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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.27868/2024 T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 10/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.27868/2024 RG
tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
LE a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'Avv. Aldo Corvino (C.F. ), che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Gianluigi Passarelli (C.F. ), C.F._3
giusta procura agli atti IC
e in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore dott.ssa Codice Fiscale , dom.to CP_2 P.IVA_1
elett.te in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo Studio Legale SS degli avvocati Filippo
SS (nato a [...] il [...], Codice Fiscale ) e AR NI CodiceFiscale_4
SS (nato a [...] il [...], Codice Fiscale ), che lo CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono giusta procura Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , proprietaria di un appartamento sito in Napoli, alla via San Parte_1
LE a Chiaia n. 62 scala B, ai piani quinto e sesto, con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la delibera condominiale del 30/10/2024, in seconda convocazione, nella parte in cui ha revocato la precedente delibera del 14/10/2021 con cui l'assemblea aveva preso atto che i lavori sulla porzione di tetto di copertura dell'immobile di proprietà della erano stati eseguiti a Parte_1
sua cura e spese, decidendo che la stessa era esonerata dalla partecipazione alle spese Parte_1
per i lavori del tetto che ricadeva nella proprietà dei condomini e lavori che in CP_3 CP_4
quel consesso venivano deliberati all'unanimità, insieme al progetto esecutivo , al computo metrico, alla scelta dell'impresa; in questa sede l'istante assume l'illegittimità della delibera del
30/10/2024 in quanto l'assemblea, revocando la decisione del 2021, avrebbe revocato anche l'esonero della dalla partecipazione ai lavori nel sottotetto di pertinenza dei condomini Parte_1
e di poi la decisione sarebbe stata assunta con il voto determinante della CP_3 CP_4 CP_3
portatrice di un proprio interesse palesemente in conflitto con quello del ed infine si CP_1
sarebbe deciso di non eseguire lavori necessari per la sicurezza del fabbricato;
costituendosi il ha contestato le domande chiedendone il rigetto . CP_1
La domanda è infondata e va rigettata , il tutto a prescindere dalla successiva delibera, intervenuta in corso di causa, del 25/06/2025, con cui l'assemblea ha confermato la delibera del 20/10/2024 in tutte le sue parti ma stabilendo che la condomina sarà esonerata dall'obbligo Parte_1
di partecipare alle spese dei lavori al tetto che copre il sottotetto di proprietà . CP_3
Infatti, premesso che non emerge alcuna invalidità dell'atto di citazione stante la chiara, anche se sintetica, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e premesso che la titolarità attiva della non è contestata ( cfr sent Cass SU n. 2951/2016) Parte_1
e comprovata dalla certificazione notarile in atti, nel merito giova evidenziare che la S.C. ha più volte chiarito che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano
è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio CP_1
alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” ( ord Cass n. 15434/2020) e che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (ord Cass n. 20135/2017).
Nel caso di specie la delibera del 30/10/2024 non è affetta da alcuna invalidità se si considera che con la revoca della delibera del 14/10/2021 non è stato ovviamente revocato l'accordo intercorso tra
, e di cui al punto 1) all'OdG (“Esame trattativa di bonario CP_3 CP_4 Parte_1
componimento tra i Sigg. , , , giusta comunicazione a mezzo pec CP_3 CP_4 Parte_1
dell'avvocato Raffaele Russo. Eventuali delibere consequenziali”) riguardo al quale nessuna delibera è stata assunta dal essendo , l'accordo, intercorso tra tre persone con una mera CP_1
presa d'atto da parte del che non è neppure dato capire cosa avrebbe accettato;
né il CP_1
primo punto all'OdG è stato formulato come transazione tra il e di singoli condomini, CP_1
il tutto, si ribadisce, a prescindere dalla successiva delibera del 25/6/2025 emessa in corso di causa.
