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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5304 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa NA IN Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott.ssa NA di AR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 1263/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Avellino, pubblicata in data 25/06/2019-, iscritto al n. 4659/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA
con sede legale in Serino (AV) alla Via Casicarillo n. 7/a, Parte_1
P. IVA , in persona del procuratore speciale e mandatario, rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
RD LA (C.F. ) e dall'avv. Massimo Capobianco (C.F. C.F._1
) C.F._2
- appellante -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariarosaria di Trolio (c.f. ), Licia C.F._3
FA (c.f. ), (c.f. ), C.F._4 Parte_2 C.F._5 [...]
(c.f. e (c.f. CP_2 C.F._6 Controparte_3 C.F._7
-appellata- appellante incidentale-
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il centro evocava Parte_1
in giudizio la per sentirla condannare al pagamento degli importi di cui alle fatture Controparte_4 emesse negli anni dal 2002 al 2015 in parte mai corrisposti dall'ente seppur liquidati e in altra parte neppure liquidati in favore della società. Cont Si costituiva tempestivamente l' eccependo la prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. dei crediti relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e fino ad agosto 2013.
In riferimento al periodo relativo ai mesi settembre- ottobre dell'anno 2013 evidenziava, invece, che al laboratorio era stato liquidato l'acconto (pari al 90% del compenso totale) ma, per come certificato nella nota prot. 4703 del 1.10.2018 del competente distretto sanitario di , non era stato CP_1 possibile liquidare il saldo del restante 10% in quanto la struttura privata non aveva emesso le chieste e sollecitate note di credito, necessariamente dovute per effetto dell'aggiornamento tariffario ex
Decreto del Commissario ad Acta n. 32/2013 che aveva modificato a ribasso il prezzo delle prestazioni;
deduceva infine l'integrale pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni effettuate negli anni 2014 e 2015.
Con la sentenza appellata, il Tribunale Ordinario di Avellino accoglieva parzialmente la domanda attorea. In particolare, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa e assorbita cosi Cont provvedeva: Accoglie in parte la domanda e condanna la convenuta al pagamento della somma di euro 32.073,22, in favore di parte attrice, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per intero in euro 800,00 per spese, € 3.972,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, con distrazione nei confronti dei procuratori costituiti”.
La decisione fondava la condanna esclusivamente sugli importi risultanti da delibere di liquidazione che richiamano gli accordi contrattuali, ritenendo invece insufficienti le mere fatture e i prospetti contabili unilaterali in difetto della prescritta documentazione (contratti/impegni di spesa).
Il Tribunale, richiamando il consolidato principio secondo cui i contratti con la P.A. richiedono la forma scritta “ad substantiam” (artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923; art.
8-quinquies d.lgs. 502/1992; Cass., ord. n. 12392/2014), escludeva la possibilità di accordi per facta concludentia nel settore sanitario accreditato, limitando dunque la debenza alle sole prestazioni assistite da prova documentale scritta.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 28.10.2019, il Parte_1 ha proposto appello deducendo i motivi di seguito esposti.
[...]
2 a) Col primo motivo, ha censurato la gravata sentenza per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado rispetto alla domanda relativa alla quantificazione degli interessi maturati sulla somma di cui l'odierna parte appellante è stata dichiarata debitrice “dal momento del credito e fino al soddisfo” deducendo che lo stesso si è limitato a riconoscere in favore del laboratorio esclusivamente e genericamente “interessi dalla sentenza al saldo”.
b)- Con il secondo motivo di appello ha eccepito che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la copiosa documentazione prodotta dal a sostegno della propria Pt_3 pretesa creditoria, relativa alle prestazioni sanitarie erogate negli anni dal 2002 al 2015 classificando alcuni fondamentali documenti contabili alla stregua di semplici schemi contabili interni.
c)-In subordine, col terzo motivo, ha lamentato l'errata quantificazione dell'importo riconosciuto in favore di parte attrice ricavato esclusivamente dalla somma delle cifre indicate nelle delibere di Cont liquidazione emesse dalla di quelle indicate nelle determine dirigenziali senza tener conto degli ulteriori importi risultanti dalle fatture emesse dal laboratorio nonché da documenti contabili inviati Cont all'attore dalla stessa
Ha concluso, dunque, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «
1. accertare e dichiarare che gli interessi dovuti all'appellante sono quelli moratori di cui al d.lgs. 09/10/2002 n.
231 (successivamente modificato dal d.lgs. 09/11/2012 n. 192), da riconoscersi a far data dalla scadenza del debito, determinata in base al criterio indicato dall'art. 4 dello stesso decreto legislativo, commi 4 e 5; in subordine accertare e dichiarare che gli interessi dovuti sono quelli legali, con la maggiorazione prevista dal quarto e quinto comma dell'art. 1284 c.c., con “dies a quo” dalla data di proposizione della domanda giudiziale, e fino alla domanda, gli interessi semplici di cui all'art. 1284 c.c. comma 1; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che gli interessi dovuti sono unicamente quelli legali di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., decorrenti dalla data delle costituzioni in mora del 05.08.2008 e del 29.05.2018, o almeno, dalla data delle delibere di liquidazione dell .
2. condannare la parte appellata al pagamento della ulteriore Controparte_4 somma di € 42.248,54, quale differenza tra l'importo richiesto nella domanda giudiziale di primo grado (€74.321,76) e la somma già liquidata in Sentenza dal Giudice di prime cure (€32.073,22) in favore della parte attrice, in considerazione di quanto argomentato al punto B del presente atto di appello (cfr. pagg. 10, 11, 12 e 13).
