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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 29.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali la parte ricorrente ha precisato le conclusioni;
- ritenuto che non debba essere ammessa la prova per testimoni chiesta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, siccome vertente su circostanze superflue ai fini della decisione (capitoli 1-2-3) o documentali (capitolo 4);
Il Giudice
1. rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1631/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
IC BI (C.F. ) e SE PI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata a Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. C.F._3
28, presso lo studio dei difensori;
ricorrente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Cagliari, via Giacomo Puccini n. 71;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.10.2025):
“- Accertato l'inadempimento della per i fatti di cui in espositiva, dichiarare la CP_1 responsabilità della medesima per i vizi e difformità così come descritti nella CTU in atti, e, per
l'effetto,
- condannare la al risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per un CP_1 totale di Euro 42.130,00, oltre IVA di legge per mancata fornitura zanzariere e controtelai termici nonchè per le spese da sostenere per la completa eliminazione di tutti i vizi dagli infissi,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare altresì la al risarcimento degli ulteriori danni materiali subiti pari ad CP_1
Euro 8.057,20 a titolo di rimborso per le spese sostenute, come indicate in parte espositiva, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, oltre ad Euro 15.000,00 per il risarcimento dei danni morali come sopra descritti, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso da valutarsi secondo equità anche per la mancata certificazione della posa in opera degli stessi, tenuto conto altresì del mancato assolvimento della garanzia “Posa Conforme Norma Uni 11673”.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di istruzione preventiva n. R.G. 2988/2024.
***
Considerata la sostituzione del Giudice, si insiste anche in data odierna affinchè la causa venga tenuta a decisione stante altresì la contumacia della convenuta o, in subordine laddove
l'Ill.mo Giudice lo ritenesse necessario ai fini della decisione, che venga ammessa la prova dedotta nel ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 12.3.2025,
[...]
a esposto quanto segue: Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 a. in virtù del contratto stipulato il 21.5.2022 con la Controparte_1
quest'ultima si era obbligata alla fornitura e posa in opera, nell'immobile
[...]
di proprietà di essa ricorrente (sito a Capoterra, Lott. Poggio dei Pini, 5^ strada, n.
8) di diversi infissi e zanzariere, analiticamente elencati nel relativo preventivo –
complessivi n. 50 infissi, oltre agli ulteriori materiali indicati nel preventivo, ai controtelai termici, alle zanzariere ivi descritte ed alla garanzia della posa conforme alla Norma Uni 11673 – per il corrispettivo pari a 97.162.,73 euro (di cui solo la metà a carico della ricorrente in virtù della detrazione fiscale del 50%
applicabile all'operazione in esame), regolarmente versato con bonifico disposto il
24.5.2022;
b. a suo dire la convenuta si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, con particolare riferimento:
i. all'assenza di notevoli rifiniture in tutti gli infissi, fatta eccezione per quello del bagno sito nel piano terra;
ii. all'omessa fornitura (e, quindi, installazione) delle n. 45 zanzariere – di cui
“44 posizioni rete colore bianco” per 13.770,00 euro (IVA esclusa) e la
“zanzariera scorrevole per n. 2 posizione scorrevole alzante rete colore
bianco” per 580,00 euro (IVA esclusa), e dei controtelai termici (costo di
5.280,00 euro);
iii. all'assenza di coprifilo in tutti gli infissi ed alla posa in opera non a regola d'arte della speciale “schiuma” necessaria ad evitare il così detto “ponte termico”, con conseguente passaggio di acqua, luce e aria tra l'infisso e il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 muro, vizi immediatamente denunciati ed espressamente riconosciuti dalla convenuta, la quale aveva vanamente tentato di porvi rimedio fino al febbraio 2024;
iv. all'abbandono del cantiere nelle suddette condizioni;
c. essa ricorrente aveva quindi radicato procedimento per consulenza tecnica preventiva (n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale), all'esito del quale – nella contumacia della – l'ausiliare incaricato Controparte_1
dall'Ufficio (di “verificare natura, qualità e quantità dei beni oggetto di fornitura;
- Il consulente provvederà a verificare la corretta posa in opera di quanto fornito;
- In caso di riscontro negativo ovvero in presenza di vizi e/o difformità, il CTU
procederà alla quantificazione degli interventi atti a porre rimedio a quanto
riscontrato”) aveva accertato la presenza di vizi e difformità per la mancata fornitura delle zanzariere e dei controtelai, nonché per i costi di manutenzione degli infissi, per complessivi 42.130,00 euro (IVA esclusa);
d. a suo dire, oltre ai danni quantificati dal CTU, competevano a essa ricorrente:
i. il rimborso delle spese di lite sostenute per il procedimento d'istruzione preventiva, nonché del compenso versato all'ausiliare;
ii. il risarcimento dei danni morali subiti danni morali derivanti dall'abitare
“in un immobile privo di zanzariere e controtelai termici nonché con tutti i
patimenti descritti dallo stesso CTU nella perizia, oltre al fastidio di dover
nuovamente sopportare operai che dovranno smontare e rimontare ogni
infisso, danni che si quantificano in Euro 15.000,00 o in quella somma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Accertato l'inadempimento della per i fatti di cui in espositiva, dichiarare la CP_1 responsabilità della medesima per i vizi e difformità così come descritti nella CTU in atti,
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e Parte_1 la;
CP_1
- condannare la al risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per un CP_1 totale di Euro 42.130,00, oltre IVA di legge per mancata fornitura zanzariere e controtelai termici nonché per le spese da sostenere per la completa eliminazione di tutti i vizi dagli infissi, o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare altresì la al risarcimento degli ulteriori danni materiali subiti pari CP_1 ad Euro 8.057,20 a titolo di rimborso per le spese sostenute, come indicate in parte espositiva, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre ad Euro 15.000,00 a per il risarcimento dei danni morali come sopra descritti, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso da valutarsi secondo equità per la mancata certificazione della posa in opera degli stessi, tenuto conto altresì del mancato assolvimento della garanzia “Posa
Conforme Norma Uni 11673”;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di istruzione preventiva n. R.G. 2988/2024”.
