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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12414/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12414/2020 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusto mandato Parte_1 in calce al ricorso, dall'Avvocato Stabilito , che agisce di intesa ex art. 8 D.Lgs.n. Parte_2
96/2001 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Landolfi
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2020 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società nei seguenti periodi: dal Controparte_1
24/06/2014 al 17/04/2016, senza formale contratto di lavoro subordinato (lavoro a nero), full time e dal 18/04/2016 al 26/01/2018, con formale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time;
di aver svolto le mansioni di addetta alla pulizia nei condomini, addetta alla raccolta dei rifiuti porta a porta, addetta alla pulizia dei cassonetti dei rifiuti, addetta al trasporto e posizionamento giornaliero dei cassonetti dei rifiuti, nonché addetta al riempimento e svuotamento degli stessi;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal Lunedi al Sabato, dalle ore 4:00 alle ore 15:00 (in orario continuato senza pausa pranzo) salvo straordinari in base alle esigenze aziendali;
di aver utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, strumenti e attrezzatura fornite dalla società resistente;
di essere stata assoggettata al potere gerarchico e disciplinare del legale rappresentante della società convenuta e/o da suoi incaricati, che impartiva le direttive, indicava le attività da svolgere e le modalità con cui svolgerle, verificava il corretto svolgimento delle mansioni assegnate, pagava il salario spettante e a cui era tenuta a giustificare le proprie assenze e i propri ritardi;
di aver percepito una retribuzione mensile fissa e continuativa nella misura di euro 500,00 in contanti, anche se dalle buste paga, nel periodo di inquadramento emergevano importi maggiori e quindi una retribuzione inadeguata, tenuto conto della qualità e quantità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcun compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto, nonché per le retribuzioni di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, nonchè a titolo di 13° e 14° mensilità; di non aver mai goduto di ferie e/o riposi retribuiti, né ricevuto l'indennità sostitutiva di ferie non godute, assegni familiari,
Bonus Renzi;
di non aver percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di licenziamento in data 26/01/2018, l'indennità sostitutiva del preavviso, le indennità di fine lavoro e il TFR.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo e secondo le modalità dedotte, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa, condannare la società convenuta Controparte_1
(C.f./P.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in suo favore la
[...] P.IVA_1 complessiva somma di euro 77.618,86 per le causali di cui in premessa, così come specificate negli allegati conteggi, oltre rivalutazione ed interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo, nonché tutti i relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, vinte le spese di lite con attribuzione.
La società non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità Controparte_1 della notifica, se ne dichiara la contumacia. Disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi del'art.102 c.p.c., si è costituito l' che ha chiesto, previo accertamento della fattispecie di causa, CP_2 dichiarare la sussistenza del diritto dell' ad ottenere dal datore il pagamento della contribuzione CP_2 evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica del datore di lavoro al relativo pagamento. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei già menzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di affermare quanto segue.
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per il periodo dal 18/04/2016 al 26/01/2018 risulta dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio (cfr. contratto di assunzione, buste paga, estratto contributivo e lettera di licenziamento) nonché dall'istruttoria svolta, così come la circostanza che la ricorrente ha svolto mansioni di addetta alla pulizia dei condomini e come tale da inquadrarsi nel 6 livello del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia (cfr. contratto di assunzione e buste paga).
Inoltre, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento in via continuativa del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente già a partire dal mese CP_3 di giugno 2014.
