U. ai fini della determinazione del valore dei beni al momento dell'apertura della successione appaiono immuni da vizi logico-giuridici nonché esaustive quanto alle indagini espletate e alle conclusioni raggiunte. In particolare, il perito, in risposta alle contestazioni formulate dal C.T.P. Arch. , ha precisato che “assumendo Persona_8 come riferimento i valori dell'OMI, ribadisco quando già detto nel “punto E.1” della C.T.U. ossia, il più probabile prezzo unitario di mercato dell'immobile in oggetto, con categoria catastale A/3 - Classe 6, può essere stimato in Euro
1.000,00/mq (ricompreso ampiamente nei valori OMI sopra riportati), ed il valore di detto immobile risulta di € 150.000,00. Inoltre, il CTP indica un valore dell'appartamento riferito all'attualità pari ad € 105.000,00, cosa non
pagina 13 di 16 richiesta nei quesiti posti dal Giudice, comunque non condiviso dal sottoscritto” (cfr. pag. 6 valutazioni osservazioni delle parti del 12.10.2022
Geom. , in atti). Deve quindi concludersi per l'attendibilità Persona_3 del valore di mercato attribuito al cespite dal C.T.U., pari ad € 150.000,00.
Sull'asse ereditario così ricostruito, occorre, quindi, calcolare la porzione disponibile in applicazione dell'art. 537 c.c., avendo il testatore, al tempo del decesso, lasciato quattro figli, ciascuno di essi ha diritto ad un quarto della quota indisponibile, complessivamente pari a due terzi del relitto, ossia ad un sesto della massa ereditaria. Ne discende che il controvalore della quota indisponibile (valore quota legittimario) ammonta ad € 31.023,80 (€
186.142,81x1/6). Mentre, la quota disponibile, pari complessivamente a 1/3 dell'asse ereditario, ammonta invece a complessivi € 62.047,60 (€ 186.142,81x
2/6).
Nel caso di specie, il valore dei beni di cui è titolare l'attore risulta pari a complessivi € 36.684,20 (€ 18.592,45 per donazione indiretta + € 18.091,75 per interessi legali), sicché, a fronte del valore della quota di legittima pari a €
31.023,80 (€ 186.142,81x1/6), non sussiste alcuna lesione della quota riservata dalla legge all'attore . Piuttosto, risulta che l'attore ha ricevuto Parte_1 un valore maggiore di quello spettante, pari ad € 5.660,40 (€ 36.684,20 –
31.023,80). Invero, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia agito per l'esercizio dell'azione di riduzione deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni da esso ricevute in vita, in quanto considerate dalla legge quali acconto di legittima.
Da ultimo, rileva il Collegio che non sussisterebbe lesione di legittima neanche a voler considerare compreso nell'asse ereditario il terreno con sovrastante fabbricato rurale distinto al N.C.T. al foglio 69 particella 645, oggetto di donazione in favore dei convenuti, stimato dal C.T.U. in € 20.142,67 alla data di apertura della successione (cfr. pag. 33 consulenza tecnica definitiva
Geom. del 02.09.2022, in atti). Infatti, sul valore della Persona_3 massa di € 206.285,48, la quota di riserva ammonta ad € 34.380,91, somma comunque inferiore rispetto a quanto già percepito in vita dall'odierno attore.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, dovrà essere respinta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pagina 14 di 16 pubblico rep. n. 242 del 01.02.2006, avendo il de cuius disposto della totalità del proprio patrimonio nei limiti della quota di legittima riservata al figlio
, odierno attore. Parte_1
4.1 Per quanto concerne le spese del presente procedimento, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile – complessità bassa della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II.
4.2 Sulla base del medesimo principio, le spese della C.T.U., già liquidate con separati provvedimenti del 31.10.2022 e del 13.04.2023, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1834/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da , nella qualità di CP_1
procuratore speciale di , nei confronti di , Parte_1 CP_2
e ; CP_3 CP
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di , e , che liquida CP_2 CP_3 CP complessivamente in € 9.900,80 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della C.T.U., già liquidate con separati provvedimenti del 31.10.2022 e del 13.04.2023.
