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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
25.11.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 533/25 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del Liquidatore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto
APPELLATO
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, previa compensazione per la metà tra le parti, definitivamente in euro 2400,00 oltre accessori di legge in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del
25.11.25 il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa iscritta al n. 533/25 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del Liquidatore p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Marchitto
APPELLATO
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, previa compensazione per la metà tra le parti, definitivamente in euro 2400,00 oltre accessori di legge in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
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