Come dichiarato dal teste , “(…) conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1
CP insieme per la società resistente . Io ho lavorato da marzo 2011 fino al 3 dicembre 2018 invece la ricorrente dopo qualche anno, 2013/2014 non ricordo precisamente quando ha iniziato a lavorare per la società resistente. Io alle 4 meno un quarto del mattino andavo a prendere le ragazze con una macchina e poi iniziavamo la raccolta porta a porta ad Aversa (ce), per quasi tutto il centro di Aversa CP per vari condomini, una ventina. Io ero addetto alla guida dell'autovettura di proprietà della , preciso che vi erano due vetture. Il nostro lavoro consisteva nel ritirare i rifiuti dai vari condomini, questi rifiuti venivano riposti negli appositi cassonetti giù e poi venivano ritirati dalla ditta Senesi che all'epoca dei fatti era competente per il ritiro dei rifiuti. Dopo questa attività eravamo addetti alla pulizia di tre centri di riabilitazione siti in Aversa centro, Frignano e Trentola Ducenta. Eravamo divisi in squadre, io ero sempre con la ricorrente e con un'altra ragazza, , perché le squadre Persona_1 erano composte da tre persone. Noi andavamo o a Frignano o a Trentola Ducenta, il lavoro era organizzato dal titolare della ditta al quale ci rivolgevamo anche in caso di assenza. Parte_3
Lavoravamo dal lunedì al sabato, come ho detto la nostra giornata di lavoro iniziava alle 4 del mattino, alle 9 terminavamo di pulire i centri e poi si cominciavano a fare i condomini. Anche per i condomini si andava in squadre, durante un giorno pulivamo circa dodici/quindici condomini. Finivamo alle
16:00 ed io riaccompagnavo le ragazze a casa. Quest'orario si osservava anche il sabato. Non c'era una vera e propria pausa ci fermavamo 5 minuti solo per mangiare un panino. Eravamo pagati al mese io prendevo 600,00 euro al mese perché guidavo anche, mentre le ragazze venivano pagate circa
500,00 euro al mese. Il mio rapporto di lavoro era regolarizzato anche se le buste paga mi erano sempre consegnate in ritardo e inoltre l'importo indicato era sempre superiore rispetto a quello effettivamente percepito. Non ho mai percepito la 13esima, 14esima mensilità e come me anche gli altri dipendenti. Non ho percepito il trf e quindi neanche la ricorrente. Le ferie erano 5 giorni ad agosto. (…) La ricorrente è andata via perché non era pagata in tempo infatti so che non ha ricevuto la retribuzione di dicembre 2017 e gennaio 2018, per il resto non so i motivi specifici per cui il rapporto è cessato”. Le medesime circostanze sono state riferite anche dal teste che ha dichiarato Persona_1
“Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2013 al 2018, anno in cui siamo state licenziate. La ricorrente ha iniziato a lavorare a giugno 2013 mentre io ho iniziato a luglio 2013. Sono stata licenziata prima della ricorrente, non ricordo precisamente il mese ma ricordo nel periodo estivo del 2018. Lavoravamo nell'impresa di pulizie. Alle 4 del mattino a me veniva a prendere il datore di lavoro e andavamo a ritirare i sacchetti presso i condomini e poi iniziavamo con i centri Parte_3 di riabilitazione e poi eravamo addetti alla pulizia presso le scale nei condomini. Io lavoravo in squadra con la ricorrente e , ci spostavamo tutti e tre in macchina. La giornata di lavoro Tes_1 terminava verso le 15:00-15.15. Non avevamo una vera e propria pausa a volte non avevamo neanche il tempo per mangiare. Le direttive di lavoro erano impartite dal datore di lavoro e a lui Parte_3 ci riferivamo anche in caso di assenza. La ricorrente ed io percepivamo 500,00 euro al mese, il datore di lavoro ci pagava in contanti. Io sono stata messa a posto solo per 9 mesi, per il resto ho lavorato a nero. Abbiamo lavorato tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, la domenica non lavoravamo. Io sono stata licenziata improvvisamente, un parente del titolare nel riaccompagnarmi a casa mi disse che il giorno dopo non sarei dovuta più scendere a lavorare e la stessa cosa è successa anche alla ricorrente. Io non ho ricevuto la liquidazione e nemmeno la ricorrente. Io non ho mai proposto causa nei confronti della società.”
