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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4136 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. GIULIANO LUIGI, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
Appellante
E
, nata a [...] il [...], ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio degli Avv.ti BIONDI PASQUALE e BIONDI
EMANUELE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
E
Controparte_2
– Filiale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t, ed elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio dell'Avv. MANFREDONIA FAUSTINO, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Appellata
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza n. 501/2021 con la quale il Giudice di Pace aveva
1 rigettato la sua opposizione avverso l'esecuzione intrapresa dalla in virtù CP_1 dell'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. nell'ambito di una precedente procedura esecutiva (nella quale l'odierno appellante aveva rivestito il ruolo di terzo pignorato); in particolare, l'odierno appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata sia nella parte in cui il Giudice di Pace aveva deciso secondo equità non tenendo conto del valore complessivo dell'importo pignorato dalla , sia nella CP_1 parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non essendo stata tempestivamente impugnata la citata ordinanza di assegnazione, considerandola ormai irretrattabile;
anche in questa sede, quindi, il evidenziava che non sussistevano Pt_1 vizi che avrebbero legittimato una impugnazione tempestiva dell'ordinanza di assegnazione emessa il 24.2.2016 nell'ambito della proc. esecutiva n. 1404/2015, ma che l'opposizione si fondava sulla sopravvenuta inefficacia della citata ordinanza a seguito di compiuto adempimento del debito pur originariamente dichiarato ex art. 547
c.p.c., avendo dovuto adempiere ad un'ordinanza di assegnazione emessa il 3.2.2016 nell'ambito di una precedente procedura esecutiva iscritta al RG Es. n. 1328/2015; anche in questa sede – inoltre – il richiamava le ragioni per le quali doveva Pt_1
ritenersi corretto il suo adempimento in favore del primo pignorante ed – invece – doveva imputarsi alla creditrice (odierna parte appellata) l'omessa riunione delle due diverse procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo credito (vantato nei confronti del dal Consorzio Smaltimento Rifiuti BN 1, debitore della Parte_1 [...]
, in virtù del decreto ingiuntivo n. 518/12), ragion per cui chiedeva la riforma CP_1
integrale della sentenza impugnata con condanna della controparte al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'avverso appello ed – CP_1
in particolare – ritenendo in primo luogo condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ormai irretrattabile l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. posta a fondamento della procedura esecutiva, non essendo stata tempestivamente impugnata, quindi – in subordine – ribadendo anche in questa sede le ragioni per le quali il aveva erroneamente pagato in favore di altro creditore ritenendolo Pt_1
primo pignorante, dovendosi – invece – considerare primi pignoranti la e gli CP_1
altri creditori che con lei avevano intrapreso la proc. esec. N. 1404/15 (a cui era stata riunita la proc. n. 1405/15); anche in questa sede – inoltre – la argomentava in CP_1
2 ordine alle ragioni per le quali gli effetti negativi dell'omessa riunione delle procedure esecutive dovevano farsi ricadere sul Comune terzo pignorato, che aveva reso due dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. relative al medesimo debito;
– quindi – CP_1 chiedeva il rigetto dell'appello con condanna del al rimborso Parte_1
delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio anche la eccependo – Controparte_2
anche in questa sede – il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere ella mero terzo pignorato nella procedura esecutiva intrapresa dalla nei confronti del CP_1
Comune di . Parte_1
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, il precedente G.I. fissava l'udienza del 13.6.2024 direttamente per la precisazione delle conclusioni (udienza poi rinviata al 15.10.2024 dalla sottoscritta, nelle more subentrata nel ruolo, stante la sospensione delle udienze disposta per motivi elettorali).
Alla citata udienza del 15.10.2024, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri scritti e previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, andrà rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla in quanto nel giudizio di Controparte_3 opposizione all'esecuzione - quale quello in esame - il terzo pignorato è litisconsorte necessario (cfr. ex multis, Cass. ord. n. 32445/2022).
Nel merito l'appello è infondato e, per l'effetto, va rigettato.
Come correttamente argomentato dal Giudice di Pace, infatti, l'ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. è impugnabile esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione (cfr. giurisprudenza citata nella sentenza impugnata ed – in particolare –, ex multis, Cass. n. 10912 del 5.5.2017: “In tema di espropriazione presso terzi, nell'ipotesi di dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., resa per errore incolpevole, il terzo pignorato può revocare la dichiarazione medesima sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione, mentre, se l'errore emerga successivamente, ha l'onere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso tale provvedimento. In mancanza di opposizione, l'ordinanza di assegnazione è
3 irretrattabile e, nell'esecuzione forzata iniziata sulla base di essa, il terzo pignorato, assunta la qualità di debitore esecutato, può proporre solo contestazioni fondate su fatti sopravvenuti”).
