Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Mara Grazia Federici ConSIliere
Dott. Antonio Corte ConSIliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 3.1.2025
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Scisca Federico, con elezione di C.F._2 domicilio in Via Italia n. 28, ON, presso e nello studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. con il patrocinio degli Avv. Greco Controparte_1 C.F._3
AB (C.F. ) e Bozzetti Maurizio ( ), con elezione C.F._4 C.F._5 di domicilio in Via Italia, 50 20900 ON presso e nello studio dei difensori;
appellata
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennità di avviamento - Ripetizione di indebito
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa fissazione dell'udienza di discussione ex artt. 435 e
437 c.p.c. e previa ogni ulteriore declaratoria del caso, contrariis rejectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI
Nel merito:
- confermata la nullità del contratto di locazione verbale stipulato tra le parti in causa, riformare la
Sentenza impugnata, nelle parti censurate, così come specificamente indicato in narrativa, sia nella parte motiva che in quella dispositiva e, previo accertamento del diritto degli appellanti ad ottenere la restituzione dei canoni indebitamente corrisposti, pari a complessivi Euro 30.600,00, condannare la SIa al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 della Controparte_1
Legge n. 392/1978, ovvero degli artt. 2041 e/o 2043 c.c., in favore dei SIi ed T_
della somma di Euro 30.600,00, ovvero nella misura corrispondente a quella eccedente Pt_2 il canone c.d. “concordato”, ove ritenuta applicabile, anche in considerazione dell'inabitabilità / inagibilità della porzione d'appartamento irregolarmente locata agli appellanti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la responsabilità piena ed esclusiva dell'appellata nella causazione del grave danno biologico / psichiatrico patito e patiendo dalla
SIa in conseguenza degli eventi de quibus e, per l'effetto, Parte_2 condannare la SIa a corrispondere alla danneggiata, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, l'importo dettagliato nella memoria integrativa autorizzata depositata in primo grado, ovvero la maggiore o minore somma che verrà determinata ad esito della postulata consulenza collegiale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito al saldo;
- confermare il rigetto delle domande tutte proposte dalla controparte, anche in via riconvenzionale, perché totalmente infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in atti;
In via istruttoria:
- si rinnova la richiesta di ammissione della C.T.U. medico legale / psichiatrica sulla persona della
SIa volta ad accertare il danno non patrimoniale dalla medesima Parte_2 patito e patiendo in conseguenza degli avvenimenti per cui è causa;
- si mettono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dispositivi di comunicazione mobile della
SIa rispondente alla numerazione +39- 388/83.16.301, e del SI Parte_2
, rispondente alla numerazione +39- 334/91.21.971, ove consentirne a questo Parte_1
Ill.mo Collegio, o al tecnico che riterrà eventualmente di incaricare, l'acquisizione dei relativi dati
2 ovvero la verifica circa l'autenticità delle chat allegate e dei relativi estratti, così come riportati in atti;
- disporsi, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione degli originali delle fotoriproduzioni di cui al doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte appellata, al fine di evincerne la data di effettiva esecuzione;
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che, nel giugno 2018, la SIa manifestava la volontà di Controparte_1 concedere in locazione una porzione del proprio appartamento sito in Lissone (MB), Via Fratelli
Bandiera n. 34”;
2) “Vero che comunicavo la circostanza al SI , il quale prendeva diretto Parte_1 contatto con la SIa ”; Controparte_1
3) “Vero che l'appartamento di proprietà della SIa era sviluppato su Controparte_1 due livelli indipendenti ai piani III e IV dello stabile sito in Lissone (MB), Via Fratelli Bandiera n.
34, in quanto dotati di doppio ingresso (uno per piano), doppia cucina e doppi servizi igienici”;
4) “Vero che, a far data dal luglio 2018, i SIi e si Parte_1 Parte_2 trasferivano a vivere presso il piano IV dell'immobile di proprietà della SIa Controparte_1
”;
[...]
