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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7582/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7582/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] Velletri rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
LI (C.F. ) e dal Dott. Alessio Di Giamberardino (C.F. C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
CP_ di: “-condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità (art. 13, L. 118/71), con decorrenza dalla revisione del
27.7.2022 e fino al mese di settembre 2024 compreso, oltre interessi a decorrere dal 121° giorno successivo e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 14/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, anche ammessa ex art 421 cpc a verbale d'udienza del 14/10/2025.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Parte_1 decreto di omologa del 7/12/2023 all'esito del proc. di ATPO n. 4823/2022 RG del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla revisione del 27/7/2022 (v. doc. allegati al ricorso).
2 Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 19/12/2023 e in data CP_1
22/12/2023 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento degli arretrati, nonostante avesse inviato una CP_1 comunicazione di avvenuta liquidazione della prestazione in data 13/9/2024; veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 7/12/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dalla revisione del 27/7/2022 sino a settembre 2024.
7. Come provato dal documento prodotto in atti da parte ricorrente in data 11/10/2025,
l'accredito degli arretrati nel periodo richiesto in domanda avveniva in data 3/1/2025; per l'effetto il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. L'avvenuto pagamento degli arretrati successivamente alla notifica del ricorso avvenuta in data 16/12/2024 consente la condanna dell' per soccombenza virtuale, atteso che a causa CP_1 dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto promuovere l'odierno giudizio;
per l'effetto il CP_1
Tribunale condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3 3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, per CP_1 soccombenza virtuale, liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7582/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] Velletri rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo
LI (C.F. ) e dal Dott. Alessio Di Giamberardino (C.F. C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande
n. 21, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, chiedeva all'intestato Tribunale Parte_1
CP_ di: “-condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità (art. 13, L. 118/71), con decorrenza dalla revisione del
27.7.2022 e fino al mese di settembre 2024 compreso, oltre interessi a decorrere dal 121° giorno successivo e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 14/10/2025; all'esito di tale udienza, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalla parte ricorrente, anche ammessa ex art 421 cpc a verbale d'udienza del 14/10/2025.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva dal Tribunale di Velletri Parte_1 decreto di omologa del 7/12/2023 all'esito del proc. di ATPO n. 4823/2022 RG del requisito sanitario relativo all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con decorrenza dalla revisione del 27/7/2022 (v. doc. allegati al ricorso).
2 Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 19/12/2023 e in data CP_1
22/12/2023 veniva inviato il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento degli arretrati, nonostante avesse inviato una CP_1 comunicazione di avvenuta liquidazione della prestazione in data 13/9/2024; veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di
120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 7/12/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1 diritto di all'assegno mensile di assistenza ex art 13 L 118/1971 con Parte_1 decorrenza dalla revisione del 27/7/2022 sino a settembre 2024.
7. Come provato dal documento prodotto in atti da parte ricorrente in data 11/10/2025,
l'accredito degli arretrati nel periodo richiesto in domanda avveniva in data 3/1/2025; per l'effetto il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
8. L'avvenuto pagamento degli arretrati successivamente alla notifica del ricorso avvenuta in data 16/12/2024 consente la condanna dell' per soccombenza virtuale, atteso che a causa CP_1 dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto promuovere l'odierno giudizio;
per l'effetto il CP_1
Tribunale condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1 liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3 3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
9. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, per CP_1 soccombenza virtuale, liquidate nella misura di € 1863,50 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Velletri, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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