3. in via subordinata, rispetto alla precedente domanda, e dunque, solo in caso di non accoglimento della stessa, condannare la parte appellata al pagamento della Cont ulteriore somma di € 23.406,67, corrispondente alla differenza tra gli importi dovuti dalla (€
55.479,89) per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e la somma liquidata in Sentenza dal Giudice del primo grado (€ 32.073,22) in favore della parte attrice, in considerazione di quanto argomentato al punto C del presente atto di appello (cfr. pagg. 13 e 14).
4. condannare, in ogni caso, la parte
3 appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite relative al giudizio di primo grado, limitatamente alla parte che il Giudice ha assoggettato a compensazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Cont Costituitasi tempestivamente in giudizio la ha contestato integralmente tutti i motivi di appello formulati dalla controparte perché infondati in fatto e in diritto chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma parziale della sentenza gravata in ordine al riconoscimento della pretesa creditoria solo rispetto alle prestazioni di cui è data prova scritta e dunque per un importo pari ad euro 26.936,80.
Occorre precisare che, sebbene parte appellata si sia costituita nel presente giudizio identificando la sentenza appellata con un numero erroneo, tuttavia dal contenuto dell'atto depositato, che testualmente richiama parti della sentenza oggetto di gravame è incontrovertibile il riferimento al giudizio de quo.
con il medesimo atto di costituzione ha spiegato appello incidentale eccependo in particolare Pt_4 la mancata emissione delle note di credito 2013 dovute per l'aggiornamento tariffario DCA n. 32/2013
e il rispetto dei tetti di spesa, e l'avvenuto pagamento delle annualità 2014-2015 per complessivi €
5.119,42, comprovato da provvedimenti di liquidazione e successivi avvisi di pagamento del
31.12.2019.
Ha pertanto rappresentato le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito, RIGETTARE l'APPELLO proposto dal “ in quanto inammissibile ed infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e, in accoglimento dell'APPELLO INCIDENTALE, riformare la sentenza del Tribunale
Ordinario di Avellino n. 1263/2019 nei termini di cui all'appello incidentale medesimo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado.
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono modifiche delle domande e conclusioni già rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente occorre evidenziare che in giurisprudenza è ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini
4 dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass. 7019/2020 e 12932/2014 e, nello stesso senso, App.
Napoli 3584/2011). Ciò, peraltro, esclude che la prova dell'esistenza della fonte negoziale e del suo contenuto possa essere data per presunzioni o dalla confessione della parte controinteressata oppure possa ritenersi inutile in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass. 25999/2018, secondo cui: «[i]l principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta
"ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»). Questi stessi principi devono, per coerenza sistematica, senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018
e App. Napoli 3584/2011).
Nel caso di specie, si rileva che i contratti relativi agli esercizi 2002–2015, cui si riferisce il credito azionato con la domanda attorea, non risultano allegati neppure tra le produzioni di primo grado;
deve, dunque, concludersi che tali contratti non sono stati acquisiti al processo.
Di conseguenza, deve escludersi la possibilità per il di far valere in giudizio un'azione Pt_3 contrattuale volta al recupero delle proprie spettanze.
In considerazione di tale circostanza, va rigettato l'appello principale sia con riferimento alla richiesta di corresponsione di ulteriori somme rispetto a quelle liquidate dal giudice di prime cure e sia con riferimento agli interessi, per i quali dovrà essere confermata la decorrenza e la natura come stabilite dalla sentenza di primo grado.
In accoglimento dell'appello incidentale, va riconosciuta la debenza del solo importo di euro Cont 26.936,80 che la a affermato sia effettivamente dovuto, con la conseguenza che gli interessi, con la decorrenza e la natura riconosciute dal giudice di primo grado, dovranno essere calcolati solo su tale importo.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022).
Le spese di primo grado vanno calcolate con riferimento alle controversie di valore compreso tra Euro
26.001,00 ed euro 52.000,00 (in relazione al valore del decisum) secondo i seguenti importi:
euro 1000,00 per la fase di studio;
euro 900,00 per la fase introduttiva;
euro 1000,00 per la fase di trattazione;
euro 1500,00 per la fase decisionale per il complessivo importo di euro 4.400,00 per compensi oltre spese generali pari ad euro 660,00.
Le spese del presente grado di giudizio vanno calcolate con riferimento alle controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26.000,00 secondo i seguenti importi:
euro 700,00 per la fase di studio;
euro 600,00 per la fase introduttiva;
euro 1000,00 per la fase di trattazione;
euro 1200,00 per la fase decisionale per il complessivo importo di euro 3500,00 per compensi oltre spese generali pari ad euro 525,00.
Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dell'appellante per dichiarazione di anticipo fattone.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da'
nei confronti di avverso la sentenza n° Parte_1 CP_4
1263/2019 emessa dal Tribunale di Ordinario di Avellino, pubblicata in data 25/06/2019:
-Rigetta l'appello principale;
-Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e per l'effetto, in parziale riforma della CP_4 sentenza di primo grado, condanna la al pagamento, in favore del appellante, CP_4 Pt_3 della somma di € 26.936,80, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
-Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 5.060,00 di cui euro 4.400,00 per compensi ed euro 660,00 per spese generali e delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro
6 4025,00 di cui euro 3500,00 per compensi ed euro 525,00 per spese generali con distrazione in favore dei procuratori RD LA e Massimo Capobianco dichiaratisi anticipatari;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, il 14 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NA di AR NA IN
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