2. Nell'udienza del 20.6.2025 la parte ricorrente (richiamando il preverbale depositato il
19.6.2025 nel fascicolo telematico) ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto;
previa dichiarazione di contumacia della convenuta, il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 2988/2024
RAC di questo Tribunale, fissando l'udienza del 28.10.2025.
3. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. Attesa la sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in epigrafe;
in data odierna, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente,
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
(senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. all'udienza del 20.6.2025 ha dichiarato espressamente di Parte_1
rinunciare alla pretesa de qua (avanzata nell'atto introduttivo), contegno da cui emerge la sopravvenuta carenza d'interesse ad ottenere lo scioglimento del rapporto oggetto di causa, residuando unicamente la domanda risarcitoria (ivi compreso il previo accertamento dell'inadempimento ascritto alla convenuta).
6. La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
6.1 Occorre preliminarmente osservare come la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto non sia minimamente ostativa alla proposizione dell'azione risarcitoria,
richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui “la domanda di
risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta
congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ.,
facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria
presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass.
23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di
risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla
causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione
dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi
è subordinazione, essendo invece autonome tra loro”, sebbene “il presupposto di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente,
dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e
fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass.
14/12/2000, n. 15779)”, considerato che “i tre diritti, la risoluzione per inadempimento,
l'adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi -
l'obbligazione e l'inadempimento – benché consentano al titolare di conseguire utilità
diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n.
22883)” (Cass. n. 22277/2023).
6.2 Ciò chiarito, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), gravando comunque sul danneggiato la prova dei lamentati pregiudizi e del nesso eziologico tra questi ultimi e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 l'inadempimento dell'altro contraente.
6.3 Applicando al caso in esame le condivisibili coordinate ermeneutiche riportate nel punto che precede, deve concludersi che ha assolto all'onere della prova a Parte_1
suo carico, tenuto conto della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale pertanto il giudice non ha motivo di discostarsi – nel procedimento
ex art. 696 bis c.p.c. n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale, sui seguenti rilievi.
a. La ricorrente ha prodotto il contratto stipulato con la Controparte_1
il 21.5.2022 (doc. 1 atto introduttivo), ossia il preventivo (sottoscritto dalla
[...]
avente ad oggetto la consegna e posa in opera di infissi, zanzariere e Pt_1
controtelai termici nell'immobile di sua proprietà (analiticamente descritti nel predetto preventivo), verso il corrispettivo di 48.581,36 euro, al netto della detrazione fiscale del 50% ex art. 1 della Legge n. 296/2006, art. 1 della Legge n.
244/2007 e art. 14 del D.L. n. 63/2013.
b. Come si apprende regolamento negoziale e dall'elenco trascritto nella relazione peritale redatta dal dott. ing. la fornitura e posa in opera de qua Persona_1
aveva ad oggetto:
i. n. 50 infissi “mediante profilo AS OL e OP OL
Evolution, presentano cerniere del tipo standard con ferramenta tipo
standard. Hanno un vetro della tipologia ESG Float 4/16 ESG 4
Bassoemissivo U=1.1 Extralight”, quali: “1) porta del balcone a 2 ante dx
(prev 1) n.2; 2) finestra a 1 anta sx con ribalta (prev 2) n.1; 3) finestra a 1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 anta dx (prev 3) n.1; 4) finestra a 2 ante dx (prev 4) n.1; 5) finestra a 1
anta dx (prev 5) n.2; 6) finestra a 2 ante dx (prev 6) n.1; 7) finestra a 2
ante dx (prev 7) n.3; 8) finestra a 1 anta dx con ribalta (prev 8) n.1; 9)
finestra a 1 anta sx (prev 9) n.1; 10) porta del balcone a 2 ante dx (prev
10) n.1; 11) finestra a 2 ante (prev 11) n.1; 12) finestra a wasistas (prev
12) n.2; 13) finestra a 1 anta dx (prev 13) n.1; 14) finestra a 1 anta dx
(prev 14) n.1; 15) finestra a 1 anta dx (prev 15) n.1; 16) finestra a 1 anta
dx con ribalta (prev 16) n.1; 17) porta della veranda a 1 anta sx (prev 17)
n.1; 18) finestra fissa nel telaio (prev 18) n.1; 19) finestra a 1 anta dx
(prev 19) n.1; 20) porta del balcone a 2 ante dx (prev 20) n.1; 21) finestra
a 1 anta dx (prev 21) n.1; 22) finestra a 1 anta dx (prev 22) n.1; 23)
finestra a 1 anta dx (prev 23) n.1; 24) finestra a 1 anta dx (prev 24) n.1;
25) finestra a 1 anta dx (prev 25) n.1; 26) porta per veranda a 1 anta dx
(prev 26) n.1 27) finestra fissa nel telaio (prev 27) n.1; 28) finestra a 1
anta sx con ribalta (prev 28) n.1; 29) finestra a 1 anta sx con ribalta (prev
29) n.1; 30) alzante scorrevole con fissa nell'anta dx (prev 30) n.1; 31)
finestra a wasistas (prev 31) n.5; 32) finestra a 1 anta dx (prev 32) n.1; 33)
finestra a 1 anta dx (prev 33) n.1; 34) finestra a 1 anta dx (prev 34) n.1;
35) finestra a 1 anta sx (prev 35) n.4; 36) alzante scorrevole con fissa
nell'anta dx (prev 36) n.1; 37) porta della veranda a 1 anta apertura
esterna dx (prev 37) n.1; 38) finestra a 1 anta dx con ribalta (prev 38)
n.1.”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 ii. n. 46 zanzariere, di cui “1) zanzariera marca bettio a molla frazionata
(prev 45) n.44; 2) zanzariera scorrevoli (prev 46) n. 2.”, rispettivamente,
la prima tipologia “a molla per le posizioni finestra di colore bianco e
zanzariera a catenella per la posizione porta del balcone;
la seconda
tipologia invece risulta essere una zanzariera scorrevole alzante sempre di
colore bianco”;
iii. n. 7 controtelai termici in materiale isolante.