Le emergenze testimoniali in atti confermano, dunque, l'espletamento da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa di natura subordinata per l'intero periodo, secondo gli orari e le mansioni dedotti in ricorso.
Le testimonianze in atti infatti riferiscono dell'espletamento di attività di lavoro da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta per un periodo continuativo pienamente compatibile con quello dedotto in ricorso (cfr. verbali delle dichiarazioni testimoniali in atti), con la rigida osservanza di un orario lavorativo sovrapponibile a quello pure ivi descritto (dal Lunedi al Sabato, dalle ore 4:00 alle ore 15:00), per l'espletamento delle mansioni allegate dalla ricorrente.
I testimoni escussi appaiono attendibili, poiché riferiscono circostanze di cui sono a diretta conoscenza, quali dipendenti della convenuta e colleghi della , essendo addetti nella Pt_1 medesima squadra di lavoro sia per la pulizia dei centri di riabilitazione che dei condomini.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe spettato a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione;
al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta dalla convenuta che ha preferito restare contumace. L'istante invoca l'applicazione del contratto collettivo dei dipendenti delle imprese del settore esercenti i servizi di pulizia e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna.
Richiamata la pacifica natura di diritto comune dei contratti collettivi post corporativi, rammentato che l'efficacia delle disposizioni ivi contenute è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, abbiano a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi (cfr. per tutte
Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665) ed a quanti -in maniera esplicita o implicita, attraverso la costante applicazione delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative- abbiano manifestato adesione al contratto stesso (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n.
10654; Cass. 11.11.88, n. 6114), nel caso di specie, visto il richiamo generale contenuto nel contratto di assunzione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), alla normativa della contrattazione collettiva invocata in questa sede dall'attrice (livello 6 CCNL Pubblici esercizi), avuto riguardo altresì al contegno processuale di parte convenuta, prima descritto, deve ritenersi che il richiamato contratto collettivo possa assurgere a fonte diretta di regolamentazione giuridico economica del rapporto di lavoro dedotto in ricorso.
In ordine alla quantificazione del credito, vanno pienamente condivisi, in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, i calcoli effettuati dal consulente nominato, che determinano un credito in favore dell'attrice, detratto quanto dichiarato come percepito dall'istante medesima, pari alla somma lorda di € 113.695,98 (all. 3) corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, con la seguente specifica:
- € 46.207,49 per stipendio tabellare e aumento di anzianità;
- € 55.873,84 per lavoro straordinario;
- € 5.794,56 per tredicesima mensilità;
- € 5.820,09 per quattordicesima mensilità;
Con riguardo poi alla domanda di pagamento del Tfr la ricorrente ha già ottenuto sentenza di questo CP Tribunale n.2367/2019 del 15.05.2019 R.G. 9664/2018 di condanna della società al relativo pagamento nella misura risultante dal CU 2018 e pari ad € 1.875,01. Da ciò ne consegue che in questa sede la società va condannata al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra quanto calcolato dal consulente e pari ad € 5.440,44 e quanto già riconosciuto di € 1.875,01, ossia per la somma lorda di € 3.565,43.
Non deve essere accolta, invece, la domanda nei capi aventi ad oggetto il pagamento del compenso per indennità sostituiva di festività, permessi e ferie non godute.
Escluso che la prova dei fatti costitutivi delle pretese in esame possa desumersi dalla mera mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, essendo sempre necessario che il predetto comportamento processuale sia valutato in relazione ad altri elementi probatori (cfr. Cass. 9839/1996; Cass. 1805/1996), osserva il giudicante che dalla prova testimoniale espletata non sono emersi elementi integrativi di sufficiente significatività.
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto dare rigoroso riscontro dei giorni festivi in cui l'attività lavorativa
è stata effettivamente prestata.
Con riguardo alle ferie, nello specifico, deve rilevarsi che la testimonianza resa dalla teste Tes_1
appare assolutamente generica sul punto e non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni
[...] dell'altro teste.