pagina 15 di 16 L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est. dott. Giovanni Spagnoli
Il Presidente dott.ssa Elvira Buzzelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Elvira Buzzelli Presidente dott. Giovanni Spagnoli Giudice est. dott.ssa Maura Manzi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1834/2020 promossa da:
, nella qualità di procuratore speciale di CP_1 Pt_1
, giusta procura per atto Notaio di L'Aquila del
[...] Persona_1
21.11.2016, rep. 47628, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Colle
Pretara n. 70, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alessandro Ciucci, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù della procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro
, e CP_2 CP_3 CP elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Giosuè Carducci n. 30, presso lo studio dell'Avv. Claudio Verini e dell'Avv. Roberto Madama, che li rappresentano e difendono nel presente giudizio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
pagina 1 di 16
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 14.10.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, mentre i convenuti , CP_2
e , con la nota di trattazione scritta del 22.10.2024, CP_3 CP contestavano la C.T.U. e ne chiedevano l'integrazione, in subordine insistevano per l'ammissione della prova orale già rigettata ed in estremo subordine si riportavano alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 11.11.2020 , nella CP_1
qualità di procuratore speciale di , adiva l'intestato Tribunale ai Parte_1 fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria: I. ritenere e dichiarare che è erede riservatario di II. Parte_1 Parte_2
per l'effetto, ai fini di constatare la lesione per preterizione dell'attore, ricostruire la massa delle disposizioni testamentarie e delle donazioni del de cuius;
III. ritenere e dichiarare che le disposizioni testamentarie rese da ledono la quota di riserva spettante a IV. Parte_2 Parte_1
ordinare la reintegrazione della quota di legittima di nella Parte_1
misura di 1/6 dell'asse, mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni, sia a causa donativa sia del relictum, che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei limiti della quota medesima, che verrà determinata nel corso del giudizio tramite espletanda CTU;
V. condannare i convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione in favore di Pt_1
dei frutti percepiti per il godimento esclusivo di ciascuno dei beni
[...] oggetto del testamento;
Vinte le spese di lite tutte”.
pagina 2 di 16 Con comparsa del 30.03.2021 si costituivano in giudizio , CP_2
e concludendo nei seguenti termini: “Voglia CP_3 CP
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertare i fatti come dedotti nella precedente narrativa e, per
l'effetto, respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza di comparizione del 19.04.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successiva ordinanza del
18.01.2022, veniva rigettata la prova per testi richiesta dalla parte convenuta e disposta una C.T.U., al fine di rispondere ai seguenti quesiti: “1) Esaminata la sola documentazione ritualmente prodotta in giudizio dalle parti, individui il
C.T.U., anche con riferimento ai titoli di provenienza, i beni relitti del de cuius
, nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data CP_1
13.07.2016, descrivendoli dettagliatamente e, con riferimento ai beni immobili, fornendone rappresentazione grafica, planimetrica e fotografica, quest'ultima corredata altresì dalle opportune didascalie esplicative;
2) proceda il C.T.U. alla determinazione del valore della proprietà degli immobili di cui alla donazione effettuata mediante rogito datato 15.06.2009, per Notaio , Per_2 rep. n. 123701, racc. n. 37259, sia al tempo dell'apertura della successione del donante, che all'attualità, con dettagliata indicazione circa i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
3) proceda, dunque, il C.T.U. alla riunione fittizia dei beni del de cuius, secondo il valore di ciascuno di esse al tempo dell'apertura della successione del donante
e de cuius (13.07.2016) e, sull'asse così formato, calcoli il CP_1
valore della quota di cui il defunto poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 542, comma II, c.c.; 4) proceda, infine, il C.T.U. ad accertare se vi sia stata lesione della quota di legittima riservata dalla legge all'attore , indicando, in ogni caso, il valore della suddetta Parte_1 quota di legittima e quello della disponibile”.
Il perito da ultimo nominato a causa di precedente rinuncia, Geom.
prestava giuramento all'udienza del 19.04.2022 e Persona_3 depositava l'elaborato definitivo in data 12.10.2022.
pagina 3 di 16 Alla successiva udienza del 14.02.2023, su richiesta di parte convenuta, veniva assegnato un termine al C.T.U. per integrare la perizia nei seguenti termini: “5) proceda ad ulteriore valutazione dei punti n. 2, 3 e 4 del quesito escludendo i terreni oggetto delle ordinanze di demolizione n. 19/2012 e n.
18/2013, depositate dalla parte convenuta in data 26.09.2022”. Il perito depositava l'integrazione in data 18.03.2023 e, all'udienza del 02.10.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con rinvio all'udienza del
22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, in considerazione della necessità di definire con priorità le cause iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta', ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione sopra riportate e la controversia veniva rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio , nella CP_1
qualità di procuratore speciale di agisce ai fini Parte_1 dell'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di legittima di quest'ultimo, pari ad 1/6 della massa ereditaria del defunto , padre di CP_1 Pt_1
, a seguito di successione apertasi sulla base del testamento pubblico rep.
