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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 474/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, per Parte_2
procura in atti, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Marco Conti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. Giorgio Frus per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO residente a [...], rappresentato e difeso CP_1
per delega in atti dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del Foro di
Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n.
134 per procura in atti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato l'8.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 26.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Torino, , dottore commercialista, titolare di CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1°.
1.2004 a carico della
[...]
ha Parte_3 chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla sulla pensione ai sensi Pt_1
1
dell'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004, applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà con condanna della CNPADC alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sulla pensione nel limite della prescrizione decennale e di dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento delle domande Pt_1
chiedendone la reiezione;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti ed ha contestato la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'applicazione del contributo di solidarietà per il futuro.
Con sentenza n. 891/2024 pubblicata il 9.4.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 6.3.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello Pt_1
di prevedere a carico dei pensionati un contributo di solidarietà; ha quindi condannato la a restituire al ricorrente le somme trattenute a tale titolo nei limiti della Pt_1
prescrizione decennale dalla notifica del ricorso giudiziale (15.1.2024) e, richiamando recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4362/2023), ha dichiarato non più operabile la detrazione per contributo di solidarietà per il futuro.
La censura la sentenza con motivi variamente articolati, con cui sostiene Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto normativo e nella parte in cui Pt_1
ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla (in particolare il bilancio Pt_1
tecnico redatto nel 2001, secondo cui dal 2031 non esisteranno più le risorse finanziarie per il pagamento delle prestazioni), motivi sintetizzabili nella violazione dell'art. 2 d. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L.
2
147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sostenendo che il nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, avrebbe attenuato (se non eliminato) il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle Casse sino a comprendervi i provvedimenti - tra i quali andrebbe annoverato il contributo di solidarietà - di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione (primi due motivi di impugnazione).
Detti motivi sono infondati.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
L'insussistenza del potere delle Casse privatizzate di introdurre un contributo di solidarietà ha carattere assorbente rispetto alla verifica – secondo parte appellante omessa dal Tribunale – sul fatto che, in base alla documentazione contabile e attuariale prodotta dalla risulti che la sua introduzione serve a salvaguardare Pt_1
l'equilibrio di bilancio.
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa
3
alla imposizione del contributo di solidarietà dal gennaio 2009 ed alle sue proroghe per i quinquenni 2014-2018 e 2019-2023 disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati e quindi anche alla pensione maturata dall'appellato da gennaio 2004.
Deve soltanto aggiungersi che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre
2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e
2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte
(v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal Pt_1
2004. La norma è infatti inapplicabile per difetto del presupposto, vale a dire l'inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti, condizione esclusa dalla stessa che sostiene di avere adottato fin dai primi anni 2000 una serie di provvedimenti Pt_1 per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio (v. sentenza di questa Corte territoriale n.
24/2023).
Recenti sentenze della S.C. hanno da ultimo confermato i consolidati principi sopra ricordati (cfr. Cass. 6170/2024; Cass. 7489/2024; Cass. 32684/2024).
Con il terzo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale sostenendo l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 47 bis
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 19 comma 3 L. 21/1986.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, ha osservato: “Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.
4
2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed
è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Con specifico riferimento all'art. 19 comma 3 L. 21/1986, richiamato dall'appellante, la
S.C. ha recentemente osservato che “la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del « diritto alle prestazioni della . Pt_1
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla
giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. c.c. Dunque Pt_1 un credito restitutorio, e non un credito da prestazione” (Cass. 31713/2024).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della a Pt_1 rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore dei difensori.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore dei
5
difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Patrizia Visaggi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 474/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Roma, Via Mantova n. 1, rappresentata e difesa, per Parte_2
procura in atti, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Marco Conti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. prof. Giorgio Frus per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO residente a [...], rappresentato e difeso CP_1
per delega in atti dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli del Foro di
Rimini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Corso D'Augusto n.
134 per procura in atti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato l'8.10.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 26.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Torino, , dottore commercialista, titolare di CP_1
pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1°.
1.2004 a carico della
[...]
ha Parte_3 chiamato in giudizio la deducendo l'illegittimità della decurtazione mensile, Pt_1 denominata “contributo di solidarietà”, applicata dalla sulla pensione ai sensi Pt_1
1
dell'art. 22 del Regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con DM del 14/7/2004, applicato con delibera 4/2008 per il quinquennio 2009/2013 e con delibera 27/6/2013 per il quinquennio 2014/2018 ed infine in forza della delibera n. 10/2017 che ha dato esecuzione per il quinquennio 2019/2023 all'art. 29 del Regolamento unitario in materia di previdenza ed assistenza, che ha previsto l'applicazione del contributo di solidarietà per tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema retributivo.
Il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà con condanna della CNPADC alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo sulla pensione nel limite della prescrizione decennale e di dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento delle domande Pt_1
chiedendone la reiezione;
in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti ed ha contestato la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'applicazione del contributo di solidarietà per il futuro.
Con sentenza n. 891/2024 pubblicata il 9.4.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza di discussione del 6.3.2025 la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando l'orientamento di legittimità e di questa corte territoriale e ritenendo pertanto escluso che rientri fra i poteri della quello Pt_1
di prevedere a carico dei pensionati un contributo di solidarietà; ha quindi condannato la a restituire al ricorrente le somme trattenute a tale titolo nei limiti della Pt_1
prescrizione decennale dalla notifica del ricorso giudiziale (15.1.2024) e, richiamando recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 4362/2023), ha dichiarato non più operabile la detrazione per contributo di solidarietà per il futuro.