Sulla base delle considerazioni svolte, parte convenuta va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di € 113.695,98 corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, (come richiesta) per differenze retributive e la somma lorda di € 3.565,43 a titolo di TRF: sulle singole componenti del credito, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. gli interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo.
Per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso (dal 24/06/2014 al 26/01/2018), e secondo le modalità accertate, va disposta la condanna della società convenuta in favore dell'istante alla regolarizzazione della posizione contributiva e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite con condanna della resistente al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente del residuo che liquida come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di Ctu a carico della CP_2 società che liquida come da separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice de Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di € Controparte_1
113.695,98 corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, (come richiesta) per differenze retributive e la somma lorda di € 3.565,43 a titolo di TRF, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva in relazione al rapporto di lavoro come accertato in parte motiva in favore dell'istante e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società convenuta Controparte_1
al pagamento del residuo in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.600,00 per
[...] compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di Ctu a carico della società CP_2 Controparte_1 che liquida come da separato decreto.
[...]
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29/01/2024 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12414/2020 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusto mandato Parte_1 in calce al ricorso, dall'Avvocato Stabilito , che agisce di intesa ex art. 8 D.Lgs.n. Parte_2
96/2001 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Landolfi
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli e Davide Catalano, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/11/2020 la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società nei seguenti periodi: dal Controparte_1
24/06/2014 al 17/04/2016, senza formale contratto di lavoro subordinato (lavoro a nero), full time e dal 18/04/2016 al 26/01/2018, con formale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time;
di aver svolto le mansioni di addetta alla pulizia nei condomini, addetta alla raccolta dei rifiuti porta a porta, addetta alla pulizia dei cassonetti dei rifiuti, addetta al trasporto e posizionamento giornaliero dei cassonetti dei rifiuti, nonché addetta al riempimento e svuotamento degli stessi;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal Lunedi al Sabato, dalle ore 4:00 alle ore 15:00 (in orario continuato senza pausa pranzo) salvo straordinari in base alle esigenze aziendali;
di aver utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, strumenti e attrezzatura fornite dalla società resistente;
di essere stata assoggettata al potere gerarchico e disciplinare del legale rappresentante della società convenuta e/o da suoi incaricati, che impartiva le direttive, indicava le attività da svolgere e le modalità con cui svolgerle, verificava il corretto svolgimento delle mansioni assegnate, pagava il salario spettante e a cui era tenuta a giustificare le proprie assenze e i propri ritardi;
di aver percepito una retribuzione mensile fissa e continuativa nella misura di euro 500,00 in contanti, anche se dalle buste paga, nel periodo di inquadramento emergevano importi maggiori e quindi una retribuzione inadeguata, tenuto conto della qualità e quantità del lavoro prestato;
di non aver percepito alcun compenso per il lavoro straordinario e festivo svolto, nonché per le retribuzioni di Dicembre 2017 e Gennaio 2018, nonchè a titolo di 13° e 14° mensilità; di non aver mai goduto di ferie e/o riposi retribuiti, né ricevuto l'indennità sostitutiva di ferie non godute, assegni familiari,
Bonus Renzi;
di non aver percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di licenziamento in data 26/01/2018, l'indennità sostitutiva del preavviso, le indennità di fine lavoro e il TFR.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo e secondo le modalità dedotte, con conseguente diritto alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa, condannare la società convenuta Controparte_1
(C.f./P.iva: ), in persona del legale rappresentante p.t. a pagare in suo favore la
[...] P.IVA_1 complessiva somma di euro 77.618,86 per le causali di cui in premessa, così come specificate negli allegati conteggi, oltre rivalutazione ed interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo, nonché tutti i relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, vinte le spese di lite con attribuzione.