[...]
242 del 01.02.2006, registrato con atto per Notaio del Persona_4
27.09.2016 rep. n. 26812 racc. n. 15369, e conseguente reintegrazione di detta quota, mediante la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive, con condanna alla restituzione dei frutti percepiti per il godimento esclusivo dei beni oggetto del testamento.
A sostegno della domanda, l'attore deduce che: i) è figlio Parte_1 superstite di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in CP_1
data 13.07.2016; ii) il de cuius con testamento pubblico del 01.02.2006 per
Notaio , ha istituito eredi di tutti i beni mobili e immobili i Persona_4
figli , e odierni convenuti, con CP_2 CP_3 CP
conseguente lesione della quota di legittima pari ad 1/6 del patrimonio ereditario ex art. 537 c.c., essendo la moglie premorta al marito;
CP_5
iii) la disposizione testamentaria secondo cui “la quota di legittima spettante all'altro mio figlio è stata da me soddisfatta mediante il Parte_1
pagina 4 di 16 pagamento della somma di lire 36.000.000 in data 27 marzo 1992 a favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale garante del debito contratto con lo stesso Istituto dal detto figlio, socio della e della somma Parte_3
di lire 22.000.000 a favore del credito Italiano, a seguito di prestazione di garanzia titoli di mia proprietà, fatta valere dalla banca per l'inadempimento del ripetuto figlio”, non corrisponderebbe al vero, evidenziando che tali pagamenti laddove fossero avvenuti, non tradirebbero alcun spirito di liberalità in capo al disponente, atteso che il garante che paga il debito del garantito ha azione di regresso nei confronti di quest'ultimo, a tutela del proprio diritto credito, peraltro estinto per decorso del termine decennale di prescrizione;
iv) con atto di donazione del 15.06.2009 a rogito del Notaio , rep. Persona_5
n. 123701 racc. n. 37259, il de cuius , aveva beneficiato i figli CP_1
e di un terreno con sovrastante fabbricato rurale CP CP_2
distinto al N.C.T. al foglio 69 particella 645; v) la massa ereditaria, risultante dalla riunione fittizia del donatum e del relictum, sarebbe dunque composta da:
- appartamento sito a L'Aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage di pertinenza, come descritto a pag. 2 del testamento pubblico del 01.02.2006; - quota parte del veicolo Ford Fiesta con tg BF973NS;
- denaro depositato su libretto bancario, citato nel testamento, acceso presso la
Banca Unicredit cointestato a;
- denaro depositato su due libretti CP
di risparmio, accessi su Poste Italiane, cointestato con;
- mobilio CP
che arredava la suddetta abitazione;
- terreno oggetto di donazione.
Evidenzia, altresì, che il terreno oggetto di donazione è stato frazionato, e che sul medesimo era presente un fabbricato ad uso stalla, poi demolito dai germani e per far posto ad alcuni fabbricati ad uso CP CP_2
abitativo, distinti in catasto al foglio 69, particelle n. 2421 e 2422.
I convenuti , e , nel costituirsi CP_2 CP_3 CP
in giudizio, contestano in fatto e in diritto le deduzioni di controparte, chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, rilevano che nella massa ereditaria vanno ricompresi anche gli importi oggetto di donazione indiretta da parte del defunto in favore del figlio CP_1 Pt_1
, come indicati nel testamento pubblico del 01.02.2006, maggiorati degli
[...] interessi legali maturati dall'esecuzione di dette donazione, sino alla data della pagina 5 di 16 morte del de cuius. Evidenziano, inoltre, che trattandosi di donazioni indirette di denaro, le stesse andrebbero inserite nel calcolo dell'asse ereditario al valore nominale, a cui aggiungersi i frutti che le somme avrebbero comportato in favore del de cuius, se non l'avesse donate, per un ammontare complessivo di €
54.554,37 (€ 36.684,20 + € 17.870,17). In considerazione di tali donazioni indirette eseguite dal de cuius in favore dell'odierno attore, dovrebbe escludersi, dunque, che lo stesso abbia subito una lesione della quota di riserva. In secondo luogo, rilevano che l'importo di € 4.750,00, corrisposto dal convenuto
[...]
a titolo di pagamento delle spese funerarie, CP_6 Parte_4
dovrebbe essere detratto dalla massa ereditaria, trattandosi di un debito facente parte del passivo ereditario. Precisano, inoltre, che il veicolo Ford Fiesta indicato dall'attore risulta cointestato a e rottamato in data Persona_6
antecedente alla morte del de cuius, mentre nei due libretti postali n. 46420647
e n. 43391718, entrambi cointestati al defunto e a CP_1 CP
alla data dell'apertura della successione, era presente un attivo di €
[...]