La censura la sentenza con motivi variamente articolati, con cui sostiene Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare l'autonomia normativa della nel quadro del mutato contesto normativo e nella parte in cui Pt_1
ha omesso di valutare la documentazione allegata dalla (in particolare il bilancio Pt_1
tecnico redatto nel 2001, secondo cui dal 2031 non esisteranno più le risorse finanziarie per il pagamento delle prestazioni), motivi sintetizzabili nella violazione dell'art. 2 d. lgs. 509/1994, dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488, L.
2
147/2013, dell'art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sostenendo che il nuovo testo dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006 e come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 488 della L. 147/2013, avrebbe attenuato (se non eliminato) il principio del “pro rata”, in forza dei principi di gradualità ed equità fra generazioni, e così ampliato il potere normativo delle Casse sino a comprendervi i provvedimenti - tra i quali andrebbe annoverato il contributo di solidarietà - di riduzione delle prestazioni pensionistiche in corso di erogazione (primi due motivi di impugnazione).
Detti motivi sono infondati.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente respinte dalla Corte Pt_1
di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020), con le quali l'appello omette del tutto di misurarsi.
In tali pronunce la S.C. ha costantemente ribadito il principio secondo cui “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 27340/2020, che conferma
App. Torino n. 469/2015).
L'insussistenza del potere delle Casse privatizzate di introdurre un contributo di solidarietà ha carattere assorbente rispetto alla verifica – secondo parte appellante omessa dal Tribunale – sul fatto che, in base alla documentazione contabile e attuariale prodotta dalla risulti che la sua introduzione serve a salvaguardare Pt_1
l'equilibrio di bilancio.
Nelle sentenze sopra citate vengono affrontate tutte le questioni riproposte dalla Pt_1 nel presente giudizio (compresa l'irrilevanza, ai fini della decisione, degli artt. 1, comma
763, L. 296/2006, e 1, comma 488, L. 147/2013) ed i principi affermati dalla Corte di
Cassazione, riferiti al contributo di solidarietà imposto dalla negli anni 2009- Pt_1
2013, devono ritenersi pienamente applicabili anche alla fattispecie in esame, relativa
3
alla imposizione del contributo di solidarietà dal gennaio 2009 ed alle sue proroghe per i quinquenni 2014-2018 e 2019-2023 disposte dalle successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati e quindi anche alla pensione maturata dall'appellato da gennaio 2004.
Deve soltanto aggiungersi che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà non possono ritenersi legittime nemmeno sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dato che tale disposizione – che prevede che gli enti adottano delibere volte ad assicurare l'equilibrio di gestione “entro e non oltre il 30 settembre
2012” e l'applicazione, in mancanza, di un contributo di solidarietà per gli anni 2012 e
2013 a carico dei pensionati nella misura dell'1% – è chiaramente inapplicabile alla presente fattispecie vertendosi qui, come già rilevato in altre sentenze di questa Corte
(v. App. Torino n. 469/2015), sulla legittimità del contributo di solidarietà, peraltro di diversa entità, trattenuto dalla sulla base di delibere adottate a decorrere dal Pt_1
2004. La norma è infatti inapplicabile per difetto del presupposto, vale a dire l'inerzia dell'Ente nell'adozione dei provvedimenti previsti, condizione esclusa dalla stessa che sostiene di avere adottato fin dai primi anni 2000 una serie di provvedimenti Pt_1 per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio (v. sentenza di questa Corte territoriale n.
24/2023).
Recenti sentenze della S.C. hanno da ultimo confermato i consolidati principi sopra ricordati (cfr. Cass. 6170/2024; Cass. 7489/2024; Cass. 32684/2024).
Con il terzo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale sostenendo l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 47 bis
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 19 comma 3 L. 21/1986.
Il motivo è infondato, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità, cfr., tra le molte, Cass. 6170/2024, che, confermando una sentenza di questa corte territoriale, ha osservato: “Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.
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2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass. 449/23, Cass. 688/23) ed
è condiviso dal collegio.
Né vale in contrario richiamare l'art. 47-bis d.P.R. n. 639/70, secondo cui “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.” Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne
l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Dato il differente ambito applicativo dell'art. 47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion
d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Con specifico riferimento all'art. 19 comma 3 L. 21/1986, richiamato dall'appellante, la
S.C. ha recentemente osservato che “la disposizione citata disciplina in termini generali la «prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni» (così la rubrica), mentre il comma 3 la prescrizione del « diritto alle prestazioni della . Pt_1
Nel caso in esame l'obbligazione dedotta in giudizio trova il proprio titolo non nel diritto alla pensione, ma nel diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla
giusta le disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2033 e segg. c.c. Dunque Pt_1 un credito restitutorio, e non un credito da prestazione” (Cass. 31713/2024).
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza, con condanna della a Pt_1 rimborsare all'appellato le spese grado, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della semplicità delle questioni poste, già risolte, con distrazione a favore dei difensori.
Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione a favore dei
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difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 6.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. LA PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott.ssa Patrizia Visaggi
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