La società non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità Controparte_1 della notifica, se ne dichiara la contumacia. Disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi del'art.102 c.p.c., si è costituito l' che ha chiesto, previo accertamento della fattispecie di causa, CP_2 dichiarare la sussistenza del diritto dell' ad ottenere dal datore il pagamento della contribuzione CP_2 evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege, nei limiti della prescrizione rilevabile d'ufficio ex art 3 commi 9) e 10) L 335/1995, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica del datore di lavoro al relativo pagamento. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e come tale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'idea, generalmente condivisa, che qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad essere resa, indifferentemente, in forma autonoma o con vincolo di subordinazione (cfr. e plurimis Cass.
7171/2003; Cass. 14664/2001; Cass.4036/2000; Cass. 14248/1999; Cass. 326/1996) e l'inesistenza all'interno dell'ordinamento, anche in relazione a forme di collaborazione che si sostanzino in una prestazione di carattere personale e continuativo, di una presunzione generale di subordinazione fondano in premessa l'affermazione, coerente con i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.), che spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, rappresentando essa dei diritti retributivi del lavoratore indefettibile presupposto logico- giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei già menzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di affermare quanto segue.
La sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per il periodo dal 18/04/2016 al 26/01/2018 risulta dalla documentazione ritualmente acquisita al giudizio (cfr. contratto di assunzione, buste paga, estratto contributivo e lettera di licenziamento) nonché dall'istruttoria svolta, così come la circostanza che la ricorrente ha svolto mansioni di addetta alla pulizia dei condomini e come tale da inquadrarsi nel 6 livello del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia (cfr. contratto di assunzione e buste paga).
Inoltre, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento in via continuativa del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente già a partire dal mese CP_3 di giugno 2014.
Come dichiarato dal teste , “(…) conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato Testimone_1
CP insieme per la società resistente . Io ho lavorato da marzo 2011 fino al 3 dicembre 2018 invece la ricorrente dopo qualche anno, 2013/2014 non ricordo precisamente quando ha iniziato a lavorare per la società resistente. Io alle 4 meno un quarto del mattino andavo a prendere le ragazze con una macchina e poi iniziavamo la raccolta porta a porta ad Aversa (ce), per quasi tutto il centro di Aversa CP per vari condomini, una ventina. Io ero addetto alla guida dell'autovettura di proprietà della , preciso che vi erano due vetture. Il nostro lavoro consisteva nel ritirare i rifiuti dai vari condomini, questi rifiuti venivano riposti negli appositi cassonetti giù e poi venivano ritirati dalla ditta Senesi che all'epoca dei fatti era competente per il ritiro dei rifiuti. Dopo questa attività eravamo addetti alla pulizia di tre centri di riabilitazione siti in Aversa centro, Frignano e Trentola Ducenta. Eravamo divisi in squadre, io ero sempre con la ricorrente e con un'altra ragazza, , perché le squadre Persona_1 erano composte da tre persone. Noi andavamo o a Frignano o a Trentola Ducenta, il lavoro era organizzato dal titolare della ditta al quale ci rivolgevamo anche in caso di assenza. Parte_3
Lavoravamo dal lunedì al sabato, come ho detto la nostra giornata di lavoro iniziava alle 4 del mattino, alle 9 terminavamo di pulire i centri e poi si cominciavano a fare i condomini. Anche per i condomini si andava in squadre, durante un giorno pulivamo circa dodici/quindici condomini. Finivamo alle
16:00 ed io riaccompagnavo le ragazze a casa. Quest'orario si osservava anche il sabato. Non c'era una vera e propria pausa ci fermavamo 5 minuti solo per mangiare un panino. Eravamo pagati al mese io prendevo 600,00 euro al mese perché guidavo anche, mentre le ragazze venivano pagate circa