320,00, sul primo, e di € 5.088,32, sul secondo, di talché andrebbe imputato alla massa l'importo di € 160,00, e di € 2.544,16. Quanto al libretto bancario acceso presso la Banca Unicredit, lo stesso risulta estinto dal de cuius prima della data del decesso (13.07.2016). Da ultimo, in relazione alla posizione di beneficiaria a titolo di legato del diritto di abitazione Persona_6 sull'appartamento di proprietà del de cuius, sito a L'Aquila, Via Caprini n. 14, rilevano che la stessa al momento dell'apertura della successione aveva l'età di
88 anni e, dunque, il valore della nuda proprietà pervenuto ai convenuti a titolo di successione testamentaria era pari all'85% del valore della piena proprietà, mentre il diritto di abitazione pervenuto a titolo di legato era pari al 15% del valore della piena proprietà. Eccepiscono, quindi, che ai fini dell'azione di riduzione, parte attrice, non avendo richiesto la riduzione del legato, il valore della relativa quota dovrà essere espunta.
2. Tanto premesso, prima di verificare la fondatezza della domanda proposta dall'attore, è necessario precisare che la stessa si configura come un'azione di riduzione per lesione della legittima, ai sensi degli artt. 554 ss. c.c.
Trattasi, infatti, di un'azione personale di accertamento costitutivo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.11.1987, n. 8780), dotata di retroattività reale, attribuita dalla pagina 6 di 16 legge a favore dei soggetti legittimari ai sensi dell'art. 536 c.c., prescindendo così dalla loro eventuale qualifica di eredi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07.04.1990,
n. 2923; Cass. civ., Sez. II, 05.10.1974, n. 2621). Legittimati all'esperimento dell'azione di riduzione, ai sensi dell'art. 557 c.c., sono i legittimari e i loro eredi o aventi causa.
Nella fattispecie non v'è dubbio - né contestazione - circa la natura di legittimario di , in quanto figlio del defunto (cfr. Parte_1 CP_1 all. n. 2 fascicolo attore). Ricorrono, altresì, le condizioni di cui all'art. 564 c.c., posto che l'azione di riduzione è stata esercitata nei confronti di , CP_2
e chiamati all'eredità come coeredi dell'attore CP_3 CP
, germani del medesimo, nonché figli ed eredi testamentari del de Parte_1
cuius.
Ciò detto, la risoluzione della controversia presuppone, in primo luogo,
l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui parte attrice lamenta la lesione. Massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e poi fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione. Tale operazione va, peraltro, svolta tenendo conto del valore che i beni avevano al momento dell'apertura della successione, ai sensi dell'art. 556
c.c., contenente il rinvio ai criteri di valutazione stabiliti dagli artt. 747 e 750
c.c.
Orbene, in ordine alla consistenza dell'asse ereditario parte attrice ha dedotto l'esistenza di: a) immobile sito in L' Aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage di pertinenza , riportato al foglio n. 69, part. n. 649 sub. 1; b) quota parte dell'autoveicolo Ford Fiesta targato BF973NS; c) denaro depositato su libretto bancario acceso su Banca
Unicredit, citato nel testamento pubblico del 1.02.2006, cointestato con CP
; d) denaro depositato su libretti di risparmio accesi su Poste Italiane,
[...]
cointestati con da cui sono stati prelevati, dopo la morte di CP
complessivi € 5.408,00; e) mobilio che arredava l'abitazione CP_1 del defunto, sita in L'Aquila, Via Caprini n. 14; f) un terreno con sovrastante pagina 7 di 16 fabbricato rurale, sito in L'Aquila, e distinto in N.C.T. al foglio 69, part. n. 645, di mq 1030.
Di contro, i convenuti eccepiscono la sussistenza di: g) donazioni indirette di denaro di £ 36.000.000, corrispondenti ad € 36.684,20, e di £ 22.000.000, corrispondenti ad € 17.870,17, eseguite dal de cuius in favore di parte attrice;
h) importo di € 4.750,00, corrisposto da alla per CP Parte_4
il pagamento delle spese funerarie e di sepoltura del de cuius.
A fronte delle contestazioni mosse dalle parti, dunque, al fine di procedere ad una corretta ricostruzione dell'asse ereditario per il calcolo della disponibile ex art. 537 c.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, volta ad individuare – sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto della provenienza dei titoli - i beni relitti del de cuius CP_1 fossero effettivamente di proprietà di quest'ultimo e quindi se essi siano o meno soggetti alla riunione fittizia ex art. 555 c.c.