5) “Vero che la SIa veniva ripetutamente richiesta di stipulare e Controparte_1 registrare un regolare contratto di locazione”;
6) “Vero che i SIi ed convivevano dal giugno 2018 all'agosto 2023 presso T_ Pt_2
l'appartamento de quo, ove svolgevano regolarmente le proprie attività di vita quotidiana, anche incontrando ed ospitando parenti ed amici”;
7) “Vero che i SIi e corrispondevano alla Parte_1 Parte_2
SIa , la somma di Euro 600,00, poi elevati - a far data dal settembre Controparte_1
2021 - ad Euro 650,00, a titolo di canone di locazione”;
8) “Vero che la SIa richiedeva e riceveva detta somma mensile in denaro contante”; P_
9) “Vero che la SIa riceveva le somme di cui ai capitoli che precedono entro i primi P_ giorni d'ogni mese, 12 mesi all'anno, agosto compreso”;
10) “Vero che sovente mi sono trovato ad accompagnare il SI presso l'Istituto di T_
Credito Intesa SanPaolo in centro a Lissone, ove il medesimo effettuava dei prelievi di denaro contante, a suo dire necessari a corrispondere alla SIa il canone di locazione mensile”; P_
11) “Vero che il SI mi richiedeva di corrispondergli anticipatamente la retribuzione T_ mensile in quanto - riferiva - aveva necessità di versare alla SIa il canone di locazione P_ mensile”;
3 12) “Vero che mi trovavo nell'appartamento dei SIi ed quando la SIa T_ Pt_2 si recava al piano sottostante, presso l'abitazione della SIa a corrisponderle Pt_2 P_ il canone di locazione mensile di Euro 600,00”;
13) “Vero che riconosco come a me appartenente lo scambio di messaggi intercorso, tra l'agosto
2019 e l'agosto 2022, tra la mia numerazione telefonica +39- 392/47.02.634 e quella +39-
388/83.16.301 in uso alla SIa a mezzo dell'applicazione di Parte_2 messaggistica WhatsApp, di cui al doc. 3 che mi si rammostra”;
14) “Vero che riconosco come a me appartenente lo scambio di messaggi, e relativo allegato, intercorso il 05.08.2022, tra la mia numerazione telefonica +39- 392/47.02.634 e quella +39-
334/91.21.971 in uso al SI a mezzo dell'applicazione di messaggistica Parte_1
WhatsApp, di cui al doc. 4 che mi si rammostra”;
15) “Vero che, spesso, la SIa mi chiedeva di attendere il pagamento dello stipendio Pt_2 del SI prima di riscuotere il canone di locazione mensile”; T_
16) “Vero che manifestavo ai SIi ed l'intenzione di rimuovere i loro nomi T_ Pt_2 dalla targhetta del citofono e di sostituirli con un più anonimo Interno 10”;
17) “Vero che ero a conoscenza del fatto che i SIi ed ospitavano presso T_ Pt_2
l'appartamento loro locato amici e parenti”;
18) “Vero che in una circostanza la SIa si intratteneva al piano superiore a prendere il P_ caffè in compagnia della SIa e dei suoi genitori”; Pt_2
19) “Vero che la SIa suggeriva alla SIa di prendere la residenza presso P_ Pt_2 la propria cognata, al fine di evitarle dei problemi”;
20) “Vero che il 07.08.2021 mi trovavo al termine del turno lavorativo a casa del SI T_ allorché questi imbustava 600,00 Euro e li collocava nel box della SIa ”; P_
21) “Vero che in data 20.12.2021 degli operai incaricati dalla SIa si recavano a P_ sostituire gli infissi presso la porzione di immobile dalla medesima abitata”;
22) “Vero che in data 01.07.2022 la SIa IF si diceva preoccupata per i rincari delle bollette di luce e gas”;
23) “Vero che in data 05/06.08.2022 mi trovavo ospite presso l'abitazione dei SIi ed T_ in quanto ci trovavamo in procinto di partire per la Calabria, per ivi trascorrere le ferie Pt_2 estive”;
24) “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, accompagnavo il SI Parte_1
a nascondere una busta contenente Euro 650,00 nel box della SIa ”;
[...] P_
25) “Vero che i rapporti tra i SIi ed e la SIa erano cordiali e T_ Pt_2 P_ collaborativi per tutta la durata del rapporto locatizio”;
4 26) “Vero che nell'agosto 2022 mi introducevo nell'appartamento dei SIi ed T_
asportavo i beni ivi contenuti e sostituivo le serrature della porta d'ingresso”; Pt_2
27) “Vero che collocavo tutti i beni dei SIi ed nel box di mia proprietà”; T_ Pt_2