c. All'esito delle operazioni tecniche (e delle osservazioni del consulente di parte ricorrente), l'ausiliare incaricato nel suddetto procedimento d'istruzione preventiva, dando atto della buona qualità dei materiali oggetto del contratto, ha accertato:
i. che la posa in opera degli infissi è stata “approssimativa, non conforme,
sicuramente non a regola d'arte e sicuramente una posa con questa
modalità non potrà mai ricevere una dichiarazione di corretta posa in
opera dei serramenti”, effettuata (in relazione alle finestre) “sul telaio della
finestra preesistente, riducendo anche la superficie aeroilluminante di ogni
singola apertura” e con sistema di sigillatura perimetrale degli infissi non conforme alla normativa UNI 11673-1:2017, con conseguente necessità di
“Smontaggio del singolo infisso, applicazione del nastro autoespandente
per ottenere una posa conforme alla norma UNI 11673-1:2017 e
rimontaggio dell'infisso comprendendo anche il posizionamento del
coprifilo di rifinitura sia dal lato interno che da quello esterno”,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 lavorazione il cui costo è stato quantificato per ogni singolo infisso in
450,00 euro (valutazione media rispetto alla tipologia e dimensione degli infissi posizionati nell'immobile), per complessivi (450,00x50=) 22.500,00
(IVA esclusa, ossia 27.450,00 euro, IVA inclusa);
ii. la mancata consegna:
o di n. 44 zanzariere (ossia quelle della prima tipologia sopra menzionata), per complessivi 14.350,00 euro (IVA esclusa, ossia
17.507,00 euro, IVA inclusa);
o dei n. 7 controtelai termici, in relazione a cui, considerato che gli infissi sono stati posati “per l'eliminazione dei vizi e difetti si dovrà
provvedere alla sostituzione di tutte le controcasse con i controtelai
termici cioè di 44 controtelai per un importo pari a € 120,00
comprese opere murarie e controtelaio stesso” per complessivi
(120,00x44=) 5 280,00 euro (IVA esclusa, ossia 6.441,60 euro,
IVA inclusa);
iii. restando contumace, la convenuta non ha invece fornito prova di eventuali cause di esclusione della sua responsabilità, considerato peraltro che quest'ultima ha riconosciuto i difetti di sigillatura e di parziale omessa consegna dei materiali in data 30.11.2023 e 30.3.2023 (rispettivamente,
documenti 4-5 ricorso introduttivo).
La completezza ed esaustività dell'accertamento peritale ha reso del tutto superflua l'ammissione ed assunzione della prova per testimoni articolata nell'atto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 introduttivo, siccome vertente (oltre che sulla mera conferma da parte del CTU
della relazione peritale predisposta nel procedimento d'istruzione preventiva) sulla presenza nell'immobile della egli infissi acquistati dalla convenuta e Pt_1
degli inadempimenti di cui si è resa responsabile quest'ultima.
d. Riguardo al lamentato danno morale, si osserva che:
i. in linea generale, “il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa,
dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia
la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito,
sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi,
legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno;
in
precedenza, v. Cass., 12/11/2019, n. 29206)” (Cass. n. 34780/2024);
ii. con specifico riferimento al danno morale (nozione da intendersi quale componente, in senso meramente descrittivo, della figura generale del danno non patrimoniale) non opera quindi alcun automatismo risarcitorio,
gravando sul danneggiato l'onere di provare specificamente i pregiudizi subiti (il cosiddetto turbamento psicologico transeunte), attraverso produzioni documentali, C.T.U. o anche ricorrendo al notorio, a massime di comune esperienza ed a presunzioni;
iii. la ricorrente sostiene che il lamentato danno non patrimoniale è derivato dall'essere costretta ad “abitare in un immobile privo di zanzariere e
controtelai termici nonché con tutti i patimenti descritti dallo stesso CTU
nella perizia, oltre al fastidio di dover nuovamente sopportare operai che
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dovranno smontare e rimontare ogni infisso” (pag. 7 dell'atto introduttivo);
iv. tale pretesa è fondata, considerato che – in disparte le zanzariere –
l'approssimativa posa in opera degli infissi e la mancata consegna ed installazione dei controtelai termici si appalesano foriere, non già di meri disagi, bensì di un apprezzabile pregiudizio effettivo – non solo, potenziale,
in ordine alla struttura del fabbricato (pag. 8 relazione tecnica) – sul piano termoacustico (sempre pag. 8 elaborato peritale), ossia dell'isolamento di porte e finestre (come, peraltro, si evince chiaramente dalle fotografie allegate all'elaborato peritale, ove sono raffigurate fessure tra gli infissi e le pareti, con conseguente passaggio di luce e aria) e, quindi, del pieno godimento dell'abitazione;
v. tenuto conto che sono trascorsi circa tre anni dall'esecuzione dei lavori (e oltre due anni dalla denuncia dei vizi), nonché come la ricorrente sarà
costretta a smontare gli infissi ed a sostituire le relative controcasse con i controtelai termici – lavori che interesseranno anche i muri dell'immobile –
in virtù del criterio equitativo stabilito dall'art. 1226 c.c. (trattandosi di danno insuscettibile di essere liquidato nel suo preciso ammontare) si ritiene congruo l'importo di 15.000,00 euro indicato nel ricorso, il quale si traduce in una cifra inferiore a 15,00 euro al giorno.
6.4 L'importo complessivo dovuto a è pertanto pari a complessivi Parte_1
(27.450,00+17.507,00+6.441,60 +15.000,00=) 66.398,60 euro.