500,00 euro al mese. Il mio rapporto di lavoro era regolarizzato anche se le buste paga mi erano sempre consegnate in ritardo e inoltre l'importo indicato era sempre superiore rispetto a quello effettivamente percepito. Non ho mai percepito la 13esima, 14esima mensilità e come me anche gli altri dipendenti. Non ho percepito il trf e quindi neanche la ricorrente. Le ferie erano 5 giorni ad agosto. (…) La ricorrente è andata via perché non era pagata in tempo infatti so che non ha ricevuto la retribuzione di dicembre 2017 e gennaio 2018, per il resto non so i motivi specifici per cui il rapporto è cessato”. Le medesime circostanze sono state riferite anche dal teste che ha dichiarato Persona_1
“Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme dal 2013 al 2018, anno in cui siamo state licenziate. La ricorrente ha iniziato a lavorare a giugno 2013 mentre io ho iniziato a luglio 2013. Sono stata licenziata prima della ricorrente, non ricordo precisamente il mese ma ricordo nel periodo estivo del 2018. Lavoravamo nell'impresa di pulizie. Alle 4 del mattino a me veniva a prendere il datore di lavoro e andavamo a ritirare i sacchetti presso i condomini e poi iniziavamo con i centri Parte_3 di riabilitazione e poi eravamo addetti alla pulizia presso le scale nei condomini. Io lavoravo in squadra con la ricorrente e , ci spostavamo tutti e tre in macchina. La giornata di lavoro Tes_1 terminava verso le 15:00-15.15. Non avevamo una vera e propria pausa a volte non avevamo neanche il tempo per mangiare. Le direttive di lavoro erano impartite dal datore di lavoro e a lui Parte_3 ci riferivamo anche in caso di assenza. La ricorrente ed io percepivamo 500,00 euro al mese, il datore di lavoro ci pagava in contanti. Io sono stata messa a posto solo per 9 mesi, per il resto ho lavorato a nero. Abbiamo lavorato tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato, la domenica non lavoravamo. Io sono stata licenziata improvvisamente, un parente del titolare nel riaccompagnarmi a casa mi disse che il giorno dopo non sarei dovuta più scendere a lavorare e la stessa cosa è successa anche alla ricorrente. Io non ho ricevuto la liquidazione e nemmeno la ricorrente. Io non ho mai proposto causa nei confronti della società.”
Le emergenze testimoniali in atti confermano, dunque, l'espletamento da parte della ricorrente di una prestazione lavorativa di natura subordinata per l'intero periodo, secondo gli orari e le mansioni dedotti in ricorso.
Le testimonianze in atti infatti riferiscono dell'espletamento di attività di lavoro da parte della ricorrente alle dipendenze della convenuta per un periodo continuativo pienamente compatibile con quello dedotto in ricorso (cfr. verbali delle dichiarazioni testimoniali in atti), con la rigida osservanza di un orario lavorativo sovrapponibile a quello pure ivi descritto (dal Lunedi al Sabato, dalle ore 4:00 alle ore 15:00), per l'espletamento delle mansioni allegate dalla ricorrente.
I testimoni escussi appaiono attendibili, poiché riferiscono circostanze di cui sono a diretta conoscenza, quali dipendenti della convenuta e colleghi della , essendo addetti nella Pt_1 medesima squadra di lavoro sia per la pulizia dei centri di riabilitazione che dei condomini.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe spettato a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione;
al contrario, escluse le somme che la ricorrente ha ammesso aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta dalla convenuta che ha preferito restare contumace. L'istante invoca l'applicazione del contratto collettivo dei dipendenti delle imprese del settore esercenti i servizi di pulizia e su di esso computa le somme per le quali chiede la condanna.
Richiamata la pacifica natura di diritto comune dei contratti collettivi post corporativi, rammentato che l'efficacia delle disposizioni ivi contenute è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, abbiano a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi (cfr. per tutte
Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665) ed a quanti -in maniera esplicita o implicita, attraverso la costante applicazione delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative- abbiano manifestato adesione al contratto stesso (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n.