28) “Vero che in data 18.08.2022 la SIa veniva colta da una crisi di panico, Pt_2 accompagnata da sintomi quali tachicardia, tremori, sensazione di soffocamento, dolori al petto, nausea e vertigini, che la inducevano a richiedere cure mediche”;
29) “Vero che ospitavo i SIi ed presso la mia abitazione dal 26.08.2022 al T_ Pt_2
15.09.2022 compresi”;
30) “Vero che tra il 21 ed il 23 settembre 2022, al termine dei turni di lavoro, abbiamo aiutato il
SI a sgomberare il box della SIa dai beni di proprietà del primo”; T_ P_
31) “Vero che tra un accesso e l'altro ci avvedevamo della mancanza di alcuni beni, tra cui il robot da cucina BY RK TM5 ed lo stendino PE modello RS di cui al doc. 3 che mi si rammostra”;
32) “Vero che gli impianti elettrico, di riscaldamento e citofonico che servono i due piani da cui è composto l'appartamento della SIa sono unici”; P_
33) “Vero che la porzione di immobile concessa in locazione agli attori era servita da elettrodomestici alimentati a corrente elettrica, compreso il piano di cottura ad induzione”;
34) “Vero che l'intero appartamento (dunque sia la porzione che quella / P_ T_
era servito, all'epoca dei fatti, dal fornitore di energia elettrica con una potenza massima Pt_2 impegnata pari a 3 kW”;
35) “Vero che, in ragione della circostanza di cui al capitolo che precede, i SIi / T_
e la SIa ed il di lei compagno dovevano alternarsi nell'uso degli Pt_2 P_ elettrodomestici per evitare i blackout per sovraccarico”;
36) “Vero che, nonostante le accortezze delle parti, si verificavano con frequenza i blackout dell'impianto elettrico per sovraccarico”;
37) “Vero che l'impianto elettrico andava in blackout se venivano utilizzati contemporaneamente, su uno o entrambi i piani dell'immobile, l'aspirapolvere e la lavatrice, oppure il piano ad induzione e la lavastoviglie o, ancora, il piano cottura ed il forno”;
38) “Vero che il terrazzo della porzione d'immobile abitata dai SIi ed al T_ Pt_2 momento in cui questi ne venivano immessi nel possesso, nel giugno 2018, appariva come nelle fotografie prodotte dalla convenuta sub doc. 4, che mi si rammostra”;
39) “Vero la SIa si recava sovente al piano superiore per prendere il caffè con la P_
SIa ; Pt_2
5 40) “Vero che la SIa , in più di un'occasione, ha pranzato con i SIi ed P_ T_ nel loro appartamento”; Pt_2
41) “Vero che la SIa faceva richiesta alla SIa di poter accedere alla P_ Pt_2 porzione di immobile al piano IV per recuperare i suoi quadri;
42) “Vero che la IG della SIa , AB Greco, durante il luglio 2020 portava la P_ propria IG a giocare nella piscina gonfiabile posizionata sul terrazzo dei SIi ed T_
; Pt_2
43) “Vero che, ogniqualvolta una qualche maestranza era chiamata ad intervenire nella porzione di appartamento dei SIi ed la SIa la accompagnava”; T_ Pt_2 P_
44) “Vero che la SIa AB Greco, sovente, accedeva all'appartamento dei SIi T_ ed per ivi accompagnare la propria IG minore, che intratteneva uno stretto legame Pt_2 con la SIa;
Pt_2
45) “Vero che, in data 05.08.2022, la SIa si accordava con la SIa per il P_ Pt_2 pagamento del canone di locazione”;
46) “Vero che, in data 05.08.2022, la SIa domandava alla SIa quando P_ Pt_2 questa avrebbe fatto rientro dalle ferie”.
Si citano, quali persone informate dei fatti esposti in narrativa i SIi:
- , residente in [...]; Testimone_1
- , residente in [...]; Controparte_2
- residente in [...]; CP_3
- , residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]; Testimone_3
- , residente in [...], Pfahlbuhlstr. 5 – 71384 Weinstadt;
Testimone_4
- residente in [...]; Controparte_4
- residente in [...]; Controparte_5
- , residente in [...]; Controparte_6
- residente in [...]; Controparte_7
- residente in 5300 - Turgi (Svizzera), Grubstrasse n. 5; Tes_5
- residente in 5300 - Turgi (Svizzera), Grubstrasse n. 5; CP_8
- AB Greco, domiciliata presso il proprio Studio in 20900 - ON (MB), Via Italia n. 50.
Si richiede sin d'ora d'essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova orale formulati da controparte, in caso di loro ritenuta ammissibilità.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di I e di II grado”.