6.5 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 inadempimento contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità
economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono
dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale›› (e
alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), ‹‹sia gli interessi compensativi sulla predetta somma,
che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito›› (tra le molte, Cass. Sez. 3,
10/06/2016, n. 11899; Cass., sez. 3, 17/04/2024, n. 10376; Cass., sez. 3, 15/02/2023, n.
4938)” (Cass. n. 15465/2025) e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice in
assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa essere
liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o liquidata in
moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla data della
sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
si
fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il creditore della prova di un
dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità di una specifica domanda”
(Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione all'attualità degli importi riconosciuti, in particolare:
a. riguardo ai 51.398,60 euro con decorrenza dal 15.11.2024, data di deposito della relazione peritale nel procedimento d'istruzione preventiva, considerato che i costi per le riparazioni sono stati evidentemente quantificati dal CTU in base ai prezzi di mercato di tale periodo, ossia:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 Capitale iniziale: € 51.398,60 Data iniziale: 15/11/2024 Data finale: 30/09/2025 Decorrenza rivalutazione: novembre 2024 Scadenza rivalutazione: settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 120,1 Indice alla scadenza: 121,7 Raccordo indici: 1 Coefficiente di rivalutazione: 1,013 Totale rivalutazione: € 668,18 Capitale rivalutato: € 52.066,78;
b. in relazione ai 15.000,00 euro a titolo di danno morale, con decorrenza dal
30.11.2022, laddove, per affermazione della ricorrente, tutti gli infissi e gli altri materiali oggetto del contratto avrebbero dovuto essere consegnati entro detto mese,
ossia:
Capitale iniziale: € 15.000,00 Data iniziale: 30/11/2022 Data finale: 30/09/2025 Decorrenza rivalutazione: Novembre 2022 Scadenza rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 117,9 Indice alla scadenza: 121,7 Raccordo indici: 1 Coefficiente di rivalutazione: 1,032 Totale rivalutazione: € 480,00 Capitale rivalutato: € 15.480,00.
6.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di (52.066,78+15.480,00=) 67.546,78 euro competono alla ricorrente gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto,
Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
7. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure
[...]
parziale tra le parti, valutazione che tiene conto anche della rinuncia in corso di causa alla domanda di risoluzione del contratto, pretesa che sarebbe stata peraltro ragionevolmente ritenuta fondata (pur incidendo in punto sul piano dei pregiudizi ristorabili), considerati i plurimi e rilevanti inadempimenti di cui si è resa responsabile la società convenuta nell'esecuzione delle prestazioni (mancata consegna delle zanzariere e dei controtelai termici, non corretta posa in opera degli infissi) oggetto della pattuizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, laddove la trattazione dell'odierno giudizio di merito si è
svolta in due udienze, mentre non è stata ammessa la prova per testimoni chiesta dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo;
- per la fase decisionale, considerato che la causa è stata senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (comprensibilmente non chiesto dalla parte ricorrente,
stante la contumacia della convenuta).
8. La ricorrente ha inoltre diritto al pagamento di 3.056,00 euro per le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale)
nei confronti della convenuta (liquidato applicando, per tutte le fasi – di studio,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 introduttiva e istruttoria – i criteri tabellari medi, senza riduzioni o aumenti, in relazione allo scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, in ragione dell'importo di
51.398,60 euro, IVA compresa, quantificato dall'ausiliare) e di quelle relative al compenso del CTU (complessivi 5.427,40 euro, versati con due bonifici disposti il
23.7.2024 e il 16.1.2025, doc. 14 ricorso), non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, considerato che il procedimento di istruzione preventiva e le operazioni peritali ivi espletate hanno consentito di accertare l'inadempimento contrattuale di cui si è resa responsabile la convenuta.
Occorre infine osservare come, in relazione al suddetto procedimento d'istruzione preventiva, nonostante siano state riconosciute somme maggiori rispetto a quelle indicate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo (750,00 euro risultante dalla nota spese del difensore e 5.191,20 euro per il compenso del CTU), sull'assorbente rilievo che quest'ultima ha chiesto la corresponsione di dette somme “o quella somma maggiore o
minore che risulterà in corso di causa”, richiamato l'insegnamento secondo cui “quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione
di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente
maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione
il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella
risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata
come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (v.,
ex plurimis, Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018, Rv. 649926 - 01)” (Cass. n.
27280/2022).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_1
67.546,78 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato tra le parti il 21.5.2022;
b. condanna la a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale, che liquida in 3.056,00 euro per compensi di avvocato (di cui
992,00 euro per la fase di studio, 788,00 euro per la fase introduttiva e 1.276,00
euro per la fase istruttoria), nonché alle spese per contributo unificato (259,00
euro) e iscrizione a ruolo (27,00 euro), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna la rimborsare a Controparte_1 Parte_1
5.191,20 euro, a titolo di rimborso delle spese della CTU espletata nel procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 2988/2024 RAC di questo
Tribunale;
d. condanna la rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 € 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 7.596,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 31/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 29.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali la parte ricorrente ha precisato le conclusioni;
- ritenuto che non debba essere ammessa la prova per testimoni chiesta dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, siccome vertente su circostanze superflue ai fini della decisione (capitoli 1-2-3) o documentali (capitolo 4);
Il Giudice
1. rigetta le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1631/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
IC BI (C.F. ) e SE PI (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata a Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. C.F._3
28, presso lo studio dei difensori;
ricorrente
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede a Cagliari, via Giacomo Puccini n. 71;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
27.10.2025):
“- Accertato l'inadempimento della per i fatti di cui in espositiva, dichiarare la CP_1 responsabilità della medesima per i vizi e difformità così come descritti nella CTU in atti, e, per
l'effetto,
- condannare la al risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per un CP_1 totale di Euro 42.130,00, oltre IVA di legge per mancata fornitura zanzariere e controtelai termici nonchè per le spese da sostenere per la completa eliminazione di tutti i vizi dagli infissi,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare altresì la al risarcimento degli ulteriori danni materiali subiti pari ad CP_1
Euro 8.057,20 a titolo di rimborso per le spese sostenute, come indicate in parte espositiva, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di giustizia, oltre ad Euro 15.000,00 per il risarcimento dei danni morali come sopra descritti, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso da valutarsi secondo equità anche per la mancata certificazione della posa in opera degli stessi, tenuto conto altresì del mancato assolvimento della garanzia “Posa Conforme Norma Uni 11673”.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di istruzione preventiva n. R.G. 2988/2024.
***
Considerata la sostituzione del Giudice, si insiste anche in data odierna affinchè la causa venga tenuta a decisione stante altresì la contumacia della convenuta o, in subordine laddove
l'Ill.mo Giudice lo ritenesse necessario ai fini della decisione, che venga ammessa la prova dedotta nel ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 12.3.2025,
[...]
a esposto quanto segue: Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 a. in virtù del contratto stipulato il 21.5.2022 con la Controparte_1
quest'ultima si era obbligata alla fornitura e posa in opera, nell'immobile
[...]
di proprietà di essa ricorrente (sito a Capoterra, Lott. Poggio dei Pini, 5^ strada, n.
8) di diversi infissi e zanzariere, analiticamente elencati nel relativo preventivo –
complessivi n. 50 infissi, oltre agli ulteriori materiali indicati nel preventivo, ai controtelai termici, alle zanzariere ivi descritte ed alla garanzia della posa conforme alla Norma Uni 11673 – per il corrispettivo pari a 97.162.,73 euro (di cui solo la metà a carico della ricorrente in virtù della detrazione fiscale del 50%
applicabile all'operazione in esame), regolarmente versato con bonifico disposto il
24.5.2022;
b. a suo dire la convenuta si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte, con particolare riferimento:
i. all'assenza di notevoli rifiniture in tutti gli infissi, fatta eccezione per quello del bagno sito nel piano terra;
ii. all'omessa fornitura (e, quindi, installazione) delle n. 45 zanzariere – di cui
“44 posizioni rete colore bianco” per 13.770,00 euro (IVA esclusa) e la
“zanzariera scorrevole per n. 2 posizione scorrevole alzante rete colore
bianco” per 580,00 euro (IVA esclusa), e dei controtelai termici (costo di
5.280,00 euro);
iii. all'assenza di coprifilo in tutti gli infissi ed alla posa in opera non a regola d'arte della speciale “schiuma” necessaria ad evitare il così detto “ponte termico”, con conseguente passaggio di acqua, luce e aria tra l'infisso e il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 muro, vizi immediatamente denunciati ed espressamente riconosciuti dalla convenuta, la quale aveva vanamente tentato di porvi rimedio fino al febbraio 2024;
iv. all'abbandono del cantiere nelle suddette condizioni;
c. essa ricorrente aveva quindi radicato procedimento per consulenza tecnica preventiva (n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale), all'esito del quale – nella contumacia della – l'ausiliare incaricato Controparte_1
dall'Ufficio (di “verificare natura, qualità e quantità dei beni oggetto di fornitura;
- Il consulente provvederà a verificare la corretta posa in opera di quanto fornito;
- In caso di riscontro negativo ovvero in presenza di vizi e/o difformità, il CTU
procederà alla quantificazione degli interventi atti a porre rimedio a quanto
riscontrato”) aveva accertato la presenza di vizi e difformità per la mancata fornitura delle zanzariere e dei controtelai, nonché per i costi di manutenzione degli infissi, per complessivi 42.130,00 euro (IVA esclusa);
d. a suo dire, oltre ai danni quantificati dal CTU, competevano a essa ricorrente:
i. il rimborso delle spese di lite sostenute per il procedimento d'istruzione preventiva, nonché del compenso versato all'ausiliare;
ii. il risarcimento dei danni morali subiti danni morali derivanti dall'abitare
“in un immobile privo di zanzariere e controtelai termici nonché con tutti i
patimenti descritti dallo stesso CTU nella perizia, oltre al fastidio di dover
nuovamente sopportare operai che dovranno smontare e rimontare ogni
infisso, danni che si quantificano in Euro 15.000,00 o in quella somma
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
La ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- Accertato l'inadempimento della per i fatti di cui in espositiva, dichiarare la CP_1 responsabilità della medesima per i vizi e difformità così come descritti nella CTU in atti,
e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la e Parte_1 la;
CP_1
- condannare la al risarcimento del danno così come quantificato dal CTU per un CP_1 totale di Euro 42.130,00, oltre IVA di legge per mancata fornitura zanzariere e controtelai termici nonché per le spese da sostenere per la completa eliminazione di tutti i vizi dagli infissi, o in quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- condannare altresì la al risarcimento degli ulteriori danni materiali subiti pari CP_1 ad Euro 8.057,20 a titolo di rimborso per le spese sostenute, come indicate in parte espositiva, o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che il
Giudice riterrà di giustizia, oltre ad Euro 15.000,00 a per il risarcimento dei danni morali come sopra descritti, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso da valutarsi secondo equità per la mancata certificazione della posa in opera degli stessi, tenuto conto altresì del mancato assolvimento della garanzia “Posa
Conforme Norma Uni 11673”;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e del giudizio di istruzione preventiva n. R.G. 2988/2024”.
2. Nell'udienza del 20.6.2025 la parte ricorrente (richiamando il preverbale depositato il
19.6.2025 nel fascicolo telematico) ha dichiarato di rinunciare alla domanda di risoluzione del contratto;
previa dichiarazione di contumacia della convenuta, il giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento ex art. 696 c.p.c. n. 2988/2024
RAC di questo Tribunale, fissando l'udienza del 28.10.2025.
3. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. Attesa la sostituzione dell'udienza del 28.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle sue note la ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in epigrafe;
in data odierna, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente,
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
(senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risoluzione del contratto oggetto di causa, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. all'udienza del 20.6.2025 ha dichiarato espressamente di Parte_1
rinunciare alla pretesa de qua (avanzata nell'atto introduttivo), contegno da cui emerge la sopravvenuta carenza d'interesse ad ottenere lo scioglimento del rapporto oggetto di causa, residuando unicamente la domanda risarcitoria (ivi compreso il previo accertamento dell'inadempimento ascritto alla convenuta).
6. La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.
6.1 Occorre preliminarmente osservare come la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto non sia minimamente ostativa alla proposizione dell'azione risarcitoria,
richiamato il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui “la domanda di
risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta
congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ.,
facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria
presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (Cass.
23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di
risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla
causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione
dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi
è subordinazione, essendo invece autonome tra loro”, sebbene “il presupposto di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente,
dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e
fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass.
14/12/2000, n. 15779)”, considerato che “i tre diritti, la risoluzione per inadempimento,
l'adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi -
l'obbligazione e l'inadempimento – benché consentano al titolare di conseguire utilità
diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n.
22883)” (Cass. n. 22277/2023).
6.2 Ciò chiarito, è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il
debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa,
costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante
sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di
doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza
dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (tra le tante, Cass. n. 8903/2025, n. 3587/2021, n. 98/2019, n. 6844/2017, n. 7530/2012, n.
15659/2011, n. 1743/2007, n. 20073/2004, SS.UU. n. 13533/2001), gravando comunque sul danneggiato la prova dei lamentati pregiudizi e del nesso eziologico tra questi ultimi e
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 l'inadempimento dell'altro contraente.
6.3 Applicando al caso in esame le condivisibili coordinate ermeneutiche riportate nel punto che precede, deve concludersi che ha assolto all'onere della prova a Parte_1
suo carico, tenuto conto della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale pertanto il giudice non ha motivo di discostarsi – nel procedimento
ex art. 696 bis c.p.c. n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale, sui seguenti rilievi.
a. La ricorrente ha prodotto il contratto stipulato con la Controparte_1
il 21.5.2022 (doc. 1 atto introduttivo), ossia il preventivo (sottoscritto dalla
[...]
avente ad oggetto la consegna e posa in opera di infissi, zanzariere e Pt_1
controtelai termici nell'immobile di sua proprietà (analiticamente descritti nel predetto preventivo), verso il corrispettivo di 48.581,36 euro, al netto della detrazione fiscale del 50% ex art. 1 della Legge n. 296/2006, art. 1 della Legge n.
244/2007 e art. 14 del D.L. n. 63/2013.
b. Come si apprende regolamento negoziale e dall'elenco trascritto nella relazione peritale redatta dal dott. ing. la fornitura e posa in opera de qua Persona_1
aveva ad oggetto:
i. n. 50 infissi “mediante profilo AS OL e OP OL
Evolution, presentano cerniere del tipo standard con ferramenta tipo
standard. Hanno un vetro della tipologia ESG Float 4/16 ESG 4
Bassoemissivo U=1.1 Extralight”, quali: “1) porta del balcone a 2 ante dx
(prev 1) n.2; 2) finestra a 1 anta sx con ribalta (prev 2) n.1; 3) finestra a 1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 anta dx (prev 3) n.1; 4) finestra a 2 ante dx (prev 4) n.1; 5) finestra a 1
anta dx (prev 5) n.2; 6) finestra a 2 ante dx (prev 6) n.1; 7) finestra a 2
ante dx (prev 7) n.3; 8) finestra a 1 anta dx con ribalta (prev 8) n.1; 9)
finestra a 1 anta sx (prev 9) n.1; 10) porta del balcone a 2 ante dx (prev
10) n.1; 11) finestra a 2 ante (prev 11) n.1; 12) finestra a wasistas (prev
12) n.2; 13) finestra a 1 anta dx (prev 13) n.1; 14) finestra a 1 anta dx
(prev 14) n.1; 15) finestra a 1 anta dx (prev 15) n.1; 16) finestra a 1 anta
dx con ribalta (prev 16) n.1; 17) porta della veranda a 1 anta sx (prev 17)
n.1; 18) finestra fissa nel telaio (prev 18) n.1; 19) finestra a 1 anta dx
(prev 19) n.1; 20) porta del balcone a 2 ante dx (prev 20) n.1; 21) finestra
a 1 anta dx (prev 21) n.1; 22) finestra a 1 anta dx (prev 22) n.1; 23)
finestra a 1 anta dx (prev 23) n.1; 24) finestra a 1 anta dx (prev 24) n.1;
25) finestra a 1 anta dx (prev 25) n.1; 26) porta per veranda a 1 anta dx
(prev 26) n.1 27) finestra fissa nel telaio (prev 27) n.1; 28) finestra a 1
anta sx con ribalta (prev 28) n.1; 29) finestra a 1 anta sx con ribalta (prev
29) n.1; 30) alzante scorrevole con fissa nell'anta dx (prev 30) n.1; 31)
finestra a wasistas (prev 31) n.5; 32) finestra a 1 anta dx (prev 32) n.1; 33)
finestra a 1 anta dx (prev 33) n.1; 34) finestra a 1 anta dx (prev 34) n.1;
35) finestra a 1 anta sx (prev 35) n.4; 36) alzante scorrevole con fissa
nell'anta dx (prev 36) n.1; 37) porta della veranda a 1 anta apertura
esterna dx (prev 37) n.1; 38) finestra a 1 anta dx con ribalta (prev 38)
n.1.”;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 ii. n. 46 zanzariere, di cui “1) zanzariera marca bettio a molla frazionata
(prev 45) n.44; 2) zanzariera scorrevoli (prev 46) n. 2.”, rispettivamente,
la prima tipologia “a molla per le posizioni finestra di colore bianco e
zanzariera a catenella per la posizione porta del balcone;
la seconda
tipologia invece risulta essere una zanzariera scorrevole alzante sempre di
colore bianco”;
iii. n. 7 controtelai termici in materiale isolante.
c. All'esito delle operazioni tecniche (e delle osservazioni del consulente di parte ricorrente), l'ausiliare incaricato nel suddetto procedimento d'istruzione preventiva, dando atto della buona qualità dei materiali oggetto del contratto, ha accertato:
i. che la posa in opera degli infissi è stata “approssimativa, non conforme,
sicuramente non a regola d'arte e sicuramente una posa con questa
modalità non potrà mai ricevere una dichiarazione di corretta posa in
opera dei serramenti”, effettuata (in relazione alle finestre) “sul telaio della
finestra preesistente, riducendo anche la superficie aeroilluminante di ogni
singola apertura” e con sistema di sigillatura perimetrale degli infissi non conforme alla normativa UNI 11673-1:2017, con conseguente necessità di
“Smontaggio del singolo infisso, applicazione del nastro autoespandente
per ottenere una posa conforme alla norma UNI 11673-1:2017 e
rimontaggio dell'infisso comprendendo anche il posizionamento del
coprifilo di rifinitura sia dal lato interno che da quello esterno”,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 lavorazione il cui costo è stato quantificato per ogni singolo infisso in
450,00 euro (valutazione media rispetto alla tipologia e dimensione degli infissi posizionati nell'immobile), per complessivi (450,00x50=) 22.500,00
(IVA esclusa, ossia 27.450,00 euro, IVA inclusa);
ii. la mancata consegna:
o di n. 44 zanzariere (ossia quelle della prima tipologia sopra menzionata), per complessivi 14.350,00 euro (IVA esclusa, ossia
17.507,00 euro, IVA inclusa);
o dei n. 7 controtelai termici, in relazione a cui, considerato che gli infissi sono stati posati “per l'eliminazione dei vizi e difetti si dovrà
provvedere alla sostituzione di tutte le controcasse con i controtelai
termici cioè di 44 controtelai per un importo pari a € 120,00
comprese opere murarie e controtelaio stesso” per complessivi
(120,00x44=) 5 280,00 euro (IVA esclusa, ossia 6.441,60 euro,
IVA inclusa);
iii. restando contumace, la convenuta non ha invece fornito prova di eventuali cause di esclusione della sua responsabilità, considerato peraltro che quest'ultima ha riconosciuto i difetti di sigillatura e di parziale omessa consegna dei materiali in data 30.11.2023 e 30.3.2023 (rispettivamente,
documenti 4-5 ricorso introduttivo).
La completezza ed esaustività dell'accertamento peritale ha reso del tutto superflua l'ammissione ed assunzione della prova per testimoni articolata nell'atto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 introduttivo, siccome vertente (oltre che sulla mera conferma da parte del CTU
della relazione peritale predisposta nel procedimento d'istruzione preventiva) sulla presenza nell'immobile della egli infissi acquistati dalla convenuta e Pt_1
degli inadempimenti di cui si è resa responsabile quest'ultima.
d. Riguardo al lamentato danno morale, si osserva che:
i. in linea generale, “il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa,
dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia
la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito,
sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi,
legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno;
in
precedenza, v. Cass., 12/11/2019, n. 29206)” (Cass. n. 34780/2024);
ii. con specifico riferimento al danno morale (nozione da intendersi quale componente, in senso meramente descrittivo, della figura generale del danno non patrimoniale) non opera quindi alcun automatismo risarcitorio,
gravando sul danneggiato l'onere di provare specificamente i pregiudizi subiti (il cosiddetto turbamento psicologico transeunte), attraverso produzioni documentali, C.T.U. o anche ricorrendo al notorio, a massime di comune esperienza ed a presunzioni;
iii. la ricorrente sostiene che il lamentato danno non patrimoniale è derivato dall'essere costretta ad “abitare in un immobile privo di zanzariere e
controtelai termici nonché con tutti i patimenti descritti dallo stesso CTU
nella perizia, oltre al fastidio di dover nuovamente sopportare operai che
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 dovranno smontare e rimontare ogni infisso” (pag. 7 dell'atto introduttivo);
iv. tale pretesa è fondata, considerato che – in disparte le zanzariere –
l'approssimativa posa in opera degli infissi e la mancata consegna ed installazione dei controtelai termici si appalesano foriere, non già di meri disagi, bensì di un apprezzabile pregiudizio effettivo – non solo, potenziale,
in ordine alla struttura del fabbricato (pag. 8 relazione tecnica) – sul piano termoacustico (sempre pag. 8 elaborato peritale), ossia dell'isolamento di porte e finestre (come, peraltro, si evince chiaramente dalle fotografie allegate all'elaborato peritale, ove sono raffigurate fessure tra gli infissi e le pareti, con conseguente passaggio di luce e aria) e, quindi, del pieno godimento dell'abitazione;
v. tenuto conto che sono trascorsi circa tre anni dall'esecuzione dei lavori (e oltre due anni dalla denuncia dei vizi), nonché come la ricorrente sarà
costretta a smontare gli infissi ed a sostituire le relative controcasse con i controtelai termici – lavori che interesseranno anche i muri dell'immobile –
in virtù del criterio equitativo stabilito dall'art. 1226 c.c. (trattandosi di danno insuscettibile di essere liquidato nel suo preciso ammontare) si ritiene congruo l'importo di 15.000,00 euro indicato nel ricorso, il quale si traduce in una cifra inferiore a 15,00 euro al giorno.
6.4 L'importo complessivo dovuto a è pertanto pari a complessivi Parte_1
(27.450,00+17.507,00+6.441,60 +15.000,00=) 66.398,60 euro.
6.5 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e da
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 inadempimento contrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità
economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono
dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere
effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al
mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale›› (e
alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), ‹‹sia gli interessi compensativi sulla predetta somma,
che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito›› (tra le molte, Cass. Sez. 3,
10/06/2016, n. 11899; Cass., sez. 3, 17/04/2024, n. 10376; Cass., sez. 3, 15/02/2023, n.