Ancora, secondo l'attrice la delibera sarebbe invalida per essere stata approvata con il voto determinante della condomina in palese e pacifico conflitto di interessi ma non è stato CP_3
dedotto in che termini il voto della sarebbe stato determinante ai fin del quorum, tanto più CP_3
che in tema la S.C ha chiarito che “sussiste il conflitto d'interessi solo ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del ” ( sent Cass n. 10754/2011 ); di poi, quanto CP_1
all'assunto secondo cui con tale revoca verrebbe pregiudicato il bene comune o la statica e sicurezza del fabbricato, lo stesso è destituito di fondamento alla luce delle certificazioni dei Vigili del Fuoco datate 31/7/2024 e 27/9/2024 in atti, in cui è attestata l'insussistenza di pericolo di stabilità proveniente dallo stato del tetto;
né è escluso l'eventuale ricorso della IT all'A.G. nel caso di una modifica o evoluzione dello stato dei luoghi nel corso del tempo .
Solo da ultimo va rimarcato che il condominio nell'ottobre del 2024 si era limitato a revocare la decisone di effettuare i lavori ad una parte del sottotetto senza in realtà stabilire nuovi criteri di ripartizione delle eventuali spese da effettuare in futuro, tanto più che con la recente delibera del
25/6/2025 è stato stabilito che la condomina sarà esonerata dall'obbligo di Parte_1
partecipare alle eventuali spese dei lavori al tetto che copre il sottotetto di proprietà . CP_3
Non emergendo alcun vizio di legittimità della delibera, la domanda va rigettata in quanto destituita di fondamento e stante la soccombenza dell'attrice, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite , liquidate in base al DM 55/2014, valore medio dello scaglione fino ad €52.000,00.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree.
Condanna a pagare le spese di lite in favore del condominio, che liquida in Parte_1
€3.809,00 per compenso, oltre iva e cpa se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso .
Napoli 15/10/2025 Il Giudice
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 10/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.27868/2024 RG
tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
LE a Chiaia n. 62, elett.te domiciliata in Napoli alla via Vittoria Colonna 14, presso lo studio dell'Avv. Aldo Corvino (C.F. ), che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_2
congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. Gianluigi Passarelli (C.F. ), C.F._3
giusta procura agli atti IC
e in persona Controparte_1
dell'Amministratore pro tempore dott.ssa Codice Fiscale , dom.to CP_2 P.IVA_1
elett.te in Napoli alla Via Crispi n. 62, presso lo Studio Legale SS degli avvocati Filippo
SS (nato a [...] il [...], Codice Fiscale ) e AR NI CodiceFiscale_4
SS (nato a [...] il [...], Codice Fiscale ), che lo CodiceFiscale_5
rappresentano e difendono giusta procura Convenuto
oggetto: impugnativa delibera condominiale conclusioni per le parti costituite: come da rispettivi atti e come da verbale del 10/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , proprietaria di un appartamento sito in Napoli, alla via San Parte_1
LE a Chiaia n. 62 scala B, ai piani quinto e sesto, con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la delibera condominiale del 30/10/2024, in seconda convocazione, nella parte in cui ha revocato la precedente delibera del 14/10/2021 con cui l'assemblea aveva preso atto che i lavori sulla porzione di tetto di copertura dell'immobile di proprietà della erano stati eseguiti a Parte_1
sua cura e spese, decidendo che la stessa era esonerata dalla partecipazione alle spese Parte_1
per i lavori del tetto che ricadeva nella proprietà dei condomini e lavori che in CP_3 CP_4
quel consesso venivano deliberati all'unanimità, insieme al progetto esecutivo , al computo metrico, alla scelta dell'impresa; in questa sede l'istante assume l'illegittimità della delibera del
30/10/2024 in quanto l'assemblea, revocando la decisione del 2021, avrebbe revocato anche l'esonero della dalla partecipazione ai lavori nel sottotetto di pertinenza dei condomini Parte_1
e di poi la decisione sarebbe stata assunta con il voto determinante della CP_3 CP_4 CP_3
portatrice di un proprio interesse palesemente in conflitto con quello del ed infine si CP_1
sarebbe deciso di non eseguire lavori necessari per la sicurezza del fabbricato;
costituendosi il ha contestato le domande chiedendone il rigetto . CP_1
La domanda è infondata e va rigettata , il tutto a prescindere dalla successiva delibera, intervenuta in corso di causa, del 25/06/2025, con cui l'assemblea ha confermato la delibera del 20/10/2024 in tutte le sue parti ma stabilendo che la condomina sarà esonerata dall'obbligo Parte_1
di partecipare alle spese dei lavori al tetto che copre il sottotetto di proprietà . CP_3
Infatti, premesso che non emerge alcuna invalidità dell'atto di citazione stante la chiara, anche se sintetica, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e premesso che la titolarità attiva della non è contestata ( cfr sent Cass SU n. 2951/2016) Parte_1
e comprovata dalla certificazione notarile in atti, nel merito giova evidenziare che la S.C. ha più volte chiarito che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano
è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio CP_1
alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” ( ord Cass n. 15434/2020) e che “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (ord Cass n. 20135/2017).