6 per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
NEL MERITO:
1) per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente i motivi di gravame degli appellanti e tutte le domande dagli stessi formulate nei confronti della SI.ra Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;
2) in via incidentale, riformare l'impugnata sentenza n. 2786/2024 pronunciata dal Tribunale di
ON, pubblicata in data 18.11.2024, nelle parti di cui all'appello incidentale così come specificate in narrativa e, per l'effetto: a) accertata e dichiarata l'occupazione illegittima della porzione immobiliare posta al piano superiore dell'appartamento e dell'autorimessa di proprietà della SI.ra da parte dei SI.ri ed dal mese di gennaio P_ Parte_1 Parte_2
2019 al mese di agosto 2022 con riferimento all'occupazione dell'appartamento e del mese di settembre 2022 per l'occupazione della sola autorimessa, condannare questi ultimi, in via solidale e/o alternativa tra loro al risarcimento della somma di € 38.072,00 per tutti i motivi esposti in narrativa, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto e/o riconosciuto ai SI.ri Parte_1
e b) accertato e dichiarato, in forza di tutti i motivi esposti in
[...] Parte_2 parte narrativa, il consumo delle utenze domestiche dell'appartamento della SI.ra Controparte_1
dal mese di giugno 2018 al mese di agosto 2022 da parte dei SI.ri ed
[...] Parte_1
condannare questi ultimi in via solidale e/o alternativa tra loro al Parte_2 rimborso, in favore della convenuta, della somma di € 7.867,35, corrispondente alla loro quota di
2/3 della spesa per le utenze domestiche sostenuta dalla SI.ra , anche in compensazione P_ con quanto eventualmente dovuto e/o riconosciuto ai SI.ri e Parte_1 Parte_2
c) accertata e dichiarata, per i motivi dedotti in narrativa, la responsabilità ex art. 2043
[...] cod. civ. nei confronti della SI.ra dei SI.ri ed Controparte_1 Parte_1
condannare questi ultimi in via solidale e/o alternativa tra di loro al Parte_2 risarcimento di tutti i danni ed i disagi arrecati alla SI.ra che si indicano in P_ P_
€ 24.730,80 o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa ove consentito, anche in compensazione con quanto eventualmente dovuto e/o riconosciuto ai SI.ri e Parte_1 Parte_2
IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi interrogatorio formale dei SI.ri ed Parte_1
e prova per testi sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
7 1) Vero che, tramite la SI.ra i SI.ri ed Testimone_1 Parte_1 Parte_2 contattavano la SI.ra per prendere in uso la porzione immobiliare posta al piano
[...] P_ superiore dell'appartamento sito in Lissone, Via F.lli Bandiera 32/34;
2) Vero che la SI.ra viveva da sola nel proprio appartamento di Lissone, Via F.lli P_
Bandiera n. 32/34;
3) Vero che era preclusa ai SI.ri ed sprovvisti di regolare contratto di T_ Pt_2 assunzione, la stipula di un regolare contrato di affitto;
4) Vero che la SI.ra ospitava i SI.ri ed temporaneamente e P_ T_ Pt_2 gratuitamente, con impegno di questi a rimborsare il consumo delle utenze domestiche;
5) Vero che i SI.ri ed si erano impegnati a liberare il piano superiore T_ Pt_2 dell'appartamento della SI.ra appena regolarizzata la posizione lavorativa del SI. P_
; T_
6) Vero che i SI.ri ed sottacevano alla SI.ra che il avesse T_ Pt_2 P_ T_ regolarizzato la sua posizione lavorativa;
7) Vero che la SI.ra voleva mantenere l'accesso al piano superiore per occuparsi della P_ manutenzione del grande terrazzo;
8) Vero che con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 la SI.ra limitava e poi P_ sospendeva del tutto l'accesso al piano superiore del proprio appartamento;
9) Vero che all'inizio dell'anno 2022 la SI.ra dichiarava alla SI.ra che il SI. Pt_2 P_
era stato regolarmente assunto;
T_
10) Vero che a partire dal mese di giugno 2022 la SI.ra invitava ripetutamente i SI.ri P_
ed a rilasciare il suo appartamento e trovare altra soluzione abitativa;
T_ Pt_2
11) Vero che la SI.ra a partire dal mese di giugno 2022 si attivava personalmente a P_ reperire appartamenti in locazione per i SI.ri ed T_ Pt_2
12) Vero che la SI.ra a partire dal mese di giugno 2022 inviava alla SI.ra P_ Pt_2 annunci immobiliari di case in locazione;
13) Vero che la SI.ra a partire dal mese di giugno 2022 si informava ripetutamente se i P_ SI.ri ed avessero reperito un nuovo alloggio;
T_ Pt_2
14) Vero che la SI.ra a partire dal mese di giugno 2022 invitava più volte i SI.ri P_ T_ ed a discutere dell'aumento delle bollette e del reperimento del nuovo alloggio;
Pt_2
15) Vero che i SI.ri ed nel periodo estivo si rifiutavano di liberare l'immobile T_ Pt_2 di proprietà della SI.ra ; P_
16) Vero che i SI.ri ed reperivano una nuova soluzione abitativa già nel mese T_ Pt_2 di luglio 2022;
8 17) Vero che i SI.ri ed partivano per le ferie nel mese di agosto 2022 T_ Pt_2 occupando ancora l'immobile della SI.ra ; P_
18) Vero che la SI.ra , con la telefonata del 18.08.2022, informava i SI.ri ed P_ T_ che avrebbe liberato il piano superiore del proprio appartamento collocando tutto Pt_2 nell'autorimessa;
19) Vero che il SI. , nella telefonata del 18.08.2022, diceva che la SI.ra gli stava T_ P_ rovinando le vacanze;
20) Vero che nella telefonata del 18.08.2022 la SI.ra diceva alla SI.ra di Pt_2 P_ tenersi pure “la sua casa di merda che sua IG lì non l'avrebbe mai cresciuta”;
21) Vero che la SI.ra IF già alla fine del mese di agosto 2022 invitava i SI.ri ed T_
a portare via le loro cose dall'autorimessa previo appuntamento telefonico;
Pt_2
22) Vero che la SI.ra alla fine del mese di agosto 2022 sostituiva la serratura della porta P_ blindata del piano superiore dopo che il SI. la minacciava di voler entrare in casa;
T_
23) Vero che nel mese di settembre 2022 i SI.ri ed in possesso del mazzo di T_ Pt_2 chiavi e del telecomando del cancello automatico della SI.ra , si introducevano P_ ripetutamente nella proprietà in assenza della SI.ra per asportare i propri beni presenti P_ nell'autorimessa;
24) Vero che il piano superiore dell'appartamento della SI.ra era dotato di macchinario P_ per l'aria condizionata;
25) Vero che i SI.ri ed nel mese di giugno 2022 danneggiavano il T_ Pt_2 condizionatore posto al piano superiore dell'appartamento di proprietà della SI.ra ; P_
26) Vero che la SI.ra nel mese di giugno 2022 chiedeva al proprio tecnico di fiducia di P_ rimuovere il condizionatore danneggiato dai SI.ri ed e di installare il T_ Pt_2 condizionatore nuovo;
27) Vero che la SI.ra IF dava al SI. il denaro contante per l'acquisto del nuovo T_ condizionatore;
28) Vero che lo stato dei luoghi prima dell'ingresso dei SI.ri ed nella proprietà T_ Pt_2
IF era quello che mi si rammostra (documento n. 4 comparsa di costituzione e risposta);
29) Vero che il cavo TV al piano superiore dell'appartamento della SI.ra , prima P_ dell'ingresso dei SI.ri ed consentiva di vedere la televisione solo nel locale T_ Pt_2 nell'ingresso-soggiorno;
30) Vero che lo stato dei luoghi, dopo l'uscita dei SI.ri ed dalla proprietà T_ Pt_2
IF è quello che mi si rammostra (doc. n. 9 comparsa di costituzione e risposta);
9 31) Vero che il SI. ha quantificato in € 7.063,80 la spesa necessaria per riparare i CP_9 danni all'interno dell'appartamento e sul terrazzo della SI.ra , come da doc. n. 19 che mi si P_ rammostra;
32) Vero che sul terrazzo della SI.ra , prima dell'ingresso dei SI.ri e P_ T_ Pt_2 si trovava un tavolo con sedie, un dondolo e due sdraio per prendere il sole, senza alcuna piscina gonfiabile collocata dai precedenti utilizzatori del terrazzo;
33) Vero che la SI.ra nel mese di agosto 2022 chiedeva al proprio idraulico di fiducia di P_ riparare il galleggiante del WC posto al piano superiore dell'appartamento che risultava manomesso e danneggiato;
34) Vero che la SI.ra nel mese di agosto 2022 chiedeva al proprio giardiniere di fiducia di P_ aiutarla a sradicare e smaltire le piante infestanti (edera, zucchine, peperoni e pomodori) presenti nei vasi di cemento del proprio terrazzo;
35) Vero che i vasi di cemento risultavano spaccati dalle profonde radici delle piante infestanti;
36) Vero che i SI.ri ed collocavano nel mezzo del terrazzo della proprietà T_ Pt_2
una piscina riempita fino al bordo della capienza d'acqua di 4 tonnellate;
P_
37) Vero che il compagno della SI.ra , allarmato dalla stessa per la presenza dell'enorme P_ piscina sul terrazzo, contattava telefonicamente nel mese di luglio 2021 un suo conoscente ingegnere per informarsi delle possibili conseguenze;
38) Vero che il suo conoscente ingegnere invitava la SI.ra di rimuovere immediatamente P_ la piscina per il pericolo di cedimenti strutturali dovuti al grave peso;
39) Vero che nel mese di luglio 2021 alla presenza del proprio compagno la SI.ra P_ avvisava la SI.ra di svuotare immediatamente la piscina collocata sul terrazzo;
Pt_2
40) Vero che la SI.ra in prima battuta, si rifiutava di svuotare la piscina dalla stessa P_0 collocata sul terrazzo della SI.ra ; P_
41) Vero che i SI.ri ed alla fine di luglio 2021 provvedevano a svuotare la T_ Pt_2 piscina dagli stessi collocata sul terrazzo della SI.ra dopo numerose insistenze da parte P_ della proprietaria;
42) Vero che la modalità dello svuotamento della piscina ad opera dei SI.ri ed T_ Pt_2 ha determinato le infiltrazioni in entrambi i piani dell'appartamento della SI.ra ; P_
43) Vero che la SI.ra , con l'aiuto del suo compagno e di una domestica, provvedeva ad P_ inscatolare ed imballare tutti i beni di proprietà dei SI.ri ed presenti al piano T_ Pt_2 superiore dell'appartamento di proprietà ; P_
10 44) Vero che la SI.ra , con l'aiuto del suo compagno e di due garzoni, provvedeva a P_ collocare tutti i beni inscatolati ed imballati di proprietà dei SI.ri ed nella T_ Pt_2 propria autorimessa;
45) Vero che i SI.ri ed nel mese di settembre 2022 si introducevano T_ Pt_2 ripetutamente nella proprietà IF, muniti del mazzo di chiavi e del telecomando del cancello automatico, quando la SI.ra si trovava fuori casa;
P_
46) Vero che i SI.ri ed nel mese di settembre 2022 asportavano tutti i loro beni T_ Pt_2 presenti nell'autorimessa quando la SI.ra IF si trovava fuori casa;
47) Vero che la spesa mensile per l'uso di uno spazio abitativo come quello del piano superiore dell'appartamento della SI.ra è pari ad € 860 comprese spese condominiali oltre utenze, P_ come da stima di cui al doc. n. 16 che mi si rammostra;
48) Vero che il costo per il ripristino delle piante sul terrazzo della SI.ra ammonta ad € P_
2.350,00, come da preventivo di cui al doc. n. 22 che mi si rammostra.
Si precisa che i capitoli di prova non sottoposti all'escussione testimoniale saranno comunque oggetto di interrogatorio formale dei SI.ri e Parte_1 Parte_2
Si indicano quali testi i SI.ri:
- , DR (PV), Via Delle Ortensie, sui capitoli n. 2, 7, 15, 17, 23, 24, 28, 29, Testimone_6
32, 36, 45, 46;
- , DR (PV), Via Delle Ortensie, sui capitoli n. 2, da 4 a 7 compresi, da 10 a Testimone_7
15 compresi, 17, 18, da 21 a 24 compresi, da 28, 29, 30, 32, 36;
- , ON, Via Messa, sui capitoli n. da 9 a 18 compresi, da 21 a 27 compresi, 30, Testimone_8 da 33 a 46 compresi;
- , Vedano al Lambro (MB), Via Carducci n. 32, sui capitoli n. 30, 34, 35; Tes_9
- , Biassono (MB), n. 7, sui capitoli n. da 24 a 27 compresi;
Testimone_10 Testimone_11
- , Biassono (MB), n. 7, sui capitoli n. 30 e 33; Tes_12 Testimone_11
- , Desio (MB), Via Confalonieri n. 5, sui capitoli n. 30 e 31; CP_9
- Ing. , , Via Roma n. 31; sui capitoli n. 30 e 42; Testimone_13 Testimone_14
- , Lissone (MB), Via Carlo Porta n. 34, sui capitoli n. 2, da 10 a 15 Tes_15 compresi, 17, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 36, 45 e 46;
- , in qualità di legale rapp.te della Immobiliare Platinum, Albiate (MB), Via Testimone_16
Garibaldi n. 2, sul capitolo n. 47;
- , in qualità di legale rapp.te della Verde S.r.l., Sovico (MB), Via delle Roncole Testimone_17
n. 42/44, sul capitolo n. 48.
11 Con richiesta di ammissione a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulati ed eventualmente ammessi.
b) ordinare ai SI.ri e ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la Parte_1 Parte_2 produzione in giudizio dei filmati di videosorveglianza dell'appartamento di proprietà della SI.ra
; Controparte_1
c) ammettersi CTU volta a verificare le cause ed i danni provocati dalla condotta tenuta dagli attori all'appartamento della SI.ra , indicando i costi per il ripristino dello stato Controparte_1 dei luoghi, in particolare i danni murari dentro e fuori dall'appartamento posto al piano superiore, alle piante, compresa la risoluzione delle infiltrazioni, e a quantificare in termini economici i danni subiti e subendi dalla SI.ra . P_
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e -premesso che a decorrere dal mese di luglio 2018 Parte_1 Parte_2 avevano condotto in locazione un'unità immobiliare, di proprietà di , in Controparte_1
Lissone, via Fratelli Bandiera n. 34, consistente in una mansarda posta al piano quarto, originariamente collegata ai locali posti al piano terzo da una scala interna che la proprietaria aveva rimosso al fine di renderli autonomi e indipendenti;
che la proprietaria si era sempre rifiutata di formalizzare il contratto di locazione;
di aver regolarmente corrisposto la somma di € 600,00, a decorrere dal mese di settembre 2021, elevata ad € 650,00, in contanti;
che i rapporti tra le parti si erano sempre svolti cordialmente, sino alla data del 18.8.2022 allorquando, in occasione della loro assenza per le vacanze estive, la locatrice si era introdotta nell'abitazione e, avendo riscontrato danni, aveva loro comunicato che non li avrebbe più fatti rientrare all'interno dell'immobile, svuotandolo immediatamente dei beni di loro proprietà, che venivano stipati all'interno di un box- convenivano in giudizio davanti al Tribunale di ON , chiedendo accertare Controparte_1 la nullità del contratto di locazione orale;
condannare la locatrice alla restituzione di tutti i canoni di locazione indebitamene corrispostile nei 50 mesi di permanenza all'interno dell'immobile, pari a complessivi € 30.600,00; alla restituzione dei beni asportati e/o alla corresponsione dell'equivalente pecuniario;
al risarcimento del danno non patrimoniale subito da che Parte_2 aveva manifestato, in conseguenza di tali fatti “sintomi ed atteggiamenti ascrivibili ad uno stato simildepressivo, con importanti componenti post-traumatiche e disagio clinicamente SInificativo attualmente in approccio terapeutico e farmacologico”.
Nel costituirsi in giudizio ha contrastato la fondatezza delle domande, Controparte_1 deducendo trattarsi di comodato, eccependo comunque la decadenza ai sensi dell'art. 79 della legge
12 n. 392/1978 dall'azione restitutoria proposta e formulando domanda riconvenzionale con richiesta di indennità di occupazione dell'immobile dal 2018 al 2022, e del box per i 29 giorni in cui ivi erano stati ricoverati gli effetti personali degli attori, pagamento delle utenze, e risarcimento dei danni cagionati all'immobile.
Con sentenza n. 2786/24 in data 18.11.2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accertava e dichiarava la nullità del contratto di locazione verbale stipulato tra le parti, protrattosi nel periodo compreso tra il mese di luglio 2018 e quello di agosto
2022, con riferimento all'immobile, di proprietà di , sito in Lissone, via Controparte_1
Fratelli Bandiera n. 34, al NCEU del medesimo Comune individuato al foglio 41, mappale 8, subalterno 11; rigettava tutte le ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
condannava a rifondere a e la quota di 1/5 Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite sostenute nell'ambito del giudizio, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta;
disponeva trasmettersi copia della decisione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente ai fini dell'eventuale recupero delle imposte non versate dalle parti nel periodo in cui si è protratto il rapporto locatizio.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 lamentando, con un primo motivo, essere stata ritenuta la decadenza dell'azione restitutoria, per decorso del termine semestrale;
con un secondo motivo, dolendosi della reiezione della domanda risarcitoria per danno biologico.
Si costituiva , chiedendo respingere l'impugnazione e reiterando, in via di Controparte_1 appello incidentale, le domande riconvenzionali formulate in primo grado.
All'udienza di prima comparizione, fissata per il 21.5.2025, le parti procedevano alla discussione della causa e la Corte pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve ricordare che il Tribunale di ON aveva ritenuto fosse stato stipulato un contratto di locazione, del quale dichiarava la nullità, in quanto privo di forma scritta, ma respingeva la domanda di restituzione dei canoni, perché formulata oltre il termine decadenziale di sei mesi individuato dall'art. 79 L. 392/78 e, comunque, ritenendo che la restituzione dei canoni già versati avrebbe costituito un indebito arricchimento a danno del locatore. Respingeva, del pari, la domanda risarcitoria, non ritenendo provato il nesso tra i fatti dedotti e i danni alla persona;
non ritenendo provati i danni patrimoniali, considerato che gli effetti personali dei locatori erano stati collocati nel
13 box e, di lì a poco, prelevati dai diretti interessati. Respingeva la domanda riconvenzionale per danni, non essendo stato provate le condizioni dell'immobile prima della consegna.
L'appello principale.
Il primo motivo, che lamenta essere stata erroneamente ritenuta la decadenza dell'azione restitutoria per decorso del termine semestrale, è fondato e ciò, non tanto per il diverso calcolo proposto dall'appellante, quanto perché la norma invocata non prevede le conseguenze prospettate.
Si deve osservare come, secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il mancato rispetto del termine, riproposto anche nelle successive fonti normative, non determina la decadenza dell'azione restitutoria, ma ha meramente come effetto che, se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore é esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa é già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente é stato corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato, il che si traduce nell'inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione. (Cass. Sez. 6-
3, Ordinanza n. 31321 del 24/10/2022, Rv. 666073; id. 7/11/2019, n. 28615; id. 30/9/2014, n.
20554; id. 7/2/2014, n. 2829; id. 16009/2010, rv. 614017).
La domanda restitutoria deve quindi essere accolta, nella misura richiesta di € 30.600,00, non ponendosi questioni di prescrizione.
Quanto all'ammontare del canone, si deve osservare che la somma indicata dai conduttori, di €
600,00 dapprima, di € 650,00 mensili poi, è del tutto ordinaria e, anzi, è inferiore al valore di mercato che prospetta nel chiedere l'indennità di occupazione (€ 750,00 Controparte_1 mensili, doc. 16).
Alla nullità del contratto di locazione per violazione dell'obbligo di registrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, consegue il diritto del proprietario del bene alla corresponsione dell'indennità di occupazione, la cui quantificazione soggiace alla predeterminazione legale di cui all'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015 nel caso in cui, ricorrendone gli altri presupposti, il rapporto sia sorto dopo l'entrata in vigore della norma. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19808 del
17/7/2024, Rv. 671815).
In ordine alla quantificazione dell'indennità dovuta dal conduttore in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, il sistema normativo imporrebbe di fare riferimento al criterio normativo di cui all'attuale art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, che, in pratica, della vecchia disposizione oggetto di sentenze di illegittimità costituzionale (Cost. n. 87/2017) ha salvato solo l'effetto relativo al canone dovuto ovvero all'indennità di occupazione maturata, su base annua, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato.
14 Nel caso in esame si deve però osservare che l'immobile locato non è contraddistinto da una propria rendita catastale, perché era costituito da sottotetto non abitabile, censito unitariamente rispetto all'appartamento sottostante del terzo piano.
Consegue, prima ancora che l'impossibilità di calcolare l'indennità sulla scorta del moltiplicatore della rendita catastale, che nessuna indennità di occupazione può essere corrisposta, perché essa ha natura risarcitoria, ma il vano locato non era suscettibile di essere destinato ad abitazione, in quanto privo dei requisiti minimi in relazione ai parametri aero-illuminanti, di talchè nessun danno può essere lamentato dalla locatrice, che al massimo avrebbe potuto utilizzarlo come deposito, ma non prospetta di aver inteso farlo.
Il secondo motivo, dolentesi dal mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico in ipotesi patito da non può essere accolto. Parte_2
Si deve infatti convenire con la sentenza impugnata e affermare che tale danno non risulta provato, posto che la documentazione coeva ai fatti è del tutto generica (cfr. doc. 6 certificato medico rilasciato da “Specialista in ematologia” attestante “crisi ansioso-depressiva in gravida all'VIII mese, pertanto necessita di giorni (3) tre di riposo e cure mediche”), e quella successiva interviene a distanza di tempo tale (cinque/sei mesi) da elidere ogni possibile rapporto causale con l'episodio lamentato.
La richiesta di CTU medico legale sulle condizioni psichiche della donna era stata respinta con ordinanza 4.4.2024 e, alla successiva udienza di discussione tenutasi in data 18.11.2024, le parti si limitavano a riportarsi ai rispettivi atti introduttivi e memorie integrative, senza confrontarsi con le argomentazioni dell'ordinanza, né argomentando alcuna richiesta;
si deve allora ricordare che le contestazioni a una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157
c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/2/2014, Rv. 630339; id. Sez. 1, Ordinanza n.
19427 del 3/8/2017 Rv. 645178; id. Sez. Unite, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022, Rv. 664033).
Si consideri poi che i coniugi e in previsione della nascita del figlio, prima di T_ Pt_2 partire per le ferie di agosto aveva già rinvenuto altro immobile in locazione (doc. 19 di primo grado fasc. , di talché prospettare conseguenze patologiche in ragione del Parte_3 contrasto intervenuto in occasione dell'alterco del 18 agosto e del disagio conseguente all'anticipazione del trasloco, pare decisamente strumentale.
Alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, con riferimento a beni in ipotesi trattenuti dalla locatrice -respinta dal Tribunale posto che non era in discussione che i coniugi
15 avessero ritirato gli effetti che erano stati dalla locatrice ricoverato nel box Parte_3 dello stabile, e non risultava documentato che al momento della cessazione del rapporto ve ne fossero altri di proprietà dei conduttori- parte appellante ha rinunciato (atto di appello, pag. 36).
L'appello incidentale.
Parte appellata ripropone le argomentazioni addotte in primo grado e, segnatamente, con un primo motivo, lamenta l'erroneo riconoscimento, da parte del Tribunale, di un contratto di locazione verbale, riproponendo la tesi del comodato gratuito.
Con un secondo motivo lamenta l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni cagionati all'immobile e dell'indennità di occupazione.
L'appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile, perchè non notificato ai sensi dell'art. 436 c. 3 c.p.c.
La norma prevede che “se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto,
a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente”.
Viene affermato da parte della giurisprudenza di legittimità che, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancata produzione, entro l'udienza di discussione, della memoria contenente l'appello incidentale notificato determina l'improcedibilità dell'impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15726 del 17/5/2022, Rv. 665100; id. Sez. Lavoro, Sentenza n. 24742 del 19/10/2017, Rv. 646371).
Al parziale accoglimento dell'appello principale e alla declaratoria di improcedibilità di quello incidentale consegue la valutazione di soccombenza di parte locatrice, alla quale devono quindi essere accollate le spese di due gradi di giudizio, calcolate sullo scaglione relativo al decisum, nei valori medi per le fasi di introduzione e studio, minimi per la fase di trattazione e discussione orale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di ON n. 2786/2024, pubblicata in data 18/11/2024, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza gravata così provvede:
1. condanna a pagare a e Controparte_1 Parte_1 [...]
l'importo di € 30.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_2
2. dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
16 3. condanna a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate ai Controparte_1 sensi del D.M. 147/2022 quanto al primo grado in complessivi € 5.261,00 per compensi e, quanto al presente grado, in complessivi € 6.734,00, il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex Controparte_1
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 21/05/2025.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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