4938)” (Cass. n. 15465/2025) e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli
“interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli interessi dovuti dal debitore in
caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non
consente la decorrenza degli interessi di pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo,
con decorrenza dalla maturazione del diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art.
1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide
sulla loro liquidazione” e ciò “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal
creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente
pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione
monetaria, una componente (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 39376, Rv. 663173-01), sempre che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi
sia stata formulata”. (Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)”
(Cass. n. 10376/2024, sebbene vi siano pronunce secondo le quali non è necessaria la proposizione della specifica domanda de qua da parte del danneggiato, sul punto Cass. n.
39376/2021).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice in
assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa essere
liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o liquidata in
moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto, alla data della
sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
si
fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il creditore della prova di un
dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità di una specifica domanda”
(Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione all'attualità degli importi riconosciuti, in particolare:
a. riguardo ai 51.398,60 euro con decorrenza dal 15.11.2024, data di deposito della relazione peritale nel procedimento d'istruzione preventiva, considerato che i costi per le riparazioni sono stati evidentemente quantificati dal CTU in base ai prezzi di mercato di tale periodo, ossia:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 Capitale iniziale: € 51.398,60 Data iniziale: 15/11/2024 Data finale: 30/09/2025 Decorrenza rivalutazione: novembre 2024 Scadenza rivalutazione: settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 120,1 Indice alla scadenza: 121,7 Raccordo indici: 1 Coefficiente di rivalutazione: 1,013 Totale rivalutazione: € 668,18 Capitale rivalutato: € 52.066,78;
b. in relazione ai 15.000,00 euro a titolo di danno morale, con decorrenza dal
30.11.2022, laddove, per affermazione della ricorrente, tutti gli infissi e gli altri materiali oggetto del contratto avrebbero dovuto essere consegnati entro detto mese,
ossia:
Capitale iniziale: € 15.000,00 Data iniziale: 30/11/2022 Data finale: 30/09/2025 Decorrenza rivalutazione: Novembre 2022 Scadenza rivalutazione: Settembre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 117,9 Indice alla scadenza: 121,7 Raccordo indici: 1 Coefficiente di rivalutazione: 1,032 Totale rivalutazione: € 480,00 Capitale rivalutato: € 15.480,00.
6.6 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta,
sull'importo di (52.066,78+15.480,00=) 67.546,78 euro competono alla ricorrente gli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c. (sul punto,
Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
7. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della Controparte_1
non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure
[...]
parziale tra le parti, valutazione che tiene conto anche della rinuncia in corso di causa alla domanda di risoluzione del contratto, pretesa che sarebbe stata peraltro ragionevolmente ritenuta fondata (pur incidendo in punto sul piano dei pregiudizi ristorabili), considerati i plurimi e rilevanti inadempimenti di cui si è resa responsabile la società convenuta nell'esecuzione delle prestazioni (mancata consegna delle zanzariere e dei controtelai termici, non corretta posa in opera degli infissi) oggetto della pattuizione.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 52.000,01 euro e
260.000,00 euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- per la fase istruttoria, laddove la trattazione dell'odierno giudizio di merito si è
svolta in due udienze, mentre non è stata ammessa la prova per testimoni chiesta dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo;
- per la fase decisionale, considerato che la causa è stata senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (comprensibilmente non chiesto dalla parte ricorrente,
stante la contumacia della convenuta).
8. La ricorrente ha inoltre diritto al pagamento di 3.056,00 euro per le spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva (n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale)
nei confronti della convenuta (liquidato applicando, per tutte le fasi – di studio,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 introduttiva e istruttoria – i criteri tabellari medi, senza riduzioni o aumenti, in relazione allo scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, in ragione dell'importo di
51.398,60 euro, IVA compresa, quantificato dall'ausiliare) e di quelle relative al compenso del CTU (complessivi 5.427,40 euro, versati con due bonifici disposti il
23.7.2024 e il 16.1.2025, doc. 14 ricorso), non ravvisandosi ragioni che giustifichino la compensazione neppure parziale tra le parti, considerato che il procedimento di istruzione preventiva e le operazioni peritali ivi espletate hanno consentito di accertare l'inadempimento contrattuale di cui si è resa responsabile la convenuta.
Occorre infine osservare come, in relazione al suddetto procedimento d'istruzione preventiva, nonostante siano state riconosciute somme maggiori rispetto a quelle indicate dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo (750,00 euro risultante dalla nota spese del difensore e 5.191,20 euro per il compenso del CTU), sull'assorbente rilievo che quest'ultima ha chiesto la corresponsione di dette somme “o quella somma maggiore o
minore che risulterà in corso di causa”, richiamato l'insegnamento secondo cui “quando
l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione
di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente
maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione
il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella
risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata
come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (v.,
ex plurimis, Sez. L, Ordinanza n. 20707 del 10/08/2018, Rv. 649926 - 01)” (Cass. n.
27280/2022).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20
PER QUESTI MOTIVI
9. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna la a pagare a Controparte_1 Parte_1
67.546,78 euro, oltre agli interessi legali dalla presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'inadempimento del contratto stipulato tra le parti il 21.5.2022;
b. condanna la a pagare a le Controparte_1 Parte_1
spese del procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 2988/2024 RAC di questo Tribunale, che liquida in 3.056,00 euro per compensi di avvocato (di cui
992,00 euro per la fase di studio, 788,00 euro per la fase introduttiva e 1.276,00
euro per la fase istruttoria), nonché alle spese per contributo unificato (259,00
euro) e iscrizione a ruolo (27,00 euro), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
c. condanna la rimborsare a Controparte_1 Parte_1
5.191,20 euro, a titolo di rimborso delle spese della CTU espletata nel procedimento di consulenza tecnica preventiva n. 2988/2024 RAC di questo
Tribunale;
d. condanna la rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.126,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 € 518,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 7.596,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 31.10.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1631/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22