Con riferimento all'elaborato peritale del 02.09.2022, depositato in data
12.10.2022, e successivamente integrato in data 18.03.2023, il Collegio ritiene gli esiti condivisibili in quanto le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate dalle parti. Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono complete, esaustive ed immuni da vizi tecnici e logici.
3. Ciò posto, la consulenza in parola ha dato atto della riferibilità all'asse ereditario, in qualità di relictum, dell'appartamento sito in L'Aquila, Via
Caprini n. 14, distinto in catasto al foglio 69, part. n. 649 sub 1, del denaro depositato sui libretti di risparmio accessi su Poste Italiane, cointestati tra il convenuto e il defunto , nonché del mobilio che CP CP_1 arredava l'abitazione del de cuius.
Nello specifico, quanto al cespite immobiliare, sito in L'Aquila, Via
Caprini n. 14, sulla base delle evidenze patrimoniali, il C.T.U. ha accertato che
“con atto di divisione a rogito del dr. , Notaio in L'Aquila, Persona_5 del 16.05.1988, Rep. n° 52703, reg. a L'Aquila il 06.06.1988 al n° 1306, veniva assegnato ed attribuito in proprietà esclusiva a l'appartamento CP_1
posto al piano terra con ingresso dalla porta di fronte per chi accede
pagina 8 di 16 dall'androne, ed è composto da 4 (quattro) camere, cucinino, servizi e cantina, oltre portico, corte esclusiva ed adiacente centrale termica allo stesso piano piano terra e locale soffitta al piano sottotetto, il tutto distinto al N.C.E.U. al
Fg. 69 con la particella 649 – Sub 1, Ctg. A/3, Cl 2, Vani 6,5, rendita £ 754, come da denunzia di variazione n° B/69, presentata in data 24.03.1987” (cfr. pag. 4 perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Quanto ai libretti Poste Italiane, il C.T.U., ha riscontrato che “Dal
“doc_10” della documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, si evince che sul libretto nominativo ordinario N. 000046420647, intestato a
e alla data del 08/07/2016 risultava presente CP_1 CP
una somma di euro 328,90. In data 20/07/2016 risulta un prelievo di euro
320,00 ed in data 02/09/2016 altro prelievo di euro 8,00, con saldo di euro
0,90. Quindi da attribuire alla massa ereditaria la metà dell'importo pari ad euro 164,45. Dal “doc_11” della documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, si evince che sul libretto nominativo ordinario N. 000043391718, intestato a e , alla data del 12/01/2016 risultava CP_1 CP
presente una somma di euro 5.088,32. In data 20/07/2016 risulta un prelievo di euro 5.003,00 ed in data 02/09/2016 altro prelievo di euro 85,00, con saldo di euro 0,32. Quindi da attribuire alla massa ereditaria la metà dell'importo pari ad euro 2.544,16” (cfr. pag. 9 e 10, perizia definitiva Geom. Persona_3 del 02.09.2022, in atti).
A tal riguardo, deve essere rilevato che, in ipotesi di conto cointestato tra più persone, si presume la contitolarità delle somme ivi depositate, nonché il reciproco mandato alla loro gestione, sicché ogni operazione deve presumersi effettuata con il denaro di spettanza della parte che ne ha fruito ovvero con il mandato e nell'interesse del cointestatario. Nel caso di specie, sul presupposto che le somme presenti sul conto corrente cointestato debbono presumersi uguali
(cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.04.2015, n. 7915), va imputata nell'asse ereditario la complessiva somma di € 2.708,61 (€ 164,45 + € 2.544,16), pari alla metà delle somme presenti sul libretto al momento dell'apertura della successione, come correttamente indicato dal perito.
In riferimento al mobilio che arredava l'immobile di proprietà del de cuius, il C.T.U. all'esito del sopralluogo effettuato ha verificato la presenza pagina 9 di 16 nell'abitazione dei seguenti beni: “- cucina composta da basi, pensili e piano di appoggio, con lavello, piano cottura, forno e frigo (All. n° 2 - Foto n° 3 5 - 36 )
; - mobile tinello (credenza) con tavolo tondo e quattro sedie (All. n° 2 - Foto
n° 37 - 38) ; - mobiletto angoliera (All. n° 2 - Foto n° 39) ; - mobiletto con ruote porta TV (All. n° 2 - Foto n° 40 ); - orologio a pendolo (All. n° 2 - Foto
n° 41 ); - scarpiera (All. n° 2 - Foto n° 42 ); - credenza vetrina (All. n° 2 - Foto
n° 42 ); - mobile sala da pranzo con specchio (All. n° 2 - Foto n° 43); - appendiabiti (All. n° 2 - Foto n° 44 ); - camera completa nera composta da letto matrimoniale, armadio 5 ante, 2 comodini, 2 poltroncine e comò con cassetti e specchio (All. n° 2 - Foto n° 45 - 4 6 - 47 - 48 ); - armadio 6 ante (All.
n° 2 - Foto n° 49 );- pensile bianco a 3 ante e pensile bianco a 4 ante (All. n° 2
- Foto n° 50 - 51 )”, valutato in complessivi € 1.500,00 (cfr. pag. 10-11 e 39, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Per quanto concerne l'auto Ford Fiesta targata BF973NS ed il Libretto bancario Unicredit n. 5113841, il Geom. all'esito delle indagini Per_7
peritali, ha ritenuto di escluderli beni dalla massa ereditaria. Nel dettaglio, il perito: i) sulla scorta della documentazione prodotta dai convenuti (cfr. doc. n.
7 e 9 fascicolo convenuti), ha constatato che il veicolo Ford Fiesta con targa
BF973NS, di proprietà di , risulta demolito in data 02.09.2015, e CP_3
quindi in data antecedente alla morte del de cuius, avvenuta in data 13.07.2016
(cfr. pag. 9, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti); Persona_3
ii) il Libretto bancario Unicredit n. 5113841, aperto in data 21.02.2006, a nome di e , risulta estinto dallo stesso , CP_1 CP CP_1
prima della sua morte, e precisamente in data 23.06.2010, con saldo zero (cfr. pag. 10, perizia definitiva Geom. del 02.09.2022, in atti). Persona_3
Di conseguenza, deve concordarsi con la conclusione del C.T.U. secondo cui detti beni non potranno essere valutati come appartenenti all'eredità relitta del defunto e, quindi, dovranno essere esclusi dalla massa. CP_1
In relazione alla riferibilità all'asse ereditario delle donazioni indirette in denaro, se da un lato parte attrice contesta quanto riportato nella scheda testamentaria, nella parte in cui il testatore ha disposto che “la quota di legittima spettante all'altro mio figlio è stata da me soddisfatta Parte_1
mediante il pagamento della somma di lire 36.000.000 in data 27 marzo 1992 a
pagina 10 di 16 favore della Banca Nazionale del Lavoro, quale garante del debito contratto con lo stesso Istituto dal detto figlio, socio della e della Parte_3
somma di lire 22.000.000 a favore del credito Italiano, a seguito di prestazione di garanzia di titoli di mia proprietà, fatta valere dalla banca per
l'inadempimento del ripetuto figlio”(cfr. doc. n. 2 fascicolo attore), dall'altro i convenuti deducono l'esistenza certa del pagamento eseguito dal defunto di £ 36.000.000, a garanzia della società “F.lli Tosone s.n.c.” CP_1 di cui era titolare l'odierno attore, nonché della prestazione di garanzia offerta con titoli di proprietà del medesimo per l'importo di £ CP_1
22.000.000.
Al riguardo, rileva il Collegio che il pagamento di £ 36.000.000 risulta
Parte sufficientemente provato sulla scorta della nota della del 30.03.1992, dalla quale si evince il pagamento effettuato in data 27.03.1992 da parte del de cuius
quale garante della ” (cfr. doc. CP_1 Parte_3
n. 13 fascicolo convenuti). Di contro, il pagamento di £ 22.000.000 non risulta documentato, come rilevato anche dal perito, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, per provarne l'esistenza, il contenuto del testamento del
01.02.2006 (cfr. pag. 22 perizia definitiva Geom. del Persona_3
02.09.2022, in atti). Gli assunti dei convenuti, dunque, possono ritenersi provati solo in parte. Di conseguenza, in difetto di prova, deve essere esclusa dall'asse ereditario la somma di £ 22.000.00. Viceversa, deve essere computata nell'asse ereditario la somma di £ 36.000.000, corrispondenti ad € 36.684,20, di cui €
18.592,45 per la donazione indiretta effettuata in data 27.03.1992, oltre ad €
18.091,75 per interessi legali sino alla data di apertura della successione.
Con riferimento al terreno di cui alla donazione effettuata dal de cuius in favore dei convenuti e , mediante rogito datato CP CP_2
15.06.2009, per Notaio , rep. n. 123701, racc. n. 37259, in Per_2
considerazione delle contestazioni sollevate dai convenuti, veniva accolta la richiesta di integrazione della C.T.U., nei seguenti termini: “5) proceda ad ulteriore valutazione dei punti n. 2, 3 e 4 del quesito escludendo i terreni oggetto delle ordinanze di demolizione n. 19/2012 e n. 18/2013, depositate dalla parte convenuta in data 26.09.2022”.
pagina 11 di 16 In particolare, come rilevato dai convenuti ed accertato dal C.T.U. nel corso delle indagini peritali, sul terreno distinto in catasto al foglio 69, particella n. 645, insistono dei manufatti realizzati in assenza di atti autorizzativi e, dunque, abusivi (cfr. pag. 11, 12 e 13 integrazione perizia
Geom. del 02.09.2022, in atti). Tali manufatti sono stati Persona_3
oggetto di due ordinanze di demolizione n. 18 e n. 19 emesse dal Comune di
L'Aquila in data 30.09.2013, impugnate rispettivamente dai convenuti CP_2
e dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per
[...] CP
l'Abruzzo, nel procedimento avente R.G. n. 922/2013, definito nelle more del presente giudizio con sentenza del 19.05.2022, con cui il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti. Pertanto, a seguito della suddetta sentenza, non impugnata dalle parti, nonché a fronte della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione intimato dal ai convenuti e Parte_6 CP_2
deve ritenersi che l'Ente abbia ormai acquisito di diritto al CP
patrimonio comunale le opere abusivamente realizzate, la loro area di sedime, nonché l'ulteriore superficie di terreno necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), peraltro espressamente richiamato nelle suddette ordinanze (cfr. doc.
n.
1-3 depositati da parte convenuta in data 26.09.2022). Ne deriva, che il terreno de quo di proprietà per 2/3 del convenuto e di 1/3 del CP
convenuto , in forza dell'atto di donazione per Notaio CP_2 [...]
del 15.06.2009, rep. 123701, deve escludersi dall'asse ereditario, Per_5
essendo altresì pacifico, in quanto non contestato da parte attrice, che il bene in questione sia stato acquisito gratuitamente al patrimonio del Comune di
L'Aquila.
Sul versante dei debiti ereditari, infine, il C.T.U. ha effettivamente riscontrato la presenza di un debito costituente il passivo ereditario, pari ad €
4.750,00, da imputarsi alle spese funerarie del de cuius, documentate dagli odierni convenuti (cfr. pag. 22 consulenza tecnica definitiva Geom. Per_3
del 02.09.2022, in atti).
[...]
In definitiva, l'asse ereditario, sulla base delle risultanze peritali e delle allegazioni delle parti, risulta dunque così composto: a) appartamento sito in
L'aquila, Via Caprini n. 14, con locale sottotetto, forno, corte esclusiva e garage pagina 12 di 16 di pertinenza, riportato al Fog. 69, part. n. 649 sub. 1: Piena Proprietà = Valore
€ 150.000,00; b) denaro depositato sui libretti di risparmio accesi su Poste
Italiane, cointestati a e Importo Totale € CP CP_1
2.708,61 ; c) mobilio che arredava l'abitazione sita in L'Aquila, Via Caprini n.
14: Piena Proprietà = Valore € 1.500,00; d) donazione indiretta in denaro del
27.03.1992: Importo Totale £ 36.000.000, corrispondente a complessivi €
36.684,20; e) a detrarre debito costituente il passivo ereditario per il pagamento delle spese funerarie: € 4.750,00.
In ragione della stima effettuata dal C.T.U. sulla base dei criteri esposti nella relazione, che il Collegio condividi e a cui si rinvia per esigenze di sintesi, il valore dell'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia, detratti i debiti ereditari (€ 4.750,00), al tempo dell'apertura della successione (13.07.2016), ammonta a complessivi € 186.142,81. Sul punto, infatti, deve essere disatteso il calcolo effettuato dal Geom. , con particolare riferimento all'ipotesi 'B Per_3
- calcolo quote (incluso donazioni in danaro)', atteso che nella determinazione delle quote, il C.T.U. ha considerato il valore dell'asse ereditario pari ad €
204.012,98, in quanto comprensivo dell'importo di € 17.870,17, corrispondente alla donazione di £ 22.000.000, rimasta tuttavia priva di riscontro probatorio, come in precedenza rilevato.
In relazione alla metodologia di calcolo, non possono essere condivise le osservazioni del C.T.P. di parte convenuta in riferimento alla valutazione dell'immobile sito in L'Aquila alla Via Caprini n. 14, in quanto errate.
Le operazioni di stima effettuate dal C.T.U. ai fini della determinazione del valore dei beni al momento dell'apertura della successione appaiono immuni da vizi logico-giuridici nonché esaustive quanto alle indagini espletate e alle conclusioni raggiunte. In particolare, il perito, in risposta alle contestazioni formulate dal C.T.P. Arch. , ha precisato che “assumendo Persona_8 come riferimento i valori dell'OMI, ribadisco quando già detto nel “punto E.1” della C.T.U. ossia, il più probabile prezzo unitario di mercato dell'immobile in oggetto, con categoria catastale A/3 - Classe 6, può essere stimato in Euro
1.000,00/mq (ricompreso ampiamente nei valori OMI sopra riportati), ed il valore di detto immobile risulta di € 150.000,00. Inoltre, il CTP indica un valore dell'appartamento riferito all'attualità pari ad € 105.000,00, cosa non
pagina 13 di 16 richiesta nei quesiti posti dal Giudice, comunque non condiviso dal sottoscritto” (cfr. pag. 6 valutazioni osservazioni delle parti del 12.10.2022
Geom. , in atti). Deve quindi concludersi per l'attendibilità Persona_3 del valore di mercato attribuito al cespite dal C.T.U., pari ad € 150.000,00.
Sull'asse ereditario così ricostruito, occorre, quindi, calcolare la porzione disponibile in applicazione dell'art. 537 c.c., avendo il testatore, al tempo del decesso, lasciato quattro figli, ciascuno di essi ha diritto ad un quarto della quota indisponibile, complessivamente pari a due terzi del relitto, ossia ad un sesto della massa ereditaria. Ne discende che il controvalore della quota indisponibile (valore quota legittimario) ammonta ad € 31.023,80 (€
186.142,81x1/6). Mentre, la quota disponibile, pari complessivamente a 1/3 dell'asse ereditario, ammonta invece a complessivi € 62.047,60 (€ 186.142,81x
2/6).
Nel caso di specie, il valore dei beni di cui è titolare l'attore risulta pari a complessivi € 36.684,20 (€ 18.592,45 per donazione indiretta + € 18.091,75 per interessi legali), sicché, a fronte del valore della quota di legittima pari a €
31.023,80 (€ 186.142,81x1/6), non sussiste alcuna lesione della quota riservata dalla legge all'attore . Piuttosto, risulta che l'attore ha ricevuto Parte_1 un valore maggiore di quello spettante, pari ad € 5.660,40 (€ 36.684,20 –
31.023,80). Invero, ai sensi dell'art. 564 c.c., il legittimario che abbia agito per l'esercizio dell'azione di riduzione deve imputare alla propria quota di legittima le donazioni da esso ricevute in vita, in quanto considerate dalla legge quali acconto di legittima.
Da ultimo, rileva il Collegio che non sussisterebbe lesione di legittima neanche a voler considerare compreso nell'asse ereditario il terreno con sovrastante fabbricato rurale distinto al N.C.T. al foglio 69 particella 645, oggetto di donazione in favore dei convenuti, stimato dal C.T.U. in € 20.142,67 alla data di apertura della successione (cfr. pag. 33 consulenza tecnica definitiva
Geom. del 02.09.2022, in atti). Infatti, sul valore della Persona_3 massa di € 206.285,48, la quota di riserva ammonta ad € 34.380,91, somma comunque inferiore rispetto a quanto già percepito in vita dall'odierno attore.
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, dovrà essere respinta la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pagina 14 di 16 pubblico rep. n. 242 del 01.02.2006, avendo il de cuius disposto della totalità del proprio patrimonio nei limiti della quota di legittima riservata al figlio
, odierno attore. Parte_1
4.1 Per quanto concerne le spese del presente procedimento, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, prendendo in considerazione il valore indeterminabile – complessità bassa della domanda e facendo riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, con aumento del 30% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma II.
4.2 Sulla base del medesimo principio, le spese della C.T.U., già liquidate con separati provvedimenti del 31.10.2022 e del 13.04.2023, dovranno essere definitivamente poste a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1834/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da , nella qualità di CP_1
procuratore speciale di , nei confronti di , Parte_1 CP_2
e ; CP_3 CP
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di , e , che liquida CP_2 CP_3 CP complessivamente in € 9.900,80 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della C.T.U., già liquidate con separati provvedimenti del 31.10.2022 e del 13.04.2023.
pagina 15 di 16 L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il Giudice est. dott. Giovanni Spagnoli
Il Presidente dott.ssa Elvira Buzzelli
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