Nel caso di specie la delibera del 30/10/2024 non è affetta da alcuna invalidità se si considera che con la revoca della delibera del 14/10/2021 non è stato ovviamente revocato l'accordo intercorso tra
, e di cui al punto 1) all'OdG (“Esame trattativa di bonario CP_3 CP_4 Parte_1
componimento tra i Sigg. , , , giusta comunicazione a mezzo pec CP_3 CP_4 Parte_1
dell'avvocato Raffaele Russo. Eventuali delibere consequenziali”) riguardo al quale nessuna delibera è stata assunta dal essendo , l'accordo, intercorso tra tre persone con una mera CP_1
presa d'atto da parte del che non è neppure dato capire cosa avrebbe accettato;
né il CP_1
primo punto all'OdG è stato formulato come transazione tra il e di singoli condomini, CP_1
il tutto, si ribadisce, a prescindere dalla successiva delibera del 25/6/2025 emessa in corso di causa.
Ancora, secondo l'attrice la delibera sarebbe invalida per essere stata approvata con il voto determinante della condomina in palese e pacifico conflitto di interessi ma non è stato CP_3
dedotto in che termini il voto della sarebbe stato determinante ai fin del quorum, tanto più CP_3
che in tema la S.C ha chiarito che “sussiste il conflitto d'interessi solo ove sia dedotta e dimostrata in concreto una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del ” ( sent Cass n. 10754/2011 ); di poi, quanto CP_1
all'assunto secondo cui con tale revoca verrebbe pregiudicato il bene comune o la statica e sicurezza del fabbricato, lo stesso è destituito di fondamento alla luce delle certificazioni dei Vigili del Fuoco datate 31/7/2024 e 27/9/2024 in atti, in cui è attestata l'insussistenza di pericolo di stabilità proveniente dallo stato del tetto;
né è escluso l'eventuale ricorso della IT all'A.G. nel caso di una modifica o evoluzione dello stato dei luoghi nel corso del tempo .
Solo da ultimo va rimarcato che il condominio nell'ottobre del 2024 si era limitato a revocare la decisone di effettuare i lavori ad una parte del sottotetto senza in realtà stabilire nuovi criteri di ripartizione delle eventuali spese da effettuare in futuro, tanto più che con la recente delibera del
25/6/2025 è stato stabilito che la condomina sarà esonerata dall'obbligo di Parte_1
partecipare alle eventuali spese dei lavori al tetto che copre il sottotetto di proprietà . CP_3
Non emergendo alcun vizio di legittimità della delibera, la domanda va rigettata in quanto destituita di fondamento e stante la soccombenza dell'attrice, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite , liquidate in base al DM 55/2014, valore medio dello scaglione fino ad €52.000,00.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree.
Condanna a pagare le spese di lite in favore del condominio, che liquida in Parte_1
€3.809,00 per compenso, oltre iva e cpa se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso .
Napoli 15/10/2025 Il Giudice