Nel caso in esame, il deduceva che l'avvenuto pagamento del medesimo Pt_1
debito in favore di altro creditore del Consorzio fosse da considerarsi “fatto sopravvenuto” che rendeva inefficace l'ordinanza di assegnazione, legittimando l'opposizione in esame;
dalla dichiarazione del 3.8.2015 resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nella procedura esecutiva intrapresa dall'altro creditore poi soddisfatto, però, il Comune stesso dava atto di aver già ricevuto precedenti pignoramenti relativi al medesimo debito
(cfr. allegato 6 al fascicolo di primo grado della ), ragion per cui – come CP_1
correttamente evidenziato dalla – detta circostanza non può essere considerata CP_1
“fatto sopravvenuto” e sarebbe stato suo interesse richiedere la riunione ex artt. 550 e
524 c.p.c..
In mancanza di detta riunione, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 374/1996 ha chiarito innanzitutto che il terzo pignorato effettua correttamente il pagamento, ottemperando al provvedimento di assegnazione della somma emanato dal giudice dell'esecuzione relativamente al primo pignoramento, di talchè totalmente irrilevanti sono sia le date delle ordinanze di assegnazioni che le date di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, essendo pacifico che il primo pignoramento fu notificato proprio dall'odierna appellata e non dal creditore soddisfatto dal sul punto appare Pt_1
necessario e sufficiente richiamare le prime due pagine del ricorso in opposizione redatto dal medesimo Comune di ove è dato leggere che la Parte_1 CP_1
(insieme ad altri creditori) aveva notificato il pignoramento in data 1.7.2015, mentre il creditore della procedura esecutiva iscritta al n. 1328/15 aveva notificato altro pignoramento, avente ad oggetto il medesimo credito, in data 27.7.2015, di talchè – come correttamente argomentato dalla – andava considerato secondo CP_1
pignorante e non primo.
La citata sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, ha chiarito anche che “lo stesso terzo può opporre l'estinzione del credito, avvenuta in sede esecutiva, agli altri creditori procedenti;
e che, se ciononostante venga emanato un secondo provvedimento di assegnazione, il terzo può tutelarsi proponendo opposizione”, nel caso in esame – quindi – il avrebbe innanzitutto dovuto procedere al pagamento Parte_1
4 del primo pignorante, quindi, avrebbe dovuto tempestivamente opporsi alla seconda ordinanza di assegnazione del medesimo credito (cfr. in tal senso, ex multis, anche Cass.
n. 17029 del 20.7.20101); in assenza di revoca o impugnativa dell'ordinanza di assegnazione, al terzo pignorato non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione (ex multis, Cass. sent. n. 10912 del
05.05.2017), di talchè deve confermarsi la sentenza impugnata con rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate alla luce del D.M. 147/2022, ma solo con riferimento al presente grado di giudizio, non potendosi accogliere la domanda di parte appellata di condannare l'appellante al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio non essendo stato spiegato appello incidentale relativamente al capo della sentenza con il quale il Giudice di Pace decideva di compensare le spese di lite.
Appare necessario chiarire, inoltre, che in un precedente simile (depositato da parte appellata) la sottoscritta aveva proceduto alla compensazione delle spese di lite stanti i contrasti giurisprudenziali in materia ravvisabili nell'ambito di questo Tribunale, nelle more – però – si è consolidato l'orientamento già argomentato dalla sottoscritta nella citata sentenza depositata il 14.10.2024, ma l'appellante ribadiva le proprie diverse argomentazioni.
Considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione, che esso è stato introdotto sotto la vigenza del co. 1 quater dell'art. 13, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
(introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2012, n. 228, ed applicabile, ai sensi del successivo co. 18 dello stesso articolo, «ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» della l. 228/2012, ossia dal 31.1.2013, trentesimo giorno successivo al 1°.1.2013), e che ricorrono i requisiti del medesimo co.
5 1 quater («Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile»), deve darsi atto, nel presente provvedimento, che la parte così soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R. 115/2002. Si precisa che l'obbligo di pagamento sorge, ai sensi del menzionato art. 13, co. 1 quater, secondo periodo, D.P.R.
115/2002, al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) CONDANNA il a rimborsare in favore Parte_1
della Controparte_2 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00 (di cui €
[...]
131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed € 200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, dando atto che il è parte tenuta a versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 13, co. 1 bis, D.P.R.
115/2002, mandando alla Cancelleria per l'esatta riscossione;
3) CONDANNA il a rimborsare direttamente Parte_1
in favore degli Avv. ti PASQUALE BIONDI e EMANUELE BIONDI
(dichiaratisi antistatari) le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00
(di cui € 131,00 per la fase di studio, € 131,00 per la fase introduttiva ed €
200,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 30/04/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, il mezzo di tutela del creditore pignorante a fronte della mancata riunione del suo pignoramento ad altro successivo è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la quale, ove nella procedura determinata dal pignoramento successivo sia già intervenuta l'assegnazione del credito, può esperirsi proprio nei confronti dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva qualificato la domanda di accertamento della nullità o illegittimità dell'ordinanza di assegnazione come opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e non già come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza erronea di dichiarare inefficace detta ordinanza di assegnazione, là dove, invece, avrebbe dovuto - alla stregua di quanto poi deciso nel merito dalla stessa S.C., ex art. 384 cod. proc. civ. - pervenire ad una declaratoria di preclusione dell'impugnazione dell'ordinanza medesima, per la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del citato art. 617 cod. proc. civ.)