10654; Cass. 11.11.88, n. 6114), nel caso di specie, visto il richiamo generale contenuto nel contratto di assunzione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente), alla normativa della contrattazione collettiva invocata in questa sede dall'attrice (livello 6 CCNL Pubblici esercizi), avuto riguardo altresì al contegno processuale di parte convenuta, prima descritto, deve ritenersi che il richiamato contratto collettivo possa assurgere a fonte diretta di regolamentazione giuridico economica del rapporto di lavoro dedotto in ricorso.
In ordine alla quantificazione del credito, vanno pienamente condivisi, in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche, i calcoli effettuati dal consulente nominato, che determinano un credito in favore dell'attrice, detratto quanto dichiarato come percepito dall'istante medesima, pari alla somma lorda di € 113.695,98 (all. 3) corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, con la seguente specifica:
- € 46.207,49 per stipendio tabellare e aumento di anzianità;
- € 55.873,84 per lavoro straordinario;
- € 5.794,56 per tredicesima mensilità;
- € 5.820,09 per quattordicesima mensilità;
Con riguardo poi alla domanda di pagamento del Tfr la ricorrente ha già ottenuto sentenza di questo CP Tribunale n.2367/2019 del 15.05.2019 R.G. 9664/2018 di condanna della società al relativo pagamento nella misura risultante dal CU 2018 e pari ad € 1.875,01. Da ciò ne consegue che in questa sede la società va condannata al pagamento in favore della ricorrente della differenza tra quanto calcolato dal consulente e pari ad € 5.440,44 e quanto già riconosciuto di € 1.875,01, ossia per la somma lorda di € 3.565,43.
Non deve essere accolta, invece, la domanda nei capi aventi ad oggetto il pagamento del compenso per indennità sostituiva di festività, permessi e ferie non godute.
Escluso che la prova dei fatti costitutivi delle pretese in esame possa desumersi dalla mera mancata comparizione del convenuto all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, essendo sempre necessario che il predetto comportamento processuale sia valutato in relazione ad altri elementi probatori (cfr. Cass. 9839/1996; Cass. 1805/1996), osserva il giudicante che dalla prova testimoniale espletata non sono emersi elementi integrativi di sufficiente significatività.
Parte attrice, infatti, avrebbe dovuto dare rigoroso riscontro dei giorni festivi in cui l'attività lavorativa
è stata effettivamente prestata.
Con riguardo alle ferie, nello specifico, deve rilevarsi che la testimonianza resa dalla teste Tes_1
appare assolutamente generica sul punto e non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni
[...] dell'altro teste.
Sulla base delle considerazioni svolte, parte convenuta va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della ricorrente della complessiva somma lorda di € 113.695,98 corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, (come richiesta) per differenze retributive e la somma lorda di € 3.565,43 a titolo di TRF: sulle singole componenti del credito, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. gli interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo.
Per tutto quanto esposto, acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso (dal 24/06/2014 al 26/01/2018), e secondo le modalità accertate, va disposta la condanna della società convenuta in favore dell'istante alla regolarizzazione della posizione contributiva e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per metà delle spese di lite con condanna della resistente al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente del residuo che liquida come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di Ctu a carico della CP_2 società che liquida come da separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice de Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la società convenuta
[...] al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda di € Controparte_1
113.695,98 corrispondente alla somma netta di € 70.919,19, (come richiesta) per differenze retributive e la somma lorda di € 3.565,43 a titolo di TRF, oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva in relazione al rapporto di lavoro come accertato in parte motiva in favore dell'istante e quindi al pagamento dei relativi oneri contributivi da versarsi al competente Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale nei limiti della prescrizione, da quantificare in separata sede;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la società convenuta Controparte_1
al pagamento del residuo in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.600,00 per
[...] compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Compensa le spese di lite nei confronti dell' . Pone le spese di Ctu a carico della società CP_2 Controparte_1 che liquida come da separato decreto.
[...]
Aversa, 3.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano