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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 244/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
30.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03.02.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. VARLETTA MARCO, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
DI LE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Marcianise (CE) in data 21.05.2021 dal quale sono nate le figlie (il 14.05.2014) e (il 22.06.2020); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni, così come modificate all'udienza cartolare del 21.10.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. La casa coniugale, detenuta in locazione dai coniugi, resterà nella disponibilità del sig.
, in uno agli arredi e suppellettili con facoltà per la sig.ra Parte_2 Parte_1 di asportare i beni strettamente personali. La stessa si impegna a trasferire la residenza altrove, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso.
3. Le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori, ed avranno il domicilio Per_1 Per_2 privilegiato presso la madre alla via Giuseppe Puglisi n. 20 in Marcianise.
4. I genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di comune accordo tenendo conto delle capacità, 1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse. In ordine, poi, agli aspetti afferenti questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente. Al fine di consentire alle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, gli stessi espressamente si impegnano a rendersi reperibili l'un per l'altro e tanto per rendere possibile un potenziale costante contatto telefonico.
5. I separandi coniugi intendono regolamentare come di seguito i tempi di permanenza delle minori con ciascuno dei genitori. Le minori verranno affidate alla madre e resteranno con lei presso l'abitazione di via Giuseppe Puglisi, 20 in Marcianise, con facoltà per il padre di tenerle con sé, per due giorni a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00 nei weekend il padre terrà con sé le figlie dalle 12.00 alle 18.30 del sabato in via alternata con la domenica, con la possibilità di pernottare presso di lui durante i fine settimana
(sabato e domenica), indipendentemente dagli impegni scolastici, salvo casi eccezionali che verranno concordati tra le parti."
6. Per quanto riguarda le festività natalizie, queste saranno trascorse dai minori alternativamente col padre o con la madre: nell'alternanza di una vigilia e di una festività; pertanto, un anno trascorreranno 24 Dicembre con il padre e il 25 Dicembre con la madre, nonché il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre e l'anno seguente tale ordine sarà invertito.
Per le festività Pasquali, un anno I figli trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre o la Domenica Santa o il lunedì in Albis con un genitore e l'anno dopo lo trascorreranno con l'altro genitore, e così alternando per gli anni a seguire.
Per il periodo estivo (mese di agosto), i figli potranno stare con ciascun genitore per quindici giorni non consecutivi, da concordarsi congiuntamente;
la scelta di tali periodi sarà di volta in volta concordata tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno in base al personale piano di ferie.
I minori, inoltre, trascorreranno la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori staranno con il genitore festeggiato, mentre i compleanni delle bambine verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme organizzando di comune accordo la festa alla quale partecipare tutti, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina /pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto (un anno il figlio festeggiato trascorrerà il giorno del suo
2 compleanno con un genitore dalla mattina fino alle ore 18.00 e con l'altro genitore dalle
18.00 alla mattina del giorno seguente, e viceversa per l'anno a seguire);
Per le festività 8 Dicembre, 25 Aprile, 1° Maggio 2 giugno e la festa patronale le stesse verranno equamente divise tra genitori;
7. In considerazione delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori, il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra , entro il 27 di ogni mese la somma mensile Parte_1
€150,00 a titolo di alimenti e mantenimento per ciascuna delle due figlie, e € 100,00 per la moglie attualmente in stato interessante, oltre rivalutazione ISTAT. I coniugi beneficeranno al 50% degli assegni unici spettanti per le figlie. L'assegno di cui sopra comprenderà tutte le spese ordinarie, mentre le spese straordinarie saranno corrisposte a parte. In ordine alla individuazione delle spese straordinarie, si rimanda la determinazione alle liee guida fissate a tal proposito dal CNF. In particolare, entrambi i genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie in favore della minore quali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e ludiche come appresso meglio dettagliate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia
(baby sitter); viaggi e vacanze.
8. Sin d'ora i separandi coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
3 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse delle figlie minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Parte_2
02.06.1995 in MARCIANISE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 26, parte I, serie /, anno 2021, vol. 0);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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